Articolo 11 della Legge 26 novembre 1981, n. 690
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 gennaio 2011
Art. 11.
La regione Valle d'Aosta puo' assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonche' al fine di assumere partecipazioni in societa' finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello statuto stesso.
La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza della operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresi' disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.
Ai prestiti contratti dalla regione Valle d'Aosta si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2011
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