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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5958/2017
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
21.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 5958/2017
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Mauro Di Piano
APPELLANTE
E
in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 24.4.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che la (di seguito, semplicemente ) ha impugnato la sentenza n. Parte_1 Pt_1
5816/2016 del Giudice di Pace di Nola, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il verbale n.
70/14064768-69 dell'8.7.2016.
In particolare, l'appellante a sostegno del gravame deduceva l'erroneità della sentenza del giudice di prime cure che aveva ritenuto tardiva l'opposizione; nel merito, eccepiva la nullità del verbale di accertamento ad essa notificato, nella sua qualità di proprietaria del veicolo tg. ER025KF, deducendo di non aver violato il disposto dell'art. 7, co. 4 e 6, d.lgs. 285/1992 (c.d. codice della strada o c.d.s.).
Nonostante la ritualità della notifica, previa sua rinnovazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di cfr. verbale di udienza del 23.01.2018), non si costituiva in giudizio la di cui CP_1 Controparte_1
veniva pertanto dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 14.6.2018).
Così instaurato il contraddittorio, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 24.4.2025 è giunta alla decisione, dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 06.02.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 01.9.2017, ed iscrizione a ruolo in data 08.9.2017; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3 Ciò premesso, va anzitutto accolto il primo motivo d'appello, avendo il Giudice di Pace errato nel dichiarare la tardività del ricorso in opposizione per superamento del termine perentorio di 30 giorni dalla notifica.
Invero, nel caso di specie il verbale di contestazione n. 70/14064768-69, elevato l'8.7.2016, è stato notificato alla in data 09.9.2016 a mezzo servizio postale con raccomandata AG 78360703967-4 Pt_1
(si cfr. raccomandata nel fascicolo di primo grado); la società ha, quindi, proposto tempestivo ricorso in opposizione innanzi al Giudice di Pace in data 08.10.2016 (si cfr. fascicolo di primo grado, nonché sentenza impugnata).
Il ricorso, pertanto, era stato depositato nel rispetto del termine di decadenza, con conseguente tempestività dell'opposizione e, di contro, erronea declaratoria, da parte del Giudice di prime cure, di inammissibilità del ricorso per tardività.
Nonostante l'ammissibilità dell'opposizione, nel merito la stessa non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Con verbale di contestazione n. 70/14064768-69, il personale della Polizia Stradale di Napoli-Nola contestava alla in qualità di obbligata in solido, la violazione dell'art. 174, co. 4 e Parte_1
8, alla luce del disposto dell'art. 7, co. 4 e 6, c.d.s., in quanto, nel corso di un controllo effettuato alle ore
14:30 lungo la “SS7 Bis/VAR – Asse di Sup del Comune di Nola al Km 45”, emergeva che il conducente del veicolo tg. ER025KF, di proprietà della ed adibito a trasporto merci in conto terzi, “non era in Pt_1
grado di esibire le istruzioni del vettore perché non a bordo” (cfr. verbale in atti).
Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie, giova anzitutto evidenziare che il “Regolamento
(CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006” ha introdotto una dettagliata disciplina in materia di periodi di guida, di interruzioni e di periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, con lo scopo di armonizzare le condizioni di concorrenza nelle modalità di trasporto terrestre e di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
4 Sia i precetti (circa i tempi di guida, interruzioni, periodi di riposo giornaliero e settimanale), sia l'apparato sanzionatorio (di cui, in particolare, all'art. 174 c.d.s.) sono rivolti, anzitutto, ai conducenti. Questi ultimi, infatti, devono rispettare, svolgendo l'attività di trasporto, la suindicata normativa europea sui tempi di guida, sulle interruzioni, sui riposi giornalieri e su quelli settimanali, esponendosi, in caso di violazione degli obblighi e dei divieti, alle corrispondenti sanzioni amministrative.
Per tutte le violazioni dei precetti contenuti nel Reg. (CE) n. 561/2006, l'art. 174, co., 13 c.d.s. prevede anche la responsabilità solidale dell'impresa da cui dipende il conducente al quale è stata irrogata la sanzione: “l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Inoltre, il comma 14 dell'art. 174 c.d.s. stabilisce una distinta fattispecie di responsabilità diretta dell'impresa, nell'ipotesi in cui quest'ultima “nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati (…)”. In tal caso, l'impresa “è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 333 a € 1.334 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato”.
Pertanto, sussiste una responsabilità sia solidale dell'impresa per fatto del conducente, sia diretta dell'impresa ogniqualvolta questa non osservi le disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 561/2006,
ovvero non sia in possesso dei documenti prescritti o li detenga scaduti, incompleti o alterati.
Tanto premesso, nel caso di specie, il personale della Polizia Stradale di Napoli-Nola procedeva al controllo del “Trattore Stradale” tg. ER025KF, di proprietà della , che circolava guidato dal Pt_1
conducente . Per_1
All'esito del controllo, veniva elevato, nei confronti del conducente, il verbale con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 174, co. 8, C.d.S., a mente del quale: “Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672”.
5 La medesima violazione veniva contestata anche alla in qualità di obbligata in solido, non essendo Pt_1
stato in grado l'autista di fornire in visione agli agenti le istruzioni scritte relative al trasporto compiuto, in base a quanto prescritto dall'art. 7, co. 4 e 6, c.d.s.
Nel dettaglio, la norma da ultimo richiamata prevede: “[…]
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.
[…]
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
[…] f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose)”.
Alla luce del chiaro dato normativo, il Tribunale ritiene che il verbale n. 70/14064768-69 dell'8.7.2016 sia stato correttamente elevato nei confronti della , in qualità di obbligata in solido. Pt_1
È, infatti, attestato nel verbale di accertamento che il conducente, , al momento del controllo Per_1
non esibiva una copia delle istruzioni fornite con riferimento alla prestazione di trasporto eseguita.
Ed invero, è principio consolidato che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e delle attività svolte dagli organi accertatori, nonché in merito alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni,
6 né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia da terzi o dedotti in base a presunzioni o considerazioni di carattere logico (Cass. 23800/2014; Cass. 11012/2013).
Quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a rese al pubblico ufficiale rogante dalle parti o da terzi, esse fanno fede fino a prova contraria.
In particolare, secondo la Suprema Corte «Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale
o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in relazione alla contestazione del mancato possesso dei documenti di un natante, aveva dato credito alla testimonianza resa in corso di causa, trascurando la valenza probatoria privilegiata del verbale di accertamento, in cui risultava che, al momento del controllo operato dagli agenti accertatori, l'imbarcazione era in navigazione)» (Cassazione civile sez. II, 14.02.2013, n. 3705).
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte appellante non ha proposto querela di falso avverso le attestazioni dei pubblici ufficiali contenute nel verbale de quo, ed invero nemmeno ha offerto prova del possesso, in capo al conducente del suo veicolo al momento dell'accertamento, delle contestate istruzioni.
Si badi, infatti, che la non articolava prove in ricorso, mentre alcuna valenza probatoria possono Pt_1
assumere le “Istruzioni operative” allegate al fascicolo di primo grado, in quanto non è in discussione la loro esistenza ex se, bensì la loro presenza a bordo del veicolo al momento dell'accertamento, tale essendo la fattispecie presa in considerazione della norma irrogativa della sanzione, applicabile infatti per il sol fatto oggettivo della loro assenza a bordo: ciò basta ad integrare la violazione di legge, dato che l'art. 7, co. 4,
d.lgs. 286/2005 è perentorio nello stabilire che “le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo”, essendo
7 irrilevante il fatto che la documentazione sia stata poi prodotta dalla società in sede di ricorso in opposizione.
Sussiste, dunque, la violazione dell'art. 174, co. 8, c.d.s. in relazione all'art. 7, co. 4 e 6, c.d.s.
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione non può essere accolta e, dunque,
l'appello proposto dalla va respinto. Pt_1
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno interamente compensate, stante la contumacia della . CP_1
Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 21.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
8
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
21.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 5958/2017
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Mauro Di Piano
APPELLANTE
E
in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 24.4.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che la (di seguito, semplicemente ) ha impugnato la sentenza n. Parte_1 Pt_1
5816/2016 del Giudice di Pace di Nola, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il verbale n.
70/14064768-69 dell'8.7.2016.
In particolare, l'appellante a sostegno del gravame deduceva l'erroneità della sentenza del giudice di prime cure che aveva ritenuto tardiva l'opposizione; nel merito, eccepiva la nullità del verbale di accertamento ad essa notificato, nella sua qualità di proprietaria del veicolo tg. ER025KF, deducendo di non aver violato il disposto dell'art. 7, co. 4 e 6, d.lgs. 285/1992 (c.d. codice della strada o c.d.s.).
Nonostante la ritualità della notifica, previa sua rinnovazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di cfr. verbale di udienza del 23.01.2018), non si costituiva in giudizio la di cui CP_1 Controparte_1
veniva pertanto dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 14.6.2018).
Così instaurato il contraddittorio, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, all'udienza del 24.4.2025 è giunta alla decisione, dinanzi alla scrivente magistrato, frattanto subentrata nella gestione del ruolo a decorrere dal 10.5.2018 (data di presa di funzioni presso l'intestato Tribunale).
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 06.02.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello in data 01.9.2017, ed iscrizione a ruolo in data 08.9.2017; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3 Ciò premesso, va anzitutto accolto il primo motivo d'appello, avendo il Giudice di Pace errato nel dichiarare la tardività del ricorso in opposizione per superamento del termine perentorio di 30 giorni dalla notifica.
Invero, nel caso di specie il verbale di contestazione n. 70/14064768-69, elevato l'8.7.2016, è stato notificato alla in data 09.9.2016 a mezzo servizio postale con raccomandata AG 78360703967-4 Pt_1
(si cfr. raccomandata nel fascicolo di primo grado); la società ha, quindi, proposto tempestivo ricorso in opposizione innanzi al Giudice di Pace in data 08.10.2016 (si cfr. fascicolo di primo grado, nonché sentenza impugnata).
Il ricorso, pertanto, era stato depositato nel rispetto del termine di decadenza, con conseguente tempestività dell'opposizione e, di contro, erronea declaratoria, da parte del Giudice di prime cure, di inammissibilità del ricorso per tardività.
Nonostante l'ammissibilità dell'opposizione, nel merito la stessa non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Con verbale di contestazione n. 70/14064768-69, il personale della Polizia Stradale di Napoli-Nola contestava alla in qualità di obbligata in solido, la violazione dell'art. 174, co. 4 e Parte_1
8, alla luce del disposto dell'art. 7, co. 4 e 6, c.d.s., in quanto, nel corso di un controllo effettuato alle ore
14:30 lungo la “SS7 Bis/VAR – Asse di Sup del Comune di Nola al Km 45”, emergeva che il conducente del veicolo tg. ER025KF, di proprietà della ed adibito a trasporto merci in conto terzi, “non era in Pt_1
grado di esibire le istruzioni del vettore perché non a bordo” (cfr. verbale in atti).
Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie, giova anzitutto evidenziare che il “Regolamento
(CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006” ha introdotto una dettagliata disciplina in materia di periodi di guida, di interruzioni e di periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, con lo scopo di armonizzare le condizioni di concorrenza nelle modalità di trasporto terrestre e di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
4 Sia i precetti (circa i tempi di guida, interruzioni, periodi di riposo giornaliero e settimanale), sia l'apparato sanzionatorio (di cui, in particolare, all'art. 174 c.d.s.) sono rivolti, anzitutto, ai conducenti. Questi ultimi, infatti, devono rispettare, svolgendo l'attività di trasporto, la suindicata normativa europea sui tempi di guida, sulle interruzioni, sui riposi giornalieri e su quelli settimanali, esponendosi, in caso di violazione degli obblighi e dei divieti, alle corrispondenti sanzioni amministrative.
Per tutte le violazioni dei precetti contenuti nel Reg. (CE) n. 561/2006, l'art. 174, co., 13 c.d.s. prevede anche la responsabilità solidale dell'impresa da cui dipende il conducente al quale è stata irrogata la sanzione: “l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
Inoltre, il comma 14 dell'art. 174 c.d.s. stabilisce una distinta fattispecie di responsabilità diretta dell'impresa, nell'ipotesi in cui quest'ultima “nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati (…)”. In tal caso, l'impresa “è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 333 a € 1.334 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato”.
Pertanto, sussiste una responsabilità sia solidale dell'impresa per fatto del conducente, sia diretta dell'impresa ogniqualvolta questa non osservi le disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 561/2006,
ovvero non sia in possesso dei documenti prescritti o li detenga scaduti, incompleti o alterati.
Tanto premesso, nel caso di specie, il personale della Polizia Stradale di Napoli-Nola procedeva al controllo del “Trattore Stradale” tg. ER025KF, di proprietà della , che circolava guidato dal Pt_1
conducente . Per_1
All'esito del controllo, veniva elevato, nei confronti del conducente, il verbale con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 174, co. 8, C.d.S., a mente del quale: “Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672”.
5 La medesima violazione veniva contestata anche alla in qualità di obbligata in solido, non essendo Pt_1
stato in grado l'autista di fornire in visione agli agenti le istruzioni scritte relative al trasporto compiuto, in base a quanto prescritto dall'art. 7, co. 4 e 6, c.d.s.
Nel dettaglio, la norma da ultimo richiamata prevede: “[…]
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.
[…]
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
[…] f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose)”.
Alla luce del chiaro dato normativo, il Tribunale ritiene che il verbale n. 70/14064768-69 dell'8.7.2016 sia stato correttamente elevato nei confronti della , in qualità di obbligata in solido. Pt_1
È, infatti, attestato nel verbale di accertamento che il conducente, , al momento del controllo Per_1
non esibiva una copia delle istruzioni fornite con riferimento alla prestazione di trasporto eseguita.
Ed invero, è principio consolidato che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e delle attività svolte dagli organi accertatori, nonché in merito alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni,
6 né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbiano avuto notizia da terzi o dedotti in base a presunzioni o considerazioni di carattere logico (Cass. 23800/2014; Cass. 11012/2013).
Quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a rese al pubblico ufficiale rogante dalle parti o da terzi, esse fanno fede fino a prova contraria.
In particolare, secondo la Suprema Corte «Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale
o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in relazione alla contestazione del mancato possesso dei documenti di un natante, aveva dato credito alla testimonianza resa in corso di causa, trascurando la valenza probatoria privilegiata del verbale di accertamento, in cui risultava che, al momento del controllo operato dagli agenti accertatori, l'imbarcazione era in navigazione)» (Cassazione civile sez. II, 14.02.2013, n. 3705).
Ebbene, nella fattispecie in esame, parte appellante non ha proposto querela di falso avverso le attestazioni dei pubblici ufficiali contenute nel verbale de quo, ed invero nemmeno ha offerto prova del possesso, in capo al conducente del suo veicolo al momento dell'accertamento, delle contestate istruzioni.
Si badi, infatti, che la non articolava prove in ricorso, mentre alcuna valenza probatoria possono Pt_1
assumere le “Istruzioni operative” allegate al fascicolo di primo grado, in quanto non è in discussione la loro esistenza ex se, bensì la loro presenza a bordo del veicolo al momento dell'accertamento, tale essendo la fattispecie presa in considerazione della norma irrogativa della sanzione, applicabile infatti per il sol fatto oggettivo della loro assenza a bordo: ciò basta ad integrare la violazione di legge, dato che l'art. 7, co. 4,
d.lgs. 286/2005 è perentorio nello stabilire che “le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo”, essendo
7 irrilevante il fatto che la documentazione sia stata poi prodotta dalla società in sede di ricorso in opposizione.
Sussiste, dunque, la violazione dell'art. 174, co. 8, c.d.s. in relazione all'art. 7, co. 4 e 6, c.d.s.
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione non può essere accolta e, dunque,
l'appello proposto dalla va respinto. Pt_1
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno interamente compensate, stante la contumacia della . CP_1
Si dà atto, infine, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 21.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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