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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8692/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 8692/2024, promossa da:
1. nata a [...] - SP, Brasile, il Controparte_1
20/09/1957;
2. nato a [...] - SP, Brasile, il Parte_1
07/07/1987
Rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Stabilito Maria
LA VA HO AT CO e dall'avv. Monica Callegari
RICORRENTE/I
contro
Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 9 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. nato Persona_1
in data 07/01/1929 in Italia, a San Felice Sul Panaro, provincia di Modena, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché
i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“1. I ricorrenti, di nazionalità brasiliana sono discendenti diretti di Persona_1
nato in data [...] in Italia, a [...] - Modena, figlio di
[...]
e (doc. 1 certificato di nascita). 2. è Per_2 Persona_3 Persona_1
emigrato in Brasile e ha sposato il 27/04/1954 (doc. 2 Controparte_3
certificato di matrimonio) e dalla loro unione, è nata la richiedente il Controparte_1
20/09/1957 (doc. 3 ).
3. si è unita in matrimonio con Controparte_1 Persona_4
il 01/03/1994 (doc. 4 – certificato di matrimonio) e ha preso il nome Controparte_1
Da tale unione è nato il richiedente il
[...] Parte_1
07/07/1987 (doc.
5 - certificato di nascita).
4. In data 01/04/2010 è Persona_1
morto in Brasile (doc. 6 – atto di morte), senza mai essere stato naturalizzato brasiliano (doc. 7)”.
I ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere riscontro (doc. 8-9-10) e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti ben superiore a dieci anni. Con decreto del 23 ottobre 2025 il Giudice designato fissava udienza, ex art. 127 ter cpc, al 9 dicembre 2025 con assegnazione dei termini di legge per la notifica al resistente e, ivi, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, riservava CP_2
Parte ricorrente ha depositato, in data 27 ottobre 2025, note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il resistente non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica, è CP_2
dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione/ultimazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017).
Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”). 3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa la peculiarità della materia e delle questioni trattate sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
-DICHIARA la contumacia del;
Controparte_2
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto
-ACCERTA la cittadinanza italiana iure sanguinis di:
1. nata a [...] - SP, Brasile, il Controparte_1
20/09/1957;
2. nato a [...] - SP, Brasile, il Parte_1
07/07/1987
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Bologna, lì 16/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 8692/2024, promossa da:
1. nata a [...] - SP, Brasile, il Controparte_1
20/09/1957;
2. nato a [...] - SP, Brasile, il Parte_1
07/07/1987
Rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Stabilito Maria
LA VA HO AT CO e dall'avv. Monica Callegari
RICORRENTE/I
contro
Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore,
all'esito della trattazione cartolare del 9 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. nato Persona_1
in data 07/01/1929 in Italia, a San Felice Sul Panaro, provincia di Modena, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché
i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“1. I ricorrenti, di nazionalità brasiliana sono discendenti diretti di Persona_1
nato in data [...] in Italia, a [...] - Modena, figlio di
[...]
e (doc. 1 certificato di nascita). 2. è Per_2 Persona_3 Persona_1
emigrato in Brasile e ha sposato il 27/04/1954 (doc. 2 Controparte_3
certificato di matrimonio) e dalla loro unione, è nata la richiedente il Controparte_1
20/09/1957 (doc. 3 ).
3. si è unita in matrimonio con Controparte_1 Persona_4
il 01/03/1994 (doc. 4 – certificato di matrimonio) e ha preso il nome Controparte_1
Da tale unione è nato il richiedente il
[...] Parte_1
07/07/1987 (doc.
5 - certificato di nascita).
4. In data 01/04/2010 è Persona_1
morto in Brasile (doc. 6 – atto di morte), senza mai essere stato naturalizzato brasiliano (doc. 7)”.
I ricorrenti hanno presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, come risulta da copia della documentazione allegata, senza ottenere riscontro (doc. 8-9-10) e senza la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta visti i noti tempi di attesa per i richiedenti ben superiore a dieci anni. Con decreto del 23 ottobre 2025 il Giudice designato fissava udienza, ex art. 127 ter cpc, al 9 dicembre 2025 con assegnazione dei termini di legge per la notifica al resistente e, ivi, codesto Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, riservava CP_2
Parte ricorrente ha depositato, in data 27 ottobre 2025, note di trattazione scritta insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il resistente non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica, è CP_2
dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma
5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione/ultimazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017).
Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”). 3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
4.
Le domande devono essere accolte.
5.
Attesa la peculiarità della materia e delle questioni trattate sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
-DICHIARA la contumacia del;
Controparte_2
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto
-ACCERTA la cittadinanza italiana iure sanguinis di:
1. nata a [...] - SP, Brasile, il Controparte_1
20/09/1957;
2. nato a [...] - SP, Brasile, il Parte_1
07/07/1987
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Bologna, lì 16/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore