Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/06/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 905/2021 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 530/2020 del Tribunale di Arezzo e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Cocci Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa
APPELLATA
E
e APPELLATI CONTUMACI ON Controparte_3
All'udienza del 3.12.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
1
Per : < accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il Parte_1
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 530/2020 emessa dal
Tribunale di Arezzo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4181/2016, depositata in cancelleria
e pubblicata in data 11/11/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, In via preliminare: accertare
e dichiarare l'incompetenza materiale e/o il difetto di giurisdizione del Giudice adito che ha emesso la sentenza n. 23688/2001 del 19/06/2001 che ha formato il titolo per cui
oggi procede. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e CP_1
l'illegittimità del contratto stipulato tra e le odierne opponenti, poiché contrario CP_1 agli art. n. 1283 c.c., 644 c.c. 474 c.p.c. 2374 c.c. 1341 c.c. 79 c.p. 1284 c.c. 1815 c.c. art. 51 2° comma c.p. 1374 c.c. e conseguentemente sospendere ogni ulteriore atto esecutivo per i motivi di cui narrativa;
Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di sfratto oggetto di opposizione ex art. 615, II comma c.p.a., dichiarando che, a fronte dell'accordo novativo intervenuto sulle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 13/06/2001 n. 23688 e dell'avvenuto pagamento di quanto concordato con questo ultimo accordo, nulla più debbono le sig.re Parte_1
e alla in virtù del predetto contratto;
Sempre nel merito:
[...] PA CP_1 condannare CO
, ente accorpatario della Cassa per la formazione della
[...] proprietà contadina, in persona del legale rappresentante e/o Presidente p.t., al risarcimento dei danni patiti dagli attori, da determinarsi in via equitativa;
Sempre nel merito: nel caso in cui il Giudice adito non ritenga poter accogliere le conclusioni sopra indicate, voglia condannare la CO
, ente accorpatario della per la
[...] CP_5 formazione della proprietà contadina alla restituzione di quanto indebitamente percepito da questa parte attorea successivamente alla sentenza del Tribunale di Roma del 2001 e che ammonta ad euro 30.000,00 maggiorato di interessi e rivalutazione dal dì dell'effettuato bonifico ad oggi;
Sempre nel merito: in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze
2 sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>.
Per <Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria CP_1
istanza, previa ogni più opportuna pronuncia e più utile declaratoria del caso o di legge,
ritenere improcedibile e/o inammissibile l'appello e, comunque, nel merito ritenere
infondati i motivi addotti da parte avversa a supporto dell'odierno gravame e per l'effetto
rigettare l'appello proposto in questa sede dalla sig.ra confermando Parte_1
e rinnovando in toto i contenuti della sentenza n. 530/2020 dell'11 novembre 2020
depositata in pari data non notificata, resa dal Tribunale Civile di Arezzo nel giudizio
contrassegnato con NRG 4181/2016. Con vittoria di spese, competenze e onorari di
entrambi i gradi del giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza del
11.11.2020, decidendo l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.
proposta da e per contestare il diritto di Parte_1 PA
di procedere ad esecuzione forzata per rilascio, il Tribunale di Arezzo: CP_1
- dichiarata la contumacia degli eredi di PA
- ritenuto che la sentenza del tribunale di Roma n. 23688/2001 posta a fondamento del precetto, non appellata e passata in giudicato, costituiva valido titolo esecutivo e che essa assorbiva tutte le questioni di merito prospettate dalle opponenti;
- negato che tale sentenza fosse stata superata da un presunto accordo transattivo orale di natura novativa in base alla quale, a dire delle opponenti, aveva CP_1
rinunciato agli effetti della sentenza del Tribunale di Roma e ad ogni ulteriore pretesa a fronte del pagamento di € 25.000 da parte delle , posto che di tale Pt_1
presunto accordo non vi era prova;
3 - negato, in particolare, rilievo alla auto-imputazione dei pagamenti fatta dalle
, peraltro senza rispettare i principi di cui all'art. 1193 cod. civ.; Pt_1
- considerato, inoltre, che aveva effettivamente avanzato una: “proposta CP_1
transattiva ma a precise condizioni. Sarebbe stato agevole alle sig.re dimostrare di Pt_1
aver soddisfatto dette condizioni (costituite da un lato dalla documentazione dimostrante
determinate caratteristiche personali e dall'altro dal pagamento di una somma entro una
certa data). Tale dimostrazione non vi è stata, né è stato avanzato alcun principio di prova
in tal senso”>>;
- ritenuta la ritualità della notificazione del precetto;
- negato che la precedente sentenza del Tribunale di Arezzo emessa inter partes
potesse svolgere alcuna efficacia nel presente giudizio: “in quanto avente un
oggetto completamente diverso, ossia esclusivamente il pagamento delle sole spese legali
della sentenza emessa dal Tribunale di Roma”;
- ritenuta l'inammissibilità della domanda di restituzione delle somme versate dalle opponenti perché, differenziandosi per il petitum e la causa petendi da quella originariamente proposta, essa dava luogo a una vera e propria mutatio e non ad una semplice emendatio libelli;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 96 cod. proc. civ., così statuiva:
<- Accertata la piena efficacia della sentenza 23688/2001 del Tribunale di Roma;
Accertato che tra le parti non vi è stato alcun accordo novativo rispetto alle statuizioni
della menzionata sentenza;
Accertato che non risultano violazioni nelle notifiche del
precetto di rilascio e dei successivi atti di esecuzione;
Rigetta le domande avanzate da
parte attrice;
Condanna e gli eredi di ex art. 96 cpc Parte_1 PA
al pagamento in favore di dell'importo di € 2.000; Condanna altresì CP_1 Parte_1
e gli eredi di a rimborsare a le spese di lite che si liquidano
[...] PA CP_1
in € 2.430 per compensi…>>.
4 Con citazione notificata in data 11.5.2021 proponeva Parte_1
appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo lamentava la mancata ammissione delle prove,
peraltro priva di motivazione, essendosi il primo giudice limitato a rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni. Insisteva nella prova per testi e nella richiesta di consulenza tecnica d'ufficio per calcolare: a) la durata solare dell'intera apertura di credito con riferimento al piano di ammortamento terreni dei ratei non corrisposti;
b) la scopertura media in linea capitale;
c) l'ammontare delle competenze e delle spese complessivamente addebitate nel corso dell'intero rapporto;
d) il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i criteri dettati dalla legge 108/1996; e) l'effettivo dare – avere tra le parti;
2) col secondo motivo censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto la validità della sentenza n. 23688/2001 con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato risolto il contratto di compravendita con patto di riservato dominio e condannato e al rilascio degli immobili, perché Parte_1 PA
essa non aveva mai avuto conoscenza dell'avvio della causa civile ed era Pt_1
rimasta contumace. Faceva inoltre rilevare che la causa, avente ad oggetto un rapporto agrario, avrebbe dovuto essere decisa dalla sezione specializzata agraria e non dal tribunale ordinario. Lamentava inoltre che l'accertamento della validità della sentenza del Tribunale di Roma era errato anche perché condotto senza verificare se i tassi applicati alle operazioni di finanziamento erano o meno usurarie, come dimostrato dalla consulenza di parte esibita;
3) col terzo motivo censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto non provata l'intervenuta novazione. Allegava che con bonifico ordinato su fattura emessa dalla (doc. 5) essa appellante aveva pagato tutto quanto statuito CP_1
per onorari in sentenza già in data 17.1.2003 e con imputazione “saldo spese legali
5 e competenze”, oltre al versamento di € 25.822,84 effettuato con bonifico in pari data in base all'accordo novativo raggiunto con alla presenza di numerosi CP_1
testimoni (il commercialista Marco Cocci, dall'avv. Umberto Cocci e i sigg.ri e . In esito al pagamento di tali Tes_1 ON Testimone_2
importi, nulla era più dovuto a come accertato con sentenza del tribunale CP_1
di Arezzo del 1.12.2011, che rilevava che non aveva provato il proprio CP_1
maggior credito rispetto a quello estinto coi pagamenti eseguiti ed aveva dichiarato l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione forzata CP_1
nei confronti delle . Reiterava quindi le istanze istruttorie sul punto anche Pt_1
con riguardo all'ordine di esibizione delle scritture contabili da cui CP_1
risultavano i pagamenti eseguiti;
4) col quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata per aver disatteso la richiesta di restituzione degli importi versati avanzata con la prima memoria ex art. 183/6 cod. proc. civ.. Allegava che tale domanda era stata proposta nel primo atto utile, poiché solo dalla comparsa di costituzione e risposta avversaria essa era venuta a conoscenza del fatto che la somma di Pt_1
circa 25mila euro da lei versata era stata accantonata da per la restituzione;
CP_1
5) col quinto, impugnava la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96
cod. proc. civ. contestandone i presupposti, alla luce di “quanto sopra esposto, atteso
che non ne sussistono i presupposti”.
Concludeva come in epigrafe, previa inibitoria.
Si costituiva per chiedere il rigetto dell'appello col favore delle CP_1
spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza in data 8.5.2024 era disposta la rinnovazione della notifica dell'appello perché eseguita nei confronti degli eredi di collettivamente e impersonalmente all'ultimo PA
domicilio della defunta oltre un anno dopo dal decesso avvenuto il 19.9.2017.
6 Rinnovata la notifica, né né si costituivano ON Controparte_3
in appello.
All'udienza del 5.12.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità
dell'appello sotto il profilo che non sarebbe stata correttamente eseguita la rinnovazione della notifica dell'appello nei confronti degli eredi di PA
, poiché quella eseguita ad istanza dell'appellante era stata rivolta ai meri
[...]
chiamati all'eredità e non agli eredi.
L'eccezione è infondata.
Rilevato l'originario vizio di notifica dell'appello (eseguito nei confronti degli eredi di impersonalmente e collettivamente all'ultimo PA
domicilio della de cuius decorso oltre un anno dal decesso), l'appellante ha sanato la nullità rinnovando la notificazione nei confronti di e di ON [...]
, chiamati all'eredità in base alle norme che regolano la successione CP_3
legittima e risultanti dal certificato storico di famiglia della de cuius.
Ritiene il Collegio che la notificazione sia stata correttamente indirizzata ai soggetti che l'appellante poteva individuare allo stato degli atti, trattandosi di soggetti che presentano oggettivamente un valido titolo per succedere, non emergendo dagli atti che abbia avuto luogo una delazione testamentaria in favore di terzi, diversi da quelli risultanti dallo stato di famiglia della de cuius (v. Cass.
6815/2024).
7 La notificazione risulta eseguita a mezzo posta e si è perfezionata per compiuta giacenza il 9.8.2024 quanto a e il 10.8.2024 quanto a ON
per l'udienza del 3.12.2024 (v. a/r e certificato di residenza in atti). Controparte_3
Pertanto, le predette parti appellate vanno dichiarate contumaci.
Si esamina il secondo motivo di appello unitamente al primo motivo con riguardo alle istanze istruttorie pertinenti al rapporto sostanziale definito con la sentenza n. 23688/2001 del Tribunale di Roma.
Essi sono infondati.
La sentenza romana n. 23688/2001, pronunciata nella contumacia di e , tenuto conto della clausola risolutiva espressa Pt_2 Parte_1
contenuta nel regolamento negoziale (art. 6), dichiarava risolto il contratto di compravendita di un terreno con annessi fabbricati rustici sito in Monte San
Savino, stipulato inter partes il 14.11.1991, stante l'inadempimento, protrattosi dal
1993 e quindi per oltre due annualità di preammortamento e ammortamento del prezzo, imputabile alle acquirenti e , le Parte_1 Controparte_6
quali non avevano pagato: <il prezzo di compravendita di lire 276.101.000 con
interessi al 4% annuo che si erano obbligate a pagare mediante versamento di rate
annuali>> e per tale ragione condannava le suddette acquirenti al rilascio degli immobili (v. sentenza n. 23688/2001, in atti).
Ciò posto, si osserva che al giudice dell'esecuzione è demandata la mera interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale al fine di darvi attuazione, mentre è ad esso precluso riformarlo o modificarne la portata o le statuizioni (v. ex multis Cass. 14234/2023; Cass. 22714/2023).
Pertanto, tutte le questioni inerenti al rapporto di compravendita ed al rapporto accessorio di finanziamento devono reputarsi precluse in questa sede,
giacché la aveva l'onere di impugnare la sentenza del Tribunale romano al Pt_1
fine di far valere la pretesa natura usuraria a suo dire insita nelle modalità di
8 pagamento del prezzo e contestare il suo inadempimento e la conseguente condanna al rilascio degli immobili.
Tale preclusione opera anche con riguardo al preteso vizio di nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio definito dal Tribunale di
Roma con la menzionata sentenza n. 23688/2001, che parimenti, avrebbe dovuto essere coltivata in appello, unitamente alle ulteriori eccezioni sollevate dall'appellante (di difetto di giurisdizione, di competenza in favore della Sezione
Specializzata Agraria, ecc.), tenuto altresì conto del fatto che, per sua ammissione,
la era a conoscenza della sentenza n. 23688/2001 almeno sin dal 2003, Pt_1
avendo provveduto al pagamento delle spese legali liquidate in tale sentenza con bonifico del 17.1.2003 (in atti).
Per analogo ordine di ragioni sono del tutto irrilevanti, oltre che meramente esplorative, le istanze istruttorie (e, in particolare, la c.t.u.) svolte dall'appellante per dimostrare la presunta (e non apprezzabile) natura usuraria dei tassi applicati.
Pertanto, il primo motivo (in parte qua) ed il secondo motivo vanno respinti.
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, col quale la allega Pt_1
che tra le parti sia intervenuta una transazione di natura novativa, tale per cui con il pagamento della somma di € 25.822,84 avrebbe rinunciato alla CP_1
sentenza – e quindi ad ottenere la restituzione degli immobili – e ad ogni ulteriore pretesa in merito al prezzo di vendita.
Come già rilevato dal primo giudice, di tale assunto – oggetto di specifica contestazione da parte di – non vi è alcun riscontro probatorio in atti. CP_1
Com'è noto, la transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 cod.
civ.) e nel caso di specie non risulta neppure allegato che tra le parti sia stato
9 stipulato un atto scritto di transazione, peraltro necessario anche perché CP_1
riveste la qualità di ente pubblico.
Da ciò consegue anche l'irrilevanza delle prove testimoniali richieste dalla parte appellata per dimostrare l'avvenuta transazione.
Va, inoltre, respinto anche il quarto motivo di appello, con il quale la Pt_1
ha reiterato la domanda di restituzione degli importi indebitamente pagati in esito alla pretesa transazione novativa.
In punto di fatto giova rilevare che le , nella citazione ex art. 615 cod. Pt_1
proc. civ. svolta nel presente giudizio, non avevano richiesto la restituzione di alcuna somma, avendo piuttosto allegato che l'importo di € 25.822,84 era stato versato in esecuzione dell'intervenuta transazione.
Nella comparsa di costituzione di primo grado, ha contestato CP_1
l'esistenza di una transazione, e, con riguardo ai pagamenti eseguiti dopo la sentenza n. 23688/2001 del Tribunale di Roma, ha allegato che detti pagamenti:
<
da parte delle signore e che hanno continuato nel Parte_1 Pt_2
frattempo a detenere illegittimamente il fondo rustico di cui si discute senza provvedere al rilascio come stabilito nel titolo esecutivo del Tribunale di Roma>>.
Nella prima memoria ex art. 183/6 cod. proc. civ. le hanno poi Pt_1
formulato per la prima volta la domanda di condanna alla restituzione delle somme pagate dopo la sentenza n. 23688/2001.
Nella seconda memoria ex art. 183/6 cod. proc. civ. ha preso CP_1
posizione rispetto alla domanda restitutoria, ribadendo che il pagamento era stato ricevuto in conto sospesi, precisando ulteriormente che: <
pagamenti effettuati spontaneamente dalle odierne opponenti non potevano consentire alle opponenti di estinguere l'intera debitoria dovuta nei confronti dell' pari, alla data del 21 giugno 2003, a € 71.676,73>>. CP_1
10 Il primo giudice ha ritenuto inammissibile la domanda di restituzione perché, pur dando atto dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n. 12310/2015, essa dava luogo ad una domanda nuova che si aggiungeva a quella originariamente proposta, dalla quale si differenziava per petitum e causa petendi.
Ritiene questa Corte che vada confermata anche in questa sede la statuizione di inammissibilità della domanda di restituzione avanzata dall'appellante solo nella prima memoria ex art. 183/6 cod. proc. civ., mentre alla udienza di trattazione le parti si erano limitate a chiedere la concessione dei termini per le memorie ivi contemplate (v. verbale dell'udienza del 13 aprile
2017).
Trattasi, infatti, di domanda che esula dall'oggetto del presente giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale si discute unicamente del fatto che CP_1
abbia o meno diritto di procedere ad esecuzione forzata per il rilascio degli immobili oggetto del contratto di compravendita risolto dal tribunale romano.
Gli ulteriori rapporti di dare e avere tra le parti (in relazione alla pretesa restituzione delle somme versate in esecuzione di accordi orali transattivi e al credito, preteso da in relazione agli immobili oggetto di causa) non CP_1
presentano alcuna connessione con l'oggetto del presente giudizio, posto che il suo eventuale ed ipotetico accoglimento non sarebbe idoneo ad incidere sul diritto di di procedere ad esecuzione forzata per ottenere il rilascio degli CP_1
immobili in forza del titolo esecutivo.
Tale domanda restitutoria, piuttosto, dà luogo ad una domanda nuova che amplia il thema decidendum in relazione a complessi rapporti di dare ed avere tra le parti, avendo, dal canto suo, opposto un proprio maggiore controcredito CP_1
derivante dal protratto godimento degli immobili in capo all'appellante.
11 Ad analoghe conclusioni di inammissibilità della domanda si perviene anche laddove dovesse ritenersi che detta domanda, proposta dalle nella Pt_1
prima memoria ex art. 183/6 cod. proc. civ., sia conseguenza delle eccezioni o delle domande svolte da nella comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in primo grado, posto che l'art. 183, co. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, consentiva all'attore di proporre eventuali domande nuove entro la prima udienza di trattazione, mentre nel termine di cui al successivo comma sesto dell'art. 183 cod proc. civ. all'attore era concesso solo la precisazione e la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e non già la proposizione di ulteriori domande (v.
Cass. 3806/2016).
Va, inoltre, ribadito che alcuna efficacia ha nel presente giudizio la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 1152/2011. Con detta sentenza è stata accolta l'opposizione all'esecuzione proposta dalla avverso il precetto con il quale Pt_1
aveva loro intimato il pagamento delle spese legali intimate nella CP_1
richiamata sentenza del tribunale di Roma n. 23688/2001, giacché quelle spese le avevano già pagato con bonifico del 17.1.2003. Nella causa definita dal Pt_1
Tribunale aretino con la sentenza n. 1152/2011 si afferma che non vi era prova del maggior credito di per l'importo di € 71.676,73, ma ciò ai limitati fini CP_1
dell'accoglimento di quella opposizione all'esecuzione e quindi al solo scopo della caducazione dell'iniziativa esecutiva intrapresa da per le spese legali. CP_1
Pertanto, anche il quarto motivo di appello va respinto.
Infine, va rilevata l'inammissibilità del quinto motivo di appello per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e per difetto di specificità dei motivi,
avendo l'appellante reclamato la revoca della statuizione di condanna pronunciata a suo carico ex art. 96 cod. proc. civ. “alla luce di quanto sopra narrato
e riportato>> e, quindi, unicamente quale conseguenza dell'accoglimento
12 dell'appello, senza muovere censure specifiche rispetto all'accertamento condotto sul punto dal primo giudice.
Ne consegue che l'appello va integralmente respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, esclusa la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, nonché nei CO
confronti di e questi ultimi quali chiamati ON Controparte_3
all'eredità di con atto notificato in data 11.5.2021 e 9/10.8.2024 PA
avverso la sentenza n. 530/2020 del Tribunale di Arezzo, depositata in data
11.11.2020, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) dichiara la contumacia di e di;
ON Controparte_7
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al rimborso delle spese del grado in Parte_1
favore di che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al CP_1
15%, Cpa e Iva, se dovuta;
13 4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 20.6.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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