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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n° 54/2023, promossa in grado d'appello DA
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avvocati Teresa Chiodo e Nicola Luciani Appellante CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avvocati Liborio Pirrone Balsamo, Controparte_1
Giuseppe Pirrone e Antonino Pirrone Appellato
All'udienza del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
FATTO E MOTIVI 1) Con sentenza n.824/2022 il Tribunale G.L. di Termini Imerese, accoglieva il ricorso di (dipendente della Controparte_1 Parte_1 con mansioni di infermiere coordinatore) e dichiarava il suo diritto alla retribuzione del cd. “tempo di vestizione”, nella misura di 15 minuti al giorno e, per l'effetto, condannava l'Ente datore al pagamento del relativo compenso retributivo con decorrenza del mese di marzo 2014.
2) Avverso tale decisione ha interposto appello la Parte_1
(d'ora in avanti anche la , con ricorso depositato il
[...] Parte_1
20.01.2023. Con il primo motivo di gravame, deduce che, a seguito della modifica organizzativa attuata nel mese di marzo 2014, le operazioni di vestizione/svestizione per gli infermieri e gli OSS erano state conglobate nell'orario ordinario di lavoro del personale, sì da poter timbrare in esatta coincidenza con l'inizio dell'orario di lavoro, indossare gli abiti di servizio e recarsi in reparto e, prima della fine dell'orario, compiere le operazioni di svestizione e timbrare anche l'uscita in esatta coincidenza con la fine del turno;
talché, il cd. “tempo tuta” era ricompreso nella prestazione oraria retribuita. Aggiunge, che le eventuali timbrature effettuate nelle giornate in cui “il lavoratore ha anticipato l'entrata o posticipato l'uscita”, erano legate a ”fattori esterni all'asserita necessità di provvedere alla vestizione e svestizione degli abiti di lavoro (ad esempio, distanza dal luogo di lavoro, traffico, impegni familiari, etc..)”, tenuto conto che la non aveva regolamentato e/o diretto i tempi e le modalità di Parte_1 vestizione/svestizione e, pertanto, non aveva imposto l'anticipo degli ingressi o il posticipo delle uscite. Con il secondo motivo, lamenta vizio della sentenza impugnata per avere riferito il condannatorio al “giorno”, anziché al turno effettivamente svolto, e per avere indicato solo il termine iniziale della decorrenza degli arretrati e non anche quello finale, nonostante che, con la memoria di costituzione in primo grado, fosse stato chiarito che dal mese di novembre 2018 era stata reintrodotta, a seguito di accordo sindacale, la remunerazione per il tempo di vestizione di dieci minuti oltre l'orario. Con memoria del 13.01.2025 si è regolarmente costituito in Controparte_1 giudizio, resistendo al gravame.
3) In via del tutto preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di tardività della costituzione in primo grado della già formulata dal Parte_1 lavoratore innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Si osserva in proposito che, con decreto del 16.11.2018, l'adito magistrato aveva fissato la prima udienza di discussione per il giorno 18.03.2020; udienza poi rinviata, con decreto del 12.03.2020, ex art.83 comma 4 d.l.18/2020, al 15.12.2020. La fondazione si era costituita in giudizio il 4.12.2020. Costituzione da ritenere tempestiva in conformità a quel consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. n.8694/2015) per il quale “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio
d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima”.
4) Esame dell'appello. Il primo motivo può trovare accoglimento nei limiti di cui in seguito. La tesi di parte appellante – per cui le operazioni di vestizione e svestizione degli infermieri e degli OSS avvenivano all'interno dell'orario di lavoro con regolare timbratura in coincidenza del turno programmato senza, cioè, prolungamenti - è stata parzialmente smentita dalla documentazione versata in atti. In proposito preme evidenziare come l'appellato abbia prodotto il registro presenze (doc. 2 – fascicolo di primo grado) - a fronte di una richiesta di pagamento di differenze retributive dal marzo 2014 alla data di deposito del ricorso di prime cure - limitatamente a tutto il 2014, alle mensilità da gennaio ad aprile del 2015, alle mensilità da maggio a dicembre 2017, gennaio 2018 e da aprile a luglio 2018.
Dalla disamina di tali registri, contenenti le timbrature d'entrata e d'uscita dell emerge infatti che il dipendente anticipava e posticipava CP_1 quotidianamente gli orari di ingresso e di uscita dal lavoro, in misura complessivamente non inferiore a circa 15 minuti al giorno;
tale prolungamento non risulta però essere stato computato nell'orario di lavoro (non figurando nell'indicazione delle ore lavorate), né retribuito (essendo la voce “straordinario” espressamente riportata solo in specifiche giornate con espressa indicazione di espletamento), né recuperato attraverso meccanismi di compensazione oraria. Tale circostanza non è stata smentita dalle deposizioni testimoniali che al riguardo hanno avuto una valenza neutra. E' vero, infatti, che le testi e hanno riferito che i Tes_1 Testimone_2 dipendenti timbravano sempre in abiti civili, procedendo alla vestizione dopo la timbratura d'ingresso e alla svestizione prima di quella d'uscita (teste Tes_1
“il ricorrente timbrava il cartellino prima di compiere le operazioni di vestizione e successivamente, alla fine del turno di servizio, dopo aver indossato i propri abiti civili;
preciso che ciò è sempre avvenuto e riguardava anche gli altri infermieri”; teste
“il ricorrente da sempre ha timbrato il cartellino prima di compiere le Testimone_2 operazioni di vestizione e successivamente, alla fine del turno di servizio, dopo aver indossato i propri abiti civili;
preciso che il ricorrente poteva scendere anche qualche minuto prima della fine del turno, si cambiava ed andava via”; per il ricorrente non c'era un cambio turno da aspettare in quanto lavorava in ambulatorio per cui finito il lavoro poteva aumentare la sua pausa o andare via prima … il ricorrente da quando è stato assunto era tenuto a recarsi nell'area ambulatoriale o nel reparto in cui era adibito dopo aver timbrato e aver indossato la divisa di lavoro senza che essere tenuto ad anticipare l'orario di servizio … il ricorrente da quando è stato assunto era tenuto a lasciare l'area ambulatoriale o il reparto in cui era adibito recandosi presso la macchinetta marcatempo, previa svestizione degli abiti da lavoro, senza che essere tenuto a posticipare l'orario di servizio”), tuttavia ciò non esclude che il lavoratore entrasse e uscisse dal luogo di lavoro con diversi minuti di anticipo o posticipo, come, infatti, risulta, dalla timbratura nel registro presenze come sopra citate .
A nulla rileva che la a partire dal marzo 2014 e fino al novembre 2018, Parte_1 non abbia diramato direttive esplicite sui tempi di vestizione e svestizione e non abbia espressamente imposto ai lavoratori l'obbligo di anticipare l'ingresso e di posticipare l'uscita rispetto ai turni programmati. Invero, dalle risultanze del sistema di rilevazione delle presenze predisposto dal datore di lavoro, emerge, come già detto, che l'odierno appellato, con frequenza giornaliera e per una significativa frazione temporale (nei limiti documentali suindicati), abbia regolarmente anticipato l'ingresso e posticipato l'uscita di alcuni minuti;
il datore di lavoro non ha vietato tale comportamento diffuso e reiterato, sicché
è legittimo inferire che allo stesso la abbia prestato acquiescenza così di Parte_1 fatto autorizzandolo. Del resto, la Suprema Corte ha richiamato i concetti - applicabili al caso di specie - di “eterodirezione implicita” (per tale intendendosi l'obbligo di vestizione imposto da superiori esigenze di sicurezza ed igiene pubblica) e di “autorizzazione implicita” (laddove le operazioni di vestizione/svestizione debbano obbligatoriamente avvenire all'interno dei locali aziendali), ritenendo che tali attività rientrino nell'orario di lavoro indipendentemente dal fatto che vi siano o meno precise disposizioni del datore di lavoro, in quanto l'attività di vestizione/svestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria all'esatto adempimento della prestazione lavorativa;
sicché, ciò che rileva è unicamente l'accertamento che le attività preparatorie di cui trattasi siano state svolte all'interno dell'orario di lavoro ovvero (come nella fattispecie in esame) in aggiunta e al di fuori dell'orario del turno, essendo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri e degli OSS come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (cfr. ex multis, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17635/2019, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8623/2020, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18612/2024). Preme, tuttavia, evidenziare che in assenza di certificazione relativa agli orari di ingresso e uscita osservati dal dipendente da maggio 2015 ad aprile del 2017, nei mesi di febbraio e marzo del 2018, nei mesi da agosto a novembre del 2018, la domanda dell non può trovare accoglimento con riferimento ai predetti periodi, non CP_1 essendovi prova che egli abbia in tali mensilità regolarmente anticipato l'ingresso e posticipato l'uscita di alcuni minuti.
Il secondo motivo va accolto nei termini che seguono. In effetti le statuizioni della impugnata sentenza non riferiscono il prolungamento alle modalità orarie della prestazione, pacificamente resa in turni, e non delimitano il condannatorio, reso in termini di condanna generica, ai turni di effettiva presenza dell'appellato; tale imprecisione va qui colmata con la statuizione di cui al dispositivo. Anche il periodo di maturazione del credito retributivo non è delimitato espressamente dalla impugnata sentenza;
tuttavia, come è noto la pronuncia di condanna, secondo il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non può andare oltre la data del deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ossia l'8/11/2018, tenuto conto (a fronte del dies a quo determinato in sentenza e non oggetto di censura) che il presupposto della domanda condannatoria era cristallizzato nella circostanza che “l' di non ha mai Parte_1 Pt_1 considerato, almeno sino all'1 novembre 2018, il tempo impiegato dai lavoratori per vestirsi e svestirsi come orario di servizio e non l'ha retribuito, questo tempo deve essere riconosciuto e retribuito a titolo di straordinario perché eccedente le normali ore di lavoro”. Pertanto, in tal senso va parzialmente riformata la impugnata sentenza.
4) Il parziale accoglimento dell'appello e il ridimensionamento delle pretese creditorie rivendicate in ricorso configurano giusti motivi per compensare nella misura di un terzo le spese del doppio grado del giudizio, con condanna della Parte_1 appellante alla rifusione della residua quota, liquidata e distratta come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.824/2022 del Tribunale di Termini Imerese, limita la statuizione di condanna ai turni di servizio effettivamente svolti dall'appellato nei seguenti periodi:
- da marzo 2014 ad aprile 2015;
- da maggio 2017 a gennaio 2018;
- da aprile a luglio 2018. Compensa nella misura di un terzo le spese lite di entrambi i gradi e condanna l'appellante a rifondere a controparte la residua quota, che liquida, per il primo grado, in euro 1.734,00 e per il presente grado in euro 1.440,00 per compensi oltre spese e oneri di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n° 54/2023, promossa in grado d'appello DA
, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avvocati Teresa Chiodo e Nicola Luciani Appellante CONTRO
, rappresentato e difeso dagli avvocati Liborio Pirrone Balsamo, Controparte_1
Giuseppe Pirrone e Antonino Pirrone Appellato
All'udienza del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
FATTO E MOTIVI 1) Con sentenza n.824/2022 il Tribunale G.L. di Termini Imerese, accoglieva il ricorso di (dipendente della Controparte_1 Parte_1 con mansioni di infermiere coordinatore) e dichiarava il suo diritto alla retribuzione del cd. “tempo di vestizione”, nella misura di 15 minuti al giorno e, per l'effetto, condannava l'Ente datore al pagamento del relativo compenso retributivo con decorrenza del mese di marzo 2014.
2) Avverso tale decisione ha interposto appello la Parte_1
(d'ora in avanti anche la , con ricorso depositato il
[...] Parte_1
20.01.2023. Con il primo motivo di gravame, deduce che, a seguito della modifica organizzativa attuata nel mese di marzo 2014, le operazioni di vestizione/svestizione per gli infermieri e gli OSS erano state conglobate nell'orario ordinario di lavoro del personale, sì da poter timbrare in esatta coincidenza con l'inizio dell'orario di lavoro, indossare gli abiti di servizio e recarsi in reparto e, prima della fine dell'orario, compiere le operazioni di svestizione e timbrare anche l'uscita in esatta coincidenza con la fine del turno;
talché, il cd. “tempo tuta” era ricompreso nella prestazione oraria retribuita. Aggiunge, che le eventuali timbrature effettuate nelle giornate in cui “il lavoratore ha anticipato l'entrata o posticipato l'uscita”, erano legate a ”fattori esterni all'asserita necessità di provvedere alla vestizione e svestizione degli abiti di lavoro (ad esempio, distanza dal luogo di lavoro, traffico, impegni familiari, etc..)”, tenuto conto che la non aveva regolamentato e/o diretto i tempi e le modalità di Parte_1 vestizione/svestizione e, pertanto, non aveva imposto l'anticipo degli ingressi o il posticipo delle uscite. Con il secondo motivo, lamenta vizio della sentenza impugnata per avere riferito il condannatorio al “giorno”, anziché al turno effettivamente svolto, e per avere indicato solo il termine iniziale della decorrenza degli arretrati e non anche quello finale, nonostante che, con la memoria di costituzione in primo grado, fosse stato chiarito che dal mese di novembre 2018 era stata reintrodotta, a seguito di accordo sindacale, la remunerazione per il tempo di vestizione di dieci minuti oltre l'orario. Con memoria del 13.01.2025 si è regolarmente costituito in Controparte_1 giudizio, resistendo al gravame.
3) In via del tutto preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di tardività della costituzione in primo grado della già formulata dal Parte_1 lavoratore innanzi al Tribunale di Termini Imerese. Si osserva in proposito che, con decreto del 16.11.2018, l'adito magistrato aveva fissato la prima udienza di discussione per il giorno 18.03.2020; udienza poi rinviata, con decreto del 12.03.2020, ex art.83 comma 4 d.l.18/2020, al 15.12.2020. La fondazione si era costituita in giudizio il 4.12.2020. Costituzione da ritenere tempestiva in conformità a quel consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. n.8694/2015) per il quale “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio
d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima”.
4) Esame dell'appello. Il primo motivo può trovare accoglimento nei limiti di cui in seguito. La tesi di parte appellante – per cui le operazioni di vestizione e svestizione degli infermieri e degli OSS avvenivano all'interno dell'orario di lavoro con regolare timbratura in coincidenza del turno programmato senza, cioè, prolungamenti - è stata parzialmente smentita dalla documentazione versata in atti. In proposito preme evidenziare come l'appellato abbia prodotto il registro presenze (doc. 2 – fascicolo di primo grado) - a fronte di una richiesta di pagamento di differenze retributive dal marzo 2014 alla data di deposito del ricorso di prime cure - limitatamente a tutto il 2014, alle mensilità da gennaio ad aprile del 2015, alle mensilità da maggio a dicembre 2017, gennaio 2018 e da aprile a luglio 2018.
Dalla disamina di tali registri, contenenti le timbrature d'entrata e d'uscita dell emerge infatti che il dipendente anticipava e posticipava CP_1 quotidianamente gli orari di ingresso e di uscita dal lavoro, in misura complessivamente non inferiore a circa 15 minuti al giorno;
tale prolungamento non risulta però essere stato computato nell'orario di lavoro (non figurando nell'indicazione delle ore lavorate), né retribuito (essendo la voce “straordinario” espressamente riportata solo in specifiche giornate con espressa indicazione di espletamento), né recuperato attraverso meccanismi di compensazione oraria. Tale circostanza non è stata smentita dalle deposizioni testimoniali che al riguardo hanno avuto una valenza neutra. E' vero, infatti, che le testi e hanno riferito che i Tes_1 Testimone_2 dipendenti timbravano sempre in abiti civili, procedendo alla vestizione dopo la timbratura d'ingresso e alla svestizione prima di quella d'uscita (teste Tes_1
“il ricorrente timbrava il cartellino prima di compiere le operazioni di vestizione e successivamente, alla fine del turno di servizio, dopo aver indossato i propri abiti civili;
preciso che ciò è sempre avvenuto e riguardava anche gli altri infermieri”; teste
“il ricorrente da sempre ha timbrato il cartellino prima di compiere le Testimone_2 operazioni di vestizione e successivamente, alla fine del turno di servizio, dopo aver indossato i propri abiti civili;
preciso che il ricorrente poteva scendere anche qualche minuto prima della fine del turno, si cambiava ed andava via”; per il ricorrente non c'era un cambio turno da aspettare in quanto lavorava in ambulatorio per cui finito il lavoro poteva aumentare la sua pausa o andare via prima … il ricorrente da quando è stato assunto era tenuto a recarsi nell'area ambulatoriale o nel reparto in cui era adibito dopo aver timbrato e aver indossato la divisa di lavoro senza che essere tenuto ad anticipare l'orario di servizio … il ricorrente da quando è stato assunto era tenuto a lasciare l'area ambulatoriale o il reparto in cui era adibito recandosi presso la macchinetta marcatempo, previa svestizione degli abiti da lavoro, senza che essere tenuto a posticipare l'orario di servizio”), tuttavia ciò non esclude che il lavoratore entrasse e uscisse dal luogo di lavoro con diversi minuti di anticipo o posticipo, come, infatti, risulta, dalla timbratura nel registro presenze come sopra citate .
A nulla rileva che la a partire dal marzo 2014 e fino al novembre 2018, Parte_1 non abbia diramato direttive esplicite sui tempi di vestizione e svestizione e non abbia espressamente imposto ai lavoratori l'obbligo di anticipare l'ingresso e di posticipare l'uscita rispetto ai turni programmati. Invero, dalle risultanze del sistema di rilevazione delle presenze predisposto dal datore di lavoro, emerge, come già detto, che l'odierno appellato, con frequenza giornaliera e per una significativa frazione temporale (nei limiti documentali suindicati), abbia regolarmente anticipato l'ingresso e posticipato l'uscita di alcuni minuti;
il datore di lavoro non ha vietato tale comportamento diffuso e reiterato, sicché
è legittimo inferire che allo stesso la abbia prestato acquiescenza così di Parte_1 fatto autorizzandolo. Del resto, la Suprema Corte ha richiamato i concetti - applicabili al caso di specie - di “eterodirezione implicita” (per tale intendendosi l'obbligo di vestizione imposto da superiori esigenze di sicurezza ed igiene pubblica) e di “autorizzazione implicita” (laddove le operazioni di vestizione/svestizione debbano obbligatoriamente avvenire all'interno dei locali aziendali), ritenendo che tali attività rientrino nell'orario di lavoro indipendentemente dal fatto che vi siano o meno precise disposizioni del datore di lavoro, in quanto l'attività di vestizione/svestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria all'esatto adempimento della prestazione lavorativa;
sicché, ciò che rileva è unicamente l'accertamento che le attività preparatorie di cui trattasi siano state svolte all'interno dell'orario di lavoro ovvero (come nella fattispecie in esame) in aggiunta e al di fuori dell'orario del turno, essendo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri e degli OSS come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno (cfr. ex multis, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17635/2019, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 8623/2020, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18612/2024). Preme, tuttavia, evidenziare che in assenza di certificazione relativa agli orari di ingresso e uscita osservati dal dipendente da maggio 2015 ad aprile del 2017, nei mesi di febbraio e marzo del 2018, nei mesi da agosto a novembre del 2018, la domanda dell non può trovare accoglimento con riferimento ai predetti periodi, non CP_1 essendovi prova che egli abbia in tali mensilità regolarmente anticipato l'ingresso e posticipato l'uscita di alcuni minuti.
Il secondo motivo va accolto nei termini che seguono. In effetti le statuizioni della impugnata sentenza non riferiscono il prolungamento alle modalità orarie della prestazione, pacificamente resa in turni, e non delimitano il condannatorio, reso in termini di condanna generica, ai turni di effettiva presenza dell'appellato; tale imprecisione va qui colmata con la statuizione di cui al dispositivo. Anche il periodo di maturazione del credito retributivo non è delimitato espressamente dalla impugnata sentenza;
tuttavia, come è noto la pronuncia di condanna, secondo il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non può andare oltre la data del deposito del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ossia l'8/11/2018, tenuto conto (a fronte del dies a quo determinato in sentenza e non oggetto di censura) che il presupposto della domanda condannatoria era cristallizzato nella circostanza che “l' di non ha mai Parte_1 Pt_1 considerato, almeno sino all'1 novembre 2018, il tempo impiegato dai lavoratori per vestirsi e svestirsi come orario di servizio e non l'ha retribuito, questo tempo deve essere riconosciuto e retribuito a titolo di straordinario perché eccedente le normali ore di lavoro”. Pertanto, in tal senso va parzialmente riformata la impugnata sentenza.
4) Il parziale accoglimento dell'appello e il ridimensionamento delle pretese creditorie rivendicate in ricorso configurano giusti motivi per compensare nella misura di un terzo le spese del doppio grado del giudizio, con condanna della Parte_1 appellante alla rifusione della residua quota, liquidata e distratta come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.824/2022 del Tribunale di Termini Imerese, limita la statuizione di condanna ai turni di servizio effettivamente svolti dall'appellato nei seguenti periodi:
- da marzo 2014 ad aprile 2015;
- da maggio 2017 a gennaio 2018;
- da aprile a luglio 2018. Compensa nella misura di un terzo le spese lite di entrambi i gradi e condanna l'appellante a rifondere a controparte la residua quota, che liquida, per il primo grado, in euro 1.734,00 e per il presente grado in euro 1.440,00 per compensi oltre spese e oneri di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco