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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 9 dicembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 840/2025 R.G. e vertente
fra
nata il [...] In POLONIA (PL), c.f. Parte_1
, residente in [...], rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Antonio Vito Vertone ed elettivamente domiciliato in Potenza al P.le Rizzo n. 11 , giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MA AV, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio di Persona_1
Fiumicino, come in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 16.04.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, prestazione denegata durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo.
Con memoria ritualmente depositata l' si è costituito dichiarando di condividere le CP_1 conclusioni espresse dal consulente nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Il CTU, all'esito di un esame completo e accurato della documentazione medica depositata e, altresì, visitata la ricorrente, ha concluso per la insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento del beneficio preteso.
Le censure formulate da parte ricorrente si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del consulente, ovvero, eventuali incongruenze tra gli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal
CTU.
In altre parole, la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Deve aggiungersi che non risulta allegata agli atti documentazione sanitaria proveniente da struttura pubblica che risulti idonea a stravolgere il quadro patologico già considerato in fase di ATP.
Non si ritiene pertanto che sussistano gli estremi né per chiamare a chiarimenti il CTU nominato nella precedente fase e né per rinnovare la perizia.
2 Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
3. Le spese processuali sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 25.3.2025, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) in relazione al presente giudizio dichiara irripetibili le spese di lite;
Potenza, 09 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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