Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza del 26.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14757/2024 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rapp,to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Buono, Laura Fortuna e Claudia Podesta'. ricorrente
CONTRO
, CP_1 CP_2 rapp,ti e difesi dagli avv. Fabio Internicola e Ciro Picca. resistenti oggetto: pagamento tfr. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di essere stato assunto, in data 01/03/2008, dalla società COMEDILE DI ORSI NC E FIGLI SNC con un contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di Operaio- livello 6, e di avere lavorato fino alla data del 23.07.2019; di essere creditore nei confronti della società COMEDILE DI ORSI NC
E FIGLI SNC della somma di € 13.710,45, in virtù di decreto ingiuntivo n. 569/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 11/05/2023 dal Tribunale di Napoli sezione lavoro, nella persona del
Giudice dott.ssa Stefania Borrelli, notificato in data 31/05/2023 e non opposto e, dunque, divenuto definitivo, con cui è stato ingiunto alla società di pagare in suo favore la somma di Euro 13.710,45,
a titolo di TFR per il periodo di lavoro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
di avere notificato alla società il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, unitamente ad un primo atto di precetto, in data 31/05/2023, presso la residenza del liquidatore e rappresentante pro-tempore della società ingiunta Sig. ; di CP_1 avere ulteriormente notificato, in data 20/10/2023, nuovo atto di precetto in rinnovazione, sempre
1
di non poter procedere a pignoramento mobiliare presso la sede legale della predetta società, considerata l'inesistenza della stessa all'indirizzo indicato di via Lucullo n. 1, in Bacoli (NA); di avere quindi notificato, in data 13/11/2023 e 09/11/2023, atto di pignoramento presso terzi rispettivamente al rappresentante legale della società in questione ed al terzo pignorato e a fronte di tale pignoramento, di avere ricevuto una dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cpc, con la quale il terzo ha attestato l'incapienza del conto corrente pignorato rispetto al credito vantato;
di avere inoltrato ripetuti ed inutili solleciti senza conseguire il pagamento del credito;
di avere inutilmente chiesto con ricorso per decreto ingiuntivo un ingiunzione di pagamento nei confronti dei Sigg.ri
[...]
ed , quali soci illimitatamente responsabili della Soc. COMEDILE DI ORSI CP_1 CP_2
NC E FIGLI SNC. Egli ha rappresentato la legittimità della sua azione di cognizione nei confronti dei soci al fine di iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di costoro ovvero poter agire in via esecutiva contro di essi e ha chiesto di “1) Accertare e dichiarare che i Sigg.ri nato a CP_1
OZ (NA) il 19/05/1972, C.F. , ed ivi residente a[...], C.F._1
OZ (NA) e nato a [...] il [...], C.F. e residente in CP_2 C.F._2
Giugliano in Campania (Na) alla via Marte n. 96 sono soci illimitatamente responsabili della Soc. COMEDILE DI
ORSI NC E FIGLI SNC- P.IVA con sede in Bacoli (Na) alla via Lucullo n. 1; 2) Per l'effetto, P.IVA_1 condannare i Sigg.ri ed quali soci illimitatamente responsabili della Soc. COMEDILE CP_1 CP_2
DI ORSI NC E FIGLI SNC- P.IVA: con sede in Bacoli (Na) alla via Lucullo n.
1- al P.IVA_1 pagamento in favore del ricorrente Sig. nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(NA) alla Via A. Tosi n.6 (C ), della somma complessiva di euro €. 13.710,45, a titolo di C.F._3
TFR per il periodo di lavoro che lo stesso ricorrente aveva svolto presso la suindicata società, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge e se dovuti con attribuzione ai procuratori antistatari”.
I convenuti, costituiti con unica memoria, hanno eccepito la violazione del cd. “principio del ne bis in idem”; la violazione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio societario ex art. 2304 c.c.. e hanno concluso chiedendo di “1. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità
e/o improcedibilità ed in ogni caso l'infondatezza della domanda attorea, per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura”.
Dopo il fallimento di una soluzione transattiva della lite, all'odierna udienza, esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa, all'esito della camera di consiglio, con sentenza letta in udienza.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito enunciate.
È pacifico che il lavoratore ha un credito a titolo di Tfr per il quale ha conseguito un titolo esecutivo di formazione giudiziale, rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 569/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli nei confronti della società COMEDILE DI ORSI NC E FIGLI SNC per
2 l'importo di € 13.710,45. Di tale credito e della sua misura i convenuti non introducono alcuna contestazione né tampoco contestano la loro qualità di soci illimitatamente responsabili.
Il ricorrente ha dedotto e comprovato di avere tentato inutilmente di eseguire il titolo nei confronti della società avendo provveduto a intraprendere un pignoramento mobiliare presso la sede legale della predetta società, ineseguito per l'inesistenza della stessa all'indirizzo indicato di via
Lucullo n. 1, in Bacoli (NA) e di avere quindi notificato, in data 13/11/2023 e 09/11/2023, atto di pignoramento presso terzi rispettivamente al rappresentante legale della società in questione ed al terzo pignorato e a fronte di tale pignoramento, di avere ricevuto una dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cpc, con la quale il terzo ha attestato l'incapienza del conto corrente pignorato rispetto al credito vantato. Tali elementi consentono di ritenere provato l'infruttuosa esecuzione nei confronti della società ingiunta, ai sensi dell'art. 2304 c.c.
La possibilità per il ricorrente di munirsi di un ulteriore titolo nei confronti dei soci, che vada ad aggiungersi al titolo nei confronti della società, risulta ammissibile in vista del prospettato intento del lavoratore di iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di costoro ovvero poter agire in via esecutiva contro di loro, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del credito vantato. Tale evenienza risulta esaminata dalla Suprema
Corte, nella sentenza del 12/10/2018, n. 25378, con motivazioni del tutto condivisibili. D'altronde, come correttamente evidenziato dal ricorrente, i titoli che consentono l'iscrizione dell'ipoteca sono tassativi (2808-2820 c.c.) per cui non è dunque possibile estendere l'efficacia del titolo esecutivo anche ai fini dell'iscrizione ipotecaria.
All'esito il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, va disposta la condanna dei convenuti
[...]
ed quali soci illimitatamente responsabili della Soc. COMEDILE DI ORSI CP_1 CP_2
NC E FIGLI SNC, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro €.
13.710,45, a titolo di TFR oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna i convenuti ed quali soci CP_1 CP_2 illimitatamente responsabili della Soc. COMEDILE DI ORSI NC E FIGLI SNC, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro €. 13.710,45, a titolo di TFR oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo;
3 condanna i convenuti in solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.099,25 comprensivi di spese generali oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 26.03.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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