TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - nelle persone dei magistrati:
- Dott. Marco Tremolada Presidente
- Dott. Mirco Lombardi Giudice
- Dott Dario Colasanti Giudice rel ha pronunziato la seguente
SENTENZA di omologa del concordato preventivo n. 9 del 2024 su domanda della
[...]
(CF ) avente sede legale in Verderio Superiore, Via Parte_1 P.IVA_1
per Cornate 45, in persona dell'Amministratore IC CP_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Riva;
PREMESSO
- che alla ricorrente è stato concesso, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda concordataria, depositata in data 25.01.2024, con proroga di altri 60 giorni per giustificati motivi e che la domanda, la proposta e il piano sono stati depositati il 28.5.2024;
- che la ricorrente ha tempestivamente provveduto all'integrazione con il deposito del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione prescritta ma il Tribunale con decreto del 5.6.2024 ha indicato vari aspetti da approfondire ed integrare al fine di consentire le valutazioni di cui all'art. 47 comma 1° CCII, cui è seguita la memoria del
13.06.2024 ed il relativo parere da parte dei Commissari giudiziali;
- che, a seguito delle integrazioni richieste, il piano concordatario ha previsto le seguenti attività: prosecuzione dell'attività dei due rami aziendali nel nuovo sito di La Valletta Brianza, sulla base del piano industriale depositato, con generazione dei flussi di cassa positivi al servizio del debito concordatario nell'arco di un periodo quinquennale (2024/2029) per un importo di euro 1.539.438,00, al netto delle spese di investimento;
percezione di finanza esterna per euro 1.529.000,00; vendita cespiti e rimanenze non più utilizzabili nel ciclo produttivo per euro 600.000,00.
- che la proposta concordataria ha previsto il pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., quest'ultimi senza moratoria;
il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2,3 e 5 c.c., con moratoria;
il pagamento dei restanti creditori privilegiati, inclusi gli Enti previdenziali e l'Erario, in misura compresa tra il 30% e l'1% come meglio specificato in atti;
il pagamento dei creditori chirografari, inclusi i creditori privilegiati per la parte degradata al chirografari, nella misura dell'8 % in un orizzonte temporale nell'arco di cinque anni;
- che il Tribunale, con decreto del 20 giugno 2024 ha ammesso la società ricorrente alla procedura concordataria e regolato le tempistiche e le modalità delle operazioni di voto;
- che il Commissario giudiziale nelle relazioni di cui all'art. 105 CCII ha espresso parere favorevole, evidenziando la preferibilità dell'opzione concordataria rispetto a quella liquidatoria;
- che all'esito delle operazioni di voto, la proposta di concordato è stata approvata da
11 delle 20 classi ammesse al voto (classi 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21), di cui 5 munite di privilegio (classi 2, 3, 4, 8, 9), ed i creditori che hanno espresso voto favorevole sono titolari di crediti pari a complessivi € 6.439.709,06 sul totale di €
10.976.823,33, che rappresentano la maggioranza (58,6 %) dei crediti ammessi al voto;
- che, entro il termine assegnato dal Tribunale, la società concordataria, in data
20.12.2024, ha depositato domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2,
CCII, in cui ha affermato la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma menzionata ed in particolare dalla lettera d) avendo votato favorevolmente la maggioranza delle classi di creditori (11 delle 20 classi votanti), di cui 5 titolari di diritti di prelazione (tra queste l'Erario); il piano prevede la distribuzione del valore della liquidazione nel rispetto delle cause legittime di prelazione e il valore eccedente;
il valore eccedente quello di liquidazione, che coincide con le risorse derivanti dalla continuità aziendale diretta, è indicata nel piano confermato dai Commissari, in euro
1.529.438 al netto degli investimenti, ed è distribuito in modo tale che i creditori inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi inferiore;
nessun creditore riceve più del proprio credito.
- che in data 23.1.2025 i Commissari giudiziali sono stati informati dalla Società che il principale cliente del ramo d'azienda non proseguirà Parte_1 Pt_3
il rapporto, con conseguente perdita di un giro d'affari annuo di circa due milioni di euro;
- che tale fatto sopravvenuto ha generato ad avviso dei Commissari un mutamento delle condizioni di fattibilità economica del piano, per cui sono stati informati i creditori con pec del 4.2.2025 ai sensi dell'art. 110 comma 3° CCII;
- che in data 27.02.2025 l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria in cui ha espresso perplessità circa la fattibilità del piano alla luce dell'accennata sopravvenienza, pur non modificando il proprio voto favorevole;
- che in data 6.3.2025 i Commissari giudiziali hanno depositato il proprio parere, non rinvenendo elementi di ostacolo all'omologa e più precisamente gli stessi hanno dichiarato che, nonostante la perdita del cliente nel ramo “ , dal raffronto tra i Pt_3
dati economici del precedente piano industriale relativo all'anno 2025 e quelli del nuovo budget 2025 risulterebbe un leggero miglioramento, in ragione del risparmio di costi relativi al ramo meno redditizio;
- che all'udienza dell'11.03.2025 la società concordataria ha insistito per l'omologa ed i Commissari Giudiziali hanno ribadito il proprio parere positivo;
RITENUTO
- che la procedura, così come descritta, si sia svolta regolarmente, così sussistendo il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. a); - che, in mancanza di sopravvenienze peggiorative nelle more del procedimento, persistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione e di conseguenza sussistano i requisiti di cui all'art. 112 comma 1° lett.
c), d), e) g): sussistenza della qualità di imprenditore commerciale dell'istante; superamento delle soglie di esenzione ex art. all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII;
individuazione del centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII;
idoneità della documentazione prodotta ai sensi degli artt.
39, 44, 87 e 88 CCII;
ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza); non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 47 comma 1° lett. b) CCII e della lett. f) dell'art. 112 comma 1° CCII;
inapplicabilità della soglia minima di soddisfazione dell'art. 84 comma 4° CCII, in quanto il piano rientra appieno nella definizione dell'art. 84 comma 2° CCII;
corretto declassamento al chirografo dei crediti ipotecari alla stregua dell'apposita relazione ex art. 84 comma 5° CCII;
rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII con riferimento al pagamento in percentuale dei chirografi mediante l'impiego del surplus concordatario;
corretta formazione delle classi ai sensi degli artt. 85, 88 e 109 comma
5° CCII e trattamento omogeneo all'interno di ciascuna di esse;
- che, pur non essendo rispettato il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. f) CCII, in quanto non tutte le classi hanno votato favorevolmente, l'omologa è possibile per il ricorso il ricorso congiunto dei requisiti ai punti a), b), c) e d) di cui all'art. 112 comma
2° CCII: rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
surplus liquidatorio distribuito in modo che il trattamento della classe dissenziente almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
nessun creditore riceve più del proprio credito;
approvazione dalla maggioranza delle classi, di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione
(nel caso di specie 11 classi sulle 20 votanti, di cui 5 classi con diritto di prelazione);
- che in particolare i fatti sopravvenuti di cui si è dato conto in premessa (cioè la perdita del principale cliente del ramo che garantiva un fatturato annuo di euro due Pt_3
milioni), non priva il piano delle prospettive di risanamento e garanzia dei flussi necessario per il buon esito del concordato, come del resto opinato dai Commissari
Giudiziali;
- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;
- che, in ragione della natura del piano, basato sulla prosecuzione diretta dell'attività aziendale, non sussistono i presupposti per la nomina di un Liquidatore Giudiziale, salva la necessità di disporre l'immediato versamento della finanza esterna già in mano ai Commissari Giudiziali e regolare compiutamente le informazioni sull'andamento dei pagamenti che devono essere ricevute dal Commissario Giudiziale e fornite a sua volta ai creditori concordatari;
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,
OMOLOGA il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da Parte_1
(CF ) avente sede legale in Verderio Superiore, Via per Cornate
[...] P.IVA_1
45, in persona dell'Amministratore IC;
Controparte_2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
CONFERMA nelle funzioni di Commissari Giudiziali l'Avv. Chiara Boniotti e il Dott. Davide Ielardi;
DETTA le seguenti modalità relativamente agli obblighi informativi della società concordataria sulla prosecuzione dell'attività, sulla percezione delle rate di finanze esterna e sui pagamenti in adempimento alla proposta concordataria, ferma la generale funzione di vigilanza sull'adempimento del concordato:
a) i Commissari Giudiziali depositeranno quanto prima gli assegni circolari in loro possesso sul conto della procedura e, secondo le scadenze previste, redigeranno il primo piano di riparto in accordo con la società concordataria ed effettueranno i relativi pagamenti, previo nulla osta del Giudice Delegato;
b) la società concordataria provvederà secondo le scadenze concordatarie ai successivi pagamenti e ad inviare trimestralmente tramite PEC ai Commissari Giudiziali,
l'informativa circa le rate nel frattempo ricevute ed i pagamenti effettuati in adempimento della proposta;
c) i Commissari giudiziali depositeranno in Cancelleria entro 15 giorni dalla ricezione un parere motivato con specifica attenzione alle scadenze di pagamento, evidenziando eventuali ritardi e pretermissioni e riepilogando lo stato dei pagamenti, che sarà inviato insieme alla relazione della società concordataria ai creditori tramite PEC a seguito del visto del Giudice Delegato;
d) i Commissari giudiziali, al fine di redigere il suddetto parere, potranno sollecitare chiarimenti alla società concordataria e, previa autorizzazione del Giudice Delegato, chiedere l'esibizione di specifica documentazione, con corrispondente obbligo della società concordataria in tempi utili per assicurare il rispetto della tempistica stabilita;
e) in caso di alienazione dei cespiti, la società provvederà all'adeguata pubblicità della messa in vendita di tali beni e darà preventivo e motivato avviso della scelta fatta ai
Commissari Giudiziali che potranno direttamente dichiararne il nulla osta, così che la comunicazione della vendita sarà inserita dalla società nella relazione trimestrale, o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;
f) nel caso di atti non coerenti con le modalità del piano e della proposta concordatari, la società darà preventivo avviso ai Commissari Giudiziali, che potranno direttamente dichiararne il nulla osta con successiva comunicazione nella relazione trimestrale o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;
DISPONE che i Commissari Giudiziali curino l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito Internet del Tribunale;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente ed ai Commissari
Giudiziali, che provvederanno a sua volta a darne notizia ai creditori, nonché per gli adempimenti ai sensi dell'art. 48 comma 5° CCII. Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio dell'11.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Marco Tremolada
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - nelle persone dei magistrati:
- Dott. Marco Tremolada Presidente
- Dott. Mirco Lombardi Giudice
- Dott Dario Colasanti Giudice rel ha pronunziato la seguente
SENTENZA di omologa del concordato preventivo n. 9 del 2024 su domanda della
[...]
(CF ) avente sede legale in Verderio Superiore, Via Parte_1 P.IVA_1
per Cornate 45, in persona dell'Amministratore IC CP_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Riva;
PREMESSO
- che alla ricorrente è stato concesso, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per l'integrazione della domanda concordataria, depositata in data 25.01.2024, con proroga di altri 60 giorni per giustificati motivi e che la domanda, la proposta e il piano sono stati depositati il 28.5.2024;
- che la ricorrente ha tempestivamente provveduto all'integrazione con il deposito del piano, della proposta e dell'ulteriore documentazione prescritta ma il Tribunale con decreto del 5.6.2024 ha indicato vari aspetti da approfondire ed integrare al fine di consentire le valutazioni di cui all'art. 47 comma 1° CCII, cui è seguita la memoria del
13.06.2024 ed il relativo parere da parte dei Commissari giudiziali;
- che, a seguito delle integrazioni richieste, il piano concordatario ha previsto le seguenti attività: prosecuzione dell'attività dei due rami aziendali nel nuovo sito di La Valletta Brianza, sulla base del piano industriale depositato, con generazione dei flussi di cassa positivi al servizio del debito concordatario nell'arco di un periodo quinquennale (2024/2029) per un importo di euro 1.539.438,00, al netto delle spese di investimento;
percezione di finanza esterna per euro 1.529.000,00; vendita cespiti e rimanenze non più utilizzabili nel ciclo produttivo per euro 600.000,00.
- che la proposta concordataria ha previsto il pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., quest'ultimi senza moratoria;
il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 2,3 e 5 c.c., con moratoria;
il pagamento dei restanti creditori privilegiati, inclusi gli Enti previdenziali e l'Erario, in misura compresa tra il 30% e l'1% come meglio specificato in atti;
il pagamento dei creditori chirografari, inclusi i creditori privilegiati per la parte degradata al chirografari, nella misura dell'8 % in un orizzonte temporale nell'arco di cinque anni;
- che il Tribunale, con decreto del 20 giugno 2024 ha ammesso la società ricorrente alla procedura concordataria e regolato le tempistiche e le modalità delle operazioni di voto;
- che il Commissario giudiziale nelle relazioni di cui all'art. 105 CCII ha espresso parere favorevole, evidenziando la preferibilità dell'opzione concordataria rispetto a quella liquidatoria;
- che all'esito delle operazioni di voto, la proposta di concordato è stata approvata da
11 delle 20 classi ammesse al voto (classi 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21), di cui 5 munite di privilegio (classi 2, 3, 4, 8, 9), ed i creditori che hanno espresso voto favorevole sono titolari di crediti pari a complessivi € 6.439.709,06 sul totale di €
10.976.823,33, che rappresentano la maggioranza (58,6 %) dei crediti ammessi al voto;
- che, entro il termine assegnato dal Tribunale, la società concordataria, in data
20.12.2024, ha depositato domanda di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2,
CCII, in cui ha affermato la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma menzionata ed in particolare dalla lettera d) avendo votato favorevolmente la maggioranza delle classi di creditori (11 delle 20 classi votanti), di cui 5 titolari di diritti di prelazione (tra queste l'Erario); il piano prevede la distribuzione del valore della liquidazione nel rispetto delle cause legittime di prelazione e il valore eccedente;
il valore eccedente quello di liquidazione, che coincide con le risorse derivanti dalla continuità aziendale diretta, è indicata nel piano confermato dai Commissari, in euro
1.529.438 al netto degli investimenti, ed è distribuito in modo tale che i creditori inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi inferiore;
nessun creditore riceve più del proprio credito.
- che in data 23.1.2025 i Commissari giudiziali sono stati informati dalla Società che il principale cliente del ramo d'azienda non proseguirà Parte_1 Pt_3
il rapporto, con conseguente perdita di un giro d'affari annuo di circa due milioni di euro;
- che tale fatto sopravvenuto ha generato ad avviso dei Commissari un mutamento delle condizioni di fattibilità economica del piano, per cui sono stati informati i creditori con pec del 4.2.2025 ai sensi dell'art. 110 comma 3° CCII;
- che in data 27.02.2025 l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria in cui ha espresso perplessità circa la fattibilità del piano alla luce dell'accennata sopravvenienza, pur non modificando il proprio voto favorevole;
- che in data 6.3.2025 i Commissari giudiziali hanno depositato il proprio parere, non rinvenendo elementi di ostacolo all'omologa e più precisamente gli stessi hanno dichiarato che, nonostante la perdita del cliente nel ramo “ , dal raffronto tra i Pt_3
dati economici del precedente piano industriale relativo all'anno 2025 e quelli del nuovo budget 2025 risulterebbe un leggero miglioramento, in ragione del risparmio di costi relativi al ramo meno redditizio;
- che all'udienza dell'11.03.2025 la società concordataria ha insistito per l'omologa ed i Commissari Giudiziali hanno ribadito il proprio parere positivo;
RITENUTO
- che la procedura, così come descritta, si sia svolta regolarmente, così sussistendo il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. a); - che, in mancanza di sopravvenienze peggiorative nelle more del procedimento, persistano i requisiti di ammissibilità della domanda concordataria, già valutati in sede di ammissione e di conseguenza sussistano i requisiti di cui all'art. 112 comma 1° lett.
c), d), e) g): sussistenza della qualità di imprenditore commerciale dell'istante; superamento delle soglie di esenzione ex art. all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII;
individuazione del centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII;
idoneità della documentazione prodotta ai sensi degli artt.
39, 44, 87 e 88 CCII;
ricorrenza dello stato di crisi (consistente in vera e propria insolvenza); non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 47 comma 1° lett. b) CCII e della lett. f) dell'art. 112 comma 1° CCII;
inapplicabilità della soglia minima di soddisfazione dell'art. 84 comma 4° CCII, in quanto il piano rientra appieno nella definizione dell'art. 84 comma 2° CCII;
corretto declassamento al chirografo dei crediti ipotecari alla stregua dell'apposita relazione ex art. 84 comma 5° CCII;
rispetto della regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII con riferimento al pagamento in percentuale dei chirografi mediante l'impiego del surplus concordatario;
corretta formazione delle classi ai sensi degli artt. 85, 88 e 109 comma
5° CCII e trattamento omogeneo all'interno di ciascuna di esse;
- che, pur non essendo rispettato il requisito di cui all'art. 112 comma 1° lett. f) CCII, in quanto non tutte le classi hanno votato favorevolmente, l'omologa è possibile per il ricorso il ricorso congiunto dei requisiti ai punti a), b), c) e d) di cui all'art. 112 comma
2° CCII: rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
surplus liquidatorio distribuito in modo che il trattamento della classe dissenziente almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
nessun creditore riceve più del proprio credito;
approvazione dalla maggioranza delle classi, di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione
(nel caso di specie 11 classi sulle 20 votanti, di cui 5 classi con diritto di prelazione);
- che in particolare i fatti sopravvenuti di cui si è dato conto in premessa (cioè la perdita del principale cliente del ramo che garantiva un fatturato annuo di euro due Pt_3
milioni), non priva il piano delle prospettive di risanamento e garanzia dei flussi necessario per il buon esito del concordato, come del resto opinato dai Commissari
Giudiziali;
- che dunque non si rilevano elementi ostativi alla pronuncia di omologa;
- che, in ragione della natura del piano, basato sulla prosecuzione diretta dell'attività aziendale, non sussistono i presupposti per la nomina di un Liquidatore Giudiziale, salva la necessità di disporre l'immediato versamento della finanza esterna già in mano ai Commissari Giudiziali e regolare compiutamente le informazioni sull'andamento dei pagamenti che devono essere ricevute dal Commissario Giudiziale e fornite a sua volta ai creditori concordatari;
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, nella composizione collegiale sopra indicata,
OMOLOGA il concordato preventivo di cui alla domanda presentata da Parte_1
(CF ) avente sede legale in Verderio Superiore, Via per Cornate
[...] P.IVA_1
45, in persona dell'Amministratore IC;
Controparte_2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
CONFERMA nelle funzioni di Commissari Giudiziali l'Avv. Chiara Boniotti e il Dott. Davide Ielardi;
DETTA le seguenti modalità relativamente agli obblighi informativi della società concordataria sulla prosecuzione dell'attività, sulla percezione delle rate di finanze esterna e sui pagamenti in adempimento alla proposta concordataria, ferma la generale funzione di vigilanza sull'adempimento del concordato:
a) i Commissari Giudiziali depositeranno quanto prima gli assegni circolari in loro possesso sul conto della procedura e, secondo le scadenze previste, redigeranno il primo piano di riparto in accordo con la società concordataria ed effettueranno i relativi pagamenti, previo nulla osta del Giudice Delegato;
b) la società concordataria provvederà secondo le scadenze concordatarie ai successivi pagamenti e ad inviare trimestralmente tramite PEC ai Commissari Giudiziali,
l'informativa circa le rate nel frattempo ricevute ed i pagamenti effettuati in adempimento della proposta;
c) i Commissari giudiziali depositeranno in Cancelleria entro 15 giorni dalla ricezione un parere motivato con specifica attenzione alle scadenze di pagamento, evidenziando eventuali ritardi e pretermissioni e riepilogando lo stato dei pagamenti, che sarà inviato insieme alla relazione della società concordataria ai creditori tramite PEC a seguito del visto del Giudice Delegato;
d) i Commissari giudiziali, al fine di redigere il suddetto parere, potranno sollecitare chiarimenti alla società concordataria e, previa autorizzazione del Giudice Delegato, chiedere l'esibizione di specifica documentazione, con corrispondente obbligo della società concordataria in tempi utili per assicurare il rispetto della tempistica stabilita;
e) in caso di alienazione dei cespiti, la società provvederà all'adeguata pubblicità della messa in vendita di tali beni e darà preventivo e motivato avviso della scelta fatta ai
Commissari Giudiziali che potranno direttamente dichiararne il nulla osta, così che la comunicazione della vendita sarà inserita dalla società nella relazione trimestrale, o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;
f) nel caso di atti non coerenti con le modalità del piano e della proposta concordatari, la società darà preventivo avviso ai Commissari Giudiziali, che potranno direttamente dichiararne il nulla osta con successiva comunicazione nella relazione trimestrale o, qualora lo ritenga necessario, potrà segnalare la questione al Giudice Delegato;
DISPONE che i Commissari Giudiziali curino l'inserimento del presente decreto nell'apposito sito Internet del Tribunale;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente ed ai Commissari
Giudiziali, che provvederanno a sua volta a darne notizia ai creditori, nonché per gli adempimenti ai sensi dell'art. 48 comma 5° CCII. Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio dell'11.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Dario Colasanti dott. Marco Tremolada