Articolo 2374 del Codice civile
Articolo 2373Articolo 2351
Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2374.

(( (Rinvio dell'assemblea). )) ((I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

Questo diritto non puo' esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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