Art. 1. Articolo unico
I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , computando a tal fine anche il periodo di tempo gia' trascorso.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , computando a tal fine anche il periodo di tempo gia' trascorso.
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.