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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1091/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1091/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALZOLARI STEFANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
SABIONI ELENA ( MERO DOMICILIATARIO, VIA DE GASPERI 10 C.F._1
BAZZANO; , elettivamente domiciliato in C/O AVV ELENA SABIONI- VIA DE GASPERI 10
BAZZANOpresso il difensore avv. CALZOLARI STEFANO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERUTI MATTEO e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
GUASTI CRISTINA ( ) CORSO DEL POPOLO 161 45100 ROVIGO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in domicilio digitale Rovigopresso il difensore avv. CERUTI MATTEO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la Sentenza n. 401/2022 pubbl. il 27/05/2022 RG n. 728/2021 Repert. n.
652/2022 del 27/05/2022
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. La ricostruzione della vicenda processuale viene fatta sulla base di quella contenuta nella sentenza appellata.
2. “ conveniva in giudizio “ affinché fosse revocato il decreto AR Controparte_1 ingiuntivo n. 138/2021 - emesso dal Tribunale di Ferrara in data 22 febbraio 2021 e successivamente oggetto di decreto di correzione materiale n. 1461/2021 - con cui si ingiungeva a quest'ultima il pagina 1 di 14 pagamento di euro 113.037,70 (oltre interessi, spese e accessori di legge) a favore della attrice e affinché fosse dichiarato che il credito non è certo, liquido ed esigibile.
3. L'opponente deduceva che:
a) in data 1° agosto 2017 la “ ”, la , “ AR Controparte_3 Controparte_4
e la “EUREKA soc. coop.”, riunite in un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.),
[...] si aggiudicavano, a seguito di procedura pubblica, il contratto concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Centro Polifunzionale Socio Sanitario in Porto Tolle (RO);
b) il 31 agosto 2017 il R.T.I., divenuto una associazione temporanea di imprese ( , attribuiva la CP_5 progettazione, costruzione, manutenzione dell'opera a “ ”, della gestione dei servizi CP_3 sanitari e di ristorazione a “ ” e dei servizi di lavaggio e biancheria a “EUREKA soc. AR coop” e a “ ; Controparte_4
c) in data 4 dicembre 2017, avveniva la costituzione della società di progetto “Consorzio Polesine
Assistenza socio sanitaria – società cooperativa sociale” (con sigla “PASS”) da parte delle predette imprese, società che subentrava nel contratto di concessione;
d) in data 29 marzo 2019, avveniva la stipulazione di un contratto di subappalto, tra la “ ” CP_3
e la “ , avente ad oggetto “opere di muratura esterne a secco, compreso rasature ed Controparte_1 intonachino e la realizzazione di pareti e contropareti interne” per l'importo di euro 260.000,00, integrato dalle parti in data 6 settembre e 18 dicembre 2019 per importi ulteriori pari rispettivamente ad euro 30.000,0o e 7.000,00;
e) in data 9 aprile 2020 avveniva la stipulazione del contratto di fornitura con posa in opera e pagamento a S.A.L. per euro 25.000,00 tra la “ e la “ ”; CP_6 CP_3
f) il 9 aprile 2020 la “ ” inviava alla “PASS” uno schema riassuntivo (doc. 9, atto di CP_3 citazione) di quanto corrisposto ai subappaltatori al 30 novembre 2019, da cui risultava che la “ CP_6
era creditrice verso la “ ” per euro 50.268,72;
[...] CP_3
g) la ricorrente “ non aveva mai provveduto a comunicare alla “PASS” o ad altri soggetti CP_6 di non essere stata pagata da parte della “ ”; CP_3
h) si verificava il versamento, da parte della “PASS”, di euro 3.890.698,15 a favore della “ CP_3
” per la realizzazione delle opere affidatele, compreso quanto dovuto per quanto realizzato dalla
[...]
“A.S.M. s.r.l.”;
i) non era esigibile il credito ingiunto, non sussistendo responsabilità solidale della “ AR
posto che il raggruppamento e l'associazione temporanea di imprese erano stati nel frattempo
[...] sostituiti dalla società di progetto;
j) non era applicabile, al caso di specie, l'art. 48, V comma del d.lgs. n. 50/2016, dato il divieto di applicazione analogica delle norme speciali, previsto dall'art. 14 delle Disposizioni Preliminari al
Codice civile;
pagina 2 di 14 k) “non è dato individuare alcuna disposizione che (analogamente a quella dell'art. 48, comma 5 cit.), derogando in via eccezionale all'autonomia perfetta propria delle società di capitali, preveda una responsabilità solidale dei singoli soci con la società di progetto medesima nei confronti dei subappaltatori” (p. 8, atto di citazione);
l) - in materia di società di progetto - l'unica fattispecie di responsabilità solidale dei soci con la società di progetto era prevista all'art. 184 del Codice dei contratti pubblici, ma solo nei confronti della amministrazione appaltante e per il mero rimborso del contributo pubblico percepito;
m) non era esigibile il credito ingiunto perché non certo, liquido ed esigibile, posto che l'importo risultante dalla fattura n. 4/99 del 30 settembre 2019 – allegata al decreto ingiuntivo - pari ad euro
60.832,24, corrispondeva invece ad euro 45.110,60, al netto delle ritenute;
n) si era verificato il deposito da parte della “ ” – in data 30 maggio 2020 - del ricorso ex CP_3 art. 161 l. f. per concordato preventivo in continuità.
4. La convenuta, ritualmente costituitasi, deduceva che:
a) non poteva essere derogata la responsabilità solidale dei subappaltatori ex art. 48, comma V del d.lgs. n. 50/2016 per il solo fatto dell'avvenuta costituzione di una società consortile dopo l'aggiudicazione dell'appalto;
b) la deroga all'art. 2462 c.c. era consentita solo per le obbligazioni assunte nei confronti dei subappaltatori e fornitori negli appalti pubblici, a partire dall'entrata in vigore dell'art. 13, comma II, l.
n. 109/1994 (poi riprodotto nell'art. 48, V comma, d.lgs. n. 50/2016);
c) l' e la società consortile costituita dopo l'aggiudicazione risultavano perfettamente CP_5 sovrapponibili, costituendo quest'ultima una società di cui facevano parte tutti i soci dell' CP_5 solidalmente responsabili verso i terzi;
d) la mancata trasmissione della fattura alla “PASS” n. 4/99 del 30 novembre 2019 – regolarmente inviata via p.e.c. alla “ ” – non rilevava ai fini della responsabilità solidale della CP_3
“ ”. AR
5. Secondo il Tribunale, l'opposizione era fondata:
A) ACCOGLIE la domanda proposta dalla “ ” e, per l'effetto, REVOCA il decreto AR ingiuntivo n. 138/2021 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 22 febbraio 2021 a favore della
“ ; CP_6 B) CONDANNA la “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione Controparte_1 delle spese di lite quantificate in euro 406,50 per spese, euro 13.430,00 per compensi, oltre IV.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
C) RESPINGE nel resto.
6. Doveva essere pienamente condiviso l'orientamento espresso dal Tribunale che, pronunciandosi su una fattispecie analoga, non aveva ritenuto applicabile analogicamente l'art. 48, V comma del d.lgs. n.
50/2016 alle società di progetto (cfr. Tribunale di Ferrara, 3 febbraio 2022, n. 73, reperibile in www.dejure.it).
pagina 3 di 14 Nel Codice dei contratti pubblici non sussisteva alcuna disposizione che prevedesse una responsabilità solidale delle imprese costituenti una società di progetto. Doveva essere, pertanto, verificata l'applicabilità alla fattispecie in esame della suddetta norma, che prevedeva un'ipotesi di responsabilità solidale delle imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario.
Dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo della “ si evinceva che la causa petendi CP_6 della domanda era costituita dall'attribuzione della responsabilità alla “ , quale AR mandataria del raggruppamento temporaneo (RTI), in cui rientrava, altresì, la “ ”, CP_3 quest'ultima parte del contratto fonte del credito ingiunto (“ai sensi dell'art. 642 c.p.c. risulta da un atto della pubblica Amministrazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (…) l'affidamento della procedura di gara al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di cui la società AR era la Mandataria/Capogruppo e la società la Mandante (doc. 2), ed è prevista CP_3 direttamente da una disposizione normativa (Codice Appalti art. 48, comma 5, D.Lgs 50/2016) che la
Mandataria/Capogruppo risponde solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni assunte dalle
Mandanti del R.T.I. nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori, quale è appunto la società ricorrente come si evince dal contratto di subappalto allegato (doc. 3, 4, 5) Controparte_1 dall'autorizzazione al subappalto (doc. 6) e dal contratto di fornitura con posa (doc. 7)”, p. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo).
Tale presupposto, secondo il Tribunale, faceva emergere l'infondatezza della domanda, in quanto l'incarico alla società opposta era stato conferito dalla “ ” allorché non risultava più in CP_3 essere il suddetto raggruppamento temporaneo di imprese.
Invero, nel caso di specie il contratto di subappalto era stato stipulato in data 29 marzo 2020 (cfr. doc.
4, atto di citazione), risultando perciò successivo rispetto alla costituzione della società di progetto
“PASS”, avvenuta in data 4 dicembre 2017 (cfr. doc. 2, atto di citazione). Da ciò conseguiva che, al momento della stipulazione del contratto di subappalto, il raggruppamento temporaneo di imprese non era già più parte del rapporto originario.
Dall'inesistenza del raggruppamento temporaneo di imprese discendeva perciò l'inapplicabilità dell'art. 48, V comma del d.lgs. n. 50/2016 che prevedeva, per gli operatori economici raggruppati o consorziati, la loro “responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
7. Quanto affermato conduceva di per sé solo alla reiezione della domanda e per l'effetto, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, l'art. 184, III comma del Codice dei contratti pubblici –che così recitava: “per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pagina 4 di 14 pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito” – non prevedeva una ipotesi di responsabilità solidale dei componenti della società di progetto rispetto ad incarichi conferiti da questi ultimi a terzi, disciplinando invece una forma di responsabilità solidale unicamente nei confronti della amministrazione.
8. Da ciò conseguiva che doveva escludersi l'applicazione analogica dell'art. 48, V comma del d.lgs. n.
50/2016 alla fattispecie delle società di progetto.
Nel collocare gli artt. 48 e 184 del d.lgs. n. 50/2016 all'interno del medesimo e unitario corpus normativo speciale, il legislatore aveva riservato un trattamento differenziato per le relative fattispecie, senza lasciare spazio ad una applicazione analogica della responsabilità solidale delle società di un raggruppamento temporaneo di imprese, all'ipotesi delle società di progetto.
Andava, altresì, disattesa l'eccezione proposta in sede di memorie di replica dalla società opposta secondo cui l'art. 48, V comma del d.lgs. 50/2016 sarebbe una norma di portata generale, non essendo ravvisabile un ulteriore rapporto di genus a species all'interno di un testo normativo quale il Codice dei
Contratti pubblici che, si ribadisce, presenta già carattere di specialità e unitarietà.
Inoltre, l'applicazione analogica delle norme speciali - tra cui rientra l'art. 48 del Codice degli appalti pubblici – trovava un ulteriore ostacolo nell'art. 14 delle Disposizioni Preliminari al Codice civile che, difatti, escludeva categoricamente che le leggi “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
Parte della giurisprudenza ammetteva l'applicazione analogica dell'art. 48, V comma del d.lgs. n.
50/2016 alle società consortili (Cass., 27 novembre 2003, n. 18113: “Il principio per cui alle società consortili si applica, in linea generale, la disciplina propria del tipo societario adottato trova applicazione anche per le società costituite per l'esecuzione di pubblici appalti, fatte salve le espresse deroghe dettate dalla legislazione speciale”; in senso conforme, Corte appello Bari, 08 luglio 2021, n.
1310; Tribunale di Milano, 14 dicembre 2018, n. 12618; reperibili in www.dejure.it).
Nondimeno, va rilevato come la Suprema Corte abbia precisato che “alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2462, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo;
e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia” (ex multis,
Cass., 19 aprile 2016, n. 7734).
pagina 5 di 14 Ad ogni modo, nel caso di specie non era stata invocata una responsabilità della ” in AR relazione ad un contratto stipulato dalla “ con la società di progetto “PASS”, bensì rispetto CP_6 ad un contratto stipulato dalla “ con la “ ”. CP_6 CP_3
Inoltre, non vi era coincidenza tra la società di progetto e la società consortile, necessaria ai fini dell'applicazione analogica della citata norma alla fattispecie in esame.
Ebbene, da un lato, la società consortile costituitasi tra le imprese associate era limitata all'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto che restava fermo tra la stazione appaltante e l'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), da cui derivava la responsabilità solidale delle società che compongono l' dall'altro, rispetto alla società di progetto era, invece, previsto dall'art. 184 CP_5 del Codice degli appalti il subentro ex lege di quest'ultima – qualificabile come autonomo centro di imputazione di fattispecie giuridiche - nel predetto contratto di appalto.
In particolare, il subentro della società di progetto era “a titolo originario”, ai sensi dall'art. 184 del
Codice degli appalti, integrando così una successione di rapporti giuridici, con conseguente estinzione della situazione giuridica soggettiva dell'aggiudicatario, che veniva sostituita dall'acquisto ex lege, a titolo originario, della posizione del concessionario.
Tale subentro risultava, altresì, idoneo a corroborare il differenziato trattamento legislativo tra raggruppamenti temporanei di imprese e società di progetto, con esclusione dell'applicazione analogica dell'art. 48, V comma del Codice dei contratti pubblici invocata dall'opposto.
Andava, dunque, esclusa la responsabilità della , mandataria dell' in AR CP_5 applicazione del principio di cui all'art. 1372 c.c., non avendo l' preso parte alla conclusione del CP_5 contratto di subappalto stipulato tra la “ ” e la società opposta, e non essendo stato CP_3 derogato l'art. 2462 c.c. per le società di progetto.
Alla luce delle ragioni suesposte, doveva essere accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
9. Proponeva appello “ . CP_6
10. Col primo motivo di gravame veniva impugnata la sentenza nella parte in cui non aveva accertato la responsabilità solidale della parte appellata, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs 50/2016, che così recita: “L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata in esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del Mandatario”;
Secondo parte appellante, “Il Tribunale avrebbe così dovuto concludere:
“L'art. 48 del D.lgs 50/2016 non pone dubbi nel prevedere come presupposto ai fini dell'applicazione della responsabilità solidale che i concorrenti abbiamo presentato un'offerta, aspetto non in discussione nel caso di specie. Il vincolo di solidarietà previsto dall'art. 48 comma 5 del D.lgs 50/2016
pagina 6 di 14 trova pertanto applicazione nei confronti della Mandataria anche in caso di AR costituzione da parte dei concorrenti in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa di una società di progetto ex art. 184 D.lgs 50/2016 (ex art. 37 quinquies L. 109/1994, sostanzialmente trasfuso prima nell'art. 156 D.lgs 163/2006 e successivamente nell'art. 184 D.lgs 50/2016), costituita dopo l'aggiudicazione, in quanto quest'ultima subentra all'aggiudicatario nella concessione e lo sostituisce in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente, senza però che ciò comporti la sua fusione con il ovvero la sua estinzione. Ritenuto, di conseguenza, sussistere Controparte_7 la responsabilità solidale della Mandataria per le obbligazioni che gravano sulle AR mandanti nei confronti dei terzi subappaltatori, e ciò alla luce della interpretazione letterale della disposizione citata, nonché conformemente alla sua ratio. Il Tribunale in via definitiva, rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto. Condanna
l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano sulla AR CP_1 base dei valori medi dello scaglione di riferimento, più spese generali, Iva e CPA come per legge”.
11. Col secondo motivo di gravame parte appellante deduceva che l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese (art. 5) prevedeva: “Il presente Raggruppamento Temporaneo d'Imprese si scioglierà unicamente, senza bisogno di formalità o adempimento: a) con la liquidazione di tutte le pendenze, ivi comprese quelle relative ad eventuali rinnovi ed ampliamenti della concessione (doc. 3 a pag. 6 e 7).
Secondo l'appellante, dunque, “Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese non si è quindi sciolto o estinto, come erroneamente indicato dal Giudice di primo grado (doc. 1), permanendo pertanto la responsabilità solidale e illimitata ex art. 48 a cui i concorrenti avevano, espressamente, indicato di assoggettarsi (art. 4 doc. 3 a pag. 5) fino alla fine della concessione e di tutte le pendenza, ivi compresi i pagamenti dei terzi subappaltatori e fornitori (art. 5 doc. 3 a pag. 6).
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto concludere come segue:
“L'art. 48 del D.lgs 50/2016 non pone dubbi nel prevedere come presupposto ai fini dell'applicazione della responsabilità solidale che i concorrenti abbiamo presentato un'offerta, aspetto non in discussione nel caso di specie. I concorrenti nella loro autonomia negoziale hanno previsto, espressamente, che il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese avrebbe mantenuto la propria efficacia per tutta la durata della concessione e fino alla liquidazione di tutte le pendenze, compreso il pagamento dei subappaltatori e fornitori, a prescindere pertanto dall'eventuale costituzione di una società di capitali per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 184 D.lgs 50/2016. Ritenuto, di conseguenza, sussistere la responsabilità solidale della Mandataria per le obbligazioni che gravano sulle mandanti per le obbligazioni che le stesse avevano assunto nei confronti dei subappaltatori e ciò alla luce della interpretazione letterale della disposizione citata, nonché conformemente alla sua ratio.
Il Tribunale in via definitiva, rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le AR
pagina 7 di 14 spese di lite che si liquidano sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, più spese generali, Iva e CPA come per legge”.
12. Così concludeva parte appellante:
“Voglia l'On. Corte d'Appello di Bologna, per tutti i motivi esposti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, in accoglimento del presente ricorso e in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Ferrara, Giudice dr. Mauro Martinelli, n. 401/2022 pubblicata il 27.05.2022RG n. 728/2021 Repert. n. 652/2022 del 27/05/2022 non notificata, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contraddistinto dal n. 138/2021 del 22.02.2021 RG 376/2021 Repert. 222/2021 del 22.02.2021 seguito da decreto di correzione di errore materiale del 28.02.2021 n. cron. 1461/2021 del 02.03.2021 emesso dal Tribunale di Ferrara, rigettare l'opposizione formulata dalla società e confermare il decreto ingiuntivo Parte_2 provvisoriamente esecutivo opposto in ogni sua parte e in ogni caso condannare la società
[...] al pagamento in favore della società della somma ingiunta di Euro Parte_3 Controparte_1 113.037,70 o quella – maggiore o minore somma che risulterà di giustizia- con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, oltre interessi e oneri di legge, per le ragioni tutte esposte in narrativa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Spese vinte per entrambi i giudizi.
13. Si costituiva parte appellata, così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per tutti i motivi sopra esposti, - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, confermare la CP_1 sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, Giudice dr. Mauro Martinelli, n. 401/2022, pubblicata il 27.05.2022, R.G. n. 376/2021, recante accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 138/2021 del 22/02/2021 del Tribunale di Ferrara, RG 376/2021, seguito da decreto di correzione di errore materiale del 28/2/2021, n. Cron 1461/2021 del 2/3/202, promossa da e Parte_2 revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- ancora preliminarmente, dichiarare inammissibile il documento n. 3) prodotto per la prima volta in appello da in violazione dell'art. 345 c.p.c.; CP_1
- nel merito, rigettare l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, confermare la sentenza CP_1 pronunciata dal Tribunale di Ferrara, Giudice dr. Mauro Martinelli, n. 401/2022, pubblicata il 27.05.2022, R.G. n. 376/2021, recante accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 138/2021 del 22/02/2021 del Tribunale di Ferrara, RG 376/2021, seguito da decreto di correzione di errore materiale del 28/2/2021, n. Cron 1461/2021 del 2/3/202, promossa da e revoca Parte_2 del decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata nel merito, in accoglimento del motivo sub B) dell'atto di citazione in opposizione al d.i. dichiarato assorbito in primo grado e riproposto in appello, accogliere comunque l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 138/2021 del 22/02/2021 del Tribunale di Ferrara, RG 376/2021, seguito da decreto di correzione di errore materiale del 28/2/2021, n. Cron 1461/2021 del 2/3/202, promossa da e revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_2 Con ogni consequenziale di legge e vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”
14. Parte appellata, in ordine al quantum della pretesa di parte appellante, deduceva quanto segue:
“D) SEMPRE NEL MERITO: RIPROPOSIZIONE DI MOTIVO DELL'ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ASSORBITO DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO Infine, per mero scrupolo difensivo, si ripropone di seguito nel presente giudizio d'appello il motivo sub B) dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del motivo sub A del medesimo atto di citazione da parte della sentenza di primo grado del Tribunale di Ferrara: Inesigibilità del credito ingiuntivo opposto in quanto non certo, liquido ed esigibile a causa dell'erroneità delle fatture sulle quali si fonda ed in particolare a causa dell'erroneità della fattura n. Controparte_ 4/99 del 30.9.2019 emessa da Pur ritenendo le argomentazioni sopra esposte assorbenti rispetto a quanto si dirà appresso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere, altresì, revocato in quanto il credito che né è oggetto non è certo, liquido ed esigibile, attesa l'erroneità delle fatture sulle quali si fonda, circostanza riconosciuta da pagina 8 di 14 parte opposta che, all'atto di far valere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (come già detto è stata respinta l'istanza di sospensiva formulata dall'opponente nonostante la dimostrata
“confusione” sulla quale si era basata l'emissione del d.i.) ha ridimensionato la richiesta sulla base di un nuovo conteggio riveduto e corretto, intimando il pagamento entro 5 giorni dalla richiesta stessa. Ciò in quanto, alla base dell'ingiunzione di pagamento opposta la ricorrente ha richiamato ed allegato alcune fatture tra cui la n. 4/99 del 30.9.2019 (sub. doc. 8.1.) dell'importo di euro 60.832,24, al netto delle ritenute operate sull'importo medesimo del 5%, asseritamente emessa da nei Controparte_8 confronti di a saldo del afferente il contratto di subappalto in essere ( cfr. CP_3 Parte_4 docc. 3,4,5, allegati al ricorso opposto). Ebbene, tale fattura (ed il suo importo) non corrisponde a quella inviata da alla CP_3 società di progetto. Più precisamente, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una fattura asseritamente emessa da la n. 4/99 pari ad euro 64.033,94 (al lordo delle ritenute CP_1 a garanzia del 5% e ad un importo pari ad euro 60.832,24 al netto delle ritenute a garanzia), mentre quella inviata a ha un numero diverso (4/103 sub doc. 11) ed un importo diverso (euro CP_3 47.484,84 al lordo delle ritenute a garanzia del 5% ed euro 45.110,60 al netto delle menzionate ritenute). Con la conseguenza che, con l'ingiunzione di pagamento opposta, è stato intimato a Pt_1 di corrispondere ad il pagamento di un importo mai fatto oggetto della contabilità nel corso del CP_1 contratto di subappalto in essere con Tale circostanza non è stata contestata da parte Controparte_3 opposta”.
15. L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
16. Questa Corte, terza sezione civile, ha deciso altra controversia promossa nei confronti di AR
, per titoli analoghi a quelli azionati nella presente sede, da una società subappaltatrice legata a
[...] rapporto di subappalto con CP_3
La Corte ha accolto la domanda proposta contro dalla società subappaltatrice, AR decidendo con Sentenza pubbl. il 07/03/2025, RG n. 259/2022, n. cronol. 476/2025 del 07/03/2025, di cui si riporta la motivazione in parte qua, che nella presente sede si condivide integralmente:
“La normativa in tema di appalti pubblici consente alle società, nonché ai consorzi fra cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. n. 422 del 1909 e ai consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile, di partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, prevedendo che, in caso di offerta presentata congiuntamente da soggetti tra loro associati o consorziati, tale offerta congiunta determini la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti delle imprese subappaltatrici e dei fornitori (artt. 10 e 13 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, poi trasposti nell'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006). L'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevedeva al quinto comma che: “L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”. Analoga disposizione, contemplata nell'ambito della l. 109/94 “Legge quadro dei lavori pubblici” (c.d. legge Merloni), è stata riprodotta nell'art. 48 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 - applicabile ratio temporis al caso di specie – che dispone al comma quinto “l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
9. Tanto premesso, il punto cruciale della controversia attiene all'applicabilità o meno dell'art. 48 comma 5 al caso di specie, tenuto conto che l'originaria ATI, aggiudicataria della procedura di gara indetta dal è stata “sostituita”, in sede di esecuzione dell'appalto, dalla Parte_5 società di progetto denominata PASS Consorzio Polesine, la cui disciplina trova regolamentazione nel vecchio testo normativo di cui all'art. 184 del d.lgs. 50/2016, oggi sostituito dall'art. 194 del nuovo codice dei contratti pubblici.
pagina 9 di 14 La normativa previgente, ossia l'art. 184 del d.lgs. 50/2016 applicabile al caso di specie, prevedeva che fosse il concedente a stabilire, nel bando di gara, se la costituzione della società di progetto fosse obbligatoria ovvero rimanesse una facoltà per l'aggiudicatario della concessione. Il comma 3, rimasto sostanzialmente immutato nella nuova disciplina, stabilisce che il subentro da parte della società di progetto nel rapporto di concessione all'aggiudicatario faccia si che la società diventi la concessionaria a titolo originario e sostituisca l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente, con la conseguenza che qualsiasi altro soggetto terzo è estraneo al rapporto di concessione (Cons. Stato, n. 5294/2017, che pone in risalto “la stretta delimitazione dei soggetti esecutori all'area dei soli soci”, come desumibile anche dal regime del sub-appalto ex art. 174 d.lgs. 50/2016). La caratteristica, infatti, della società di progetto, come chiarito anche dal Cons. Stato n. 4469/2016, è quella di introdursi nella fase post aggiudicazione per realizzare le opere effettuando tutti gli adempimenti a tal fine necessari;
il suo scopo è quello di evitare che le eventuali conseguenze pregiudizievoli connesse a tale sua attività, soprattutto di natura patrimoniale, possano riflettersi sulla stessa società aggiudicataria di cui è emanazione. Le dette finalità richiedono dunque la sostituzione dell'aggiudicatario con il nuovo soggetto giuridico a cui devono necessariamente essere corrisposti i flussi di cassa derivanti dalla gestione dell'opera, affinché sia efficacemente prodotto l'effetto di ring fence, ossia la separazione giuridica ed economica tra l'attività da finanziare e la generalità delle attività del promotore dell'iniziativa (in tal senso anche il parere ANAC - rif 46/13). 10. Nel caso di specie, all'ATI è subentrata, per l'esecuzione del contratto di concessione, la società di Con progetto PASS - costituta dalle medesime società costituenti la – che ha affidato, nell'ambito dell'organizzazione interna, alla la costruzione dell'opera per la quale quest'ultima ha CP_3 concluso il contratto di subappalto con la Pt_6 Muovendo allora dall'interpretazione sistematica delle norme, si evince dal tenore letterale dell'art. 48 comma 5 del d.lgs. 50/2016, che il presupposto che fa sorgere la solidarietà tra “gli operatori economici raggruppati o i consorziati” – quindi tra tutti i soggetti aggiudicatari dell'appalto – è costituito dalla presentazione dell'offerta in ATI;
si tratta di una norma speciale, volta a tutelare, nella materia degli appalti pubblici, i subappaltatori (e i fornitori) quali soggetti deboli coinvolti nella realizzazione dell'opera, che costituisce una deroga di carattere eccezionale alle norme civilistiche di portata generale. In base alla suddetta disposizione, il consorzio che abbia presentato un'offerta in ATI è responsabile nel pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dal fatto che non sia stato instaurato un rapporto contrattuale diretto, stipulato poi tra la consorziata assegnataria deli lavori e il subappaltatore. 11. Nel contesto, invece, dell'art 184 del d.lgs. 50/2016, che non ha affatto introdotto una norma speciale, emerge chiaramente che il precetto previsto dal comma 1 (“La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario” e dal comma 3 “Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente”), ha rilievo ai fini esclusivamente finanziari, in quanto autorizza la circolazione di capitali impiegati dai soci finanziatori, escludendo invece espressamente che – con l'uscita di coloro che avevano concorso a formare i requisiti per la qualificazione tecnica dell'aggiudicatario originario – possa essere modificata l'esecuzione della prestazione assunta con l'aggiudicazione della gara (Cons. Stato n. 5294/2017). Non essendovi cessione di contratto, la società di progetto, peraltro, non fa in alcun modo venire meno le garanzie patrimoniali e di capacità tecnica che l'aggiudicataria è tenuta a mantenere intatta per tutta la durata dei lavori, garanzie che del resto, sono assicurate dal fatto stesso che sono soci della società di progetto le stesse società che si sono aggiudicate la gara (come chiarisce anche il Cons. Stato, n. 4469/2016). Ecco perché le imprese riunite in ATI, responsabili solidalmente non solo nei confronti della stazione appaltante, ma anche nei confronti dei subappaltatori, mantengano ferma tale responsabilità, stabilita dalla legge, anche qualora, per l'esecuzione dei lavori, costituiscano una società di progetto, che diventa mero strumento per tale esecuzione, ed è per questo che non rileva l'argomentazione pagina 10 di 14 dell'appellata secondo la quale la società di progetto ha una sua autonomia patrimoniale per cui per i suoi debiti risponde la stessa e non le sue socie consorziate. I predetti articoli, il 48 comma 5 e il 184 del d.lgs. 50/2016, costituiscono norme che non si sostituiscono l'una all'altra, ma che aggiungono una garanzia ulteriore nei rapporti tra soggetti appaltatori di lavori pubblici e terzi subappaltatori, delineando la sopra descritta responsabilità solidale con la società consortile costituita per la materiale esecuzione dei lavori. Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, nonostante la costituzione della società di progetto “PASS” ex art. 184, del d.lgs. 50/2016 permane la responsabilità solidale ex art. 48 comma 5 della Controparte_9 AR
17. Deve premettersi che non è utilizzabile nella presente sede l'atto costitutivo di ATI in data 31 agosto CP_ 2017, a tenore del quale assume la qualità di capogruppo e mandataria e assume la qualità Pt_1 di mandante (fatto peraltro incontestato in giudizio).
Tale rogito notarile è stato prodotto soltanto in grado di appello e dunque la sua produzione è inammissibile.
In ogni caso, il contenuto del documento non sarebbe dirimente ai fini della decisione, che discende da altre considerazioni.
18. Deve ritenersi che la costituzione di una società progetto non faccia venir meno la responsabilità solidale ex art. 48, V comma del d.lgs. n. 50/2016 che prevede, per gli operatori economici raggruppati o consorziati, autori dell'offerta, la loro “responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
Tale norma non è incompatibile con quella ex art. 184 del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina l'ipotesi di costituzione di una società di progetto (comma uno: “La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario” e comma 3:
“Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente”).
Il subentro a titolo originario nel rapporto di concessione da parte della società di progetto non è incompatibile con il permanere della responsabilità solidale ex art. 48, V comma del d.lgs. n. 50/2016 in capo agli associati ATI e dunque non la esclude.
La previsione normativa espressa della responsabilità solidale dei soci con la società di progetto nei confronti della amministrazione appaltante e per il rimborso del contributo pubblico percepito non è incompatibile con il permanere della responsabilità solidale ex art. 48, V comma del d.lgs. n. 50/2016 in capo agli associati ATI nei confronti dei subappaltatori e fornitori e dunque non la esclude.
La solidarietà individuata dalla norma citata permane anche a seguito della eventuale estinzione del raggruppamento temporaneo di imprese, presupponendo essa semplicemente la qualità di operatori pagina 11 di 14 raggruppati presentatori dell'offerta (associati ATI), qualità che non viene mai meno, nemmeno a seguito della costituzione della società di progetto.
L'applicazione dell'art. 48 citato alla fattispecie non ha dunque natura analogica ma diretta.
19. La Suprema Corte, con sentenza N. 10591/2024 pubblic. 19/04/2024, ha di recente riaffermato la responsabilità solidale ex art. 48 predetto (norma poi confluita nell'art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023) in una fattispecie analoga alla presente, in cui, come si evince dalla sentenza medesima, era stata costituita una società di progetto dagli associati in ATI, oltre che altra società consortile con funzione di esecuzione degli obblighi assunti:
“1. A seguito di procedura pubblica l'Anas aggiudicava all'associazione temporanea di imprese ATI (…) la concessione per la progettazione esecutiva definitiva, la costruzione e la gestione del collegamento autostradale Brescia-Milano. Con atto del 10 marzo 2003 l'ATI (…) costituiva la società di progetto (…) che subentrava nel rapporto concessorio. Socie della società di progetto (…) erano l'impresa (..) e il Consorzio (…). In data 8 giugno 2004 le due società (…) costituivano il consorzio (..), avente quale scopo sociale la progettazione e la costruzione della nuova autostrada Brescia-Bergamo-Milano. Il consorzio (..), quale contraente generale, ai sensi degli articoli 176 e seguenti del d.lgs. n. 163 del 2006, in data 16 ottobre 2009, sottoscriveva appositi contratti per l'esecuzione delle attività di progettazione e realizzazione dell'opera. Successivamente, il consorzio (..), in esecuzione dell'obbligo previsto nell'originaria concessione di affidare almeno il 30% dei lavori in forza di procedura pubblica, indiceva una gara per i lavori di riqualificazione della , con aggiudicazione all'ATI costituita il 29 luglio 2011 dalla CP_10 mandataria impresa (..) e dalla mandante (..), con contratto sottoscritto il 4 agosto 2011. Le società partecipanti dell'ATI (..) costituivano una società consortile, ossia la (..) s.c.a.r.l., al fine di dare concreta esecuzione agli impegni assunti. Nell'aprile del 2012 il concludeva con (..) un contratto di subappalto, per la Controparte_11 realizzazione delle opere in cemento armato, e un distinto contratto di nolo a caldo di macchine operatrici e mezzi di cantiere”.
20. Si veda la parte della motivazione di cass. N. 10591/2024, che ribadisce la solidarietà ex art. 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, già 48, V comma del d.lgs. n. 50/2016:
“Peraltro, anche l'articolo 68, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, stabilisce che «le stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto». Resta ferma la responsabilità solidale delle singole imprese consorziate, come previsto dall'articolo 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, per cui «l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori», aggiungendo poi che «nel caso di cui al comma 4, lettera a) [stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto] e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V , CAPI III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo la stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto».
pagina 12 di 14 8. Da ultimo si è ritenuto, proprio in una controversia che ha visto quali parti contrapposte la (..)i con altra società subappaltatrice, sempre nell'ambito del consorzio (..) quale General contractor, che (Cass., sez. 2, 22 gennaio 2024, n. 2173), in tema di appalto di lavori pubblici, la parte contraente con la stazione appaltante o con il General contractor si identifica nelle imprese che abbiano dato vita all'associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006. Pertanto, si è ritenuto che la possibilità per le imprese costituite in ATI di costituire società anche consortili per l'esecuzione dei lavori non può essere strumento per schermare la responsabilità delle imprese riunite, che è presupposto della scelta del contraente e dell'aggiudicazione dei lavori ed è stata stabilita dal legislatore proprio allo scopo di tutelare l'amministrazione, i subappaltatori ed i fornitori per una migliore realizzazione dell'opera pubblica (Cass., n. 2173 del 2024 citata)”.
Nela fattispecie decisa dalla Suprema Corte la esistenza di una società di progetto non ha impedito la riaffermazione della responsabilità solidale ex art. 48 citato (ora trasfuso nella rt. 68 citato) delle imprese originariamente costituite in ATI.
21. In ordine al quantum della pretesa creditoria.
Le deduzioni di parte appellata (sopra riportate per esteso al paragrafo 14) in ordine alla non debenza di parte della somma ingiunta non sono idonee ad inficiare la pretesa nella sua interezza.
Peraltro, la mancata contestazione nel giudizio di appello ad opera di parte appellante di tali deduzioni fa sì che la pretesa creditoria possa essere ritenuta provata soltanto nei limiti della minor somma pagata da parte appellata in data 10 maggio 2021 (euro 97.316,06 per capitale ed euro 9259,10 per interessi fino al pagamento), in conformità al conteggio predisposto da parte appellante e in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (provvisoriamente esecutivo).
22. Ne consegue la revoca del decreto opposto e la declaratoria di accertamento del credito nella predetta minor somma, oltre che della debenza delle somme per spese della fase monitoria, tenuto conto che la pretesa legittima era solo leggermente inferiore a quella azionata.
Trattandosi di somme già pagate, di cui non risulta in atti la restituzione, ne consegue anche che non si debba pronunciare alcuna condanna al pagamento delle medesime.
23. La soccombenza giustifica la condanna di parte appellata al rimborso delle spese di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello proposto da , dichiara che il credito azionato da CP_6 CP_6
, ora estinto per avvenuto pagamento in corso di causa, ammontava a euro 97.316,06 per capitale
[...] ed euro 9259,10 per interessi fino alla data del pagamento;
II - conferma nel resto l'appellata sentenza, eccezion fatta per il regolamento delle spese, disciplinato pagina 13 di 14 come segue;
III – condanna alla refusione in favore di delle spese di lite di AR CP_6 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 13.430,00 per compenso oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e quanto al presente grado, in euro
10.000,00 oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1091/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALZOLARI STEFANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
SABIONI ELENA ( MERO DOMICILIATARIO, VIA DE GASPERI 10 C.F._1
BAZZANO; , elettivamente domiciliato in C/O AVV ELENA SABIONI- VIA DE GASPERI 10
BAZZANOpresso il difensore avv. CALZOLARI STEFANO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERUTI MATTEO e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
GUASTI CRISTINA ( ) CORSO DEL POPOLO 161 45100 ROVIGO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in domicilio digitale Rovigopresso il difensore avv. CERUTI MATTEO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la Sentenza n. 401/2022 pubbl. il 27/05/2022 RG n. 728/2021 Repert. n.
652/2022 del 27/05/2022
Conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. La ricostruzione della vicenda processuale viene fatta sulla base di quella contenuta nella sentenza appellata.
2. “ conveniva in giudizio “ affinché fosse revocato il decreto AR Controparte_1 ingiuntivo n. 138/2021 - emesso dal Tribunale di Ferrara in data 22 febbraio 2021 e successivamente oggetto di decreto di correzione materiale n. 1461/2021 - con cui si ingiungeva a quest'ultima il pagina 1 di 14 pagamento di euro 113.037,70 (oltre interessi, spese e accessori di legge) a favore della attrice e affinché fosse dichiarato che il credito non è certo, liquido ed esigibile.
3. L'opponente deduceva che:
a) in data 1° agosto 2017 la “ ”, la , “ AR Controparte_3 Controparte_4
e la “EUREKA soc. coop.”, riunite in un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.),
[...] si aggiudicavano, a seguito di procedura pubblica, il contratto concessione per la progettazione, costruzione e gestione del Centro Polifunzionale Socio Sanitario in Porto Tolle (RO);
b) il 31 agosto 2017 il R.T.I., divenuto una associazione temporanea di imprese ( , attribuiva la CP_5 progettazione, costruzione, manutenzione dell'opera a “ ”, della gestione dei servizi CP_3 sanitari e di ristorazione a “ ” e dei servizi di lavaggio e biancheria a “EUREKA soc. AR coop” e a “ ; Controparte_4
c) in data 4 dicembre 2017, avveniva la costituzione della società di progetto “Consorzio Polesine
Assistenza socio sanitaria – società cooperativa sociale” (con sigla “PASS”) da parte delle predette imprese, società che subentrava nel contratto di concessione;
d) in data 29 marzo 2019, avveniva la stipulazione di un contratto di subappalto, tra la “ ” CP_3
e la “ , avente ad oggetto “opere di muratura esterne a secco, compreso rasature ed Controparte_1 intonachino e la realizzazione di pareti e contropareti interne” per l'importo di euro 260.000,00, integrato dalle parti in data 6 settembre e 18 dicembre 2019 per importi ulteriori pari rispettivamente ad euro 30.000,0o e 7.000,00;
e) in data 9 aprile 2020 avveniva la stipulazione del contratto di fornitura con posa in opera e pagamento a S.A.L. per euro 25.000,00 tra la “ e la “ ”; CP_6 CP_3
f) il 9 aprile 2020 la “ ” inviava alla “PASS” uno schema riassuntivo (doc. 9, atto di CP_3 citazione) di quanto corrisposto ai subappaltatori al 30 novembre 2019, da cui risultava che la “ CP_6
era creditrice verso la “ ” per euro 50.268,72;
[...] CP_3
g) la ricorrente “ non aveva mai provveduto a comunicare alla “PASS” o ad altri soggetti CP_6 di non essere stata pagata da parte della “ ”; CP_3
h) si verificava il versamento, da parte della “PASS”, di euro 3.890.698,15 a favore della “ CP_3
” per la realizzazione delle opere affidatele, compreso quanto dovuto per quanto realizzato dalla
[...]
“A.S.M. s.r.l.”;
i) non era esigibile il credito ingiunto, non sussistendo responsabilità solidale della “ AR
posto che il raggruppamento e l'associazione temporanea di imprese erano stati nel frattempo
[...] sostituiti dalla società di progetto;
j) non era applicabile, al caso di specie, l'art. 48, V comma del d.lgs. n. 50/2016, dato il divieto di applicazione analogica delle norme speciali, previsto dall'art. 14 delle Disposizioni Preliminari al
Codice civile;
pagina 2 di 14 k) “non è dato individuare alcuna disposizione che (analogamente a quella dell'art. 48, comma 5 cit.), derogando in via eccezionale all'autonomia perfetta propria delle società di capitali, preveda una responsabilità solidale dei singoli soci con la società di progetto medesima nei confronti dei subappaltatori” (p. 8, atto di citazione);
l) - in materia di società di progetto - l'unica fattispecie di responsabilità solidale dei soci con la società di progetto era prevista all'art. 184 del Codice dei contratti pubblici, ma solo nei confronti della amministrazione appaltante e per il mero rimborso del contributo pubblico percepito;
m) non era esigibile il credito ingiunto perché non certo, liquido ed esigibile, posto che l'importo risultante dalla fattura n. 4/99 del 30 settembre 2019 – allegata al decreto ingiuntivo - pari ad euro
60.832,24, corrispondeva invece ad euro 45.110,60, al netto delle ritenute;
n) si era verificato il deposito da parte della “ ” – in data 30 maggio 2020 - del ricorso ex CP_3 art. 161 l. f. per concordato preventivo in continuità.
4. La convenuta, ritualmente costituitasi, deduceva che:
a) non poteva essere derogata la responsabilità solidale dei subappaltatori ex art. 48, comma V del d.lgs. n. 50/2016 per il solo fatto dell'avvenuta costituzione di una società consortile dopo l'aggiudicazione dell'appalto;
b) la deroga all'art. 2462 c.c. era consentita solo per le obbligazioni assunte nei confronti dei subappaltatori e fornitori negli appalti pubblici, a partire dall'entrata in vigore dell'art. 13, comma II, l.
n. 109/1994 (poi riprodotto nell'art. 48, V comma, d.lgs. n. 50/2016);
c) l' e la società consortile costituita dopo l'aggiudicazione risultavano perfettamente CP_5 sovrapponibili, costituendo quest'ultima una società di cui facevano parte tutti i soci dell' CP_5 solidalmente responsabili verso i terzi;
d) la mancata trasmissione della fattura alla “PASS” n. 4/99 del 30 novembre 2019 – regolarmente inviata via p.e.c. alla “ ” – non rilevava ai fini della responsabilità solidale della CP_3
“ ”. AR
5. Secondo il Tribunale, l'opposizione era fondata:
A) ACCOGLIE la domanda proposta dalla “ ” e, per l'effetto, REVOCA il decreto AR ingiuntivo n. 138/2021 emesso dal Tribunale di Ferrara in data 22 febbraio 2021 a favore della
“ ; CP_6 B) CONDANNA la “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione Controparte_1 delle spese di lite quantificate in euro 406,50 per spese, euro 13.430,00 per compensi, oltre IV.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
C) RESPINGE nel resto.
6. Doveva essere pienamente condiviso l'orientamento espresso dal Tribunale che, pronunciandosi su una fattispecie analoga, non aveva ritenuto applicabile analogicamente l'art. 48, V comma del d.lgs. n.
50/2016 alle società di progetto (cfr. Tribunale di Ferrara, 3 febbraio 2022, n. 73, reperibile in www.dejure.it).
pagina 3 di 14 Nel Codice dei contratti pubblici non sussisteva alcuna disposizione che prevedesse una responsabilità solidale delle imprese costituenti una società di progetto. Doveva essere, pertanto, verificata l'applicabilità alla fattispecie in esame della suddetta norma, che prevedeva un'ipotesi di responsabilità solidale delle imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario.
Dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo della “ si evinceva che la causa petendi CP_6 della domanda era costituita dall'attribuzione della responsabilità alla “ , quale AR mandataria del raggruppamento temporaneo (RTI), in cui rientrava, altresì, la “ ”, CP_3 quest'ultima parte del contratto fonte del credito ingiunto (“ai sensi dell'art. 642 c.p.c. risulta da un atto della pubblica Amministrazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (…) l'affidamento della procedura di gara al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di cui la società AR era la Mandataria/Capogruppo e la società la Mandante (doc. 2), ed è prevista CP_3 direttamente da una disposizione normativa (Codice Appalti art. 48, comma 5, D.Lgs 50/2016) che la
Mandataria/Capogruppo risponde solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni assunte dalle
Mandanti del R.T.I. nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori, quale è appunto la società ricorrente come si evince dal contratto di subappalto allegato (doc. 3, 4, 5) Controparte_1 dall'autorizzazione al subappalto (doc. 6) e dal contratto di fornitura con posa (doc. 7)”, p. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo).
Tale presupposto, secondo il Tribunale, faceva emergere l'infondatezza della domanda, in quanto l'incarico alla società opposta era stato conferito dalla “ ” allorché non risultava più in CP_3 essere il suddetto raggruppamento temporaneo di imprese.
Invero, nel caso di specie il contratto di subappalto era stato stipulato in data 29 marzo 2020 (cfr. doc.
4, atto di citazione), risultando perciò successivo rispetto alla costituzione della società di progetto
“PASS”, avvenuta in data 4 dicembre 2017 (cfr. doc. 2, atto di citazione). Da ciò conseguiva che, al momento della stipulazione del contratto di subappalto, il raggruppamento temporaneo di imprese non era già più parte del rapporto originario.
Dall'inesistenza del raggruppamento temporaneo di imprese discendeva perciò l'inapplicabilità dell'art. 48, V comma del d.lgs. n. 50/2016 che prevedeva, per gli operatori economici raggruppati o consorziati, la loro “responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
7. Quanto affermato conduceva di per sé solo alla reiezione della domanda e per l'effetto, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tuttavia, l'art. 184, III comma del Codice dei contratti pubblici –che così recitava: “per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pagina 4 di 14 pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito” – non prevedeva una ipotesi di responsabilità solidale dei componenti della società di progetto rispetto ad incarichi conferiti da questi ultimi a terzi, disciplinando invece una forma di responsabilità solidale unicamente nei confronti della amministrazione.
8. Da ciò conseguiva che doveva escludersi l'applicazione analogica dell'art. 48, V comma del d.lgs. n.
50/2016 alla fattispecie delle società di progetto.
Nel collocare gli artt. 48 e 184 del d.lgs. n. 50/2016 all'interno del medesimo e unitario corpus normativo speciale, il legislatore aveva riservato un trattamento differenziato per le relative fattispecie, senza lasciare spazio ad una applicazione analogica della responsabilità solidale delle società di un raggruppamento temporaneo di imprese, all'ipotesi delle società di progetto.
Andava, altresì, disattesa l'eccezione proposta in sede di memorie di replica dalla società opposta secondo cui l'art. 48, V comma del d.lgs. 50/2016 sarebbe una norma di portata generale, non essendo ravvisabile un ulteriore rapporto di genus a species all'interno di un testo normativo quale il Codice dei
Contratti pubblici che, si ribadisce, presenta già carattere di specialità e unitarietà.
Inoltre, l'applicazione analogica delle norme speciali - tra cui rientra l'art. 48 del Codice degli appalti pubblici – trovava un ulteriore ostacolo nell'art. 14 delle Disposizioni Preliminari al Codice civile che, difatti, escludeva categoricamente che le leggi “che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
Parte della giurisprudenza ammetteva l'applicazione analogica dell'art. 48, V comma del d.lgs. n.
50/2016 alle società consortili (Cass., 27 novembre 2003, n. 18113: “Il principio per cui alle società consortili si applica, in linea generale, la disciplina propria del tipo societario adottato trova applicazione anche per le società costituite per l'esecuzione di pubblici appalti, fatte salve le espresse deroghe dettate dalla legislazione speciale”; in senso conforme, Corte appello Bari, 08 luglio 2021, n.
1310; Tribunale di Milano, 14 dicembre 2018, n. 12618; reperibili in www.dejure.it).
Nondimeno, va rilevato come la Suprema Corte abbia precisato che “alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2462, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo;
e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia” (ex multis,
Cass., 19 aprile 2016, n. 7734).
pagina 5 di 14 Ad ogni modo, nel caso di specie non era stata invocata una responsabilità della ” in AR relazione ad un contratto stipulato dalla “ con la società di progetto “PASS”, bensì rispetto CP_6 ad un contratto stipulato dalla “ con la “ ”. CP_6 CP_3
Inoltre, non vi era coincidenza tra la società di progetto e la società consortile, necessaria ai fini dell'applicazione analogica della citata norma alla fattispecie in esame.
Ebbene, da un lato, la società consortile costituitasi tra le imprese associate era limitata all'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto che restava fermo tra la stazione appaltante e l'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), da cui derivava la responsabilità solidale delle società che compongono l' dall'altro, rispetto alla società di progetto era, invece, previsto dall'art. 184 CP_5 del Codice degli appalti il subentro ex lege di quest'ultima – qualificabile come autonomo centro di imputazione di fattispecie giuridiche - nel predetto contratto di appalto.
In particolare, il subentro della società di progetto era “a titolo originario”, ai sensi dall'art. 184 del
Codice degli appalti, integrando così una successione di rapporti giuridici, con conseguente estinzione della situazione giuridica soggettiva dell'aggiudicatario, che veniva sostituita dall'acquisto ex lege, a titolo originario, della posizione del concessionario.
Tale subentro risultava, altresì, idoneo a corroborare il differenziato trattamento legislativo tra raggruppamenti temporanei di imprese e società di progetto, con esclusione dell'applicazione analogica dell'art. 48, V comma del Codice dei contratti pubblici invocata dall'opposto.
Andava, dunque, esclusa la responsabilità della , mandataria dell' in AR CP_5 applicazione del principio di cui all'art. 1372 c.c., non avendo l' preso parte alla conclusione del CP_5 contratto di subappalto stipulato tra la “ ” e la società opposta, e non essendo stato CP_3 derogato l'art. 2462 c.c. per le società di progetto.
Alla luce delle ragioni suesposte, doveva essere accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
9. Proponeva appello “ . CP_6
10. Col primo motivo di gravame veniva impugnata la sentenza nella parte in cui non aveva accertato la responsabilità solidale della parte appellata, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs 50/2016, che così recita: “L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata in esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del Mandatario”;
Secondo parte appellante, “Il Tribunale avrebbe così dovuto concludere:
“L'art. 48 del D.lgs 50/2016 non pone dubbi nel prevedere come presupposto ai fini dell'applicazione della responsabilità solidale che i concorrenti abbiamo presentato un'offerta, aspetto non in discussione nel caso di specie. Il vincolo di solidarietà previsto dall'art. 48 comma 5 del D.lgs 50/2016
pagina 6 di 14 trova pertanto applicazione nei confronti della Mandataria anche in caso di AR costituzione da parte dei concorrenti in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa di una società di progetto ex art. 184 D.lgs 50/2016 (ex art. 37 quinquies L. 109/1994, sostanzialmente trasfuso prima nell'art. 156 D.lgs 163/2006 e successivamente nell'art. 184 D.lgs 50/2016), costituita dopo l'aggiudicazione, in quanto quest'ultima subentra all'aggiudicatario nella concessione e lo sostituisce in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente, senza però che ciò comporti la sua fusione con il ovvero la sua estinzione. Ritenuto, di conseguenza, sussistere Controparte_7 la responsabilità solidale della Mandataria per le obbligazioni che gravano sulle AR mandanti nei confronti dei terzi subappaltatori, e ciò alla luce della interpretazione letterale della disposizione citata, nonché conformemente alla sua ratio. Il Tribunale in via definitiva, rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto. Condanna
l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che si liquidano sulla AR CP_1 base dei valori medi dello scaglione di riferimento, più spese generali, Iva e CPA come per legge”.
11. Col secondo motivo di gravame parte appellante deduceva che l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese (art. 5) prevedeva: “Il presente Raggruppamento Temporaneo d'Imprese si scioglierà unicamente, senza bisogno di formalità o adempimento: a) con la liquidazione di tutte le pendenze, ivi comprese quelle relative ad eventuali rinnovi ed ampliamenti della concessione (doc. 3 a pag. 6 e 7).
Secondo l'appellante, dunque, “Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese non si è quindi sciolto o estinto, come erroneamente indicato dal Giudice di primo grado (doc. 1), permanendo pertanto la responsabilità solidale e illimitata ex art. 48 a cui i concorrenti avevano, espressamente, indicato di assoggettarsi (art. 4 doc. 3 a pag. 5) fino alla fine della concessione e di tutte le pendenza, ivi compresi i pagamenti dei terzi subappaltatori e fornitori (art. 5 doc. 3 a pag. 6).
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto concludere come segue:
“L'art. 48 del D.lgs 50/2016 non pone dubbi nel prevedere come presupposto ai fini dell'applicazione della responsabilità solidale che i concorrenti abbiamo presentato un'offerta, aspetto non in discussione nel caso di specie. I concorrenti nella loro autonomia negoziale hanno previsto, espressamente, che il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese avrebbe mantenuto la propria efficacia per tutta la durata della concessione e fino alla liquidazione di tutte le pendenze, compreso il pagamento dei subappaltatori e fornitori, a prescindere pertanto dall'eventuale costituzione di una società di capitali per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 184 D.lgs 50/2016. Ritenuto, di conseguenza, sussistere la responsabilità solidale della Mandataria per le obbligazioni che gravano sulle mandanti per le obbligazioni che le stesse avevano assunto nei confronti dei subappaltatori e ciò alla luce della interpretazione letterale della disposizione citata, nonché conformemente alla sua ratio.
Il Tribunale in via definitiva, rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le AR
pagina 7 di 14 spese di lite che si liquidano sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, più spese generali, Iva e CPA come per legge”.
12. Così concludeva parte appellante:
“Voglia l'On. Corte d'Appello di Bologna, per tutti i motivi esposti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, in accoglimento del presente ricorso e in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Ferrara, Giudice dr. Mauro Martinelli, n. 401/2022 pubblicata il 27.05.2022RG n. 728/2021 Repert. n. 652/2022 del 27/05/2022 non notificata, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contraddistinto dal n. 138/2021 del 22.02.2021 RG 376/2021 Repert. 222/2021 del 22.02.2021 seguito da decreto di correzione di errore materiale del 28.02.2021 n. cron. 1461/2021 del 02.03.2021 emesso dal Tribunale di Ferrara, rigettare l'opposizione formulata dalla società e confermare il decreto ingiuntivo Parte_2 provvisoriamente esecutivo opposto in ogni sua parte e in ogni caso condannare la società
[...] al pagamento in favore della società della somma ingiunta di Euro Parte_3 Controparte_1 113.037,70 o quella – maggiore o minore somma che risulterà di giustizia- con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, oltre interessi e oneri di legge, per le ragioni tutte esposte in narrativa da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Spese vinte per entrambi i giudizi.
13. Si costituiva parte appellata, così concludendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per tutti i motivi sopra esposti, - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, confermare la CP_1 sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, Giudice dr. Mauro Martinelli, n. 401/2022, pubblicata il 27.05.2022, R.G. n. 376/2021, recante accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 138/2021 del 22/02/2021 del Tribunale di Ferrara, RG 376/2021, seguito da decreto di correzione di errore materiale del 28/2/2021, n. Cron 1461/2021 del 2/3/202, promossa da e Parte_2 revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- ancora preliminarmente, dichiarare inammissibile il documento n. 3) prodotto per la prima volta in appello da in violazione dell'art. 345 c.p.c.; CP_1
- nel merito, rigettare l'impugnazione proposta da e, per l'effetto, confermare la sentenza CP_1 pronunciata dal Tribunale di Ferrara, Giudice dr. Mauro Martinelli, n. 401/2022, pubblicata il 27.05.2022, R.G. n. 376/2021, recante accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 138/2021 del 22/02/2021 del Tribunale di Ferrara, RG 376/2021, seguito da decreto di correzione di errore materiale del 28/2/2021, n. Cron 1461/2021 del 2/3/202, promossa da e revoca Parte_2 del decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata nel merito, in accoglimento del motivo sub B) dell'atto di citazione in opposizione al d.i. dichiarato assorbito in primo grado e riproposto in appello, accogliere comunque l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 138/2021 del 22/02/2021 del Tribunale di Ferrara, RG 376/2021, seguito da decreto di correzione di errore materiale del 28/2/2021, n. Cron 1461/2021 del 2/3/202, promossa da e revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_2 Con ogni consequenziale di legge e vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”
14. Parte appellata, in ordine al quantum della pretesa di parte appellante, deduceva quanto segue:
“D) SEMPRE NEL MERITO: RIPROPOSIZIONE DI MOTIVO DELL'ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO ASSORBITO DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO Infine, per mero scrupolo difensivo, si ripropone di seguito nel presente giudizio d'appello il motivo sub B) dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del motivo sub A del medesimo atto di citazione da parte della sentenza di primo grado del Tribunale di Ferrara: Inesigibilità del credito ingiuntivo opposto in quanto non certo, liquido ed esigibile a causa dell'erroneità delle fatture sulle quali si fonda ed in particolare a causa dell'erroneità della fattura n. Controparte_ 4/99 del 30.9.2019 emessa da Pur ritenendo le argomentazioni sopra esposte assorbenti rispetto a quanto si dirà appresso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere, altresì, revocato in quanto il credito che né è oggetto non è certo, liquido ed esigibile, attesa l'erroneità delle fatture sulle quali si fonda, circostanza riconosciuta da pagina 8 di 14 parte opposta che, all'atto di far valere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (come già detto è stata respinta l'istanza di sospensiva formulata dall'opponente nonostante la dimostrata
“confusione” sulla quale si era basata l'emissione del d.i.) ha ridimensionato la richiesta sulla base di un nuovo conteggio riveduto e corretto, intimando il pagamento entro 5 giorni dalla richiesta stessa. Ciò in quanto, alla base dell'ingiunzione di pagamento opposta la ricorrente ha richiamato ed allegato alcune fatture tra cui la n. 4/99 del 30.9.2019 (sub. doc. 8.1.) dell'importo di euro 60.832,24, al netto delle ritenute operate sull'importo medesimo del 5%, asseritamente emessa da nei Controparte_8 confronti di a saldo del afferente il contratto di subappalto in essere ( cfr. CP_3 Parte_4 docc. 3,4,5, allegati al ricorso opposto). Ebbene, tale fattura (ed il suo importo) non corrisponde a quella inviata da alla CP_3 società di progetto. Più precisamente, il ricorso per decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una fattura asseritamente emessa da la n. 4/99 pari ad euro 64.033,94 (al lordo delle ritenute CP_1 a garanzia del 5% e ad un importo pari ad euro 60.832,24 al netto delle ritenute a garanzia), mentre quella inviata a ha un numero diverso (4/103 sub doc. 11) ed un importo diverso (euro CP_3 47.484,84 al lordo delle ritenute a garanzia del 5% ed euro 45.110,60 al netto delle menzionate ritenute). Con la conseguenza che, con l'ingiunzione di pagamento opposta, è stato intimato a Pt_1 di corrispondere ad il pagamento di un importo mai fatto oggetto della contabilità nel corso del CP_1 contratto di subappalto in essere con Tale circostanza non è stata contestata da parte Controparte_3 opposta”.
15. L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
16. Questa Corte, terza sezione civile, ha deciso altra controversia promossa nei confronti di AR
, per titoli analoghi a quelli azionati nella presente sede, da una società subappaltatrice legata a
[...] rapporto di subappalto con CP_3
La Corte ha accolto la domanda proposta contro dalla società subappaltatrice, AR decidendo con Sentenza pubbl. il 07/03/2025, RG n. 259/2022, n. cronol. 476/2025 del 07/03/2025, di cui si riporta la motivazione in parte qua, che nella presente sede si condivide integralmente:
“La normativa in tema di appalti pubblici consente alle società, nonché ai consorzi fra cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. n. 422 del 1909 e ai consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile, di partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, prevedendo che, in caso di offerta presentata congiuntamente da soggetti tra loro associati o consorziati, tale offerta congiunta determini la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti delle imprese subappaltatrici e dei fornitori (artt. 10 e 13 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, poi trasposti nell'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006). L'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevedeva al quinto comma che: “L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”. Analoga disposizione, contemplata nell'ambito della l. 109/94 “Legge quadro dei lavori pubblici” (c.d. legge Merloni), è stata riprodotta nell'art. 48 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 - applicabile ratio temporis al caso di specie – che dispone al comma quinto “l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
9. Tanto premesso, il punto cruciale della controversia attiene all'applicabilità o meno dell'art. 48 comma 5 al caso di specie, tenuto conto che l'originaria ATI, aggiudicataria della procedura di gara indetta dal è stata “sostituita”, in sede di esecuzione dell'appalto, dalla Parte_5 società di progetto denominata PASS Consorzio Polesine, la cui disciplina trova regolamentazione nel vecchio testo normativo di cui all'art. 184 del d.lgs. 50/2016, oggi sostituito dall'art. 194 del nuovo codice dei contratti pubblici.
pagina 9 di 14 La normativa previgente, ossia l'art. 184 del d.lgs. 50/2016 applicabile al caso di specie, prevedeva che fosse il concedente a stabilire, nel bando di gara, se la costituzione della società di progetto fosse obbligatoria ovvero rimanesse una facoltà per l'aggiudicatario della concessione. Il comma 3, rimasto sostanzialmente immutato nella nuova disciplina, stabilisce che il subentro da parte della società di progetto nel rapporto di concessione all'aggiudicatario faccia si che la società diventi la concessionaria a titolo originario e sostituisca l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente, con la conseguenza che qualsiasi altro soggetto terzo è estraneo al rapporto di concessione (Cons. Stato, n. 5294/2017, che pone in risalto “la stretta delimitazione dei soggetti esecutori all'area dei soli soci”, come desumibile anche dal regime del sub-appalto ex art. 174 d.lgs. 50/2016). La caratteristica, infatti, della società di progetto, come chiarito anche dal Cons. Stato n. 4469/2016, è quella di introdursi nella fase post aggiudicazione per realizzare le opere effettuando tutti gli adempimenti a tal fine necessari;
il suo scopo è quello di evitare che le eventuali conseguenze pregiudizievoli connesse a tale sua attività, soprattutto di natura patrimoniale, possano riflettersi sulla stessa società aggiudicataria di cui è emanazione. Le dette finalità richiedono dunque la sostituzione dell'aggiudicatario con il nuovo soggetto giuridico a cui devono necessariamente essere corrisposti i flussi di cassa derivanti dalla gestione dell'opera, affinché sia efficacemente prodotto l'effetto di ring fence, ossia la separazione giuridica ed economica tra l'attività da finanziare e la generalità delle attività del promotore dell'iniziativa (in tal senso anche il parere ANAC - rif 46/13). 10. Nel caso di specie, all'ATI è subentrata, per l'esecuzione del contratto di concessione, la società di Con progetto PASS - costituta dalle medesime società costituenti la – che ha affidato, nell'ambito dell'organizzazione interna, alla la costruzione dell'opera per la quale quest'ultima ha CP_3 concluso il contratto di subappalto con la Pt_6 Muovendo allora dall'interpretazione sistematica delle norme, si evince dal tenore letterale dell'art. 48 comma 5 del d.lgs. 50/2016, che il presupposto che fa sorgere la solidarietà tra “gli operatori economici raggruppati o i consorziati” – quindi tra tutti i soggetti aggiudicatari dell'appalto – è costituito dalla presentazione dell'offerta in ATI;
si tratta di una norma speciale, volta a tutelare, nella materia degli appalti pubblici, i subappaltatori (e i fornitori) quali soggetti deboli coinvolti nella realizzazione dell'opera, che costituisce una deroga di carattere eccezionale alle norme civilistiche di portata generale. In base alla suddetta disposizione, il consorzio che abbia presentato un'offerta in ATI è responsabile nel pagamento dei crediti del subappaltatore, indipendentemente dal fatto che non sia stato instaurato un rapporto contrattuale diretto, stipulato poi tra la consorziata assegnataria deli lavori e il subappaltatore. 11. Nel contesto, invece, dell'art 184 del d.lgs. 50/2016, che non ha affatto introdotto una norma speciale, emerge chiaramente che il precetto previsto dal comma 1 (“La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario” e dal comma 3 “Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente”), ha rilievo ai fini esclusivamente finanziari, in quanto autorizza la circolazione di capitali impiegati dai soci finanziatori, escludendo invece espressamente che – con l'uscita di coloro che avevano concorso a formare i requisiti per la qualificazione tecnica dell'aggiudicatario originario – possa essere modificata l'esecuzione della prestazione assunta con l'aggiudicazione della gara (Cons. Stato n. 5294/2017). Non essendovi cessione di contratto, la società di progetto, peraltro, non fa in alcun modo venire meno le garanzie patrimoniali e di capacità tecnica che l'aggiudicataria è tenuta a mantenere intatta per tutta la durata dei lavori, garanzie che del resto, sono assicurate dal fatto stesso che sono soci della società di progetto le stesse società che si sono aggiudicate la gara (come chiarisce anche il Cons. Stato, n. 4469/2016). Ecco perché le imprese riunite in ATI, responsabili solidalmente non solo nei confronti della stazione appaltante, ma anche nei confronti dei subappaltatori, mantengano ferma tale responsabilità, stabilita dalla legge, anche qualora, per l'esecuzione dei lavori, costituiscano una società di progetto, che diventa mero strumento per tale esecuzione, ed è per questo che non rileva l'argomentazione pagina 10 di 14 dell'appellata secondo la quale la società di progetto ha una sua autonomia patrimoniale per cui per i suoi debiti risponde la stessa e non le sue socie consorziate. I predetti articoli, il 48 comma 5 e il 184 del d.lgs. 50/2016, costituiscono norme che non si sostituiscono l'una all'altra, ma che aggiungono una garanzia ulteriore nei rapporti tra soggetti appaltatori di lavori pubblici e terzi subappaltatori, delineando la sopra descritta responsabilità solidale con la società consortile costituita per la materiale esecuzione dei lavori. Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, nonostante la costituzione della società di progetto “PASS” ex art. 184, del d.lgs. 50/2016 permane la responsabilità solidale ex art. 48 comma 5 della Controparte_9 AR
17. Deve premettersi che non è utilizzabile nella presente sede l'atto costitutivo di ATI in data 31 agosto CP_ 2017, a tenore del quale assume la qualità di capogruppo e mandataria e assume la qualità Pt_1 di mandante (fatto peraltro incontestato in giudizio).
Tale rogito notarile è stato prodotto soltanto in grado di appello e dunque la sua produzione è inammissibile.
In ogni caso, il contenuto del documento non sarebbe dirimente ai fini della decisione, che discende da altre considerazioni.
18. Deve ritenersi che la costituzione di una società progetto non faccia venir meno la responsabilità solidale ex art. 48, V comma del d.lgs. n. 50/2016 che prevede, per gli operatori economici raggruppati o consorziati, autori dell'offerta, la loro “responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
Tale norma non è incompatibile con quella ex art. 184 del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina l'ipotesi di costituzione di una società di progetto (comma uno: “La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario” e comma 3:
“Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente”).
Il subentro a titolo originario nel rapporto di concessione da parte della società di progetto non è incompatibile con il permanere della responsabilità solidale ex art. 48, V comma del d.lgs. n. 50/2016 in capo agli associati ATI e dunque non la esclude.
La previsione normativa espressa della responsabilità solidale dei soci con la società di progetto nei confronti della amministrazione appaltante e per il rimborso del contributo pubblico percepito non è incompatibile con il permanere della responsabilità solidale ex art. 48, V comma del d.lgs. n. 50/2016 in capo agli associati ATI nei confronti dei subappaltatori e fornitori e dunque non la esclude.
La solidarietà individuata dalla norma citata permane anche a seguito della eventuale estinzione del raggruppamento temporaneo di imprese, presupponendo essa semplicemente la qualità di operatori pagina 11 di 14 raggruppati presentatori dell'offerta (associati ATI), qualità che non viene mai meno, nemmeno a seguito della costituzione della società di progetto.
L'applicazione dell'art. 48 citato alla fattispecie non ha dunque natura analogica ma diretta.
19. La Suprema Corte, con sentenza N. 10591/2024 pubblic. 19/04/2024, ha di recente riaffermato la responsabilità solidale ex art. 48 predetto (norma poi confluita nell'art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023) in una fattispecie analoga alla presente, in cui, come si evince dalla sentenza medesima, era stata costituita una società di progetto dagli associati in ATI, oltre che altra società consortile con funzione di esecuzione degli obblighi assunti:
“1. A seguito di procedura pubblica l'Anas aggiudicava all'associazione temporanea di imprese ATI (…) la concessione per la progettazione esecutiva definitiva, la costruzione e la gestione del collegamento autostradale Brescia-Milano. Con atto del 10 marzo 2003 l'ATI (…) costituiva la società di progetto (…) che subentrava nel rapporto concessorio. Socie della società di progetto (…) erano l'impresa (..) e il Consorzio (…). In data 8 giugno 2004 le due società (…) costituivano il consorzio (..), avente quale scopo sociale la progettazione e la costruzione della nuova autostrada Brescia-Bergamo-Milano. Il consorzio (..), quale contraente generale, ai sensi degli articoli 176 e seguenti del d.lgs. n. 163 del 2006, in data 16 ottobre 2009, sottoscriveva appositi contratti per l'esecuzione delle attività di progettazione e realizzazione dell'opera. Successivamente, il consorzio (..), in esecuzione dell'obbligo previsto nell'originaria concessione di affidare almeno il 30% dei lavori in forza di procedura pubblica, indiceva una gara per i lavori di riqualificazione della , con aggiudicazione all'ATI costituita il 29 luglio 2011 dalla CP_10 mandataria impresa (..) e dalla mandante (..), con contratto sottoscritto il 4 agosto 2011. Le società partecipanti dell'ATI (..) costituivano una società consortile, ossia la (..) s.c.a.r.l., al fine di dare concreta esecuzione agli impegni assunti. Nell'aprile del 2012 il concludeva con (..) un contratto di subappalto, per la Controparte_11 realizzazione delle opere in cemento armato, e un distinto contratto di nolo a caldo di macchine operatrici e mezzi di cantiere”.
20. Si veda la parte della motivazione di cass. N. 10591/2024, che ribadisce la solidarietà ex art. 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, già 48, V comma del d.lgs. n. 50/2016:
“Peraltro, anche l'articolo 68, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, stabilisce che «le stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto». Resta ferma la responsabilità solidale delle singole imprese consorziate, come previsto dall'articolo 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, per cui «l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori», aggiungendo poi che «nel caso di cui al comma 4, lettera a) [stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto] e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V , CAPI III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo la stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto».
pagina 12 di 14 8. Da ultimo si è ritenuto, proprio in una controversia che ha visto quali parti contrapposte la (..)i con altra società subappaltatrice, sempre nell'ambito del consorzio (..) quale General contractor, che (Cass., sez. 2, 22 gennaio 2024, n. 2173), in tema di appalto di lavori pubblici, la parte contraente con la stazione appaltante o con il General contractor si identifica nelle imprese che abbiano dato vita all'associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ex art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006. Pertanto, si è ritenuto che la possibilità per le imprese costituite in ATI di costituire società anche consortili per l'esecuzione dei lavori non può essere strumento per schermare la responsabilità delle imprese riunite, che è presupposto della scelta del contraente e dell'aggiudicazione dei lavori ed è stata stabilita dal legislatore proprio allo scopo di tutelare l'amministrazione, i subappaltatori ed i fornitori per una migliore realizzazione dell'opera pubblica (Cass., n. 2173 del 2024 citata)”.
Nela fattispecie decisa dalla Suprema Corte la esistenza di una società di progetto non ha impedito la riaffermazione della responsabilità solidale ex art. 48 citato (ora trasfuso nella rt. 68 citato) delle imprese originariamente costituite in ATI.
21. In ordine al quantum della pretesa creditoria.
Le deduzioni di parte appellata (sopra riportate per esteso al paragrafo 14) in ordine alla non debenza di parte della somma ingiunta non sono idonee ad inficiare la pretesa nella sua interezza.
Peraltro, la mancata contestazione nel giudizio di appello ad opera di parte appellante di tali deduzioni fa sì che la pretesa creditoria possa essere ritenuta provata soltanto nei limiti della minor somma pagata da parte appellata in data 10 maggio 2021 (euro 97.316,06 per capitale ed euro 9259,10 per interessi fino al pagamento), in conformità al conteggio predisposto da parte appellante e in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (provvisoriamente esecutivo).
22. Ne consegue la revoca del decreto opposto e la declaratoria di accertamento del credito nella predetta minor somma, oltre che della debenza delle somme per spese della fase monitoria, tenuto conto che la pretesa legittima era solo leggermente inferiore a quella azionata.
Trattandosi di somme già pagate, di cui non risulta in atti la restituzione, ne consegue anche che non si debba pronunciare alcuna condanna al pagamento delle medesime.
23. La soccombenza giustifica la condanna di parte appellata al rimborso delle spese di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in accoglimento dell'appello proposto da , dichiara che il credito azionato da CP_6 CP_6
, ora estinto per avvenuto pagamento in corso di causa, ammontava a euro 97.316,06 per capitale
[...] ed euro 9259,10 per interessi fino alla data del pagamento;
II - conferma nel resto l'appellata sentenza, eccezion fatta per il regolamento delle spese, disciplinato pagina 13 di 14 come segue;
III – condanna alla refusione in favore di delle spese di lite di AR CP_6 entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 13.430,00 per compenso oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge, e quanto al presente grado, in euro
10.000,00 oltre c.u., oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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