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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/09/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 23 settembre 2025 - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2410/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Irrera giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Fiumicino del 22 marzo 2024, Rep. 37875 e Racc. 7313. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.4.2025 spiegava opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 595 2025 00006984 49 000, datato 24.3.2025, notificato in data
10.4.2025 con il quale, , sede di Messina, aveva richiesto la somma complessiva di € CP_1
10.198,01, relativa a contributi I.V.S. anno 2020.
1 Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato in ragione della mancata preventiva comunicazione obbligatoria di liquidazione automatica come prescritta a norma dell'art. 36bis, c. 3, del D.P.R.
n. 600/73, che le avrebbe consentito di poter formulare i chiarimenti necessari al fine di far avvedere l'amministrazione di possibili errori nell'attività effettuata dall'Ente, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.
Lamentava altresì la violazione degli artt. 6, comma 5 e 5bis, 6bis e 7 della legge n. 212/2000, ed il difetto di motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento ai criteri di calcolo delle somme richieste.
Chiedeva, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di annullare l'atto opposto, ed ogni atto ad esso presupposto e/o consequenziale, con ogni e qualsiasi statuizione. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 11.9.2025. CP_1
Evidenziava, quanto al merito della pretesa, che, a fronte di un reddito di € 222.213,00 per il periodo 7-12/2020, il contribuente avrebbe dovuto pagare contributi pari a € 7.747,72, come risultava dall'esame dei quadri RR Modello Unico PF presentato dove era stato dichiarato un reddito di € 111,107,00 - quadro RH dove era stato dichiarato un reddito di € 222.213,00 e quadro RR liquidato e infine variato (0) dove il reddito era stato fissato dall'Agenzia delle
Entrate in euro 222.213,00.
Sottolineava che, con il modello 36 bis emesso dall'Agenzia delle Entrate, erano stati chiesti alla contributi pari a € 7.748,00 esattamente corrispondenti a quelli esposti dalla Pt_1 medesima nel modello Unico in autodichiarazione e tenuto conto del reddito eccedente il minimale di € 31.506,00. Precisava che l'Agenzia delle Entrate non aveva effettuato alcuna variazione a debito e l'avviso di addebito emesso dall' riportava esattamente l'importo CP_1 autoliquidato. Affermava che l' non era obbligato ad inviare un avviso bonario potendo CP_1 procedere all'emissione diretta dell'avviso di addebito.
Escludeva la prescrizione del credito e affermava la corretta motivazione dell'atto opposto, anche con riferimento alle sanzioni.
Invocava pertanto l'integrale rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. All'udienza del 23 settembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
2 4. L'avviso di addebito n. 595 2025 00006984 49 000, pacificamente notificato in data
10.4.2025, relativo alla contribuzione previdenziale IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2020, risulta emesso all'esito della liquidazione automatica ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione dei redditi presentata per il medesimo anno dalla ricorrente.
La ricorrente ha lamentato innanzitutto la violazione della normativa menzionata, in quanto non le sarebbe stata notificata la comunicazione preventiva obbligatoriamente prevista al fine di instaurare il contraddittorio e consentire al contribuente di poter adeguatamente controdedurre.
L'art. 36 bis, comma terzo, D.P.R. n. 600/1973, nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva che “Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto
a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.
L'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, pertanto, è prevista soltanto nel caso in cui emerga, dai controlli automatici della dichiarazione, un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione stessa.
Costituisce peraltro principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3 ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v., da ultimo Cass., sez. 5, n. 376 del 2019; Sez. 6 5, Ord. n.
3 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631; Sez. 6 – 5, Ord. n. 42 del 03/01/2014, Rv. 629010; Sez. 5, n.
17396 del 23/07/2010, Rv. 615009)” (Cass. civ., sez. trib., 17/12/2019, n.33344).
Da ultimo, è stato condivisibilmente ribadito che l'obbligo di notificare la comunicazione di irregolarità prima della cartella esattoriale sussiste soltanto qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi (Cass. Ordinanza n. 22653 del 5/8/2025. Cfr., nello stesso senso, Cass. Ordinanza n. 27724 del 2/1072023).
E nel caso di specie la ricorrente non ha censurato l'accertamento in fatto secondo il quale la cartella è originata da un controllo delle dichiarazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36bis D.P.R. n. 600/1973 e 54bis D.P.R. n. 633/1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (Cass Ordinanza n. 22653/2025, cit. V. anche Cass. 10/12/2021 n. 39331; Cass. 20.12.2017 n. 4360; Cass. Sez. Un., 8.9.2016 n. 17758).
Allo stesso modo non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 6 bis legge n.
212/2000, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come nella fattispecie in esame e come previsto espressamente dal comma secondo del medesimo articolo.
Ebbene, l' ha dedotto e documentato che le somme richieste nell'avviso di addebito a CP_1 titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale sono esattamente quelle dichiarate e liquidate dalla ricorrente nella propria dichiarazione dei redditi (€ 7.748,00 come da quadro RR, modello PF 2021 – redditi 2020, allegato in atti). L'Agenzia delle Entrate non ha dunque effettuato alcuna variazione a debito e l'avviso di addebito emesso dall' CP_1 riporta esattamente l'importo autoliquidato dalla ricorrente. L' non era dunque tenuto CP_1 ad inoltrare alcuna comunicazione preventiva o altrimenti instaurare un contraddittorio preventivo con la contribuente e poteva legittimamente procedere all'emissione diretta dell'avviso di addebito.
Non avendo inoltre fornito la ricorrente alcuna prova dell'avvenuto pagamento dei contributi indicati, la pretesa dell' risulta legittima, anche con riferimento all'applicazione delle CP_1 sanzioni civili conseguenti.
5. Non ricorre inoltre il lamentato difetto di motivazione dell'atto opposto, recando esso il richiamo alla liquidazione automatica relativa alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020, nonché al regime sanzionatorio applicato, con i relativi riferimenti di legge.
4 La Suprema Corte di Cassazione, con ragionamento certamente estensibile anche alla liquidazione della contribuzione previdenziale sulla base delle dichiarazioni reddituali del contribuente, ha infatti sottolineato che “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 36 - bis, costituisce l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata;
tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima".
6. Le superiori considerazioni precludono ogni ulteriore accertamento ed impongono il rigetto dell'opposizione.
7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e di liquidano in favore dell' come da CP_1 dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, stante la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 30.4.2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida Parte_1 CP_1
– già ridotte – in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 23 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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