Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 22714
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Sentenza 26 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 14 febbraio 2023, con numero di registro generale 2500/2021. Le parti in causa erano un soggetto privato e una banca, che si contendevano l'importo dovuto per l'inadempimento di un'ordinanza di consegna di documentazione bancaria. Il ricorrente sosteneva che la banca avesse omesso di consegnare integralmente i documenti richiesti, mentre la banca contestava la validità della richiesta di pagamento per l'astreinte, sostenendo di aver adempiuto parzialmente all'obbligo. La Corte ha accolto il ricorso del privato, ritenendo che la valutazione della Corte d'appello di Firenze, che aveva considerato irrilevante l'inadempimento parziale, fosse errata. Il giudice ha argomentato che l'adempimento parziale non poteva giustificare una riduzione della misura coercitiva, in quanto il diritto a procedere all'esecuzione doveva essere valutato in base all'integrità dell'adempimento, non alla sua rilevanza. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso è stato rinviato per un nuovo esame.

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Massime1

Nell'opposizione all'esecuzione promossa in forza di un'ordinanza ex art. 614-bis c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) non è consentito dedurre la scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento con l'effetto di ottenere una riduzione del "quantum" della misura coercitiva, risolvendosi altrimenti quest'ultima in un'inammissibile modificazione della portata precettiva del titolo esecutivo giudiziale, permessa unicamente nel processo di cognizione e attraverso il rituale esperimento dei mezzi di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 22714
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22714
    Data del deposito : 26 luglio 2023

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