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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2236/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gori
- attrice/opponente
contro
P.I. ), rappresentata da (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Sebastiano
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 25/10/2024:
“- dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per i motivi esposti in atti;
- dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'opposta, per i motivi esposti in atti;
- dichiarare la nullità della procura conferita da a e, quindi, del mandato alle liti per i motivi esposti in atti;
CP_1 CP_2
- dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa in favore di quella del Tribunale di
Firenze; - accogliere l'opposizione dichiarando che nulla deve a e per Parte_1 CP_1
lei a con revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atti;
- accertare e CP_2
dichiarare la nullità, integrale o parziale, della fideiussione posta a fondamento della pretesa avversaria, per i motivi esposti in atti, dichiarando che l'opponente nulla deve all'opposta per i titoli azionati dall'opposta, anche perché il garante si deve ritenere liberato per decadenza dall'azione di cui all'art. 1957 c.c.; - accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito della pretesa azionata dall'opposta, dichiarando non dovuti interessi, spese, oneri e commissioni non pattuiti per iscritto, nonché dichiarando illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla CP_3
- Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; in via istruttoria, insiste per l'ammissione delle istanze formulate in atti.
Per la convenuta opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 23/10/2024:
“Nel merito 1. rigettarsi l'opposizione e confermarsi in ogni sua parte il d.i. opposto con riferimento all'ingiunzione di pagamento nei confronti di 2. accertare che avente Parte_1 Parte_1
sede legale in 50051 Castelfiorentino (FI) via dei Praticelli n. 93, c.f. , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore e amministratore unico c.f. Controparte_4
, è garante per la quota del 25% e fino alla somma massima di euro 750.000 C.F._1 del debito azionato nei confronti della debitrice principale e per l'effetto condannare Parte_2
l'opponente a pagare la somma di euro 682.121,22, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi moratori convenzionali sulla somma capitale dovuta decorrenti dal
19.02.2016 al saldo effettivo;
3. in ogni caso, con vittoria di spese”.
Motivi della decisione
1. La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 300/2021, Parte_1
emesso dal Tribunale di Pisa in data 12/3/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento del 25% del debito della società fino ad un massimo di € 750.000,00, oltre interessi di mora Parte_3
e spese della procedura monitoria, nei confronti di quale saldo debitore del conto Controparte_1
corrente ipotecario acceso dalla debitrice principale con in Controparte_5
ragione della fideiussione omnibus rilasciata in data 29/6/2009.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto:
- preliminarmente, il difetto di legittimazione ad agire di poiché Controparte_1 Parte_3
(debitrice principale e titolare del rapporto garantito) non aveva intrattenuto alcun rapporto con Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a., istituto di credito indicato dall'opposta nel proprio ricorso monitorio quale cedente del credito azionato, con la conseguenza che la procura conferita a doveva CP_2
ritenersi nulla per difetto di titolarità sostanziale del rapporto;
- l'incompetenza del Tribunale di Pisa in favore del Tribunale di Firenze, avendo sede Parte_1
a Castelfiorentino;
- nel merito, la nullità totale o parziale del contratto di fideiussione per conformità allo schema predisposto dall'ABI nel 2003 e successivamente sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, nonché la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- la nullità ai sensi dell'art. 117 T.U.B. del contratto di apertura di conto corrente e della proroga dell'affidamento per mancanza di forma scritta;
l'assenza del documento di sintesi;
la mancata indicazione del TAE;
la mancata pattuizione per iscritto “delle commissioni, oneri e spese che sono addebitate nel corso del rapporto” e “della clausola che consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi in regime di reciprocità” (cfr. p. 10, atto di citazione).
Nelle more del giudizio, l'opponente ha inoltre eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento effettivo del tentativo di mediazione obbligatoria, rilevando che, durante il primo incontro, controparte si era rifiutata di procedere oltre.
2. Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, la convenuta ha eccepito:
- in via preliminare, la contestazione di controparte in merito al difetto di legittimazione ad agire derivava da un mero refuso nel ricorso monitorio, nel quale si era erroneamente fatto riferimento a
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a. invece che a effettiva Controparte_5
cedente del credito;
- sia il contratto di finanziamento che la fideiussione rilasciata prevedevano espressamente la competenza del Tribunale di Pisa;
- nel merito, la fideiussione prestata doveva qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità del regime tipico della fideiussione ex art. 1957 c.c.;
- la validità del contratto di conto corrente, in quanto espressamente previsto nel contratto di costituzione di ipoteca volontaria, nel quale erano riportate dettagliatamente le condizioni, i tassi applicati e gli indici di riferimento (doc. 4, fascicolo di parte opposta);
- l'assoluta genericità delle ulteriori contestazioni sollevate da controparte con riferimento al rapporto di conto corrente.
3. Con ordinanza del 16/4/2022, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata da parte opponente.
La causa è stata istruita documentalmente;
all'udienza del 30/10/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
4. Questioni pregiudiziali e preliminari.
4.1. L'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria sollevata da parte opponente nelle more del giudizio deve essere rigettata.
Dal verbale del 3/11/2021, depositato in atti, risulta infatti che tutte le parti erano effettivamente presenti al primo incontro tramite i rispettivi procuratori speciali e che, sebbene l'istante abbia successivamente dichiarato di non intendere entrare in mediazione, l'adempimento formale dell'obbligo può ritenersi soddisfatto. Del resto, è noto come la giurisprudenza della Corte di legittimità abbia più volte sottolineato che:
“La condizione di procedibilità si intende positivamente assolta con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”. Invero, secondo la Corte “non può ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio” (Cass. civ. n. 8473/2019).
4.2. Del pari, non può accogliersi l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, atteso che sia il contratto di conto corrente ipotecario stipulato tra la debitrice principale e l'istituto di credito, sia la fideiussione prestata dai garanti prevedono espressamente la possibilità di adire, quale foro alternativo, il Tribunale di Pisa (docc. 4 e 10, fascicolo di parte opposta).
4.3. Quanto, invece, alle eccezioni sollevate dall'opponente in merito al difetto di legittimazione ad agire di e di nullità della procura di le stesse devono ritenersi Controparte_6 CP_2
infondate.
Il riferimento a Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a. nel ricorso monitorio costituisce un mero errore materiale, come chiarito dall'opposta e confermato dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge in modo inequivocabile come la cedente del credito, titolare dell'originario rapporto con la debitrice principale e con i fideiussori, fosse (nn. 1, 4, 5, 6, Controparte_5
7, 8, 9, 10, 11, fascicolo monitorio).
L'opposta ha, inoltre, fornito piena prova della titolarità del credito, producendo in giudizio non solo copia della Gazzetta Ufficiale del 16/12/2017, n. 148, contente l'avviso della cessione da
[...]
(doc. 1, fascicolo di parte opposta), ma anche la dichiarazione resa Controparte_5
dalla cedente con riferimento allo specifico credito vantato nei confronti della società Parte_3
(doc. 23). Tale documento, pur non presentando di per sé valenza risolutiva (trattasi di “uno
[...] scritto proveniente da un soggetto terzo, munito al più di valenza indiziaria”, cfr. Trib. Brescia,
17/04/2023), assume, tuttavia, rilievo decisivo laddove valorizzato in presenza di ulteriori elementi probatori e, segnatamente, la Gazzetta Ufficiale prodotta dall'opposta, contenente l'indicazione dei criteri mediante il quale individuare il debito ceduto (cfr. Cass. civ. n. 10200/2021: “la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del testo unico bancario, ha la funzione di esonerare dalla notificazione al debitore stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. (…) La dichiarazione del cedente (…) al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”). Il quadro delineato si presenta, dunque, chiaro, preciso e concordante e, quindi, sufficiente per ritenere soddisfatta la prova della titolarità credito in capo a a nulla rilevando la Controparte_6
circostanza che la dichiarazione di cessione prodotta sia stata emessa da Credit Agricole, atteso che la stessa opponente ha riconosciuto l'intervenuta fusione per incorporazione di quest'ultima con
(cfr. p. 3 note scritte del 18/10/2021 e docc. 6 e 7 allegati). Controparte_5
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità della procura conferita a CP_2
anche in considerazione del fatto che dalle procure versate in atti non emerge alcuna limitazione dei poteri della rappresentante.
5. Nel merito.
5.1. Le poste questioni di nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust sollevata da parte opponente non sono fondate, neppure nella limitata portata derivante dalla recente interpretazione della Corte di legittimità che confuta la tesi della nullità tout court della garanzia “a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55/2005 per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 L. n. 287/1990), facendo propria l'impostazione della nullità parziale “salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 41994/2021).
Circa quest'ultimo punto, l'attore opponente non ha neppure allegato le circostanze che avrebbero teoricamente potuto condurre a siffatto accertamento, presupposto del riconoscimento della nullità totale.
5.2. Quanto alla nullità parziale invocata in subordine, invece, due argomenti alternativi e autosufficienti consentono, rispettivamente, di superarla o, anche qualora fosse riconosciuta, di neutralizzarne gli effetti.
5.2.1. Il primo, di natura temporale. Com'è noto, il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia si colloca a valle di un'istruttoria svolta tra il 2002 e il maggio 2005, rispetto al quale soltanto costituisce prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (Trib. Milano, Spec. Impresa, n. 896/2023;
Trib. Milano, 19/1/2022; Trib. Pescara, 6/3/2023). Nel caso in esame, la fideiussione risale al 2009,
e non è consentita un'estensione automatica dei meccanismi presuntivi alla base del provvedimento sanzionatorio.
5.2.2. Il secondo, attinente alla peculiare disciplina della garanzia personale assunta da Parte_1
Ed infatti, anche a voler ritenere la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., non può inferirsi, come sostiene l'opponente, la decadenza della creditrice dalla facoltà di chiedere il pagamento alla garante. Si osserva che nel caso in esame è presente la clausola ulteriore (v. fideiussione, punto 7) che impone al garante il pagamento di tutto quanto dovuto “immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”. Clausola rispetto alla quale alcuna censura è stata articolata dall'opponente – e che, in ogni caso, non si presta ad alcun rilievo officioso di contrarietà alla disciplina consumeristica – la quale connota il negozio, unitamente alle altre (6 e 8) in termini di autonomia, quantomeno parziale, rispetto al rapporto principale la garanzia prestata.
Si rammenta che per diffuso e condiviso orientamento di diritto vivente, al contratto autonomo di garanzia non si applica, per evidente incompatibilità logica, la norma ex art. 1957 c.c. nella sua interpretazione tradizionale e dominante, che riconnette l'impedimento del verificarsi della decadenza alla sola azione giudiziale, “non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 31509/2021; Cass. civ. n.
22346/2017).
È stato sostenuto, infatti, che la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza consegue alla nullità della deroga), determinerebbe soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire nel termine di sei mesi un'azione giudiziale essendo sufficiente, per evitare la decadenza, anche una mera iniziativa stragiudiziale
(Corte App. Milano n. 386/2023). Sotto altro profilo, non vi è ragione per ritenere incompatibili la clausola "a prima richiesta" e la clausola ex art. 1957 c.c. (Cass. n. 5598/2020), dovendosi indagare in concreto la volontà delle parti, alla stregua di un'esegesi che consideri anche la deroga, benché invalida, alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.: anche tale clausola, infatti, nonostante la sua radicale invalidità, appare significativa per la ricostruzione della volontà dei contraenti (cfr. Cass. civ. n.
21873/2019).
Orbene, a prescindere dalla qualificazione del negozio di cui è causa, in termini di contratto autonomo di garanzia – della cui compatibilità al sistema civilistico, ai sensi del filtro di meritevolezza degli interessi tutelati ex art. 1322 c.c., non può dubitarsi – oppure di fideiussione con deroghe rispetto allo schema tipico, reputa il Tribunale che la previsione, legittima, della clausola “a prima richiesta” imponga di interpretare la reviviscente norma di cui all'art. 1957 c.c. nel suo significato minimo, ossia nella misura in cui impone al creditore, nel termine del semestre dalla scadenza dell'obbligazione, di attivarsi in via stragiudiziale con richiesta di pagamento (Corte App. Milano n.
220/2023; Trib. Cremona, n. 502/2022). In termini analoghi si è espresso anche questo Tribunale
(Trib. Pisa n. 1319/2023).
L'opposta, nella specie, ha dimostrato di essersi attivata tempestivamente a mezzo diffida nei confronti del debitore principale e dei garanti (doc. 13 e 14), a seguito della scadenza dell'obbligazione provocata dalla dichiarazione di risoluzione del contratto comunicata dalla banca.
5.3. Anche le eccezioni sollevate in merito al rapporto di conto corrente devono essere disattese.
5.3.1. In primis, risulta soddisfatto il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 T.U.B. ai fini della validità del contratto, in considerazione del contenuto della costituzione di ipoteca volontaria stipulata con atto pubblico tra la società e Parte_3 Controparte_5
in cui sono esplicitamente riportate, ai punti 2) e 3), le condizioni del contratto di apertura di conto corrente con specifico riferimento ai tassi applicati, incluso il tasso nominale annuo (TAE) indicato
“nella misura del 2,864%” e determinato con le modalità ivi riportate (cfr. p. 4, doc. 4), nonché agli indici di riferimento. Di conseguenza, anche le censure sollevate in merito al documento che formalizza la proroga dell'affidamento del 19/12/2012 risultano irrilevanti.
5.3.2. In secondo luogo, mette conto rammentare che il documento di sintesi, di cui l'opponente lamenta la mancata produzione in giudizio – sebbene nel contratto se ne faccia espresso riferimento
(cfr. p. 3, doc. 4) –, svolge una funzione informativa, finalizzata a sintetizzare e riassumere gli aspetti più significativi del contratto per facilitare al cliente una lettura chiara delle condizioni contrattuali.
Di talché, proprio perché tale documento svolge una funzione meramente informativa, la sua presenza non rientra nel contenuto strutturale del contratto e, pertanto, la sua mancata consegna al cliente non comporta la nullità del contratto, ma rileva esclusivamente sotto il profilo della violazione, da parte della banca, delle norme che disciplinano il comportamento dei contraenti, e, dunque, ai soli fini di una eventuale responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. civ. n. 14000/2023).
5.3.3. Infine, per quanto concerne le contestazioni relative all'ammontare del credito, per cui l'opponente ha richiesto, in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., una consulenza tecnica volta a rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti, si osserva che tali censure risultano assolutamente generiche. Infatti, a fronte della produzione degli estratti conto da parte dell'opposta
(doc. 9), era onere di indicare con sufficiente specificità le voci relative ai versamenti, Parte_1
prelevamenti e/o addebiti per spese che risultavano oggetto di contestati, nonché specificare le commissioni, gli oneri e le spese illegittimamente addebitati.
A tal proposito, è ormai orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui gli estratti conto corrente allegati a sostegno della domanda monitoria per il pagamento del saldo del conto corrente hanno valore probatorio fino a prova contraria anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e possono essere disattesi solo in presenza di contestazioni precise e circostanziate
(Cass. civ. n. 28877/2019; Trib. Nola n. 1134/2022).
5.4. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione avanzata da deve essere Parte_1
rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
6. Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento, in misura diversa rispetto a quanto richiesto in nota spese, poiché calcolata sulla base di un errato valore della causa, e riducendo ai minimi la fase di trattazione/istruttoria, sostanzialmente limitata alle sole produzioni documentali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di , per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
- condanna nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in Parte_1
favore di rappresentata da nella persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio che liquida in € 22.426,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 19/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gori
- attrice/opponente
contro
P.I. ), rappresentata da (P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Sebastiano
- convenuta/opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 25/10/2024:
“- dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per i motivi esposti in atti;
- dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'opposta, per i motivi esposti in atti;
- dichiarare la nullità della procura conferita da a e, quindi, del mandato alle liti per i motivi esposti in atti;
CP_1 CP_2
- dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa in favore di quella del Tribunale di
Firenze; - accogliere l'opposizione dichiarando che nulla deve a e per Parte_1 CP_1
lei a con revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atti;
- accertare e CP_2
dichiarare la nullità, integrale o parziale, della fideiussione posta a fondamento della pretesa avversaria, per i motivi esposti in atti, dichiarando che l'opponente nulla deve all'opposta per i titoli azionati dall'opposta, anche perché il garante si deve ritenere liberato per decadenza dall'azione di cui all'art. 1957 c.c.; - accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito della pretesa azionata dall'opposta, dichiarando non dovuti interessi, spese, oneri e commissioni non pattuiti per iscritto, nonché dichiarando illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla CP_3
- Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; in via istruttoria, insiste per l'ammissione delle istanze formulate in atti.
Per la convenuta opposta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 23/10/2024:
“Nel merito 1. rigettarsi l'opposizione e confermarsi in ogni sua parte il d.i. opposto con riferimento all'ingiunzione di pagamento nei confronti di 2. accertare che avente Parte_1 Parte_1
sede legale in 50051 Castelfiorentino (FI) via dei Praticelli n. 93, c.f. , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore e amministratore unico c.f. Controparte_4
, è garante per la quota del 25% e fino alla somma massima di euro 750.000 C.F._1 del debito azionato nei confronti della debitrice principale e per l'effetto condannare Parte_2
l'opponente a pagare la somma di euro 682.121,22, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi moratori convenzionali sulla somma capitale dovuta decorrenti dal
19.02.2016 al saldo effettivo;
3. in ogni caso, con vittoria di spese”.
Motivi della decisione
1. La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 300/2021, Parte_1
emesso dal Tribunale di Pisa in data 12/3/2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento del 25% del debito della società fino ad un massimo di € 750.000,00, oltre interessi di mora Parte_3
e spese della procedura monitoria, nei confronti di quale saldo debitore del conto Controparte_1
corrente ipotecario acceso dalla debitrice principale con in Controparte_5
ragione della fideiussione omnibus rilasciata in data 29/6/2009.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto:
- preliminarmente, il difetto di legittimazione ad agire di poiché Controparte_1 Parte_3
(debitrice principale e titolare del rapporto garantito) non aveva intrattenuto alcun rapporto con Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a., istituto di credito indicato dall'opposta nel proprio ricorso monitorio quale cedente del credito azionato, con la conseguenza che la procura conferita a doveva CP_2
ritenersi nulla per difetto di titolarità sostanziale del rapporto;
- l'incompetenza del Tribunale di Pisa in favore del Tribunale di Firenze, avendo sede Parte_1
a Castelfiorentino;
- nel merito, la nullità totale o parziale del contratto di fideiussione per conformità allo schema predisposto dall'ABI nel 2003 e successivamente sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, nonché la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- la nullità ai sensi dell'art. 117 T.U.B. del contratto di apertura di conto corrente e della proroga dell'affidamento per mancanza di forma scritta;
l'assenza del documento di sintesi;
la mancata indicazione del TAE;
la mancata pattuizione per iscritto “delle commissioni, oneri e spese che sono addebitate nel corso del rapporto” e “della clausola che consente la capitalizzazione trimestrale degli interessi in regime di reciprocità” (cfr. p. 10, atto di citazione).
Nelle more del giudizio, l'opponente ha inoltre eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento effettivo del tentativo di mediazione obbligatoria, rilevando che, durante il primo incontro, controparte si era rifiutata di procedere oltre.
2. Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, la convenuta ha eccepito:
- in via preliminare, la contestazione di controparte in merito al difetto di legittimazione ad agire derivava da un mero refuso nel ricorso monitorio, nel quale si era erroneamente fatto riferimento a
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a. invece che a effettiva Controparte_5
cedente del credito;
- sia il contratto di finanziamento che la fideiussione rilasciata prevedevano espressamente la competenza del Tribunale di Pisa;
- nel merito, la fideiussione prestata doveva qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità del regime tipico della fideiussione ex art. 1957 c.c.;
- la validità del contratto di conto corrente, in quanto espressamente previsto nel contratto di costituzione di ipoteca volontaria, nel quale erano riportate dettagliatamente le condizioni, i tassi applicati e gli indici di riferimento (doc. 4, fascicolo di parte opposta);
- l'assoluta genericità delle ulteriori contestazioni sollevate da controparte con riferimento al rapporto di conto corrente.
3. Con ordinanza del 16/4/2022, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata da parte opponente.
La causa è stata istruita documentalmente;
all'udienza del 30/10/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
4. Questioni pregiudiziali e preliminari.
4.1. L'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria sollevata da parte opponente nelle more del giudizio deve essere rigettata.
Dal verbale del 3/11/2021, depositato in atti, risulta infatti che tutte le parti erano effettivamente presenti al primo incontro tramite i rispettivi procuratori speciali e che, sebbene l'istante abbia successivamente dichiarato di non intendere entrare in mediazione, l'adempimento formale dell'obbligo può ritenersi soddisfatto. Del resto, è noto come la giurisprudenza della Corte di legittimità abbia più volte sottolineato che:
“La condizione di procedibilità si intende positivamente assolta con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”. Invero, secondo la Corte “non può ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio” (Cass. civ. n. 8473/2019).
4.2. Del pari, non può accogliersi l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, atteso che sia il contratto di conto corrente ipotecario stipulato tra la debitrice principale e l'istituto di credito, sia la fideiussione prestata dai garanti prevedono espressamente la possibilità di adire, quale foro alternativo, il Tribunale di Pisa (docc. 4 e 10, fascicolo di parte opposta).
4.3. Quanto, invece, alle eccezioni sollevate dall'opponente in merito al difetto di legittimazione ad agire di e di nullità della procura di le stesse devono ritenersi Controparte_6 CP_2
infondate.
Il riferimento a Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a. nel ricorso monitorio costituisce un mero errore materiale, come chiarito dall'opposta e confermato dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge in modo inequivocabile come la cedente del credito, titolare dell'originario rapporto con la debitrice principale e con i fideiussori, fosse (nn. 1, 4, 5, 6, Controparte_5
7, 8, 9, 10, 11, fascicolo monitorio).
L'opposta ha, inoltre, fornito piena prova della titolarità del credito, producendo in giudizio non solo copia della Gazzetta Ufficiale del 16/12/2017, n. 148, contente l'avviso della cessione da
[...]
(doc. 1, fascicolo di parte opposta), ma anche la dichiarazione resa Controparte_5
dalla cedente con riferimento allo specifico credito vantato nei confronti della società Parte_3
(doc. 23). Tale documento, pur non presentando di per sé valenza risolutiva (trattasi di “uno
[...] scritto proveniente da un soggetto terzo, munito al più di valenza indiziaria”, cfr. Trib. Brescia,
17/04/2023), assume, tuttavia, rilievo decisivo laddove valorizzato in presenza di ulteriori elementi probatori e, segnatamente, la Gazzetta Ufficiale prodotta dall'opposta, contenente l'indicazione dei criteri mediante il quale individuare il debito ceduto (cfr. Cass. civ. n. 10200/2021: “la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del testo unico bancario, ha la funzione di esonerare dalla notificazione al debitore stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. (…) La dichiarazione del cedente (…) al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”). Il quadro delineato si presenta, dunque, chiaro, preciso e concordante e, quindi, sufficiente per ritenere soddisfatta la prova della titolarità credito in capo a a nulla rilevando la Controparte_6
circostanza che la dichiarazione di cessione prodotta sia stata emessa da Credit Agricole, atteso che la stessa opponente ha riconosciuto l'intervenuta fusione per incorporazione di quest'ultima con
(cfr. p. 3 note scritte del 18/10/2021 e docc. 6 e 7 allegati). Controparte_5
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità della procura conferita a CP_2
anche in considerazione del fatto che dalle procure versate in atti non emerge alcuna limitazione dei poteri della rappresentante.
5. Nel merito.
5.1. Le poste questioni di nullità della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust sollevata da parte opponente non sono fondate, neppure nella limitata portata derivante dalla recente interpretazione della Corte di legittimità che confuta la tesi della nullità tout court della garanzia “a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55/2005 per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 L. n. 287/1990), facendo propria l'impostazione della nullità parziale “salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 41994/2021).
Circa quest'ultimo punto, l'attore opponente non ha neppure allegato le circostanze che avrebbero teoricamente potuto condurre a siffatto accertamento, presupposto del riconoscimento della nullità totale.
5.2. Quanto alla nullità parziale invocata in subordine, invece, due argomenti alternativi e autosufficienti consentono, rispettivamente, di superarla o, anche qualora fosse riconosciuta, di neutralizzarne gli effetti.
5.2.1. Il primo, di natura temporale. Com'è noto, il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia si colloca a valle di un'istruttoria svolta tra il 2002 e il maggio 2005, rispetto al quale soltanto costituisce prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso (Trib. Milano, Spec. Impresa, n. 896/2023;
Trib. Milano, 19/1/2022; Trib. Pescara, 6/3/2023). Nel caso in esame, la fideiussione risale al 2009,
e non è consentita un'estensione automatica dei meccanismi presuntivi alla base del provvedimento sanzionatorio.
5.2.2. Il secondo, attinente alla peculiare disciplina della garanzia personale assunta da Parte_1
Ed infatti, anche a voler ritenere la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., non può inferirsi, come sostiene l'opponente, la decadenza della creditrice dalla facoltà di chiedere il pagamento alla garante. Si osserva che nel caso in esame è presente la clausola ulteriore (v. fideiussione, punto 7) che impone al garante il pagamento di tutto quanto dovuto “immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta”. Clausola rispetto alla quale alcuna censura è stata articolata dall'opponente – e che, in ogni caso, non si presta ad alcun rilievo officioso di contrarietà alla disciplina consumeristica – la quale connota il negozio, unitamente alle altre (6 e 8) in termini di autonomia, quantomeno parziale, rispetto al rapporto principale la garanzia prestata.
Si rammenta che per diffuso e condiviso orientamento di diritto vivente, al contratto autonomo di garanzia non si applica, per evidente incompatibilità logica, la norma ex art. 1957 c.c. nella sua interpretazione tradizionale e dominante, che riconnette l'impedimento del verificarsi della decadenza alla sola azione giudiziale, “non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. civ. n. 31509/2021; Cass. civ. n.
22346/2017).
È stato sostenuto, infatti, che la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza consegue alla nullità della deroga), determinerebbe soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire nel termine di sei mesi un'azione giudiziale essendo sufficiente, per evitare la decadenza, anche una mera iniziativa stragiudiziale
(Corte App. Milano n. 386/2023). Sotto altro profilo, non vi è ragione per ritenere incompatibili la clausola "a prima richiesta" e la clausola ex art. 1957 c.c. (Cass. n. 5598/2020), dovendosi indagare in concreto la volontà delle parti, alla stregua di un'esegesi che consideri anche la deroga, benché invalida, alla previsione di cui all'art. 1957 c.c.: anche tale clausola, infatti, nonostante la sua radicale invalidità, appare significativa per la ricostruzione della volontà dei contraenti (cfr. Cass. civ. n.
21873/2019).
Orbene, a prescindere dalla qualificazione del negozio di cui è causa, in termini di contratto autonomo di garanzia – della cui compatibilità al sistema civilistico, ai sensi del filtro di meritevolezza degli interessi tutelati ex art. 1322 c.c., non può dubitarsi – oppure di fideiussione con deroghe rispetto allo schema tipico, reputa il Tribunale che la previsione, legittima, della clausola “a prima richiesta” imponga di interpretare la reviviscente norma di cui all'art. 1957 c.c. nel suo significato minimo, ossia nella misura in cui impone al creditore, nel termine del semestre dalla scadenza dell'obbligazione, di attivarsi in via stragiudiziale con richiesta di pagamento (Corte App. Milano n.
220/2023; Trib. Cremona, n. 502/2022). In termini analoghi si è espresso anche questo Tribunale
(Trib. Pisa n. 1319/2023).
L'opposta, nella specie, ha dimostrato di essersi attivata tempestivamente a mezzo diffida nei confronti del debitore principale e dei garanti (doc. 13 e 14), a seguito della scadenza dell'obbligazione provocata dalla dichiarazione di risoluzione del contratto comunicata dalla banca.
5.3. Anche le eccezioni sollevate in merito al rapporto di conto corrente devono essere disattese.
5.3.1. In primis, risulta soddisfatto il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 T.U.B. ai fini della validità del contratto, in considerazione del contenuto della costituzione di ipoteca volontaria stipulata con atto pubblico tra la società e Parte_3 Controparte_5
in cui sono esplicitamente riportate, ai punti 2) e 3), le condizioni del contratto di apertura di conto corrente con specifico riferimento ai tassi applicati, incluso il tasso nominale annuo (TAE) indicato
“nella misura del 2,864%” e determinato con le modalità ivi riportate (cfr. p. 4, doc. 4), nonché agli indici di riferimento. Di conseguenza, anche le censure sollevate in merito al documento che formalizza la proroga dell'affidamento del 19/12/2012 risultano irrilevanti.
5.3.2. In secondo luogo, mette conto rammentare che il documento di sintesi, di cui l'opponente lamenta la mancata produzione in giudizio – sebbene nel contratto se ne faccia espresso riferimento
(cfr. p. 3, doc. 4) –, svolge una funzione informativa, finalizzata a sintetizzare e riassumere gli aspetti più significativi del contratto per facilitare al cliente una lettura chiara delle condizioni contrattuali.
Di talché, proprio perché tale documento svolge una funzione meramente informativa, la sua presenza non rientra nel contenuto strutturale del contratto e, pertanto, la sua mancata consegna al cliente non comporta la nullità del contratto, ma rileva esclusivamente sotto il profilo della violazione, da parte della banca, delle norme che disciplinano il comportamento dei contraenti, e, dunque, ai soli fini di una eventuale responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. civ. n. 14000/2023).
5.3.3. Infine, per quanto concerne le contestazioni relative all'ammontare del credito, per cui l'opponente ha richiesto, in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., una consulenza tecnica volta a rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti, si osserva che tali censure risultano assolutamente generiche. Infatti, a fronte della produzione degli estratti conto da parte dell'opposta
(doc. 9), era onere di indicare con sufficiente specificità le voci relative ai versamenti, Parte_1
prelevamenti e/o addebiti per spese che risultavano oggetto di contestati, nonché specificare le commissioni, gli oneri e le spese illegittimamente addebitati.
A tal proposito, è ormai orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui gli estratti conto corrente allegati a sostegno della domanda monitoria per il pagamento del saldo del conto corrente hanno valore probatorio fino a prova contraria anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, e possono essere disattesi solo in presenza di contestazioni precise e circostanziate
(Cass. civ. n. 28877/2019; Trib. Nola n. 1134/2022).
5.4. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione avanzata da deve essere Parte_1
rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
6. Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, per lo scaglione di riferimento, in misura diversa rispetto a quanto richiesto in nota spese, poiché calcolata sulla base di un errato valore della causa, e riducendo ai minimi la fase di trattazione/istruttoria, sostanzialmente limitata alle sole produzioni documentali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di , per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
- condanna nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere in Parte_1
favore di rappresentata da nella persona del legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio che liquida in € 22.426,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 19/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella