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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di UA Presidente Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.v. 3086/2025, vertente tra:
(c.f. ), con avv. DOSI VIOLETTA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con avv. MONTORSI FEDERICA ROSARIA Parte_2 C.F._2
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Il Tribunale
- rilevato che le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia in data Per_1
09/05/2018;
- visti gli atti del procedimento trasmesso, in data 04/08/2025, dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 6 co. 2 d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014, per la mancata autorizzazione dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita (“non essendo stabilito l'assegno di mantenimento della figlia minorenne e non economicamente autosufficiente”);
- rilevato che all'udienza del 01/10/2025 le parti e i difensori hanno confermato l'accordo oggetto della negoziazione assistita, del quale hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, con mantenimento ordinario diretto e spese straordinarie ripartite 70% il padre 30% madre, atteso che i tempi di frequentazione sono paritari e la situazione economica complessiva è sostanzialmente pagina 1 di 6 equivalente in quanto lo stipendio del padre è superiore (2.800 euro circa a fronte di 1.800 della madre), ma si deve considerare la valenza economica ex art. 337 sexies c.c. dell'assegnazione alla madre della casa familiare in comproprietà, che il mutuo su tale casa è pagato integralmente dal padre
(rata fissa mensile di euro 550 con scadenza novembre 2044) e che questi ha dovuto reperire un immobile in locazione (canone mensile euro 750) e che paga il 70% delle spese straordinarie ed inoltre l'assegno unico per la figlia (ad oggi di circa 100 euro mensili) è percepito integralmente dalla madre;
- ritenuta, per le ragioni sopra esposte e condivise dal Collegio, l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Persona_2 responsabilità genitoriale in modo condiviso, nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2) sarà collocata presso l'abitazione materna, sita in Castelnuovo Rangone (MO), via G. Per_1
Cimabue n. 44 dove manterrà la residenza anagrafica. Pertanto la casa familiare viene assegnata alla signora con le precisazioni di cui al successivo punto 4). Pt_2
3) La frequentazione della minore con entrambi i genitori, i quali si impegneranno a seguire le Per_1 indicazioni alimentari suggerite dalla pediatra, seguirà il seguente schema:
- il lunedì e il martedì con pernotto con il padre;
- il mercoledì e il giovedì con pernotto con la madre;
- i weekend (dal venerdì alla domenica con pernotto) alternati tra i genitori.
Per quanto riguarda la frequentazione straordinaria, starà con ciascun genitore, ad anni Per_1 alterni, durante le vacanze natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre con pernotto e dal 31 dicembre al
6 gennaio con pernotto;
l'intero periodo pasquale, coincidente con le vacanze scolastiche, ad anni alterni;
durante il periodo invernale, una settimana bianca, ad anni alterni, a discrezione del genitore con cui la trascorre, da concordare entro il 30 novembre di ogni anno e compatibilmente con
Per_1 le esigenze scolastiche, tenuto anche conto del consiglio degli insegnanti. Nel periodo di vacanze estive, dal 15 giugno al 31 Agosto, potrà stare con ciascun genitore per un totale di tre
Per_1 settimane (21 giorni), con un massimo di 15 giorni consecutivi. Si precisa che, i periodi di vacanza estiva con cui rimarrà con lo stesso genitore dovranno essere ad un intervallo di distanza di
Per_1 almeno 15 giorni l'uno dall'altro per evitare che stia lontano dalla madre e/o dal padre per un
Per_1 tempo troppo lungo. Resta inteso che nel periodo di pertinenza estiva di ciascun genitore, potrà
Per_1
pagina 2 di 6 eventualmente frequentare centri ricreativi estivi e gruppi estivi come definito secondo gli accordi economici presi, quindi 70% del costo a carico del padre e 30% a carico della madre. Le parti si impegnano a trovare un accordo sui periodi di frequentazione estiva entro il 31 maggio di ogni anno.
Qualora le parti non raggiungessero un accordo sulla ripartizione dei periodi di frequentazione estiva, dovendo dare un criterio alle parti per gestire la situazione, si stabilisce che negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre. Resta inteso che durante i predetti periodi, la frequentazione ordinaria resterà sospesa, salvo diversi accordi.
Sarà trascorso alternativamente con ciascun genitore, salvo l'auspicabile possibilità di trascorrerlo congiuntamente, il compleanno della minore;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno con il genitore festeggiato, con la mamma la festa della mamma e con il papà la festa del papà. Quanto sopra, salvo diversi accordi che saranno comunque definiti nel rispetto della ripartizione paritaria della frequentazione.
4) Le parti concordano che la sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare in Pt_2 comproprietà tra le parti sino al compimento del liceo frequentato dalla figlia . Sino a tale data, Per_1 il sig. rinuncia a richiedere alla sig.ra un contributo abitativo per l'uso esclusivo Parte_1 Pt_2 della casa familiare da parte della stessa e continuerà a farsi carico del pagamento della propria rata del mutuo contratto per l'acquisto della sua quota del 50% dell'immobile. Resteranno a carico della sig.ra , a decorrere dall'uscita dalla casa familiare del sig. e sino all'effettivo Pt_2 Parte_1 rilascio della casa familiare nei termini di cui al successivo punto 5, tutte le spese relative alle utenze dell'immobile, quelle relative al condominio (esclusivamente ordinarie, essendo quelle straordinarie a carico della proprietà, cioè di entrambe le parti al 50%) e quelle inerenti la manutenzione ordinaria della casa familiare. La sig.ra si impegna a effettuare la voltura delle utenze della casa Pt_2 familiare a decorrere dall'uscita di casa del sig. . Le parti concordano che il sig. Parte_1 [...]
lascerà la casa familiare in data 31/8/2025 per trasferirsi in altra abitazione, prelevando gli Pt_1 effetti e beni personali presenti nella casa familiare. Per ogni mese di ritardo nel rilascio della casa familiare il sig. sarà tenuto a versare alla sig.ra , a titolo di penale, la somma di Parte_1 Pt_2 euro 500,00 salvo il risarcimento dei danni ulteriori. Resta inteso tra le parti che, come previsto, ogni bene ad arredo della casa familiare dovrà rimanere nel godimento della minore e della madre fino al rilascio dell'immobile di cui al punto 5 e la sig.ra si impegna a manutenere l'immobile e i Pt_2 beni in esso contenuti in buono stato.
5) La sig.ra si obbliga sin d'ora a rilasciare la casa familiare con decorrenza dal 30/07/2037, Pt_2 da intendersi quale termine essenziale, purché la casa in quel momento sia stata effettivamente promessa in vendita e, quindi, vi sia un acquirente che ha sottoscritto la promessa di acquisto con pagina 3 di 6 indicazione della data in cui rogitare, che dovrebbe coincidere con la data del 30/7/2037 o al più tardi essere effettuato nei successivi 30 giorni. In tale caso, se entro la citata data del 30/07/2037, la signora non liberasse la casa, per ogni mese di ritardo nel rilascio ella sarà tenuta a versare al sig. Pt_2
, a titolo di penale, la somma di euro 500,00 oltre il risarcimento dei danni ulteriori, Parte_1 compresi quelli eventualmente cagionati al terzo acquirente non entrato nell'abitazione nei tempi stabiliti.
6) Le parti si obbligano, quindi, con decorrenza dal 30/07/ 2036 (cioè un anno prima del termine per il rilascio della casa da parte della ) a mettere in vendita la casa familiare, dando incarico ad Pt_2 un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo, cui rimetteranno anche la valutazione in merito al valore di mercato dell'immobile. Il ricavato della vendita verrà diviso tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Le spese e i costi connessi alla compravendita dell'immobile verranno ripartiti al 50% tra le parti. Si precisa, tuttavia, che, anche qualora la casa familiare venisse promessa in vendita prima del termine di uscita sopra stabilito, il trasferimento dell'immobile e relativo rogito dovranno avvenire non prima del termine del 30/7/2037, salvo che lo autorizzi la signora . Pt_2
Resta inteso che, qualora, la sig.ra iniziasse una convivenza con altra persona, la stessa Pt_2 riconoscerà al sig. il 50% del valore locatizio dell'immobile valutato alla data di inizio Parte_1 della convivenza o l'immobile verrà messo in vendita a decorrere dall'inizio della nuova convivenza;
lo stesso resta inteso che, qualora le parti, di comune accordo, decidessero di mettere in vendita l'immobile prima del termine essenziale indicato saranno libere di farlo.
7) Le spese per il mantenimento ordinario di saranno sostenute direttamente da ciascun Per_1 genitore nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno di loro. Quanto alle spese di abbigliamento, purché documentate con scontrino fiscale o equipollente, non necessiteranno del previo accordo sino alla concorrenza dell'importo complessivo annuo di € 1.000,00, e la sig.ra , nel Pt_2 caso in cui avesse anticipato la spesa, si vedrà rimborsato il 70% dell'importo speso da parte del sig.
; diversamente, qualora il sig. avesse anticipato la spesa, la sig.ra Parte_1 Parte_1 Pt_2 dovrà rimborsargli il 30% dell'importo speso. Resta inteso che oltre l'importo di 1.000,00 euro annuo, le spese di abbigliamento nella percentuale del 70% a carico del sig. e del 30% a carico Parte_1 della sig.ra per essere rimborsate dovranno essere preventivamente concordate. Il rimborso Pt_2 per il vestiario, da parte di entrambi i genitori, dovrà essere avvenire immediatamente e comunque non oltre la fine del mese in cui sono avvenuti gli acquisti. Le parti si impegnano a far intraprendere ad un percorso di sostegno psicologico presso uno psicologo dell'età evolutiva, scelto di comune Per_1 accordo, tramite il servizio di consulenza di Terre dei Castelli, oppure, qualora non vi fosse disponibilità, avvalendosi di un professionista privato, al fine di accompagnare nel processo di Per_1
pagina 4 di 6 riorganizzazione familiare, in modo da supportarla nel comprendere ed affrontare con serenità il nuovo assetto familiare. In relazione al citato percorso psicologico, il sig. sosterrà il 70% Parte_1 della spesa, mentre la signora il 30%. Il sig. si impegna a sostenere nella misura Pt_2 Parte_1 del 70% le spese straordinarie previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Modena, siglato in data 25/09/2019, mentre resteranno a carico della sig.ra il 30% delle spese. Tenuto conto Pt_2 della diversa ripartizione delle spese il diritto di detrazione fiscale seguirà la diversa ripartizione.
Per praticità si riporta interamente il Protocollo attualmente in vigore:
“spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. In relazione alle spese accessorie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”. In ogni caso, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Le parti concordano inoltre sul fatto che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo alle stesse nella misura del 50% ciascuna;
pertanto le stesse si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome del minore”.
8) Le parti concordano che la sig.ra percepirà l'assegno unico in favore della figlia minore. Pt_2
pagina 5 di 6 9) Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti, con rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
visto l'art. 473-bis 51 c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico , Parte_3 definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente Estensore
CA Di UA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CA Di UA Presidente Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.v. 3086/2025, vertente tra:
(c.f. ), con avv. DOSI VIOLETTA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con avv. MONTORSI FEDERICA ROSARIA Parte_2 C.F._2
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Il Tribunale
- rilevato che le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia in data Per_1
09/05/2018;
- visti gli atti del procedimento trasmesso, in data 04/08/2025, dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 6 co. 2 d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014, per la mancata autorizzazione dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita (“non essendo stabilito l'assegno di mantenimento della figlia minorenne e non economicamente autosufficiente”);
- rilevato che all'udienza del 01/10/2025 le parti e i difensori hanno confermato l'accordo oggetto della negoziazione assistita, del quale hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, con mantenimento ordinario diretto e spese straordinarie ripartite 70% il padre 30% madre, atteso che i tempi di frequentazione sono paritari e la situazione economica complessiva è sostanzialmente pagina 1 di 6 equivalente in quanto lo stipendio del padre è superiore (2.800 euro circa a fronte di 1.800 della madre), ma si deve considerare la valenza economica ex art. 337 sexies c.c. dell'assegnazione alla madre della casa familiare in comproprietà, che il mutuo su tale casa è pagato integralmente dal padre
(rata fissa mensile di euro 550 con scadenza novembre 2044) e che questi ha dovuto reperire un immobile in locazione (canone mensile euro 750) e che paga il 70% delle spese straordinarie ed inoltre l'assegno unico per la figlia (ad oggi di circa 100 euro mensili) è percepito integralmente dalla madre;
- ritenuta, per le ragioni sopra esposte e condivise dal Collegio, l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Persona_2 responsabilità genitoriale in modo condiviso, nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2) sarà collocata presso l'abitazione materna, sita in Castelnuovo Rangone (MO), via G. Per_1
Cimabue n. 44 dove manterrà la residenza anagrafica. Pertanto la casa familiare viene assegnata alla signora con le precisazioni di cui al successivo punto 4). Pt_2
3) La frequentazione della minore con entrambi i genitori, i quali si impegneranno a seguire le Per_1 indicazioni alimentari suggerite dalla pediatra, seguirà il seguente schema:
- il lunedì e il martedì con pernotto con il padre;
- il mercoledì e il giovedì con pernotto con la madre;
- i weekend (dal venerdì alla domenica con pernotto) alternati tra i genitori.
Per quanto riguarda la frequentazione straordinaria, starà con ciascun genitore, ad anni Per_1 alterni, durante le vacanze natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre con pernotto e dal 31 dicembre al
6 gennaio con pernotto;
l'intero periodo pasquale, coincidente con le vacanze scolastiche, ad anni alterni;
durante il periodo invernale, una settimana bianca, ad anni alterni, a discrezione del genitore con cui la trascorre, da concordare entro il 30 novembre di ogni anno e compatibilmente con
Per_1 le esigenze scolastiche, tenuto anche conto del consiglio degli insegnanti. Nel periodo di vacanze estive, dal 15 giugno al 31 Agosto, potrà stare con ciascun genitore per un totale di tre
Per_1 settimane (21 giorni), con un massimo di 15 giorni consecutivi. Si precisa che, i periodi di vacanza estiva con cui rimarrà con lo stesso genitore dovranno essere ad un intervallo di distanza di
Per_1 almeno 15 giorni l'uno dall'altro per evitare che stia lontano dalla madre e/o dal padre per un
Per_1 tempo troppo lungo. Resta inteso che nel periodo di pertinenza estiva di ciascun genitore, potrà
Per_1
pagina 2 di 6 eventualmente frequentare centri ricreativi estivi e gruppi estivi come definito secondo gli accordi economici presi, quindi 70% del costo a carico del padre e 30% a carico della madre. Le parti si impegnano a trovare un accordo sui periodi di frequentazione estiva entro il 31 maggio di ogni anno.
Qualora le parti non raggiungessero un accordo sulla ripartizione dei periodi di frequentazione estiva, dovendo dare un criterio alle parti per gestire la situazione, si stabilisce che negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre. Resta inteso che durante i predetti periodi, la frequentazione ordinaria resterà sospesa, salvo diversi accordi.
Sarà trascorso alternativamente con ciascun genitore, salvo l'auspicabile possibilità di trascorrerlo congiuntamente, il compleanno della minore;
la minore trascorrerà il giorno del compleanno con il genitore festeggiato, con la mamma la festa della mamma e con il papà la festa del papà. Quanto sopra, salvo diversi accordi che saranno comunque definiti nel rispetto della ripartizione paritaria della frequentazione.
4) Le parti concordano che la sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare in Pt_2 comproprietà tra le parti sino al compimento del liceo frequentato dalla figlia . Sino a tale data, Per_1 il sig. rinuncia a richiedere alla sig.ra un contributo abitativo per l'uso esclusivo Parte_1 Pt_2 della casa familiare da parte della stessa e continuerà a farsi carico del pagamento della propria rata del mutuo contratto per l'acquisto della sua quota del 50% dell'immobile. Resteranno a carico della sig.ra , a decorrere dall'uscita dalla casa familiare del sig. e sino all'effettivo Pt_2 Parte_1 rilascio della casa familiare nei termini di cui al successivo punto 5, tutte le spese relative alle utenze dell'immobile, quelle relative al condominio (esclusivamente ordinarie, essendo quelle straordinarie a carico della proprietà, cioè di entrambe le parti al 50%) e quelle inerenti la manutenzione ordinaria della casa familiare. La sig.ra si impegna a effettuare la voltura delle utenze della casa Pt_2 familiare a decorrere dall'uscita di casa del sig. . Le parti concordano che il sig. Parte_1 [...]
lascerà la casa familiare in data 31/8/2025 per trasferirsi in altra abitazione, prelevando gli Pt_1 effetti e beni personali presenti nella casa familiare. Per ogni mese di ritardo nel rilascio della casa familiare il sig. sarà tenuto a versare alla sig.ra , a titolo di penale, la somma di Parte_1 Pt_2 euro 500,00 salvo il risarcimento dei danni ulteriori. Resta inteso tra le parti che, come previsto, ogni bene ad arredo della casa familiare dovrà rimanere nel godimento della minore e della madre fino al rilascio dell'immobile di cui al punto 5 e la sig.ra si impegna a manutenere l'immobile e i Pt_2 beni in esso contenuti in buono stato.
5) La sig.ra si obbliga sin d'ora a rilasciare la casa familiare con decorrenza dal 30/07/2037, Pt_2 da intendersi quale termine essenziale, purché la casa in quel momento sia stata effettivamente promessa in vendita e, quindi, vi sia un acquirente che ha sottoscritto la promessa di acquisto con pagina 3 di 6 indicazione della data in cui rogitare, che dovrebbe coincidere con la data del 30/7/2037 o al più tardi essere effettuato nei successivi 30 giorni. In tale caso, se entro la citata data del 30/07/2037, la signora non liberasse la casa, per ogni mese di ritardo nel rilascio ella sarà tenuta a versare al sig. Pt_2
, a titolo di penale, la somma di euro 500,00 oltre il risarcimento dei danni ulteriori, Parte_1 compresi quelli eventualmente cagionati al terzo acquirente non entrato nell'abitazione nei tempi stabiliti.
6) Le parti si obbligano, quindi, con decorrenza dal 30/07/ 2036 (cioè un anno prima del termine per il rilascio della casa da parte della ) a mettere in vendita la casa familiare, dando incarico ad Pt_2 un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo, cui rimetteranno anche la valutazione in merito al valore di mercato dell'immobile. Il ricavato della vendita verrà diviso tra i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Le spese e i costi connessi alla compravendita dell'immobile verranno ripartiti al 50% tra le parti. Si precisa, tuttavia, che, anche qualora la casa familiare venisse promessa in vendita prima del termine di uscita sopra stabilito, il trasferimento dell'immobile e relativo rogito dovranno avvenire non prima del termine del 30/7/2037, salvo che lo autorizzi la signora . Pt_2
Resta inteso che, qualora, la sig.ra iniziasse una convivenza con altra persona, la stessa Pt_2 riconoscerà al sig. il 50% del valore locatizio dell'immobile valutato alla data di inizio Parte_1 della convivenza o l'immobile verrà messo in vendita a decorrere dall'inizio della nuova convivenza;
lo stesso resta inteso che, qualora le parti, di comune accordo, decidessero di mettere in vendita l'immobile prima del termine essenziale indicato saranno libere di farlo.
7) Le spese per il mantenimento ordinario di saranno sostenute direttamente da ciascun Per_1 genitore nei periodi di permanenza della minore presso ciascuno di loro. Quanto alle spese di abbigliamento, purché documentate con scontrino fiscale o equipollente, non necessiteranno del previo accordo sino alla concorrenza dell'importo complessivo annuo di € 1.000,00, e la sig.ra , nel Pt_2 caso in cui avesse anticipato la spesa, si vedrà rimborsato il 70% dell'importo speso da parte del sig.
; diversamente, qualora il sig. avesse anticipato la spesa, la sig.ra Parte_1 Parte_1 Pt_2 dovrà rimborsargli il 30% dell'importo speso. Resta inteso che oltre l'importo di 1.000,00 euro annuo, le spese di abbigliamento nella percentuale del 70% a carico del sig. e del 30% a carico Parte_1 della sig.ra per essere rimborsate dovranno essere preventivamente concordate. Il rimborso Pt_2 per il vestiario, da parte di entrambi i genitori, dovrà essere avvenire immediatamente e comunque non oltre la fine del mese in cui sono avvenuti gli acquisti. Le parti si impegnano a far intraprendere ad un percorso di sostegno psicologico presso uno psicologo dell'età evolutiva, scelto di comune Per_1 accordo, tramite il servizio di consulenza di Terre dei Castelli, oppure, qualora non vi fosse disponibilità, avvalendosi di un professionista privato, al fine di accompagnare nel processo di Per_1
pagina 4 di 6 riorganizzazione familiare, in modo da supportarla nel comprendere ed affrontare con serenità il nuovo assetto familiare. In relazione al citato percorso psicologico, il sig. sosterrà il 70% Parte_1 della spesa, mentre la signora il 30%. Il sig. si impegna a sostenere nella misura Pt_2 Parte_1 del 70% le spese straordinarie previste dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Modena, siglato in data 25/09/2019, mentre resteranno a carico della sig.ra il 30% delle spese. Tenuto conto Pt_2 della diversa ripartizione delle spese il diritto di detrazione fiscale seguirà la diversa ripartizione.
Per praticità si riporta interamente il Protocollo attualmente in vigore:
“spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. In relazione alle spese accessorie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”. In ogni caso, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Le parti concordano inoltre sul fatto che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo alle stesse nella misura del 50% ciascuna;
pertanto le stesse si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome del minore”.
8) Le parti concordano che la sig.ra percepirà l'assegno unico in favore della figlia minore. Pt_2
pagina 5 di 6 9) Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti, con rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
visto l'art. 473-bis 51 c.p.c.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico , Parte_3 definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente Estensore
CA Di UA
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