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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 2690/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresenta e difesa dall'avv. Fernando Colantoni, come da procura in atti Parte_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresento e difeso dagli avv. Laura Loreni e Anna CP_1 Paola Ciarelli, come da procura in atti
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 556/2023, pubblicata il 9.5.2023
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 9.7.2020 , premesso di essere titolare della pensione Parte_1 di inabilità civile cat. INVCIV n. 0706813 a decorrere dall'1.4.2014 e della indennità di accompagnamento, come riconosciuta con decreto di omologa del 7.10.2015, con decorrenza dal CP_ 14.1.2014 sino alla data della visita di revisione del 13.4.2016, esponeva di avere ricevuto dall' di Latina tre provvedimenti, rispettivamente il 2.11.2017, l'1.11.2018 e il 14.5.2019, con i quali le erano state contestate somme percepite a titolo di indebito sulla pensione cat. INVCIV n. 0706813.
1 CP_ Esponeva che: con riferimento al provvedimento del 2.11.2017, l' le aveva contestato una rideterminazione della pensione a decorrere dall'1.1.2015, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2015, determinando pertanto un importo di indebito pari ad € 3.633,11, per il CP_ periodo gennaio-dicembre 2016; con provvedimento dell'1.11.2018, l' le aveva contestato una rideterminazione della pensione a decorre dall'1.1.2016, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2016, determinando pertanto per il periodo da gennaio 2017 a novembre 2018 un CP_ indebito pari ad € 6.741,16; con provvedimento del 14.5.2019, l' le aveva contestato genericamente che per il periodo da marzo 2017 a giugno 2019 le era stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante.
Eccepiva la carenza di motivazione, ex art. 3 L. n. 241/90, di tutti e tre i provvedimenti di indebito, nonché la insussistenza dell'indebito contestato nei provvedimenti del 2.11.2017 e dell'1.11.2018, attesa la permanenza del requisito sanitario e reddituale.
Con riguardo al provvedimento del 14.5.2019 (afferente l'indennità di accompagnamento), eccepiva la irripetibilità delle somme in ragione del legittimo affidamento ingenerato dalla omessa sospensione o revoca da parte dell' e l'erogazione dei ratei sino alla data di Controparte_2 comunicazione dell'indebito.
Eccepiva altresì la indebita sospensione della pensione di invalidità da dicembre 2018 a novembre
2019, con conseguente diritto alla percezione dei ratei maturati e non riscossi;
deduceva sul punto CP_ che l' aveva ripreso a erogare la prestazione a partire dal mese di dicembre 2019 e nel corso dell'anno 2020, ad eccezione dei ratei di aprile e maggio 2020, concludendo per la condanna al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per un importo complessivo di € 4.278,98.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
“In via preliminare ed assorbente - Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di CP_ comunicazione di indebito, emessi dall in data 2.11.2017, 1.11.2018 e 19.05.2019, nei confronti della Sig. (e tutti gli atti conseguenti) per violazione dell'art. 3 Legge n.241/290, con Pt_1 conseguente annullamento degli stessi.
In via subordinata e nel merito
Nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare
- relativamente ai provvedimenti del 2.11.2017 e dell'1.11.2018
Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire la pensione di inabilità civile ex L. Pt_1
118/71 dal gennaio 2016 al novembre 2018 ovvero, in caso contrario, l'irripetibilità delle somme CP_ di €. 3.633,11 e €. 6.741,16, contestate alla ricorrente nei provvedimenti del 2.11.2017 e dell'1.11.2018 a titolo di ratei di pensione di inabilità indebitamente percepiti da gennaio 2016 a novembre 2018, in quanto percepite senza dolo dalla Sig.ra e per l'effetto dichiarare Pt_1
2 CP_ l'inefficacia/illegittimità dei provvedimenti di indebito emessi dall' di Latina in data 2.11.2017
e 1.11.2018 sulla pensione cat. INVCIV n. 07061813 con conseguente annullamento e revoca.
- relativamente al provvedimento del 14.05.2019 CP_ Accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di €. 14.457,54, contestata dall' alla ricorrente nel provvedimento del 14.05.2019 in ragione del legittimo affidamento nella spettanza della prestazione medesima ingenerato nella Sig.ra dall'omessa sospensione (e revoca) ex Pt_1 art. 37, comma 8, L. 448/98 dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, della quale la stessa è titolare, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia/illegittimità del provvedimento di indebito CP_ emesso dall' di Latina in data 14.05.2019 sulla pensione cat. INVCIV n. 07061813.
In ogni caso
- Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire la pensione di invalidità civile dal Pt_1 mese di dicembre 2018 al mese di novembre 2019 nonché per le mensilità di aprile e maggio 2020 CP_ e conseguentemente condannare l' al versamento in favore della ricorrente della somma di €.
4.278,98 a titolo di ratei maturati e non riscossi per le suddette mensilità (pari a euro 565,1 per
l'anno 2018, €. 3.140,26 per l'anno 2019 e €. 573,62 per l'anno 2020), oltre interessi come per legge;
CP_
- Condannare l' al versamento della somma di €.1.155,12 indebitamente trattenuta mediante prelievi mensili di €. 48,13 dal mese di marzo 2018 ad oggi sulla pensione Cat. INVCIV n.
07061813 nonché al versamento di tutte le ulteriori somme trattenute a titolo di recupero indebito dal luglio 2020 all'emananda sentenza, oltre interessi come per legge.
- Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del presente CP_1 giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c. CP_ Si costituiva in giudizio l' specificando le ragioni dell'indebito e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina, accogliendo parzialmente il ricorso, CP_ dichiarava l'insussistenza dell'indebito rivendicato dall' con i provvedimenti del 2.11.2017 e dell'1.11.2018 sulla pensione di invalidità civile n. 07061813 cat. INVCIV, per il periodo da CP_ gennaio 2016 a novembre 2018; dichiarava sussistente l'indebito rivendicato dall' con nota del
14.5.2019 sulla indennità di accompagnamento percepita per il periodo da marzo 2017 a giugno
2019, nonostante l'insussistenza del requisito sanitario accertato in sede di visita di revisione;
dichiarava il diritto di parte ricorrente a percepire i ratei maturati e non riscossi sulla pensione di invalidità dal mese di dicembre 2018 al mese di novembre 2019, nonché le mensilità di aprile e CP_ maggio 2020; per l'effetto condannava l' al pagamento della somma di € 4.278,98 oltre
3 CP_ interessi come per legge;
compensava le spese di lite nella misura della metà e condannava l' al pagamento del residuo.
Avverso tale decisione ha proposto appello sulla base dei motivi di seguito Parte_1 sinteticamente indicati:
1) Illegittimità del provvedimento del 14.5.2019 ai sensi dell'art. 3 L. 241/90.
Ha lamentato l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sul difetto di motivazione, ex art. 3 L. n. 241/1990, del provvedimento del 14.5.2019, afferente l'indennità di accompagnamento;
ha, quindi, ribadito l'illegittimità del suddetto provvedimento, dal CP_ quale sarebbe impossibile evincere le ragioni dell'indebito, specificate dall' solo in sede di costituzione in giudizio. CP_ 2) Irripetibilità della somma di Euro 14.457,54 contestata dall' a titolo di indebito con CP_ provvedimento del 14.5.2019.
Ha sostenuto l'appellante l'irripetibilità delle somme in ragione del legittimo affidamento, ai sensi dell'art. 37, comma 8, L. n. 448/1998, in quanto la sola visita di revisione non equivale ad una consapevolezza dell'indebita percezione dell'indennità di accompagnamento, in mancanza di un provvedimento di revoca della prestazione assistenziale.
Ha, così, concluso:
“ All'Ecc.ma Corte di Appello di Roma (Sez. Lavoro e Previdenza) perché, per effetto del presente appello ed in riforma dei capi n. 2) e 4) della sentenza menzionata n 556/2023 emessa dal
Tribunale di Latina – Sez. Lavoro e Previdenza (depositata in cancelleria il 09.05.2023), Voglia, previa nomina del relatore, fissare udienza di discussione ed ivi:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di contestazione di indebito emesso CP_ dall' in data 14.05.2019 nei confronti della Sig. (e tutti gli atti conseguenti) per Parte_1 violazione dell'art. 3 Legge n.241/290, con conseguente annullamento degli stessi. CP_
2) Accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di €. 14.457,54, contestata dall' alla ricorrente nel provvedimento del 14.05.2019 in ragione del legittimo affidamento nella spettanza della prestazione medesima ingenerato nella Sig.ra dall'omessa sospensione (e revoca) ex Pt_1 art. 37, comma 8, L. 448/98 dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, della quale la stessa è titolare, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia/illegittimità del provvedimento di indebito CP_ emesso dall' di Latina in data 14.05.2019 sulla pensione cat. INVCIV n. 07061813. CP_
3) Condannare l' al versamento della somma di €.1.155,12 indebitamente trattenuta mediante prelievi mensili di €. 48,13 dal mese di marzo 2018 ad oggi sulla pensione Cat. INVCIV n.
07061813 nonché al versamento di tutte le ulteriori somme trattenute a titolo di recupero indebito dal luglio 2020 all'emananda sentenza, oltre interessi come per legge.
4 4) Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese, competenze ed CP_1 onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendo il rigetto, perché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 23.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
2. Va preliminarmente rilevato che parte appellante ha impugnato esclusivamente i capp. 2 e 4 del dispositivo della sentenza gravata, con la conseguenza che sui restanti capi si è formato il giudicato, CP_ non avendo l' proposto appello incidentale.
In particolare, con il capo 2 della sentenza, il Tribunale di Latina ha dichiarato sussistente l'indebito CP_ rivendicato dall' con la nota del 14.5.2019, relativamente all'indennità di accompagnamento percepita per il periodo da marzo 2017 a giugno 2019, rigettando, quindi, la domanda dell'odierna appellante;
con il capo 4, il Tribunale ha compensato per la metà le spese di lite e ha condannato CP_ l' al pagamento della restante metà.
Con il primo motivo di appello, la ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul difetto di motivazione, ex art. 3 L. n. 241/1990, del provvedimento del 14.5.2019, e ha ribadito l'illegittimità del suddetto provvedimento, dal quale CP_ sarebbe impossibile evincere le ragioni dell'indebito, specificate dall' solo in sede di costituzione in giudizio.
La censura non è fondata. CP_ Con il provvedimento dell' del 14.5.2019 l'appellante è stata informata che “nel periodo che va dal 01/03/2017 al 30/06/2019, sono stati pagati 14.457,54 euro in più sulla sua pensione cat.
INVCIV n. 07061813 per i seguenti motivi: E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”. CP_ Ebbene, il provvedimento dell' è chiaro nell'indicare il periodo a cui si riferisce l'indebito, la prestazione assistenziale a cui inerisce, ossia l'indennità di accompagnamento, il motivo dell'indebito.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto l'irripetibilità delle somme in ragione del legittimo affidamento, ai sensi dell'art. 37, comma 8, L. n. 448/1998, in quanto la sola visita di revisione non equivale ad una consapevolezza dell'indebita percezione dell'indennità di accompagnamento, in mancanza di un provvedimento di revoca della prestazione assistenziale.
Anche tale censura è infondata.
5 Osserva il Collegio che, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte di cassazione (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915/2021; n.
13223/2020; nn. 10642 e 31372 del 2019).
Ha sostenuto, in particolare, la Suprema Corte nella ordinanza n. 24180/2022: “
8. in particolare, si
è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario,
a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, le prestazioni erogate alla sono Pt_1 ripetibili dalla data di comunicazione alla stessa del verbale relativo alla visita di revisione, che le ha revocato l'indennità di accompagnamento, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendo trovare applicazione l'art. 2033 c.c.
Ritiene il Collegio, conformemente a quanto evidenziato dal Tribunale, che è pacifico tra le parti che il verbale della visita di revisione, del 13.4.2016, con procedimento definito l'1.2.2017, che non ha riconosciuto alla l'indennità di accompagnamento ma solo il 100% di invalidità, è Pt_1
CP_ stato comunicato a quest'ultima, con la conseguenza che, benché l' abbia continuato ad erogarle la prestazione assistenziale e non le abbia comunicato un formale provvedimento di revoca dell'indennità di accompagnamento, non può ritenersi sussistente in capo all'appellante una condizione di legittimo affidamento, essendo la stessa a conoscenza, tramite la notifica del verbale della visita di revisione, della insussistenza dei requisiti di legge per continuare a beneficiare della prestazione assistenziale.
L'appello deve essere, pertanto, respinto.
3. Le spese di lite del giudizio di appello devono essere dichiarate irripetibili, ricorrendo i presupposti stabiliti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo parte appellante inserito, nel corpo del ricorso di appello, la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., e avendo depositato le dichiarazioni dei redditi dalle quali risulta la percezione di redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge.
6 Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- spese irripetibili;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Roma, 23.9.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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