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11 novembre 2005
11 novembre 2005
Art. 27. (Abrogazioni) 1. E' abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107 , ad eccezione dell'articolo 23.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla presente legge restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 .
3. Le convenzioni stipulate dalle regioni, ai sensi degli articoli 1, comma 8 , e 10, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107 , sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dagli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, della presente legge.
Note all' art. 27:
- La legge 4 maggio 1990, n. 107 , concerne: «Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati».
- Il testo dell' art. 23 della legge 4 maggio 1990, n. 107 , e' il seguente:
«Art. 23. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per le attivita' ordinarie si fa fronte a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1990 e seguenti, rientrando le spese per tali attivita' gia' tra le spese indistinte.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge relativamente alla razionalizzazione ed al potenziamento delle strutture preposte alle attivita' trasfusionali, laddove le stesse siano carenti, si provvede entro i limiti dello stanziamento di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla presente legge restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 .
3. Le convenzioni stipulate dalle regioni, ai sensi degli articoli 1, comma 8 , e 10, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107 , sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dagli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, della presente legge.
Note all' art. 27:
- La legge 4 maggio 1990, n. 107 , concerne: «Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati».
- Il testo dell' art. 23 della legge 4 maggio 1990, n. 107 , e' il seguente:
«Art. 23. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per le attivita' ordinarie si fa fronte a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo al Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1990 e seguenti, rientrando le spese per tali attivita' gia' tra le spese indistinte.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge relativamente alla razionalizzazione ed al potenziamento delle strutture preposte alle attivita' trasfusionali, laddove le stesse siano carenti, si provvede entro i limiti dello stanziamento di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 03/08/2006 n. 98 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 3 agosto 2006 · 1.0564939
L\'Associazione Alfa chiede di conoscere se l\'esclusione dall\'assoggettamento ad imposizione tributaria delle attivita\' e degli atti svolti da associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni, prevista dall\'articolo 9 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, operi anche relativamente all\'IRAP, ivi compresa l\'IRAP dovuta per l\'anno 2005. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L\'Associazione Alfa ritiene che l\'esclusione dall\'imposizione tributaria prevista dall\'articolo 9 della legge n. 219 riguardi anche l\'IRAP e che tale disposizione si applichi anche all\'IRAP dovuta per l\'anno 2005. PARERE DELL\'AGENZIA DELLE ENTRATE …
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Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Roma, sentenza 21/01/2022, n. 584Provvedimento: […] Orbene, il compenso trasfusionale trae origine innanzitutto dalla legge n.107/90 e dal DM Sanità 1.9.1995. L'art. 27 Legge 219/2005 ha poi previsto che “1. E' abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107, ad eccezione dell'articolo 23. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla presente legge restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107. 3. Le convenzioni stipulate dalle regioni, ai sensi degli articoli 1, comma 8, e 10, commaLeggi di più...
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