Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 14234
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Sentenza 23 maggio 2023

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Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo – rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 – potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 14234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14234
    Data del deposito : 23 maggio 2023

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