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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 854/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 29/10/2021 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Aldo Piazza e dall'avv. Diletta Andreatta del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Conegliano, Corte delle Rose n. 50, Parte appellante contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Fabio Vial e avv.to Elisa Visintin ed elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado presso il loro studio in Fonte (TV), Via Gaidola n. 28 – int 13-14. Parte appellata
* Oggetto: appello per la riforma della sentenza n. 212/21, in data 30.04.2021, pronunciata dal Tribunale di Treviso. In punto: licenziamento individuale per giusta causa.
* CONCLUSIONI congiunte: dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di ogni grado.
*
Motivi della decisione
1. L'odierno appellante - licenziato per giusta causa a Parte_1 seguito di provvedimento datoriale dell'ottobre 2019, preceduto da formale contestazione disciplinare del 20/9/2021 – è stato destinatario della sentenza
1 resa dal Tribunale di Treviso che ha confermato la legittimità del recesso datoriale dal rapporto di lavoro e, previa detrazione di somma atta a risarcire il danno patito da a seguito della condotta tenuta Controparte_1 dal (e per la quale lo stesso è stato licenziato), ha condannato la Pt_1 datrice di lavoro alla corresponsione in favore del lavoratore di differenze retributive, con contestuale condanna del alla rifusione delle spese Pt_1 di lite.
L'appellante, che ha lavorato in favore dell'appellata datrice di lavoro con mansioni di conducente di mezzi di trasporto per conto terzi, risulta infatti essere stato destinatario di licenziamento in seguito all'accertamento da parte di di un consistente ammanco di merce Controparte_1 dall'appellante trasportata (32 colli su 441 da consegnare al destinatario Metro Italia Cash & Carry S.p.a. per conto della committente . Controparte_2
2. Ha dubitato il della correttezza della decisione impugnata sulla Pt_1 base di quattro motivi di appello tutti tesi a contestare l'affermazione di legittimità del licenziamento sotto il profilo della ricostruzione del fatto ed in ordine alla ritenuta correttezza formale della procedura di licenziamento.
3. Si è costituito nel presente grado di appello la datrice di lavoro
[...] argomentando in merito all'infondatezza dell'appello e, Controparte_1 quindi, alla correttezza della pronuncia gravata.
4. La controversia, con udienza inizialmente fissata al 9/3/2023, poi rinviata per ragioni organizzative con provvedimento dell'1/3/2023, è stata trattata nel corso dell'udienza dell'1/2/2024 all'esito della quale, tentata la conciliazione, è stato disposto rinvio a successiva udienza al cui esito la controversia è stata decisa come da conclusioni congiuntamente precisate dalle parti.
*
5. La Corte, preso atto dell'accordo transattivo raggiunto e delle conclusioni dalle parti formulate dirette ad ottenere la cancellazione della sentenza appellata, ritenendo sussistente l'interesse all'accoglimento di quanto definitivamente domandato dall'appellante e dall'appellato, ha pronunciato come da dispositivo.
6. quanto alle spese di giudizio, con riferimento ad entrambe i gradi, ben possibile è decidere in accoglimento di quanto richiesto dalle parti.
P.Q.M.
2 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti ed in riforma dell'appellata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere;
- integralmente compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Venezia, 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gaetano Campo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano Campo Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 29/10/2021 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Aldo Piazza e dall'avv. Diletta Andreatta del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Conegliano, Corte delle Rose n. 50, Parte appellante contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Fabio Vial e avv.to Elisa Visintin ed elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado presso il loro studio in Fonte (TV), Via Gaidola n. 28 – int 13-14. Parte appellata
* Oggetto: appello per la riforma della sentenza n. 212/21, in data 30.04.2021, pronunciata dal Tribunale di Treviso. In punto: licenziamento individuale per giusta causa.
* CONCLUSIONI congiunte: dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di ogni grado.
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Motivi della decisione
1. L'odierno appellante - licenziato per giusta causa a Parte_1 seguito di provvedimento datoriale dell'ottobre 2019, preceduto da formale contestazione disciplinare del 20/9/2021 – è stato destinatario della sentenza
1 resa dal Tribunale di Treviso che ha confermato la legittimità del recesso datoriale dal rapporto di lavoro e, previa detrazione di somma atta a risarcire il danno patito da a seguito della condotta tenuta Controparte_1 dal (e per la quale lo stesso è stato licenziato), ha condannato la Pt_1 datrice di lavoro alla corresponsione in favore del lavoratore di differenze retributive, con contestuale condanna del alla rifusione delle spese Pt_1 di lite.
L'appellante, che ha lavorato in favore dell'appellata datrice di lavoro con mansioni di conducente di mezzi di trasporto per conto terzi, risulta infatti essere stato destinatario di licenziamento in seguito all'accertamento da parte di di un consistente ammanco di merce Controparte_1 dall'appellante trasportata (32 colli su 441 da consegnare al destinatario Metro Italia Cash & Carry S.p.a. per conto della committente . Controparte_2
2. Ha dubitato il della correttezza della decisione impugnata sulla Pt_1 base di quattro motivi di appello tutti tesi a contestare l'affermazione di legittimità del licenziamento sotto il profilo della ricostruzione del fatto ed in ordine alla ritenuta correttezza formale della procedura di licenziamento.
3. Si è costituito nel presente grado di appello la datrice di lavoro
[...] argomentando in merito all'infondatezza dell'appello e, Controparte_1 quindi, alla correttezza della pronuncia gravata.
4. La controversia, con udienza inizialmente fissata al 9/3/2023, poi rinviata per ragioni organizzative con provvedimento dell'1/3/2023, è stata trattata nel corso dell'udienza dell'1/2/2024 all'esito della quale, tentata la conciliazione, è stato disposto rinvio a successiva udienza al cui esito la controversia è stata decisa come da conclusioni congiuntamente precisate dalle parti.
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5. La Corte, preso atto dell'accordo transattivo raggiunto e delle conclusioni dalle parti formulate dirette ad ottenere la cancellazione della sentenza appellata, ritenendo sussistente l'interesse all'accoglimento di quanto definitivamente domandato dall'appellante e dall'appellato, ha pronunciato come da dispositivo.
6. quanto alle spese di giudizio, con riferimento ad entrambe i gradi, ben possibile è decidere in accoglimento di quanto richiesto dalle parti.
P.Q.M.
2 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti ed in riforma dell'appellata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere;
- integralmente compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Venezia, 23 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gaetano Campo
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