Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2665/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Milano Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. Fabio Laurenzi Presidente
dott.ssa Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Federico Botta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2665/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 Leone Tolstoi n. 31, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Cristina Ulgheri e Elena Lidia Scorbatti, presso il cui studio, in Milano, in viale Caldara n. 22, ha eletto domicilio APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] l'[...], residente in [...], rappresentata e difesa dall' avv. Mariarita Nave, presso il cui studio, in Milano, in Piazza Virgilio n. 3, ha eletto domicilio APPELLATA Con l'intervento del PG, dott.ssa Simonetta Bellaviti.
OGGETTO: appello per la riforma della sentenza n. 7303/2024 del Tribunale di Milano, emessa in data 3.7.2024, pubblicata il 22.7.2024, nella causa iscritta al numero di R.G. 39581/2023, relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli di genitori non coniugati, (ex art. 316, 337 bis e ss. cc, art 473 bis 12 e ss. cpc).
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “In parziale riforma della Sentenza n. 72003/2024 del 03/07/2024 emessa dal Tribunale di Milano e depositata in data 22/07/2024, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 39581 del 2023, disponga, fermo l'affido condiviso e l'assegnazione della casa familiare alla madre, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza, in via principale e nel merito: quanto al capo 3) disporre a carico del sig. Pt_1 l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma mensile di euro 70
quanto al capo 4) disporre che l'assegno unico per la famiglia sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
quanto al capo 5) Revocare la disposizione di cui al capo 5) della Sentenza impugnata, disponendo che ciascuna parte sia tenuta al pagamento del 50% della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa famigliare, con effetto a decorrere dal 31 maggio 2024; quanto al capo 2) disporre che il padre veda i figli a week end alternati dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle 20:30; un giorno infrasettimanale per le settimane che terminano con il week end paterno, con prelievo alle ore 18,30 per poi riaccompagnarli a scuola la mattina successiva, nonché due giorni infrasettimanali, anche consecutivi e continuativi per le settimane che terminano con il week end materno, prelevando i ragazzi il primo dei due gg alle 18,30, tenendoli con sé, occupandosi di accompagnarli e /o prelevarli da scuola e da eventuali altre attività, per poi riaccompagnare gli stessi a scuola la mattina successiva al secondo pernottamento;
ferme le disposizioni sulle vacanze;
in via subordinata nel merito, nel caso in cui venga disposto in capo al padre un contributo (assegno perequativo e/o contributo indiretto) di valore superiore a complessivi Euro 700 mensili, disporre che le spese straordinarie in favore dei figli siano suddivise in ragione del 50% tra i genitori così come l'Assegno Unico;
sempre in via sempre subordinata, nel merito, qualora venga posto a carico del padre un contributo economico al mantenimento dei figli (comprensivo di assegno ed eventuale quota della rata di mutuo della sig. di valore economico CP_1 pari o superiore ad Euro 1000 mensili (con suddivisione in misura del 50& delle spese e ripartizione paritaria dell'Assegno unico), revocare l'assegnazione della casa coniugale;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”. Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione respinta, previa ogni occorrente declaratoria, così giudicare: in via preliminare: dichiarare l'appello proposto dal signor inammissibile per i motivi esposti in narrativa;
dichiarare la domanda di Parte_1 revoca dell'assegnazione della casa familiare inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello;
in via principale nel merito: - rigettare tutte le domande svolte dall'appellante; - per l'effetto ed in ogni caso confermare la sentenza di I grado in ogni sua parte IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. Per il PG: “chiede parziale accoglimento dell'appello con riduzione dell'assegno relativo al contributo al mantenimento dei figli minori a complessivi 500,00 euro (250 ciascun figlio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza resa in data 3.7.2024, publicata il 22.7.2024, il Tribunale di Milano, decidendo sul ricorso depositato in data 9.11.2023, da volto a disciplinare l'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e nati Persona_1 Persona_2 rispettivamente il 16.10.2009 e il 13.1.2014 fuori dal matrimonio, ha affidato i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale sita in Milano, via San Calocero n. 6, ha regolamentato il diritto di visita paterno con modalità ampie, (in particolare prevedendo che il padre vedrà i figli a we alternati dal venerdì alla uscita della scuola fino alla domenica sera alle 20:30; un giorno infrasettimanale per le settimane che terminano con il we in cui i minori stanno con il padre;
due gg infrasettimanali per le settimane in cui il precedente we i minori sono stati con la mamma;
il padre potrà prendere i bambini i giorni infrasettimanali alle 18:30. Vacanze natalizie a metà; altre vacanze anche pasquali ad anni alternati. Vacanze estive: dal 1 al 19 luglio con la madre il 20 ritorno a Milano e con il padre fino al 27 luglio;
ad agosto 15gg alternati), ha posto a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma di euro 700 (euro 350 per ciascun figlio) a favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal 31 maggio 2024, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione maggio 2025), oltre al 60% delle spese extra-assegno secondo le linee guida indicate dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano, ha previsto l'integrale percezione da parte della dell'assegno CP_1 unico per la famiglia, ha posto a carico del l'obbligo di pagare l'intera rata mensile di mutuo Pt_1 acceso per l'acquisto della casa familiare di Milano, sita in via San Calocero n. 6, a decorrere dalla data del deposito del ricorso ed ha compensato tra le parti le spese di lite. In particolare il Tribunale, prendendo atto degli accordi raggiunti dai genitori nel corso dell'udienza di comparizione del 17.4.2024 in relazione alle frequentazioni tra padre e figli (“le parti concordano sulle frequentazioni dei figli come segue: vacanze dal 1 al 19 luglio con la madre, il 20 ritorno a Milano dal padre fino al 27.7, poi ad agosto 15gg alternati, frequentazioni padre/figli: we alternati dal venerdì uscita scuola alla domenica sera alle 20:30; un giorno infrasettimanale per le settimane che terminano CP_ con il we in cui i minori stanno con il padre;
due gg. per le settimane in cui il precedente we i minori sono stati con la mamma;
il padre potrà prendere i ni i giorni infrasettimanali alle 18:30; vacanze natalizie a metà; altre vacanze anche pasquali ad anni alternati), rilevando che il padre si era dichiarato disponibile a corrispondere alla madre la somma mensile di euro 500,00 per il mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie e l'intera rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, sita in Milano Via San Calocero 6 e richiamando l' ordinanza del 18.4.2024 - con la quale il G.D. aveva recepito gli accordi raggiuti tra le parti in relazione al regime di affido (condiviso), all'assegnazione dell'abitazione familiare alla (tema rispetto al quale la CP_1 difesa si era rimessa alle determinazioni del Tribunale) e alle frequentazioni tra padre e figli, Pt_1 ponendo a carico del l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole mediante il Pt_1 versamento mensile della somma complessiva di 700,00 euro, oltre il 60% delle spese extra assegno ed assegnando alla la percezione integrale dell'assegno unico per la famiglia – ha CP_1 concentrato le sue valutazioni sulle questioni economiche conseguenti alla crisi del rapporto di convivenza, aspetti sui quali le parti non erano riuscite a trovare un accordo. Al riguardo, il Tribunale, operando una disamina comparativa dei redditi delle parti, ha rilevato che la svolge l'attività di insegnante di materie giuridiche presso il liceo classico CP_1
Manzoni di Milano ed anche, per tempi limitati, l'attività di avvocato e che per l'anno di imposta 2002 ha percepito un reddito netto mensile di 2.142,00 euro, per l'anno di imposta 2021, un reddito netto mensile di 2.294,00 euro e per l'anno di imposta 2020 un reddito mensile netto di 1.850,00 euro, mentre, quanto al che lo stesso svolge attività di consulente presso una società, che Pt_1 ha dichiarato di prevedere, per l'annualità 2024, uno stipendio mensile di 4.000,00 euro, che è proprietario, oltre del 50% della quota della casa familiare sita in Milano, Via San Calocero n. 6 cointestata con la ricorrente, di una casa in campagna nei pressi di Cuneo della quale è proprietario in via esclusiva e per la quale risulta acceso un mutuo, con rate mensili di 400,00 euro, che cesserà nel 2025 e che dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2022/2020, risulta un reddito medio mensile di circa 3.800,00 euro. Il Tribunale, assumendo, poi, che il padre, nel corso dell'udienza del 17.4.2024, si era dichiarato disponibile a versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli la complessiva somma di 500,00 euro e a corrispondere l'intera rata del mutuo della casa familiare, onere, quest'ultimo, che se pur riportato nella motivazione dell'ordinanza del 18.4.2024, (nella quale era stato affermato che il pagamento a proprio carico del mutuo rappresenta un concorso al mantenimento dei figli oltre che un onere economico in favore della quota di ½ dell'immobile di sua proprietà), non era poi stato indicato nel dispositivo del provvedimento, ha sostanzialmente confermato le statuizioni assunte in via provvisoria dal G.D. nella richiamata ordinanza.
2. Con atto d'appello depositato il 26.9.2024, ha chiesto la riforma della sentenza Parte_1 resa dal Tribunale di Milano, lamentandone l'ingiustizia e la contraddittorietà, con particolare riferimento all'individuazione del contributo economico paterno al mantenimento dei figli. Preliminarmente, la difesa appellante, evidenziando che nell'attualità il vive in una casa in Pt_1 affitto, corrispondendo un canone di locazione di 1300,00 euro mensili in forza di contratto annuale in scadenza alla data del 30.4.2025 e prospettando la sua impossibilità a fare fronte a tale onere in ragione delle gravose statuizioni economiche discendenti dalla sentenza impugnata, ha chiesto di emettere, a seguito della fissazione dell'udienza, provvedimenti ai sensi dell' art. 473 bis. 22, come richiamato dall'art 473 bis.34 cpc, di sospensione dell'efficacia del capo 5 della sentenza impugnata, prevedendo, in via provvisoria, che ciascuna parte sia tenuta a pagare il 50% del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, chiedendo, altresì, ove l'udienza di comparizione fosse fissata oltre il termine di 3 mesi dal deposito del ricorso, di provvedere, ai sensi dell'art. 473 bis, comma 15 c.p.c., come richiamato dall'art. 473 bis, comma 34 c.p.c., sospendendo l'esecutività del capo 5) della sentenza di primo grado e prevedendo, in via provvisoria, che ciascuna parte sia tenuta al pagamento del 50% della rata del mutuo. Quanto al merito, la difesa ha proposto appello avverso i capi 1), 3), 4) e 5) della sentenza Pt_1 del Tribunale di Milano, chiedendo a questa Corte, quanto al capo 2), di meglio specificare le modalità degli incontri tra padre-figli. In particolare, l'appellante ha, innanzi tutto, lamentato la “violazione dell'art. 155 c.c. in ordine ai criteri di liquidazione del contributo al mantenimento dei figli” ed ha affermato che il gode di un Pt_1 reddito mensile netto di 4.000,00 euro, dal quale devono essere detratti gli importi dei quali è stato onerato in sentenza ed i costi di vita ordinari, (rata integrale del mutuo, pari ad 2.600 euro mensili, assegno di mantenimento ai figli, pari ad € 700,00 mensili, canone di locazione della nuova abitazione pari a 1.300 mensili, oltre a tutte le altre spese di utenze, abbonamento ai mezzi pubblici, telefonia, spese mediche, assicurative, bancarie, etc., ammontanti ad oltre 2.000,00 euro), sicché ove la sentenza di primo grado venisse confermata, egli si troverebbe con uno scoperto mensile di circa 3.000,00 euro, situazione che non gli consentirebbe un'esistenza dignitosa, non potendo neppure assicurare ai figli condizioni di vita adeguate nei momenti di frequentazione;
la difesa ha, quindi, dedotto che la sentenza di primo grado è viziata poiché lesiva della situazione economico-patrimoniale del il quale si troverebbe, nel giro di qualche anno, in una Pt_1 condizione di totale indigenza e di collasso economico, che renderebbe, altresì, impossibile il mantenimento di un rapporto dignitoso con i figli;
la difesa ha, quindi, stigmatizzato l'ingiustizia della statuizione con riferimento alle condizioni della la quale, di contro, si verrebbe a CP_1 trovare in una situazione economica molto più favorevole, dolendosi del “mancato rispetto del principio di proporzionalità”, dal momento che il si troverebbe a dover versare mensilmente Pt_1 l'88% del proprio reddito per il mantenimento della casa familiare e dei figli collocati presso la madre;
a tale proposito, la difesa ha rimarcato l'insostenibilità dei costi relativi al mantenimento della casa familiare, investimento che, in ragione dell'intervenuta crisi di coppia, non è più sostenibile ed ha, poi, affermato l'ingiustizia della sentenza gravata, nella parte in cui consente alla di mantenere uno tenore di vita inalterato rispetto a quello goduto in costanza di CP_1 convivenza sottraendo, al contempo, al risorse economiche necessarie per una vita dignitosa. Pt_1 Alla luce di quanto sopra, a dire della difesa appellante, il Tribunale non ha contemperato il principio della conservazione del tenore di vita goduto dai figli nel corso della convivenza dei genitori con le effettive risorse economiche familiari, non valutando, pertanto, l'inidoneità dei redditi delle parti al mantenimento della casa familiare e dello stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza. Sul punto, la difesa ha rilevato come la sentenza di primo grado abbia onerato il solo Pt_1 appellante del disavanzo passivo derivante da tutte le spese familiari ed ha evidenziato che, tenuto conto dei suoi risparmi, ammontanti a circa 91.000,00 euro alla data del 31.12.2023, nel giro di 2 anni il predetto avrà eroso tutte le proprie disponibilità economiche;
la difesa ha, quindi, dedotto che la comunque munita di specifica capacità lavorativa, non sfrutta, nell'attualità, in CP_1 maniera piena, le proprie potenzialità professionali mettendole a frutto per integrare il suo reddito, sicché dalle statuizioni rese con il provvedimento impugnato, deriva un “indebito arricchimento della sig.ra , la quale, non essendo coniugata con il non ha diritto a ricevere alcun CP_1 Pt_1 mantenimento economico. Secondo la difesa appellante, il Tribunale, nella quantificazione dell'assegno posto a carico del padre per il mantenimento dei figli, avrebbe dovuto tenere conto dell'esborso mensile sostenuto dal per il canone di locazione, pari ad € 1.300, (in relazione ad un appartamento arredato di circa Pt_1 700 mq e pertanto di una metratura dimezzata rispetto a quella della casa familiare, ubicato in zona semi periferica) circostanza, invece, non valorizzata dai giudici di prime cure, che hanno omesso di rilevare l'evidente differenza fra il tenore di vita molto elevato goduto ancora oggi dalla e dai figli e quello del il quale ha dovuto attualizzare le proprie spese al mutato CP_1 Pt_1 quadro familiare ed economico. La difesa ha, quindi, affermato che l'eventuale vendita dell'immobile sito nelle campagne del cuneese di proprietà del avente un presumibile valore di mercato non superiore a 90.000,00 Pt_1 euro, non sarebbe risolutiva, atteso che il ricavato, epurato degli oneri necessari per estinguere il mutuo in essere, sarebbe sufficiente a ritardare di qualche anno l'inevitabile crisi finanziaria del e dell'intera famiglia. Pt_1 Con riferimento alla statuizione relativa all'obbligo di pagamento integrale della rata del mutuo, avente scadenza nell'anno 2048, la difesa ne ha eccepito l'ingiustizia ed ha affermato l'illogicità della sentenza di primo grado, che avrebbe dovuto onerare ciascuna parte del relativo pagamento nella misura del 50% ; sullo specifico aspetto la difesa ha, innanzi tutto, affermato che dal tenore della parte motiva dei provvedimenti provvisori, emerge pacificamente che il giudice delegato non intendesse gravare il padre dell'intera rata del mutuo, volontà successivamente snaturata dalla sentenza impugnata;
in particolare, la difesa ha precisato che il non si è mai reso Pt_1 disponibile a pagare l'intera rata del mutuo, avendo manifestato la propria volontà a sostenere esclusivamente il 50 % del relativo costo, sicché il Tribunale ha interpretato erroneamente le dichiarazioni da lui rese all'udienza del 17.4.2024; tale prospettazione, a dire della difesa appellante, è confermata dal fatto che lo stesso Tribunale ha riportato in sentenza che le parti non erano riuscite ad accordarsi sulle questioni economiche, affermazione che non avrebbe avuto senso alla luce della ritenuta disponibilità del di corrispondere l'intera rata del mutuo, avvicinandosi tale Pt_1 possibilità alle richieste della controparte (che nel proprio ricorso aveva chiesto il versamento da parte del padre di 2000,00 euro mensili per il mantenimento dei figli, oltre il 100% delle spese straordinarie); la difesa ha, quindi, richiamato le richieste formulate in sede di precisazioni delle conclusioni, nelle quali non è riportato alcun accollo per l'intero delle rate del mutuo, così, come, peraltro, nelle conclusioni della memoria di costituzione. Con riferimento ai capi 3) e 4) della sentenza impugnata, aventi ad oggetto le statuizioni sulle spese straordinarie e sull'assegnazione dell'assegno unico, la difesa ha eccepito, quanto alla percentuale delle spese straordinarie, la relativa incongruità, in quanto non calibrata sulle disponibilità economiche residue delle parti a seguito del versamento del contributo paterno al mantenimento dei figli e del pagamento del mutuo e, quanto all'assegnazione integrale alla madre dell'assegno unico, l'erroneità, in quanto disposta in assenza di uno specifico accordo tra le parti e comunque in violazione dell'art. 6 co.4 D.Leg.vo, stante il disposto affido condiviso della prole. Con riferimento al capo 2) della sentenza impugnata, relativo ai tempi di frequentazione padre- figli, la difesa appellante ha chiesto alla Corte di precisare la modalità di svolgimento delle visite paterne, indicando correttamente le settimane durante le quali il padre terrà con sé i figli per 1 o 2 pernottamenti infrasettimanali e specificando che i minori, nella settimana in cui trascorrono due notti infrasettimanali con il padre, stiano con lui continuativamente dalle ore 18.30 del primo giorno, sino al riaccompagnamento a scuola dopo il secondo pernottamento;
al riguardo, la difesa ha, infatti, dedotto che la madre pretende di fare rientrare i figli presso di sé anche nei pomeriggi dei pernottamenti presso il padre, per poi restituirli al alle ore 18.30. Pt_1 Infine la difesa, riportandosi alle conclusioni sopra richiamate, ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla affermando che i riflessi economici CP_1 discendenti dalla stessa, non possono gravare solo e neppure in via maggioritaria sul genitore non prevalentemente collocatario.
3.Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 2.1.2025, CP_1
ha chiesto il rigetto dell'appello avversario e la conferma dell'impugnata sentenza.
[...] Preliminarmente, la difesa ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante la genericità delle censure mosse alla sentenza impugnata, avendo la difesa avversaria sostanzialmente omesso di effettuare una critica alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale. La difesa appellata ha, inoltre, affermato che la sentenza è del tutto coerente con le risultanze istruttorie ed in particolare con la documentazione depositata dalle parti e con le dichiarazioni rese dalle stesse nel corso del giudizio di primo grado;
al riguardo, quanto alla rata del mutuo, la difesa ha evidenziato che il come riportato nel verbale di udienza del 17.4.2024, peraltro non Pt_1 impugnato da controparte, dopo avere affermato di avere sempre pagato in via integrale le rate del mutuo della casa familiare, ha poi dichiarato la propria disponibilità a corrisponderle unitamente al versamento del mantenimento dei figli, indicato nella misura di 500,00 euro mensili, sicché era chiara la sua volontà di continuare a rimborsarle per l'intero; al riguardo, la difesa ha evidenziato che nonostante il avesse in passato pagato integralmente le rate del mutuo, Pt_1 unitamente alle utenze domestiche e alle spese condominiali, il suo patrimonio non si è eroso, disponendo, all'aprile del 2023, di un saldo ammontante a 90.000,00 euro. La difesa appellata ha, quindi, affermato che contrariamente opinando, la destinataria CP_1 di un reddito mensile di 1.900,00 euro e del contributo paterno per il mantenimento dei figli ammontante a 700,00 euro mensili, se dovesse provvedere al versamento della propria quota della rata del mutuo, ammontante a 1.350,00, oltre al pagamento delle spese condominiali, ammontanti a 420,00 euro mensili e delle spese delle utenze, ammontanti a 200,00 euro mensili, si troverebbe con un residuo pari a 630,00 euro mensili, a stento sufficiente per provvedere alle spese alimentari del nucleo familiare. La difesa ha, inoltre, evidenziato che il potrebbe godere di un ulteriore reddito, essendo Pt_1 proprietario in via esclusiva di un ampio immobile che si sviluppa su due piani, all'interno di un terreno di 5500, metri quadri, sito in Bene Vagienna, nel cuneese, territorio noto per i suoi itinerari storico/culturali ed enogastronomici di interesse turistico. A tale riguardo, la difesa ha eccepito l'inammissibilità, ex art. 345 cpc, delle produzioni avversarie aventi ad oggetto annunci pubblicitari e quotazioni immobiliari estratte dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, attestanti l'effettivo valore economico dell'immobile in argomento, in quanto prodotte, per la prima volta, nel presente grado di giudizio. Quanto alla situazione economica del la difesa appellata ha evidenziato la diminuzione della Pt_1 rata del mutuo, originariamente pari a 2.687,45 euro ed oggi ammontante ad 2.525,00 euro e ha rilevato come controparte abbia registrato, successivamente alla sentenza di primo grado, un aumento del proprio reddito netto mensile che, dall' ultima disclosure prodotta unitamente all'atto d'appello, è pari ad 4.148,75 euro, a fronte dei 3.602,00 euro netti mensili risultanti dalla denuncia dei redditi relativa all'anno di imposta 2022, prodotta nel giudizio di primo grado. La difesa ha, quindi, dedotto, che il mutuo acceso per l'acquisto della villa di Bene Vagienna, comportante rate di 388,00 euro, si estinguerà alla fine del 2025, lasciando ulteriore liquidità al
Pt_1
La difesa appellata, contestando la genericità delle voci di spesa proposte da controparte, in quanto del tutto prive di riscontro documentale e pertanto non verificabili, ha, altresì, evidenziato come in appello la controparte abbia reso noti, per la prima volta, due ulteriori conti correnti, di cui prima non aveva fatto menzione. Con riferimento alla richiesta avanzata, in via subordinata, da controparte di revoca dell'assegnazione della casa familiare, parte appellata, affermandone l'inammissibilità, in quanto introdotta la prima volta nel grado di appello e comunque evidenziando che la allo CP_1 stato, non ha la disponibilità economica per affrontare un'operazione immobiliare di vendita e di acquisto di un'abitazione più economica, ha rilevato come l'assegnazione dell'abitazione familiare “segua il collocamento dei minori” e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado meriti conferma, in quanto resa in conformità del superiore interesse dei due minori, collocati in via prevalente presso la madre, non avendo mai il padre chiesto il collocamento dei figli presso di sé, né tempi paritetici di frequentazione;
a tale riguardo, la difesa appellata ha affermato che nel corso della convivenza, la d'accordo con il compagno, ha rinunciato a svolgere la professione CP_1 di avvocato, se non in modo residuale, in favore di quella di insegnante per occuparsi della cura dei figli, permettendo, così, al di coltivare a pieno la propria carriera. Pt_1 Infine, con riferimento al capo 2) della sentenza, relativo ai tempi di frequentazione padre-figli, la difesa appellata ne ha chiesto il rigetto, insistendo sulla correttezza delle disposizioni adottate in primo grado, in quanto frutto di un'esatta valutazione degli impegni lavorativi delle parti e di un adeguato contemperamento degli stessi con i tempi da trascorrere con i minori. In particolare, la difesa ha dedotto che la previsione dell'orario di prelievo dei figli da parte del padre alle ore 18.30, è stata il frutto di uno specifico accordo intervenuto tra le parti fondato sull'opportunità che i due minori, usciti da scuola, possano recarsi presso la casa materna, dove trovano la ad accoglierli, a preparare loro il pranzo, ad aiutarli nei compiti e a preparare CP_1 gli zaini con i libri e i vestiti necessari per la giornata successiva e ciò alla luce del fatto che il Pt_1 lavora tutto il giorno, sicché qualora i minori, usciti da scuola, si recassero direttamente a casa del padre, non troverebbero nessuno ad accoglierli.
4. Con memoria di replica del 14.1.2025, la difesa appellante, riportandosi ai propri motivi di gravame, ne ha chiesto l'accoglimento, affermando, quanto all'eccezione di inammissibilità, la relativa pretestuosità, stante la specificità dei motivi proposti con il proprio atto di impugnazione. Con riferimento al pagamento della rata del mutuo, la difesa si è riportata a quanto già affermato in sede di gravame, precisando, ancora una volta, che dal pagamento integrale dei ratei deriverebbe un'inevitabile lesione del diritto alla bigenitorialità del non potendo egli più garantire una Pt_1 vita dignitosa nemmeno ai figli, alla luce dei nuovi costi di cui egli è stato onerato successivamente alla separazione (canone di locazione), dovendo, comunque, entrambe le parti trovare nuovi assetti che consentano loro di affrontare i maggiori costi discendenti dal disgregamento della famiglia. La difesa ha, inoltre, evidenziato che a far data dall'acquisto della casa di Via San Calocero 6, i risparmi del si sono progressivamente erosi, ad eccezione dell'anno 2024, nel quale il Pt_1 disavanzo passivo è stato inferiore, in virtù della riscossione straordinaria di un indennizzo assicurativo nella misura di 35.750,00 euro. Quanto all'immobile sito in Piemonte di esclusiva proprietà del la difesa ha affermato che Pt_1 gli annunci di vendita e il c.d. “borsino immobiliare”( che opera la media dei prezzi di vendita degli immobili come risultanti dall'Agenzia delle Entrate), non possono essere ritenuti produzioni documentali, avendo natura di meri fatti notori. La difesa ha, comunque, affermato che, allo stato, detto immobile non ha le caratteristiche per essere messo a reddito, sia perché solo parzialmente ristrutturato, sia perché privo delle prescritte certificazioni. Con riferimento alle condizioni reddituali delle parti, la difesa confermando l'incremento Pt_1 reddituale del proprio assistito, il quale, nell'attualità, può contare di entrate mensili nette di circa 4.148,00 euro, ha evidenziato che anche il reddito della si è incrementato, come emerge CP_1 dall'ultima dichiarazione dei redditi, dalla quale si desume che nell'anno 2023 la stessa ha incassato, per l'attività di libero professionista, la somma di 12.000,00 euro, pari ad un netto annuo di 5.606,00 euro e ad un incremento mensile di 467,00 euro. La difesa ha, poi, rilevato che la ha CP_1 chiesto un rimborso di 5.000,00 euro afferenti il suo credito fiscale e che comunque può detrarre fiscalmente, pur non pagandole, le proprie rate del mutuo, conseguendo, così, un ulteriore guadagno. Con riferimento alle spese straordinarie, la difesa ha evidenziato che le stesse devono essere valutate sulla base del reddito disponibile dalle parti e che, nel caso di specie, tenuto conto degli oneri gravanti su ciascuna parte e delle spese ordinarie, peraltro ricavabili, quanto al dagli Pt_1 estratti conto depositati, il reddito disponibile della è superiore a quello dell'ex CP_1 compagno. Contr Con riferimento ai due conti correnti e l'appellante ha precisato che il saldo del primo CP_3 è confluito nei conti correnti di cui il ha dato completa disclosure al Tribunale in primo grado, Pt_1 mentre il secondo non è mai stato effettivamente utilizzato, in quanto acceso unicamente per ottenere condizioni del servizio Telepass maggiormente vantaggiose. Quanto alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare, la difesa, evidenziando che il nel giudizio di primo grado si era rimesso alle determinazioni del Tribunale, ha affermato Pt_1 che la stessa è stata avanzata nel presente grado di giudizio a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata, che, ove confermate, determinerebbero abnormi conseguenze economiche, rendendo necessaria, come richiesto in via subordinata, la revoca dell'assegnazione. A tale riguardo, la difesa ha affermato che non corrisponde al vero che la non ha CP_1 disponibilità economiche per affrontare la vendita dell'abitazione familiare ed acquistare una abitazione più economica, essendosi il reso disponibile ad investire tutti i proventi della Pt_1 vendita dell'immobile di via San Calocero n. 6 per l'acquisto di una nuova abitazione, cointestata ai genitori in misura da determinarsi, nella quale potrebbero vivere madre e figli sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei due minori. Quanto, infine, all'organizzazione delle visite settimanali dei figli, la difesa insistendo in ordine alle proprie richieste, ha evidenziato come corrisponda alla più comune e costante prassi giudiziaria la previsione che nei due giorni consecutivi con il padre i figli permangano con lui ininterrottamente dal primo giorno sino all'accompagnamento a scuola dopo il secondo pernotto, atteso che, contrariamente, si verificherebbe una lesione del diritto delle prole di godere di momenti di vita quotidiana con il padre.
5.Con memoria di replica del 23.1.2025, la difesa appellata ha insistito in ordine a quanto già dedotto in comparsa di costituzione e risposta. In particolare, con riferimento al pagamento della rata del mutuo, la difesa ha affermato che dal tenore di quanto verbalizzato all'udienza del 17.4.2025, è indubbio che il si sia dichiarato Pt_1 disponibile a corrisponderla integralmente, dichiarazione che conferma la disponibilità economica dell'appellante, come emersa dalla situazione reddituale e dai fondi presenti sui conti correnti, che, ancora nell'attualità, evidenziano una elevata disponibilità (alla data del 31.12.2024 il saldo è pari a 85.000,00 euro). La difesa ha, quindi, evidenziato che il corrispettivo ricevuto dal dalla per Pt_1 Parte_2
l'anno di imposta 2024 è notevolmente accresciuto rispetto a quello percepito nell'anno 2023, avendo percepito un importo mensile di 9.180,00 euro (cfr. estratto conto Credit Agricole 2024), e nel mese di luglio 2024, un' ulteriore somma, verosimilmente a titolo di bonus, pari a 12.750,00 euro, comportante un corrispettivo di 122.910,00 euro annui ed un aumento percentuale del 20% circa, che su base mensile comporta un aumento netto di 800,00 euro. La difesa ha, quindi, rilevato, quale segnale di disponibilità economica di controparte, il fatto che il non abbia messo a reddito la villa sita in Piemonte, benché completamente ristrutturata e Pt_1 situata in una nota località di villeggiatura, contestando la ricostruzione di parte avversaria in relazione al dedotto incremento reddituale della non potendosi ritenere l'importo di CP_1
5000,00 euro, dalla stessa ottenuto a titolo di rimborso, alla stregua di un' entrata fissa da conteggiare. Con riferimento ai diritti di visita infrasettimanali del padre, a detta della difesa appellata, la sentenza impugnata non ha previsto il diritto del di trascorrere due giorni consecutivi con Pt_1 i figli, limitandosi a disporre che egli veda i figli: “... due gg infrasettimanali dalle 18.30 per la settimana in cui il precedente week end e i minori sono stati con la madre”. Sul punto, l'appellata ha precisato che tale disposizione si fonda sul fatto che il non rincasa mai prima delle 19,00, sicché i minori Pt_1 troverebbero la casa vuota qualora rincasassero dopo la scuola direttamente presso l'abitazione del padre.
6. Con note in sostituzione dell'udienza depositate il 14.3.2025, entrambe le difese richiamando integralmente i propri atti di costituzione e le rispettive memorie difensive, ne hanno chiesto l'accoglimento, evidenziando la difesa quanto alla somma di 12.750,00 euro percepita dal Pt_1 proprio assistito, che la stessa è stata versata a definizione di precedenti contratti di lavoro che prevedevano una parte variabile di retribuzione non corrisposta e che l'attuale contratto non prevede più componenti variabili, sicché il reddito lordo annuo ammonta a 108.000,00 euro. Con ulteriori note del 17.3.2025, la difesa ha chiesto l'estromissione delle note d'udienza CP_1 di controparte, in quanto sostanziatesi in una vera e propria memoria non autorizzata.
7.Con parere del 14.3.2025, il PG ha chiesto, in parziale riforma della sentenza appellata, la riduzione del contributo paterno al mantenimento dei figli in complessivi 500,00 euro mensili.
8.L'udienza del 18.3.2025 è stata celebrata con modalità scritta ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c. nell'assenza delle parti, come da provvedimento presidenziale del 15.10.2024. All'esito la Corte, letto il parere del PG e richiamati gli atti di costituzione e le memorie delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
9. Ritiene la Corte che i motivi di appello meritino parziale accoglimento e che, conseguentemente, la sentenza di primo grado debba essere riformata nei termini di seguito illustrati. Deve, preliminarmente, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis cpc formulata dall'appellata, in quanto nell'atto di impugnazione l'appellante ha specificato in modo chiaro i propri assunti, rispettando appieno il disposto dell'art.342 cpc, tant'è che l'appellata è stata in grado di controdedurre compiutamente su ogni circostanza di fatto e su ogni prospettazione in diritto illustrate nell'atto di appello. Deve, infatti, rilevarsi che interpretazioni eccessivamente rigoristiche del nuovo testo dell'art. 342 cpc, sia pur basate sulla valorizzazione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, trovano uno sbarramento a livello sovra nazionale (così Corte EDU 27 luglio 2007, Cass. Sez.Un. n.5700 del 2014; Cass. Sez.Un. n.9558 del 2014). Questi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 cpc nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l.134 del 2012 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo alla decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “ revisio prioris instantiae” del giudice di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata “ (cfr. Cass. Sez.Un. sentenza n. 27199 del 16.11.2027). Alla luce di tali premesse si ritiene l'eccezione di parte infondata. Quanto, poi, alla richiesta di estromissione della documentazione prodotta dalla difesa appellante, avente ad oggetto informazioni sul valore commerciale della villa sita nelle Langhe di proprietà del ritiene la Corte che la stessa debba essere respinta, non ravvisandosi violazioni al principio Pt_1 del contraddittorio.
Al riguardo si osserva, infatti, che secondo il costante orientamento dei giudici di legittimità, il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norma che regolano il processo ordinario, sicché deve ritenersi ammissibile anche una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art. 345 cpc e pertanto sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sia stato rispettato il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale, dovendo essere garantito il principio del contraddittorio (cfr. tra le molte, Cass. Civ.sez.VI, 8.6.2016 n. 11784). Nel caso in esame, parte appellante ha provveduto a depositare telematicamente la documentazione in suo possesso con il primo atto di costituzione, consentendo, così, alla controparte di prenderne tempestiva visione e di controdedurre, sicché su dette produzioni si può considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio.
Parimenti, deve ritenersi ammissibile la produzione allegata da parte appellante alle note del 14.3.2025, avente ad oggetto il contratto sottoscritto da in data 1.12.2023, con Parte_1 [...]
, trattandosi di documentazione già confluita nel fascicolo processuale (cfr. Controparte_5 memoria del 24.1.2025), della quale, pertanto, la difesa aveva avuto piena contezza. CP_1
Passando all'esame dei motivi di appello, con particolare riguardo all' eccepita violazione dell'art. 155 c.c. in relazione ai criteri di determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, all'errata interpretazione delle dichiarazioni rese dal nel corso dell'udienza del 17.4.2024 ed Pt_1 alle conseguenti cesure, aventi ad oggetto l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, anche con riferimento alle statuizioni relative alla percentuale delle spese straordinarie poste a carico di ciascun genitore e all'assegnazione integrale alla dell'assegno unico, ritiene il Collegio CP_1 che gli stessi meritino parziale accoglimento, rilevandosi che la sentenza di primo grado, richiamando il contenuto degli accordi raggiunti dai genitori all'udienza di comparizione del 17.4.2024, ha ingiustificatamente onerato il padre di costi che avrebbero, invece, dovuto gravare su entrambe la parti. Sullo specifico aspetto, va, innanzi tutto osservato che sussistono dubbi circa la corretta valutazione degli accordi raggiunti tra le parti all'udienza del 17.4.2024, come operata nella sentenza impugnata, sia perché lo stesso G.D., nell'ordinanza del 18.4.2024, aveva chiaramente affermato che le parti non avevano trovato un accordo sul contributo paterno al mantenimento dei figli ostandovi principalmente il pagamento del mutuo acceso, sia perché nella parte motiva del provvedimento, il giudice, con riferimento alla quantificazione del contributo paterno per i figli, ha previsto esclusivamente la dazione del mantenimento indiretto, indicato in 700,00 euro mensili, non facendo alcun riferimento alla quota del mutuo di spettanza della indicazione, CP_1 peraltro, neppure riportata nella parte dispositiva dell'ordinanza. Va, inoltre, osservato, che ove il G.D. nell'ambito del provvedimento del 18.4.2024, avesse inteso prevedere a carico del padre il rimborso della quota del mutuo di spettanza materna, come correttamente rilevato da parte appellante, si sarebbe verificata una sostanziale coincidenza tra quando domandato dalla con il proprio ricorso introduttivo del giudizio di primo grado CP_1 in relazione al mantenimento dei figli (richiesto nella misura di 2.000,00 euro mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie) e gli importi di cui il padre, secondo la prospettazione di parte appellata, è stato gravato dal G.D. (1.300,00 euro della rata del mutuo della ex compagna, oltre 700,00 euro per il mantenimento indiretto della prole), con mancato accoglimento della sola percentuale delle spese straordinarie, chieste dalla ricorrente nella misura del 100% a carico del padre e statuite nella misura del 60% con ordinanza del 18.4.2024. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che nella redazione della sentenza definitiva è presumibile che il Tribunale abbia dato un'interpretazione non del tutto conforme a quanto avvenuto nel corso dell'udienza del 17.4.2024, perché diversamente opinando non si comprende per quale motivo il G.D., con ordinanza del 18.4.2024, abbia ricondotto al pagamento del mutuo e non alla percentuale delle spese extra assegno la ragione del mancato accordo economico tra le parti e non abbia, poi, riportato compiutamente, né nella parte motiva, né nella parte dispositiva del provvedimento, la specifica statuizione avente ad oggetto l'impegno del padre di provvedere al rimborso anche della rata del mutuo della ex compagna, impegno che, proprio per la sua particolare onerosità, atta ad incidere in modo significativo sugli equilibri economici/patrimoniali delle parti, avrebbe dovuto essere doverosamente specificato, motivato e riportato nel corpo dell'intera ordinanza. A tale proposito, si rileva, infatti, che in nessun passaggio del verbale di causa del 17.4.2024 viene riportato in termini chiari l'impegno del padre di onerarsi per il futuro anche del pagamento delle rate del mutuo della ex compagna, essendosi il limitato a dichiarare di avervi provveduto Pt_1 nel passato. Ciò posto, si osserva che, in ogni caso, la statuizione di natura economica di cui al punto 5) della sentenza di primo grado, che ha onerato il padre del pagamento dell'intera rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, si attesta iniqua e non adeguatamente rapportata agli oneri che gravano su ciascuna parte in conseguenza della cessazione della convivenza familiare, venendo il padre eccessivamente onerato di tutti i costi discendenti dalla crisi del progetto di coppia. A tale riguardo, va rilevato che, in forza della sentenza impugnata, il è stato gravato del Pt_1 pagamento del mantenimento indiretto dei figli nella misura di 700,00 euro, oltre l'intera rata del mutuo, ammontante a circa 2.600,00 euro mensili, dovendo, inoltre, corrispondere la somma mensile di 1.300,00 euro per il canone di locazione dell'abitazione nella quale si è trasferito dopo il rilascio della casa familiare assegnata alla e sostenere i costi del proprio sostentamento CP_1 quotidiano, sicché, tenuto conto dello stipendio mensile nell'attualità dichiarato, ammontante a circa 4.150,00 euro, (cfr. memoria di replica del 14.3.2025), le somme residue per il suo mantenimento ordinario appaiono estremamente ridotte. Senza contare che il rimborso da parte del dei ratei del mutuo spettanti alla Pt_1 CP_1 determinano un indiscusso vantaggio a favore di parte appellata, la quale, in assenza di alcun impegno economico, acquisisce quote di proprietà sull'immobile nella misura di ½ . Va, del resto, osservato che , benché, allo stato, sia destinataria di un reddito Controparte_1 inferiore rispetto a quello dell'ex compagno, indicato e documentato in circa 1.900,00 euro mensili, è tuttavia munita di specifica capacità lavorativa, che, anche in ragione del progredire dell'età dei figli e della loro maggiore autonomia rispetto agli accudimenti personali, può cominciare a mettere maggiormente a frutto. Nella determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli, devono, pertanto, essere tenute in considerazione anche le capacità reddituali potenziali della madre, giacché, secondo giurisprudenza costante, la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico. Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito (cfr. da ultimo Cass. 12.3.2024, n.6455). E', infatti, pacifico in giurisprudenza che ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento della prole, non debbono essere tenuti in conto solo i redditi dell'obbligato, ma altresì ogni ulteriore circostanza, così da effettuare un bilanciamento tra la situazione patrimoniale dell'avente diritto e quella dell'obbligato, (tra cui rileva l'attitudine lavorativa del coniuge se riscontrata in termini di effettiva e concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita), tenuto, altresì, conto dell'impoverimento generale che è conseguenza diretta ed oggettiva dell'intervenuta dissoluzione della comunità familiare.
Sullo specifico aspetto, va ricordato che è laureata in giurisprudenza, risulta Controparte_1 iscritta all'Ordine degli avvocati di Milano e, nell'ultimo periodo, ha ricominciato ad esercitare la professione forense, anche se non a tempo pieno, disponendo di un impiego a tempo indeterminato come insegnante di materie giuridiche presso un liceo di Milano. Va, inoltre, rilevato l'indiscutibile vantaggio di cui la fruisce in conseguenza CP_1 dell'assegnazione della casa familiare, che la solleva dal versamento di costi abitativi, dei quali, invece è onerato l'ex compagno. L'assegnazione della casa familiare, infatti, rappresenta un elemento da considerare ai fini della proporzionalità degli apporti patrimoniali di ciascuna parte, stante la sua significativa connotazione economica, come più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale l'assegnazione della casa familiare possiede anche precisi risvolti di carattere economico, laddove incide sulla disponibilità di un cespite suscettibile di essere utilizzato direttamente con risparmio di risorse o di generare un reddito attraverso atti di disposizione negoziale ( cfr. Cass.Civ. ordinanza n.33606 dell'11.11.2021). Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che, in parziale riforma della sentenza impugnata, la rata mensile del mutuo acceso per la casa familiare sita in Milano, Via San Calocero n.6, assegnata alla in forza della sentenza impugnata, debba essere rimborsata pro CP_1 quota da ciascuna parte a far tempo dal deposito della presente sentenza. In conseguenza della disposta statuizione e tenuto conto della differenza reddituale attualmente esistente tra le parti (la retribuzione mensile del risulta essere più del doppio di quella della Pt_1
, ritiene la Corte equo rideterminare l'entità del contributo paterno al mantenimento CP_1 dei due minori nella misura complessiva di 1.100,00 euro mensili, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza. Tale somma appare al Collegio congrua alla luce dei criteri di cui all'art 337 ter c.c. avuto riguardo alle esigenze di crescita dei due minori, rispettivamente di 14 e 10 anni, (ricordandosi che le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni e sono, pertanto, notoriamente legate alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, sicché l'accrescimento delle stesse può essere determinato in via presuntiva, in assenza di specifica dimostrazione), ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, attualmente maggiormente sbilanciati sulla madre, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti in via preponderante dalla e al tenore di vita CP_1 goduto in costanza della convivenza dei genitori, che, tenuto conto delle capacità reddituali di entrambi i genitori, presumibilmente si attestava su livelli medio – alti o comunque agiati. A tale ultimo riguardo, va, comunque, rammentato che la conservazione del precedente tenore di vita costituisce un obbiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la disgregazione del nucleo familiare ne consente la piena realizzazione, essendo notorio che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e fa comunque venire meno i vantaggi in termini di contenimento delle spese fisse e i risparmi connessi ad abitudini di vita in comune (cfr. Cass. Sez.1 n.9878 del 28.4.2006).
Devono, invece, essere confermate, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra le parti, le statuizioni relative alla percentuale delle spese straordinarie di cui è stato gravato il padre (nella misura del 60%) e alla integrale percezione dell'assegno unico a favore della madre, la quale maggiormente presente nella quotidianità dei figli, è onerata di maggiori esborsi per il loro mantenimento diretto. L'importo in questa sede individuato a titolo di contributo al mantenimento della prole, appare, inoltre, rispettoso del principio di proporzionalità dei redditi dei genitori, la cui entità, come già detto, nell'attualità, non è omogenea, disponendo il Massa di maggiore capacità reddituale e disponibilità patrimoniale della CP_1 A tale riguardo si osserva che ha dichiarato di percepire un reddito ammontante Parte_1 a circa 4.150,00 euro mensili, importo che, tuttavia, non è stato compiutamente documentato, avendo la parte omesso, nonostante le precise richieste di questa Corte (cfr. provvedimento presidenziale del 15.10.2025), di depositare l'ultima dichiarazione dei redditi aggiornata, con particolare riguardo alla certificazione PF 2024. Sullo specifico aspetto, va rilevato che l'ultima documentazione fiscale prodotta dall'appellante, segnatamente alla certificazione PF 2023, attestava un reddito imponibile annuo pari a 65.226,00 euro, importo che, in forza della documentazione prodotta dalla parte nel presente grado di giudizio, segnatamente al contratto di consulenza sottoscritto con Controparte_5 in data 1.12.2023, appare notevolmente incrementato, con dirette ricadute sulle sue disponibilità mensili, risultando concordato tra le parti un corrispettivo annuo pari a 144.000,00 euro, IVA esclusa e corrisposto al netto della ritenuta di acconto. Dalla lettura del contratto si rileva, inoltre, che il nello svolgimento della sua attività Pt_1 lavorativa, che peraltro gli consente di assumere ulteriori incarichi, quale quello di docente presso i master e i corsi universitari di Altis – Alta Scuola di Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è completamente sollevato dalle spese per le trasferte e da tutti i costi per viaggi verso fornitori o clienti o altri viaggi di interesse aziendale, direttamente sostenuti o rimborsati dalla società. Deve, inoltre, ricordarsi che il a differenza della dispone di risparmi ammontanti Pt_1 CP_1 alla data del 31.12.2024 a circa 85.000,00 euro, (cfr. estratti conti in atti), è proprietario in via esclusiva di una villa situata nelle Langhe che potrebbe mettere facilmente e vantaggiosamente a reddito, stante la valenza fortemente turistica della zona, notoriamente conosciuta per itinerari culturali ed enogastronomici e che, dalla fine del 2025, non sarà più gravato dal pagamento del mutuo acceso per l'acquisto del suddetto immobile, le cui rate ammontano a circa 400,00 euro mensili. Va, altresì, rilevato, quanto alle doglianze svolte da entrambe le difese, aventi ad oggetto le scarse residue disponibilità mensili, gravemente erose dalle spese di cui ciascun genitore è gravato, (situazione, peraltro, conseguente alla decisione di non rinunciare alla casa familiare, benché gravata da un mutuo comportante il rimborso di elevate rate mensili), che la funzione del contributo al mantenimento della prole non consiste nella mera ripartizione del “costo vivo” del mantenimento dei figli, ma in una più ampia funzione redistributiva del reddito complessivo dei genitori, in modo da garantire che la prole possa godere dello stesso tenore di vita indipendentemente dal genitore frequentato. Deve, poi, essere respinta la richiesta avanzata, in via subordinata, dalla difesa appellante di revoca dell'assegnazione a della casa familiare sita in Milano, Via San Calocero n. 6, Controparte_1 non sussistendone, allo stato i presupposti, tenuto conto del prevalente collocamento dei minori presso l'abitazione familiare, rispetto al quale il padre non ha avanzato richieste di modifica e del loro interesse a conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (cfr.Cass.Civ. ordinanza n.19602/2023). Quanto, infine, alla regolamentazione degli incontri infrasettimanali tra padre e figli, va rilevato che nel corso dell'udienza del 17.4.2024 le parti, pur raggiungendo accordi sulle frequentazioni e sui pernotti infrasettimanali tra i due minori ed il padre, non hanno indicato e verbalizzato le relative modalità, sicché, in assenza sia di specifiche richieste materne circa l'opportunità di fare rientrare i figli dopo la scuola presso la sua abitazione, (esigenza che non traspare dal verbale degli accordi intervenuti in udienza tra i genitori), sia di fattori di inadeguatezza paterna nella gestione dei figli durante i tempi di permanenza presso di sé, deve accogliersi la richiesta di parte appellante di prevedere che, nei due giorni infrasettimanali di spettanza paterna, i minori permangano consecutivamente con il padre, con prelievo alle 18.30 del primo giorno dalla casa materna e riaccompagnamento a scuola, a cura del dopo il secondo pernottamento. Pt_1 Si ritiene, infatti, che il padre potrà, nei giorni della settimana in cui starà con i figli, organizzare i propri impegni di lavoro compatibilmente con la presenza dei due minori presso la sua abitazione, assicurando ai medesimi adeguate cure e la sua vicinanza. Tale modalità di svolgimento delle visite paterne, appare alla Corte rispettosa del diritto alla bigenitorialità, consentendo al di fruire a pieno del suo diritto di visita nelle giornate di sua Pt_1 spettanza (che verrebbe svuotato ove i due figli rientrassero a casa della madre nei relativi pomeriggi), preservando, inoltre, i due minori da continui e faticosi spostamenti dall'abitazione materna a quella paterna. Non pare alla Corte necessario procedere all'ascolto dei minori sulla specifica questione e ciò al fine di evitare di coinvolgerli nel contrasto genitoriale, che si attesta particolarmente elevato e di esporli a pregiudizievoli conflitti di lealtà in un momento così delicato della loro vita, nel quale devono orientare le loro energie all'elaborazione della separazione dei genitori e della disgregazione del loro nucleo familiare. La trattazione del merito, comporta l'assorbimento delle richieste di parte appellante volte ad ottenere una pronuncia di sospensiva del provvedimento impugnato. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che ha visto entrambe le parti soccombenti, le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'atto di appello promosso da avverso la sentenza n. 7303/2024, così dispone Parte_1
- in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la statuizione di cui al punto 5 disponendo che il rimborso della rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare sita in Milano, Via San Calocero n. 6 sia posta a carico di ciascuna parte pro quota, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di l'obbligo di Parte_1 concorrere al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma di 1.1000,00 euro (euro 550,00 per ciascun figlio) a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 60% delle spese extra-assegno secondo le linee guida indicate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che il padre incontri i figli a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20.30; un giorno infrasettimanale nella settimana che esita con il week end paterno, con prelievo a casa della madre alle ore 18.30 e con riaccompagnamento a scuola nella mattinata successiva;
due giorni infrasettimanali nella settimana che esita con il week end materno, con prelievo a casa della madre alle ore 18.30 del primo giorno e riaccompagnamento a scuola dopo il secondo pernottamento;
vacanze natalizie a metà; altre vacanze, anche pasquali ad anni alternati;
vacanze estive dal 1 al 19 luglio con la madre, il 20 ritorno a Milano e con il padre fino al 27 luglio;
ad agosto 15 giorni alternati;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- spese di lite del presente grado integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Milano il 18.3.2025
Il Consigliere rel.
Valentina Paletto
Il Presidente
Fabio Laurenzi