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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11922/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 da 1) Parte_1
Nato a Vaprio D'Adda, il 23 marzo 1956 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Grazia Russo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata ad Alessandria d'Egitto, il 1° novembre 1963 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Caterina Corvino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Alessandria D'Egitto, in data 19 novembre 1992, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano (anno 1993, atto n. 0083 reg.01, parte II, serie C) con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
, nato a [...], il [...], cittadino italiano;
Persona_1
, nato a [...], il [...], cittadino italiano. Parte_3
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. emessa da codesto Tribunale in data 12.12.2024, pubblicata in data 30.12.2024;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data in data 19.11.1992; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 0083, R. 01, Serie C, Parte II, anno 1993; ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) la casa familiare sita a Milano, via Francesco Albani n. 71, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, sarà posta in vendita e il conseguente diviso come di seguito: a) il sig. incasserà immediatamente il 60% dell'importo; b) la sig.ra Pt_1 Pt_2 incasserà immediatamente il 40% dell'importo; c) il sig. provvederà a corrispondere alla Pt_1 sig.ra , a partire dal mese successivo alla vendita dell'immobile, il residuo 10% del Pt_2 corrispettivo, in n. 5 (cinque) anni mediante n. 60 rate mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
: 2) le spese di Agenzia Immobiliare – pari all'1% del prezzo finale di vendita – e le spese necessarie per la sanatoria di irregolarità nella planimetria catastale dell'immobile (sanzione e corrispettivo del perito) saranno corrisposte come di seguito: a) il sig. verserà per l'intero gli Pt_1 importi relativi all'attività dell'Agenzia Immobiliare, alla sanzione per la sanatoria e per l'eventuale perito che sarà incaricato;
b) la quota del 50% degli importi specificati al punto 2 lett. a) a carico dalla sig.ra sarà detratta dalle n. 12 rate delle n. 60 rate dallo stesso dovute e meglio Pt_2 specificate al punto 1. Lett. c); 3) a titolo di assegno divorzile, il sig. verserà Parte_1 mensilmente alla sig.ra , mediante bonifico bancario, la somma di € 400,00, somma Parte_2 che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e fino a che la sig.ra non incasserà il ricavato della vendita della casa familiare di Pt_2 cui al punto 1 lett. b); 4)i coniugi dichiarano di aver definito le reciproche pendenze economiche ed ogni rapporto patrimoniale fra loro, di essere soddisfatti del contenuto dell'accordo raggiunto e di non avere, pertanto, più nulla altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione, dedotta e non dedotta, derivante e/o connessa al rapporto matrimoniale”. I coniugi danno atto di aver accettato una proposta di acquisto relativamente alla casa coniugale sita a Milano, via Francesco Albani n. 71 e che, in merito al prezzo di vendita, confermano le condizioni di divisione concordate nella separazione e riproposte nel presente procedimento di divorzio, riportate alla precedente lettera c. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. e , Parte_1 Parte_2 con rito civile in Alessandria D'Egitto, in data 19 novembre 1992, atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano (anno 1993, atto n. 0083, reg.01, parte II, serie C);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 23.7.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 da 1) Parte_1
Nato a Vaprio D'Adda, il 23 marzo 1956 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Grazia Russo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata ad Alessandria d'Egitto, il 1° novembre 1963 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Caterina Corvino presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Alessandria D'Egitto, in data 19 novembre 1992, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano (anno 1993, atto n. 0083 reg.01, parte II, serie C) con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
, nato a [...], il [...], cittadino italiano;
Persona_1
, nato a [...], il [...], cittadino italiano. Parte_3
I coniugi si sono separati consensualmente con sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. emessa da codesto Tribunale in data 12.12.2024, pubblicata in data 30.12.2024;
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 ottobre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data in data 19.11.1992; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 0083, R. 01, Serie C, Parte II, anno 1993; ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) la casa familiare sita a Milano, via Francesco Albani n. 71, di cui i coniugi sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, sarà posta in vendita e il conseguente diviso come di seguito: a) il sig. incasserà immediatamente il 60% dell'importo; b) la sig.ra Pt_1 Pt_2 incasserà immediatamente il 40% dell'importo; c) il sig. provvederà a corrispondere alla Pt_1 sig.ra , a partire dal mese successivo alla vendita dell'immobile, il residuo 10% del Pt_2 corrispettivo, in n. 5 (cinque) anni mediante n. 60 rate mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
: 2) le spese di Agenzia Immobiliare – pari all'1% del prezzo finale di vendita – e le spese necessarie per la sanatoria di irregolarità nella planimetria catastale dell'immobile (sanzione e corrispettivo del perito) saranno corrisposte come di seguito: a) il sig. verserà per l'intero gli Pt_1 importi relativi all'attività dell'Agenzia Immobiliare, alla sanzione per la sanatoria e per l'eventuale perito che sarà incaricato;
b) la quota del 50% degli importi specificati al punto 2 lett. a) a carico dalla sig.ra sarà detratta dalle n. 12 rate delle n. 60 rate dallo stesso dovute e meglio Pt_2 specificate al punto 1. Lett. c); 3) a titolo di assegno divorzile, il sig. verserà Parte_1 mensilmente alla sig.ra , mediante bonifico bancario, la somma di € 400,00, somma Parte_2 che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di divorzio e fino a che la sig.ra non incasserà il ricavato della vendita della casa familiare di Pt_2 cui al punto 1 lett. b); 4)i coniugi dichiarano di aver definito le reciproche pendenze economiche ed ogni rapporto patrimoniale fra loro, di essere soddisfatti del contenuto dell'accordo raggiunto e di non avere, pertanto, più nulla altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione, dedotta e non dedotta, derivante e/o connessa al rapporto matrimoniale”. I coniugi danno atto di aver accettato una proposta di acquisto relativamente alla casa coniugale sita a Milano, via Francesco Albani n. 71 e che, in merito al prezzo di vendita, confermano le condizioni di divisione concordate nella separazione e riproposte nel presente procedimento di divorzio, riportate alla precedente lettera c. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg. e , Parte_1 Parte_2 con rito civile in Alessandria D'Egitto, in data 19 novembre 1992, atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano (anno 1993, atto n. 0083, reg.01, parte II, serie C);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 23.7.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG