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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/05/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 781 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Angelica Argentieri, come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Fiorenzo Cieri e dall'Avv. Anna
Cieri, come in atti
-APPELLATA –
P.G. in sede
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Vasto n. 109/2024 pubblicata in data 18.03.2024.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: Avuto riguardo a quanto disposto con provvedimento del
19.09.2024, l'appellante, che, preliminarmente, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto eccepito e richiesto con comparsa di costituzione e risposta siccome infondato in fatto e in diritto, si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Chiede, quindi, termine per il deposito di note difensive. Salvezze illimitate
Per l'appellato : Il resistente si riporta integralmente alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che abbiansi qui per ripetute e trascritte.
Chiede termine per note difensive. Salvis Juribus
Per il P.G.: In considerazione dell'evidente sperequazione reddituale si voglia accogliere il motivo di ricorso relativo all'obbligo di corrispondere in favore della moglie un assegno VO nella misura di euro 200 mensili. Conferma nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 109/2024 il Tribunale di Vasto decideva sulla domanda proposta da con cui chiedeva di “dichiarare la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio concordatario celebrato in Gissi il giorno 28.09.1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 9 Anno 1996, p. II Serie
A; nulla in ordine all'assegno VO in favore della Sig.ra Parte_1 spese vinte”.
Esponeva il ricorrente che la separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
si era protratta ininterrottamente dal 10.01.2020 senza alcuna Parte_1 possibilità di riconciliazione sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sosteneva l'insussistenza delle condizioni per la previsione dell'assegno VO in favore di non trovandosi la stessa nella mancanza di mezzi Parte_1 adeguati o comunque nell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive;
evidenziava il peggioramento della propria situazione patrimoniale dal tempo della separazione a seguito della riduzione dello stipendio ( conseguente alla congiuntura economica che aveva colpito l'azienda presso cui lavorava) gravato anche da diversi finanziamenti richiesti per far fronte alle spese quotidiane e per gli studi universitari della LI del cui mantenimento si era sempre occupato in via esclusiva Si costituiva non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili e sostenendo la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno VO in proprio favore non disponendo di mezzi di sostentamento e di non svolgere attività lavorativa non essendo riuscita, nonostante l'impegno profuso, a trovare un'occupazione.
Aggiungeva di aver sacrificato durante il matrimonio l'attività lavorativa, svolgendo solo mestieri saltuari, contribuendo alla vita familiare, dedicandosi alla cura del marito e alla crescita della LI, e di non avere all'età di cinquantuno anni, con appena una licenza media inferiore, mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Sosteneva che la situazione patrimoniale del coniuge era migliorata non dovendo più provvedere alle spese degli studi universitari della LI che aveva ultimato il proprio percorso di studi e avendo estinto i prestiti accesi presso le finanziarie;
aggiungeva di avere una situazione abitativa precaria godendo dell'ospitalità di terze persone mentre il ricorrente disponeva della casa coniugale.
Acquisita la documentazione e svolte le prove orali richieste dalle parti, all'udienza del 20.12.23, precisate le conclusioni, il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 c.p.c.
Il Tribunale di Vasto con sentenza n. 109/2024 pubblicata il 18.03.2024 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i coniugi CP_1
e e quanto alle condizioni del divorzio confermava
[...] Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale sita in Furci alla via Trento e Trieste n. 19/B al
( con possibilità di abitarvi fino al raggiungimento dell'indipendenza CP_1
economica della LI maggiorenne), il mantenimento diretto della Persona_1
LI in via esclusiva in capo al , mentre veniva rigettata la richiesta di CP_1
assegno VO in favore della , dichiarava inammissibili ogni altra Pt_1
domanda avanzata dalla resistente , la perdita del cognome del marito che la
[...]
aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, con condanna della Pt_1
resistente al pagamento in favore del delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi € 5.963,55 ( di cui € 125,00 per spese documentate, € 5.077,00 per compensi professionali ed € 761, 55 per rimorso forfettario spese generali) oltre IVA
e CAP come per legge.
1.1Il Primo Giudice innanzitutto accoglieva, in quanto fondata, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta da entrambi i coniugi ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 890/1970 come modificata dalla L. 74/1987 e dalla L. n. 55 /2015 essendo decorso un periodo superiore a sei mesi ( trattandosi di separazione consensuale) dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione avvenuto il 19.12.2019 ed essendo, per pacifica ammissione delle parti, la separazione protrattasi ininterrottamente conducendo gli stessi vite del tutto autonome.
1.2 Riguardo i provvedimenti accessori, il Tribunale non statuiva nulla in relazione all'affidamento della LI essendo ormai maggiorenne. Per_1
Accoglieva la domanda di assegnazione del della casa coniugale, di CP_1
esclusiva proprietà di , madre del ricorrente, essendo la LI Persona_2
, sebbene maggiorenne, stabilmente convivente con il padre e non avendo la Per_1
stessa raggiunto una condizione di autosufficienza economica e quindi ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6 della L. 898/1970 e in aderenza ai principii consolidati della giurisprudenza di legittimità richiamata.
1.3 Quanto alla richiesta di assegno VO avanzata dalla il Primo Pt_1
Giudice riportava il più recente orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite
(SS.UU. n. 18287/2018) e i principi ivi affermati per il riconoscimento dell'assegno precisando che nell'ambito dell'accertamento della sussistenza dei presupposti incombe sul coniuge richiedente l'onere di dedurre e dimostrare con idonei mezzi di prova che, a seguito dello scioglimento del matrimonio, si è venuta a creare una rilevante disparità economico-patrimoniale tra i coniugi e che tale situazione di diseguaglianza è causalmente riconducibile alle scelte adottate e condivise dal coniuge in costanza di matrimonio che lo hanno portato a sacrificare le proprie aspettative reddituali e professionali, in funzione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali riportati, il Tribunale osservava che dall'analisi comparata delle complessive condizioni economiche dei coniugi era emersa una rilevante disparità economico-patrimoniale: mentre la non Pt_1
risultava aver percepito alcun reddito dal 2018, il risultava assunto con CP_1
contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Atlas I.F.M con uno stipendio mensile di € 1300,00; inoltre egli godeva della casa familiare mentre la Pt_1 beneficiava dell'ospitalità della famiglia;
a ciò doveva aggiungersi che le Pt_2 entrate reddituali del erano gravate dall'impegno economico del CP_1
mantenimento in via esclusiva della LI, economicamente non ancora sufficiente.
Considerando la funzione perequativa e compensativa dell'assegno VO rispetto al sacrifico sopportato da un coniuge per le scelte fatte e condivise in costanza di matrimonio, il Tribunale riteneva che nel caso di specie non era possibile stabilire se la riscontrata disparità economica dipendesse da pregresse scelte familiari non essendo stato dimostrato con certezza che la avesse sacrificato le proprie Pt_1
aspettative reddituali e professionali o rinunciato alle proprie aspirazioni lavorative a causa degli impegni coniugali né che l'inadeguatezza dei mezzi della resistente fosse la conseguenza del contributo dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale del marito.
Dall'istruttoria era emerso, continuava il Primo Giudice, che la aveva Pt_1
lavorato in costanza di matrimonio ( come confermato dalla stessa in sede di interrogatorio formale )ma anche la prova testimoniale espletata era non idonea a dimostrare che la richiedente aveva sacrificato le proprie aspettative reddituali e professionali apportando un contributo essenziale alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge.
Secondo il Tribunale di primo grado dalle risultanze istruttorie, quali le dichiarazioni dei testi ( padre della resistente ) e ( LI delle Testimone_1 Persona_1
parti) poteva ritenersi non adeguatamente provato il fatto che la disparità economica creatasi fra i coniugi fosse la conseguenza del sacrificio sopportato dalla Pt_1
per le scelte fatte e condivise in costanza di matrimonio. A ciò doveva aggiungersi che data l'età della resistente era verosimile che la stessa, dopo la separazione, avesse avuto la possibilità di recuperare pienamente la propria attività lavorativa e le relative aspettative reddituali sacrificate in costanza di matrimonio non avendo del resto la dedotto o documentato una particolare Pt_1 difficoltà a reperire un'occupazione lavorativa o l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni obiettive come per una malattia invalidante.
Pertanto alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale rigettava la domanda di assegno VO avanzata dalla Pt_1
1.4 Il Primo Giudice riteneva congruo, anche considerando la concorde richiesta delle parti, onerare in via esclusiva del mantenimento diretto Controparte_1
della LI maggiorenne sino al raggiungimento della stessa Per_1 dell'autosufficienza economica, escludendo qualsiasi contributo economico al mantenimento da parte di Parte_1
1.5 Dichiarava inammissibili le domande avanzate dalla resistente di riconsegna dei propri effetti personali e dei “mobili, arredi e suppellettili acquistati dai di lei genitori” e della domanda di divisione dei “beni acquistati congiuntamente “ , involgendo rapporti di natura reale o obbligatoria estranei all'oggetto della domanda principale e non deducibili nel giudizio di divorzio.
1.6 Disponeva la perdita per la moglie del cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio ex art 5 co. 2 L. 890/1970.
1.7 Le spese processuali, considerato l'accoglimento della domanda principale e di quella accessoria di esclusione dell'assegno VO, venivano regolate in base al principio della soccombenza e quindi poste a carico della parte resistente nella misura liquidata come in dispositivo.
2. Avverso la sentenza n. 109/24 del Tribunale di Vasto ha proposto impugnazione sostenendo la violazione e falsa applicazione della L. 898/70 art. 5 Parte_1
co. 6 nella parte in cui è stata respinta la domanda di assegno VO .
Parte appellante contesta la sentenza impugnata che constatata la sussistenza di un evidente squilibrio patrimoniale fra le parti non ha riconosciuto in favore della
[...] il diritto all'attribuzione dell'assegno VO. Pt_1 Sostiene di aver dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, di vivere in una situazione di disagio e in ristrettezze economiche , di non disporre di mezzi di sostentamento ulteriori rispetto al mantenimento stabilito in sede di separazione e di essersi impegnata nella ricerca di un'occupazione incontrando molteplici difficoltà nel trovare lavoro, come confermato dalle dichiarazioni del teste , dalla Tes_2 certificazione in atti del 17.02.22 del Centro per l'Impiego di Vasto e dal teste
[...]
, padre dell'appellante , che aveva confermato le difficolta Testimone_1 economiche della LI ( che per sostentarsi doveva ricorrere all'aiuto dei genitori) e di averla accompagnata al centro per l'Impiego al fine di reperire un lavoro, senza esito alcuno.
Precisa di aver dovuto sacrificare , per volere del marito, al fine di adempiere ai doveri derivanti dal matrimonio, l'attività lavorativa , svolgendo solo lavori saltuari e di aver contribuito alla vita familiare dedicandosi alla cura del coniuge , dei suoceri e alla crescita della LI , come confermato dalla stessa all'udienza del Per_1
15.03.23 e dal teste . Testimone_1
Censura la sentenza di Primo Grado che non ha valorizzato l'impegno profuso dall'appellante nell'accudimento della famiglia con conseguente sacrificio personale e perdita di occasioni di lavoro stabile e che non ha riconosciuto in capo al
[...]
, che non aveva consentito alla moglie di lavorare ( che però per concorrere CP_1
ad accrescere le finanze domestiche aveva svolto in costanza di matrimonio lavori saltuari), l'obbligo di corrispondere in favore della un assegno VO Pt_1
avente funzione perequativa e di riequilibrio in considerazione del contributo dato dalla moglie alla famiglia durante il matrimonio.
Sostiene che il Tribunale, nel ritenere non provato che la avesse sacrificato Pt_1
le proprie aspettative reddituali e professionale a causa degli impegni coniugali, abbia violato il principio secondo il quale, ai fini dell'attribuzione dell'assegno VO, ciò che conta è il sacrificio lavorativo o professionale per dedicarsi alla famiglia non essendo richiesto che tale sacrificio comporti un abbandono totale del lavoro né che il patrimonio familiare o dell'altro coniuge siano incrementati esclusivamente con il contributo del coniuge richiedente l'assegno, mentre è sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a discapito della sua attività lavorativa.
Riporta la giurisprudenza di legittimità per la quale è sufficiente dimostrare come la parte economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia non rilevando le motivazioni individuali che hanno determinato tale scelta.
L'appellante rileva che il Primo Giudice non aveva opportunamente considerato la rilevante disparità economica -patrimoniale tra le parti: al riguardo precisa che l'appellato non solo continuava a godere dello stesso stipendio mensile di cui disponeva al momento della separazione ma che la sua situazione economica era migliorata essendo terminato il periodo di SS GR , che la LI ha Per_1
terminato gli studi universitari per cui non deve più far fronte alle spese universitarie sostenute in passato e del canone di locazione per la stanza presa in affitto dalla LI
a Chieti;
aggiunge che i prestiti presso le finanziarie Agos s.p.a. e Compass s.p.a menzionati dal erano stati tutti estinti. Inoltre, secondo l'appellante non CP_1
va trascurata la situazione abitativa delle parti in quanto mentre l'appellato è rimasto a vivere nella casa coniugale unitamente alla LI, la dispone di una Pt_1 sistemazione precaria usufruendo dell'ospitalità di terze persone e sul punto riporta la giurisprudenza di legittimità che ha stabilito come in sede di divorzio nella determinazione dell'assegno VO occorra tener conto anche dell'intera consistenza patrimoniale di ciascun dei coniugi compreso l'uso di una casa di abitazione.
Secondo l'appellante la posizione economica privilegiata del nei termini CP_1 anzidetti gli consente di versare l'assegno VO in favore della che al Pt_1
contrario non dispone di alcun reddito, né di cespiti mobiliari e/o immobiliari, né di una abitazione e, quindi, di mezzi adeguati per vivere in modo dignitoso;
né può procurarseli per ragioni obiettive considerando l'età non più giovane o il posto in cui vive. Inoltre bisogna tener conto della durata del matrimonio ( 23 anni) nel corso del quale l'appellante si è dedicata alla cura della casa, dei suoceri e della LI sacrificando l'attività lavorativa sebbene abbia comunque concorso anche materialmente .
Conclude chiedendo il riconoscimento di un assegno mensile di € 200 o una diversa somma non inferiore ad € 160 nonché la riforma della sentenza impugnata anche in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite
3. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado CP_1
impugna e contesta quanto ex adverso dedotto poichè erroneo ed
[...]
infondato in fatto ed in diritto.
Evidenzia la correttezza della sentenza di primo grado che applicando le ultime pronunce giurisprudenziali ha ritenuto che l'appellante non abbia provato nel corso del giudizio di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali limitandosi ad affermare di essere tutt'ora disoccupata e alla ricerca di attività lavorativa.
Precisa che la non svolgeva alcuna attività lavorativa neppure prima del Pt_1
matrimonio e che per sua esclusiva scelta (non essendovi alcun accordo dei coniugi) era rimasta totalmente inerte limitandosi a svolgere solo lavoretti saltuari, spronata dal marito e dalla LI a contribuire ai bisogni della famiglia.
Aggiunge che, come riferito dalla stessa LI e dalla suocera, la non Pt_1
aveva profuso alcuno sforzo neppure in ambito domestico in quanto in venti anni era stata a cucinare e a contribuire alle spese anche con la sua Persona_2
pensione.
L'appellato sostiene poi che la propria situazione economica era peggiorata non potendo più la (madre del ) in ragione dell'età (85 anni) offrire al Per_2 CP_1
figlio e alla nipote il sostegno morale e materiale offerto in passato per sopperire alla carenze della e che inoltre la LI non era ancora autosufficiente gravando Pt_1
in via esclusiva sul padre.
Ritiene inapplicabile nel caso di specie il criterio perequativo-assistenziale previsto nella determinazione dell'assegno VO stante la disastrosa situazione economica del che ha subito riduzioni dello stipendio in conseguenza della cassa CP_1
integrazione e dovendo provvedere alle esigenze della LI e della madre;
inoltre a riprova delle difficoltà economiche aggiunge di aver dovuto nel mese di aprile 2024 ( in epoca successiva alla sentenza di primo grado) stipulare un nuovo prestito
Compass per € 16.144,06 ( con un rateo di € 267,63 mensile) per far fronte al proprio sostentamento e a quello della LI e della madre anziana e malata.
Secondo l'appellato non sussiste alcun squilibrio economico fra le parti dovendo con il proprio stipendio far fronte alle spese documentate e al mantenimento della LI maggiorenne non ancora autosufficiente, mentre la è in età lavorativa, non Pt_1
deve sostenere spese di locazione ( beneficiando di ospitalità presso la famiglia
) e può contare sul sostegno economico dei genitori. Pt_2
Pertanto non avendo l'appellante assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in relazione al nesso di causalità tra l'asserito squilibrio economico e le scelte fatte durante il matrimonio e sulla non recuperabilità del pregiudizio, ne deriva per l'appellato l'integrale conferma della sentenza impugnata
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 12.02.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente si reputa superflua l'assegnazione di termine per note avuto riguardo alla natura della controversia vertente su sole questioni di diritto, da rapportare alla fattispecie concreta, inerenti i presupposti per il riconoscimento o meno dell'assegno VO.
Al riguardo ritiene la Corte che il Tribunale con la sentenza impugnata abbia correttamente applicato i principi e i criteri in materia di c.d. assegno VO.
Come è noto secondo, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata
(Cass. Sez. Unite n. 18287/2018, Cass. ord. n. 1882/2019 , Cass. ord. 27906/2021 e da ultimo Cass 26520/24, Cass. 32354/24) la quantificazione dell'assegno VO, se riconosciuto, andrà effettuata sulla base di una valutazione concreta e complessiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ovvero considerando l'adeguatezza dei mezzi per vivere del coniuge richiedente e la sua eventuale incapacità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre, il giudice è tenuto ad accertare se l'eventuale disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio, dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, considerando sia la durata del matrimonio sia le effettive potenzialità professionali e reddituali al momento della fine del matrimonio. Dunque, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno VO, o l'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, il giudice deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sia della impossibilità del richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata all'assegno VO non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
All'assegno VO deve attribuirsi oltre alla natura assistenziale anche natura perequativo-compensativa che comporta il riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Del resto come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 32354/24) “ la rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che
l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti ( assistenziale, perequativa e compensativa), alla
storia coniugale e familiare ( cfr. Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione)” determinando la funzione perequativo-compensativa dell'assegno il “riconoscimento di un contributo ,nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio” e ciò in quanto, continua la Suprema Corte, “le Sezioni Unite hanno precisato che «l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole
che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più
volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più
debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Pertanto occorre effettuare “un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno
“perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha
i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
“In sintesi, conclude la Suprema Corte, “la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del
19/02/2024)”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte dunque occorre stabilire, una volta che si sia determinata tra gli ex coniugi una rilevante disparità della situazione economico patrimoniale se a causa del matrimonio si sia verificato uno spostamento patrimoniale meritevole di riequilibrio attraverso l'assegno da un coniuge all'altro tale da ricondursi “eziologicamente alle determinazioni comuni e i ruoli endofamiliari” e cioè che gli allora coniugi abbiano di comune accordo convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie aspettative professionali e reddituali agli impegni familiari ritrovandosi a matrimonio finito nella condizione di casalinga e non in quella alla quale il coniuge avrebbe potuto ambire e “se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, giacché, in caso contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare, con la precisazione che l'onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il quale potrà se del caso avvalersi del sistema delle presunzioni, purché nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito presumere, così e semplicemente, che il non avere un coniuge svolto alcuna attività lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta comune ad entrambi i coniugi, e men che meno che abbia senz'altro contribuito al successo professionale dell'altro “(Cass. n 21228/19).
L'assegno VO va rapportato non al pregresso tenore di vita familiare ma “ ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza economica del coniuge non autosufficiente, intendendo l'autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano presupposti, a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali- reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ciò assorbito, in tal caso, l'eventuale profilo assistenziale”
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, dall'esame della documentazione in atti di evince una indubbia disparità tra le condizioni economiche delle parti :
l'appellante non ha percepito alcun reddito dal 2018 ( come da comunicazione situazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e attestato di disoccupazione del Centro per l'impiego della Regione Abruzzo, fascicolo primo grado appellante) ha svolto lavori saltuari, e non avendo la disponibilità di un
'abitazione usufruisce dell'ospitalità di terze persone.
Al contrario il risulta assunto con contratto a tempo indeterminato presso CP_1
Atlas I.F.M con uno stipendio mensile di € 1300,00 anche se intervallato da periodi di cassa integrazione ( come confermato dal teste ) ed abita nella Testimone_3
casa familiare a lui assegnata, pur dovendo provvedere in via esclusiva al mantenimento della LI maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente
Rilevata la disparità tra le condizioni economiche delle parti , occorre valutare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno in considerazione della funzione perequativa e riequilibratrice dello stesso
A riguardo la Corte ritiene che non risulti provato che la disparità tra le condizioni economiche della parti sia dovuto alle scelte di conduzione della vita familiare operate in costanza di matrimonio.
Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali e dalla ricostruzione della vita familiare offerta dalle parti è emerso che la non lavorava già prima del matrimonio ( Pt_1
teste ) e che durante il matrimonio aveva svolto dei lavori saltuari ( Testimone_1
ud 15.03.23 testi , , , e certificazione Persona_1 Testimone_1 Tes_2 CPI) a dimostrazione da una parte che la stessa non aveva dovuto rinunciare, a seguito del matrimonio, ad un'attività lavorativa pregressa e dall'altra che non vi era alcun accordo con cui i coniugi avevano stabilito che l'appellante si dedicasse esclusivamente al lavoro domestico e alla cura della famiglia, essendo sul punto emerso altresì (testi , il supporto significativo Testimone_3 Testimone_4
anche economico della suocera nella conduzione della vita familiare.
Deve inoltre considerarsi l'età ancora giovane della (53 anni), l'assenza di Pt_1
patologie invalidanti che unitamente alla pregresse esperienze lavorative (seppure a tempo determinato) non escludono le possibilità per la stessa di reperire un'occupazione lavorativa confacente alle sue competenze e possibilità, non frustrate in costanza di matrimonio come sopra evidenziato, e tenuto conto che sulla stessa non grava neppure l'onere di contribuire al mantenimento della LI economicamente non ancora autosufficiente;
né risulta provato un'oggettiva impossibilità di trovare un'occupazione non essendo all'uopo dirimente la mera iscrizione al CPI in assenza di alcun riscontro probatorio circa concreti e ripetuti tentativi da parte dell'appellante di reperire un lavoro, rimasti senza esito.
Pertanto la Corte ritiene insussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno VO in quanto, riportandosi ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, sebbene vi sia uno squilibrio reddituale patrimoniale tra le parti (sebbene da calibrare in concreto anche con gli impegni economici che gravano esclusivamente sul padre per il mantenimento della LI) non risulta sussistente l'ulteriore requisito della necessità di compensare la Pt_1 per l'impegno profuso per la famiglia, tale da frustrare le proprie aspirazioni e possibilità lavorative e reddituali, e per il particolare contributo dato alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge .
Né, in difetto di dimostrazione dell'impossibilità per cause oggettive di procurarsi una qualsiasi attività lavorativa, può essere riconosciuto l'assegno VO in funzione assistenziale.
6.. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto e al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione non svolta.
7.Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, che liquida in complessivi Euro 3966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 08.05.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 781 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Angelica Argentieri, come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Fiorenzo Cieri e dall'Avv. Anna
Cieri, come in atti
-APPELLATA –
P.G. in sede
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Vasto n. 109/2024 pubblicata in data 18.03.2024.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: Avuto riguardo a quanto disposto con provvedimento del
19.09.2024, l'appellante, che, preliminarmente, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto eccepito e richiesto con comparsa di costituzione e risposta siccome infondato in fatto e in diritto, si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Chiede, quindi, termine per il deposito di note difensive. Salvezze illimitate
Per l'appellato : Il resistente si riporta integralmente alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che abbiansi qui per ripetute e trascritte.
Chiede termine per note difensive. Salvis Juribus
Per il P.G.: In considerazione dell'evidente sperequazione reddituale si voglia accogliere il motivo di ricorso relativo all'obbligo di corrispondere in favore della moglie un assegno VO nella misura di euro 200 mensili. Conferma nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 109/2024 il Tribunale di Vasto decideva sulla domanda proposta da con cui chiedeva di “dichiarare la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio concordatario celebrato in Gissi il giorno 28.09.1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 9 Anno 1996, p. II Serie
A; nulla in ordine all'assegno VO in favore della Sig.ra Parte_1 spese vinte”.
Esponeva il ricorrente che la separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
si era protratta ininterrottamente dal 10.01.2020 senza alcuna Parte_1 possibilità di riconciliazione sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sosteneva l'insussistenza delle condizioni per la previsione dell'assegno VO in favore di non trovandosi la stessa nella mancanza di mezzi Parte_1 adeguati o comunque nell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive;
evidenziava il peggioramento della propria situazione patrimoniale dal tempo della separazione a seguito della riduzione dello stipendio ( conseguente alla congiuntura economica che aveva colpito l'azienda presso cui lavorava) gravato anche da diversi finanziamenti richiesti per far fronte alle spese quotidiane e per gli studi universitari della LI del cui mantenimento si era sempre occupato in via esclusiva Si costituiva non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili e sostenendo la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno VO in proprio favore non disponendo di mezzi di sostentamento e di non svolgere attività lavorativa non essendo riuscita, nonostante l'impegno profuso, a trovare un'occupazione.
Aggiungeva di aver sacrificato durante il matrimonio l'attività lavorativa, svolgendo solo mestieri saltuari, contribuendo alla vita familiare, dedicandosi alla cura del marito e alla crescita della LI, e di non avere all'età di cinquantuno anni, con appena una licenza media inferiore, mezzi adeguati o comunque di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Sosteneva che la situazione patrimoniale del coniuge era migliorata non dovendo più provvedere alle spese degli studi universitari della LI che aveva ultimato il proprio percorso di studi e avendo estinto i prestiti accesi presso le finanziarie;
aggiungeva di avere una situazione abitativa precaria godendo dell'ospitalità di terze persone mentre il ricorrente disponeva della casa coniugale.
Acquisita la documentazione e svolte le prove orali richieste dalle parti, all'udienza del 20.12.23, precisate le conclusioni, il G.I. tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 c.p.c.
Il Tribunale di Vasto con sentenza n. 109/2024 pubblicata il 18.03.2024 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i coniugi CP_1
e e quanto alle condizioni del divorzio confermava
[...] Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale sita in Furci alla via Trento e Trieste n. 19/B al
( con possibilità di abitarvi fino al raggiungimento dell'indipendenza CP_1
economica della LI maggiorenne), il mantenimento diretto della Persona_1
LI in via esclusiva in capo al , mentre veniva rigettata la richiesta di CP_1
assegno VO in favore della , dichiarava inammissibili ogni altra Pt_1
domanda avanzata dalla resistente , la perdita del cognome del marito che la
[...]
aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, con condanna della Pt_1
resistente al pagamento in favore del delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi € 5.963,55 ( di cui € 125,00 per spese documentate, € 5.077,00 per compensi professionali ed € 761, 55 per rimorso forfettario spese generali) oltre IVA
e CAP come per legge.
1.1Il Primo Giudice innanzitutto accoglieva, in quanto fondata, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta da entrambi i coniugi ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 890/1970 come modificata dalla L. 74/1987 e dalla L. n. 55 /2015 essendo decorso un periodo superiore a sei mesi ( trattandosi di separazione consensuale) dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione avvenuto il 19.12.2019 ed essendo, per pacifica ammissione delle parti, la separazione protrattasi ininterrottamente conducendo gli stessi vite del tutto autonome.
1.2 Riguardo i provvedimenti accessori, il Tribunale non statuiva nulla in relazione all'affidamento della LI essendo ormai maggiorenne. Per_1
Accoglieva la domanda di assegnazione del della casa coniugale, di CP_1
esclusiva proprietà di , madre del ricorrente, essendo la LI Persona_2
, sebbene maggiorenne, stabilmente convivente con il padre e non avendo la Per_1
stessa raggiunto una condizione di autosufficienza economica e quindi ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6 della L. 898/1970 e in aderenza ai principii consolidati della giurisprudenza di legittimità richiamata.
1.3 Quanto alla richiesta di assegno VO avanzata dalla il Primo Pt_1
Giudice riportava il più recente orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite
(SS.UU. n. 18287/2018) e i principi ivi affermati per il riconoscimento dell'assegno precisando che nell'ambito dell'accertamento della sussistenza dei presupposti incombe sul coniuge richiedente l'onere di dedurre e dimostrare con idonei mezzi di prova che, a seguito dello scioglimento del matrimonio, si è venuta a creare una rilevante disparità economico-patrimoniale tra i coniugi e che tale situazione di diseguaglianza è causalmente riconducibile alle scelte adottate e condivise dal coniuge in costanza di matrimonio che lo hanno portato a sacrificare le proprie aspettative reddituali e professionali, in funzione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali riportati, il Tribunale osservava che dall'analisi comparata delle complessive condizioni economiche dei coniugi era emersa una rilevante disparità economico-patrimoniale: mentre la non Pt_1
risultava aver percepito alcun reddito dal 2018, il risultava assunto con CP_1
contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Atlas I.F.M con uno stipendio mensile di € 1300,00; inoltre egli godeva della casa familiare mentre la Pt_1 beneficiava dell'ospitalità della famiglia;
a ciò doveva aggiungersi che le Pt_2 entrate reddituali del erano gravate dall'impegno economico del CP_1
mantenimento in via esclusiva della LI, economicamente non ancora sufficiente.
Considerando la funzione perequativa e compensativa dell'assegno VO rispetto al sacrifico sopportato da un coniuge per le scelte fatte e condivise in costanza di matrimonio, il Tribunale riteneva che nel caso di specie non era possibile stabilire se la riscontrata disparità economica dipendesse da pregresse scelte familiari non essendo stato dimostrato con certezza che la avesse sacrificato le proprie Pt_1
aspettative reddituali e professionali o rinunciato alle proprie aspirazioni lavorative a causa degli impegni coniugali né che l'inadeguatezza dei mezzi della resistente fosse la conseguenza del contributo dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale del marito.
Dall'istruttoria era emerso, continuava il Primo Giudice, che la aveva Pt_1
lavorato in costanza di matrimonio ( come confermato dalla stessa in sede di interrogatorio formale )ma anche la prova testimoniale espletata era non idonea a dimostrare che la richiedente aveva sacrificato le proprie aspettative reddituali e professionali apportando un contributo essenziale alla formazione del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge.
Secondo il Tribunale di primo grado dalle risultanze istruttorie, quali le dichiarazioni dei testi ( padre della resistente ) e ( LI delle Testimone_1 Persona_1
parti) poteva ritenersi non adeguatamente provato il fatto che la disparità economica creatasi fra i coniugi fosse la conseguenza del sacrificio sopportato dalla Pt_1
per le scelte fatte e condivise in costanza di matrimonio. A ciò doveva aggiungersi che data l'età della resistente era verosimile che la stessa, dopo la separazione, avesse avuto la possibilità di recuperare pienamente la propria attività lavorativa e le relative aspettative reddituali sacrificate in costanza di matrimonio non avendo del resto la dedotto o documentato una particolare Pt_1 difficoltà a reperire un'occupazione lavorativa o l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni obiettive come per una malattia invalidante.
Pertanto alla luce delle predette considerazioni, il Tribunale rigettava la domanda di assegno VO avanzata dalla Pt_1
1.4 Il Primo Giudice riteneva congruo, anche considerando la concorde richiesta delle parti, onerare in via esclusiva del mantenimento diretto Controparte_1
della LI maggiorenne sino al raggiungimento della stessa Per_1 dell'autosufficienza economica, escludendo qualsiasi contributo economico al mantenimento da parte di Parte_1
1.5 Dichiarava inammissibili le domande avanzate dalla resistente di riconsegna dei propri effetti personali e dei “mobili, arredi e suppellettili acquistati dai di lei genitori” e della domanda di divisione dei “beni acquistati congiuntamente “ , involgendo rapporti di natura reale o obbligatoria estranei all'oggetto della domanda principale e non deducibili nel giudizio di divorzio.
1.6 Disponeva la perdita per la moglie del cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio ex art 5 co. 2 L. 890/1970.
1.7 Le spese processuali, considerato l'accoglimento della domanda principale e di quella accessoria di esclusione dell'assegno VO, venivano regolate in base al principio della soccombenza e quindi poste a carico della parte resistente nella misura liquidata come in dispositivo.
2. Avverso la sentenza n. 109/24 del Tribunale di Vasto ha proposto impugnazione sostenendo la violazione e falsa applicazione della L. 898/70 art. 5 Parte_1
co. 6 nella parte in cui è stata respinta la domanda di assegno VO .
Parte appellante contesta la sentenza impugnata che constatata la sussistenza di un evidente squilibrio patrimoniale fra le parti non ha riconosciuto in favore della
[...] il diritto all'attribuzione dell'assegno VO. Pt_1 Sostiene di aver dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, di vivere in una situazione di disagio e in ristrettezze economiche , di non disporre di mezzi di sostentamento ulteriori rispetto al mantenimento stabilito in sede di separazione e di essersi impegnata nella ricerca di un'occupazione incontrando molteplici difficoltà nel trovare lavoro, come confermato dalle dichiarazioni del teste , dalla Tes_2 certificazione in atti del 17.02.22 del Centro per l'Impiego di Vasto e dal teste
[...]
, padre dell'appellante , che aveva confermato le difficolta Testimone_1 economiche della LI ( che per sostentarsi doveva ricorrere all'aiuto dei genitori) e di averla accompagnata al centro per l'Impiego al fine di reperire un lavoro, senza esito alcuno.
Precisa di aver dovuto sacrificare , per volere del marito, al fine di adempiere ai doveri derivanti dal matrimonio, l'attività lavorativa , svolgendo solo lavori saltuari e di aver contribuito alla vita familiare dedicandosi alla cura del coniuge , dei suoceri e alla crescita della LI , come confermato dalla stessa all'udienza del Per_1
15.03.23 e dal teste . Testimone_1
Censura la sentenza di Primo Grado che non ha valorizzato l'impegno profuso dall'appellante nell'accudimento della famiglia con conseguente sacrificio personale e perdita di occasioni di lavoro stabile e che non ha riconosciuto in capo al
[...]
, che non aveva consentito alla moglie di lavorare ( che però per concorrere CP_1
ad accrescere le finanze domestiche aveva svolto in costanza di matrimonio lavori saltuari), l'obbligo di corrispondere in favore della un assegno VO Pt_1
avente funzione perequativa e di riequilibrio in considerazione del contributo dato dalla moglie alla famiglia durante il matrimonio.
Sostiene che il Tribunale, nel ritenere non provato che la avesse sacrificato Pt_1
le proprie aspettative reddituali e professionale a causa degli impegni coniugali, abbia violato il principio secondo il quale, ai fini dell'attribuzione dell'assegno VO, ciò che conta è il sacrificio lavorativo o professionale per dedicarsi alla famiglia non essendo richiesto che tale sacrificio comporti un abbandono totale del lavoro né che il patrimonio familiare o dell'altro coniuge siano incrementati esclusivamente con il contributo del coniuge richiedente l'assegno, mentre è sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a discapito della sua attività lavorativa.
Riporta la giurisprudenza di legittimità per la quale è sufficiente dimostrare come la parte economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia non rilevando le motivazioni individuali che hanno determinato tale scelta.
L'appellante rileva che il Primo Giudice non aveva opportunamente considerato la rilevante disparità economica -patrimoniale tra le parti: al riguardo precisa che l'appellato non solo continuava a godere dello stesso stipendio mensile di cui disponeva al momento della separazione ma che la sua situazione economica era migliorata essendo terminato il periodo di SS GR , che la LI ha Per_1
terminato gli studi universitari per cui non deve più far fronte alle spese universitarie sostenute in passato e del canone di locazione per la stanza presa in affitto dalla LI
a Chieti;
aggiunge che i prestiti presso le finanziarie Agos s.p.a. e Compass s.p.a menzionati dal erano stati tutti estinti. Inoltre, secondo l'appellante non CP_1
va trascurata la situazione abitativa delle parti in quanto mentre l'appellato è rimasto a vivere nella casa coniugale unitamente alla LI, la dispone di una Pt_1 sistemazione precaria usufruendo dell'ospitalità di terze persone e sul punto riporta la giurisprudenza di legittimità che ha stabilito come in sede di divorzio nella determinazione dell'assegno VO occorra tener conto anche dell'intera consistenza patrimoniale di ciascun dei coniugi compreso l'uso di una casa di abitazione.
Secondo l'appellante la posizione economica privilegiata del nei termini CP_1 anzidetti gli consente di versare l'assegno VO in favore della che al Pt_1
contrario non dispone di alcun reddito, né di cespiti mobiliari e/o immobiliari, né di una abitazione e, quindi, di mezzi adeguati per vivere in modo dignitoso;
né può procurarseli per ragioni obiettive considerando l'età non più giovane o il posto in cui vive. Inoltre bisogna tener conto della durata del matrimonio ( 23 anni) nel corso del quale l'appellante si è dedicata alla cura della casa, dei suoceri e della LI sacrificando l'attività lavorativa sebbene abbia comunque concorso anche materialmente .
Conclude chiedendo il riconoscimento di un assegno mensile di € 200 o una diversa somma non inferiore ad € 160 nonché la riforma della sentenza impugnata anche in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite
3. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado CP_1
impugna e contesta quanto ex adverso dedotto poichè erroneo ed
[...]
infondato in fatto ed in diritto.
Evidenzia la correttezza della sentenza di primo grado che applicando le ultime pronunce giurisprudenziali ha ritenuto che l'appellante non abbia provato nel corso del giudizio di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali limitandosi ad affermare di essere tutt'ora disoccupata e alla ricerca di attività lavorativa.
Precisa che la non svolgeva alcuna attività lavorativa neppure prima del Pt_1
matrimonio e che per sua esclusiva scelta (non essendovi alcun accordo dei coniugi) era rimasta totalmente inerte limitandosi a svolgere solo lavoretti saltuari, spronata dal marito e dalla LI a contribuire ai bisogni della famiglia.
Aggiunge che, come riferito dalla stessa LI e dalla suocera, la non Pt_1
aveva profuso alcuno sforzo neppure in ambito domestico in quanto in venti anni era stata a cucinare e a contribuire alle spese anche con la sua Persona_2
pensione.
L'appellato sostiene poi che la propria situazione economica era peggiorata non potendo più la (madre del ) in ragione dell'età (85 anni) offrire al Per_2 CP_1
figlio e alla nipote il sostegno morale e materiale offerto in passato per sopperire alla carenze della e che inoltre la LI non era ancora autosufficiente gravando Pt_1
in via esclusiva sul padre.
Ritiene inapplicabile nel caso di specie il criterio perequativo-assistenziale previsto nella determinazione dell'assegno VO stante la disastrosa situazione economica del che ha subito riduzioni dello stipendio in conseguenza della cassa CP_1
integrazione e dovendo provvedere alle esigenze della LI e della madre;
inoltre a riprova delle difficoltà economiche aggiunge di aver dovuto nel mese di aprile 2024 ( in epoca successiva alla sentenza di primo grado) stipulare un nuovo prestito
Compass per € 16.144,06 ( con un rateo di € 267,63 mensile) per far fronte al proprio sostentamento e a quello della LI e della madre anziana e malata.
Secondo l'appellato non sussiste alcun squilibrio economico fra le parti dovendo con il proprio stipendio far fronte alle spese documentate e al mantenimento della LI maggiorenne non ancora autosufficiente, mentre la è in età lavorativa, non Pt_1
deve sostenere spese di locazione ( beneficiando di ospitalità presso la famiglia
) e può contare sul sostegno economico dei genitori. Pt_2
Pertanto non avendo l'appellante assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in relazione al nesso di causalità tra l'asserito squilibrio economico e le scelte fatte durante il matrimonio e sulla non recuperabilità del pregiudizio, ne deriva per l'appellato l'integrale conferma della sentenza impugnata
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 12.02.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente si reputa superflua l'assegnazione di termine per note avuto riguardo alla natura della controversia vertente su sole questioni di diritto, da rapportare alla fattispecie concreta, inerenti i presupposti per il riconoscimento o meno dell'assegno VO.
Al riguardo ritiene la Corte che il Tribunale con la sentenza impugnata abbia correttamente applicato i principi e i criteri in materia di c.d. assegno VO.
Come è noto secondo, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata
(Cass. Sez. Unite n. 18287/2018, Cass. ord. n. 1882/2019 , Cass. ord. 27906/2021 e da ultimo Cass 26520/24, Cass. 32354/24) la quantificazione dell'assegno VO, se riconosciuto, andrà effettuata sulla base di una valutazione concreta e complessiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ovvero considerando l'adeguatezza dei mezzi per vivere del coniuge richiedente e la sua eventuale incapacità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre, il giudice è tenuto ad accertare se l'eventuale disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio, dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, considerando sia la durata del matrimonio sia le effettive potenzialità professionali e reddituali al momento della fine del matrimonio. Dunque, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno VO, o l'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, il giudice deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sia della impossibilità del richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata all'assegno VO non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
All'assegno VO deve attribuirsi oltre alla natura assistenziale anche natura perequativo-compensativa che comporta il riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Del resto come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 32354/24) “ la rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che
l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti ( assistenziale, perequativa e compensativa), alla
storia coniugale e familiare ( cfr. Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione)” determinando la funzione perequativo-compensativa dell'assegno il “riconoscimento di un contributo ,nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio” e ciò in quanto, continua la Suprema Corte, “le Sezioni Unite hanno precisato che «l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole
che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più
volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più
debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Pertanto occorre effettuare “un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno
“perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha
i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
“In sintesi, conclude la Suprema Corte, “la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del
19/02/2024)”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte dunque occorre stabilire, una volta che si sia determinata tra gli ex coniugi una rilevante disparità della situazione economico patrimoniale se a causa del matrimonio si sia verificato uno spostamento patrimoniale meritevole di riequilibrio attraverso l'assegno da un coniuge all'altro tale da ricondursi “eziologicamente alle determinazioni comuni e i ruoli endofamiliari” e cioè che gli allora coniugi abbiano di comune accordo convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie aspettative professionali e reddituali agli impegni familiari ritrovandosi a matrimonio finito nella condizione di casalinga e non in quella alla quale il coniuge avrebbe potuto ambire e “se tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, giacché, in caso contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare, con la precisazione che l'onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il quale potrà se del caso avvalersi del sistema delle presunzioni, purché nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito presumere, così e semplicemente, che il non avere un coniuge svolto alcuna attività lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta comune ad entrambi i coniugi, e men che meno che abbia senz'altro contribuito al successo professionale dell'altro “(Cass. n 21228/19).
L'assegno VO va rapportato non al pregresso tenore di vita familiare ma “ ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza economica del coniuge non autosufficiente, intendendo l'autosufficienza in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ed inoltre, ove ne ricorrano presupposti, a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, a realistiche occasioni professionali- reddituali, attuali o potenziali, rimanendo in ciò assorbito, in tal caso, l'eventuale profilo assistenziale”
Applicando tali principi alla fattispecie concreta, dall'esame della documentazione in atti di evince una indubbia disparità tra le condizioni economiche delle parti :
l'appellante non ha percepito alcun reddito dal 2018 ( come da comunicazione situazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e attestato di disoccupazione del Centro per l'impiego della Regione Abruzzo, fascicolo primo grado appellante) ha svolto lavori saltuari, e non avendo la disponibilità di un
'abitazione usufruisce dell'ospitalità di terze persone.
Al contrario il risulta assunto con contratto a tempo indeterminato presso CP_1
Atlas I.F.M con uno stipendio mensile di € 1300,00 anche se intervallato da periodi di cassa integrazione ( come confermato dal teste ) ed abita nella Testimone_3
casa familiare a lui assegnata, pur dovendo provvedere in via esclusiva al mantenimento della LI maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente
Rilevata la disparità tra le condizioni economiche delle parti , occorre valutare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno in considerazione della funzione perequativa e riequilibratrice dello stesso
A riguardo la Corte ritiene che non risulti provato che la disparità tra le condizioni economiche della parti sia dovuto alle scelte di conduzione della vita familiare operate in costanza di matrimonio.
Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali e dalla ricostruzione della vita familiare offerta dalle parti è emerso che la non lavorava già prima del matrimonio ( Pt_1
teste ) e che durante il matrimonio aveva svolto dei lavori saltuari ( Testimone_1
ud 15.03.23 testi , , , e certificazione Persona_1 Testimone_1 Tes_2 CPI) a dimostrazione da una parte che la stessa non aveva dovuto rinunciare, a seguito del matrimonio, ad un'attività lavorativa pregressa e dall'altra che non vi era alcun accordo con cui i coniugi avevano stabilito che l'appellante si dedicasse esclusivamente al lavoro domestico e alla cura della famiglia, essendo sul punto emerso altresì (testi , il supporto significativo Testimone_3 Testimone_4
anche economico della suocera nella conduzione della vita familiare.
Deve inoltre considerarsi l'età ancora giovane della (53 anni), l'assenza di Pt_1
patologie invalidanti che unitamente alla pregresse esperienze lavorative (seppure a tempo determinato) non escludono le possibilità per la stessa di reperire un'occupazione lavorativa confacente alle sue competenze e possibilità, non frustrate in costanza di matrimonio come sopra evidenziato, e tenuto conto che sulla stessa non grava neppure l'onere di contribuire al mantenimento della LI economicamente non ancora autosufficiente;
né risulta provato un'oggettiva impossibilità di trovare un'occupazione non essendo all'uopo dirimente la mera iscrizione al CPI in assenza di alcun riscontro probatorio circa concreti e ripetuti tentativi da parte dell'appellante di reperire un lavoro, rimasti senza esito.
Pertanto la Corte ritiene insussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno VO in quanto, riportandosi ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, sebbene vi sia uno squilibrio reddituale patrimoniale tra le parti (sebbene da calibrare in concreto anche con gli impegni economici che gravano esclusivamente sul padre per il mantenimento della LI) non risulta sussistente l'ulteriore requisito della necessità di compensare la Pt_1 per l'impegno profuso per la famiglia, tale da frustrare le proprie aspirazioni e possibilità lavorative e reddituali, e per il particolare contributo dato alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge .
Né, in difetto di dimostrazione dell'impossibilità per cause oggettive di procurarsi una qualsiasi attività lavorativa, può essere riconosciuto l'assegno VO in funzione assistenziale.
6.. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto e al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione non svolta.
7.Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, che liquida in complessivi Euro 3966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 08.05.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono