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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 929/2020
All'udienza collegiale del giorno 04/06/2025 ore 12:00
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Elena Maria Guida Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PR E Q CESSIONARIO Parte_1
Avv. COSI SAVERIO avv. Staniscia sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellante insiste nell'atto di appello nonche' nelle richieste istruttorie ivi formulate.
La Corte trattiene la causa in decisione.
Assistente giudiziario IL PRESIDENTE
Raffaella Andreani DR Giulia Spadaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
Composta dai magistrati:
- Giulia Spadaro Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 4 giugno2025 pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 929 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
- (c.f. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
cessionario della elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_2
Crescenzio n. 20 presso l'avv. Saverio Cosi (fax. - P.IVA_1
- CF. ) che lo Email_1 C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti,
-APPELLANTE
e
- , Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.02.2020, Pt_1
in proprio e nella dichiarata qualità ha proposto appello avverso la
[...]
sentenza n.14719/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 11.07.2019, non notificata, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso appellante promosso nei confronti di . Controparte_1
§.2. I fatti di causa sono esposti nell'appellata sentenza come qui di seguito viene riportato. « Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della sig.ra CP_1
, il sig. chiedeva la condanna della convenuta alla
[...] Parte_1
restituzione di un cane tipo razza Chihuahua con numero di microcip
348098100048780 che la stessa aveva avuto per la custodia dalla Autorità giudiziaria a seguito del sequestro degli animali o, qualora non fosse possibile la restituzione in natura, richiedeva la condanna all'equiva1ente valore di mercato dell'animale. A sostegno della domanda parte attrice documentava un sequestro degli animali di proprietà della (società cedente del sig. Parte_2
) che asseriva essere stato dichiarato illegittimo con il conseguente Pt_1
obbligo per l'affidataria dell'animale alla restituzione. Rimaneva contumace la sig.ra . Rilevata la natura documentale della causa, il Controparte_1
Giudice tratteneva la vertenza in decisione».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: « …rigetta la domanda attorea in quanto allo stato risulta perdurare il sequestro degli animali».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«Le doglianze di parte attrice non trovano alcun titolo giustificativo nell'asserito dissequestro dell'animale a favore della società in quanto la Parte_2
Suprema Corte di Cassazione, da ultima intervenuta a pronunciarsi sulle diverte vicende giudiziarie in ordine sia alla proprietà degli animali (tutt'ora controversa) che al fondamento del sequestro medesimo, con provvedimento del
5.7.2017 ha annullato senza rinvio la relativa ordinanza rimettendo le parti dinanzi al giudice civile competente ma mantenendo il sequestro, tuttora permanente. La domanda quindi di sola restituzione dell'animale e/o pagamento per equivalente non può essere accolta».
§.5. Con l'atto di appello, ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni: «Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adito, in totale riforma della sentenza impugnata, accertata la competenza del Giudice Civile sulla domanda oggetto di causa e diretta all'accertamento della proprietà ed alla restituzione del bene, accertare e dichiarare la proprietà del cane oggetto di causa in capo al sig. . Condannare la convenuta alla restituzione del bene oltre Parte_1
il risarcimento del danno oltre alle spese del doppio grado. In via istruttoria si chiede di essere ammessi ai mezzi istruttori tempestivamente articolati in primo grado (prova per interpello e testi sui capitoli da 1 a 15 dell'atto di citazione e di seguito trascritti con le memorie ex art. 183 cpc: <<in via istruttoria si riporta alla documentazione depositata in atti con richiesta di attribuzione valore probatorio e reitera la prova per interpello della sig.ra>
, nonché prova per testi sul capitolo 15) indicando Controparte_1
sin d'ora a testi il sig. ed il titolare dell'azienda SELEMARE Testimone_1
KELIBIA SARL e, occorrendone, CTU, al fine di stabilire il valore del cane di razza Chihuahua femmina fulva identificata con il numero microchip
348098100048780, consegnato alla sig.ra al Controparte_1
momento del sequestro. In via principale ove ritenuto opportuno dall'On.le
Giudicante, Voglia, ex art. 210 c.p.c. disporre presso il Corpo Forestale dello Stato, Sezione NIRDA, ora Carabinieri, l'acquisizione della documentazione, afferente i predetti animali, ivi compresi passaporti, registri, fatture, ecc., acquisita dagli stessi in occasione del sequestro effettuato ai danni della e mai restituita. Tanto premesso l'attore Parte_2 Pt_1
, come sopra rapp.to e difeso, riservata ogni altra deduzione e richiesta,
[...]
anche istruttoria, ed il deposito di ulteriori documenti nei termini già concessi, reitera le conclusioni come rassegnate nell'atto introduttivo e precisate nel presente atto. In via gradata deferirsi giuramento estimatorio nei confronti dell'appellante sul seguente capitolo: <<giuro e giurando affermo o nego che a seguito della mancata restituzione dell sequestrato da parte convenuta l ha avuto un mancato incremento patrimoniale di>
700,00>>».
§.6. L'appellata pur regolarmente citata, non si è Controparte_1
costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
§.7. Disattese le istanze istruttorie, all'odierna udienza è comparso il procuratore della parte costituita il quale ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e ha discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello, che contiene un unico motivo rubricato «violazione delle norme di diritto con riguardo agli art. 112 e 324 cpc - 925 cc.», è infondato.
La censura dell'appellante si articola in due profili.
Sotto il primo profilo, l'appellante argomenta «Con la sentenza 5669912018 (che si allega) la Suprema Corte ha annullato, con rinvio, l'ordinanza 128/2017 con cui il Tribunale di Roma aveva negato la restituzione degli animali dissequestrati in favore dell'attore. In detta pronuncia, come si legge nel parere del Sostituto Procuratore Generale, è stato accertato non solo il diritto alla restituzione degli animali in favore degli aventi diritto, rectius possessori, ma anche la competenza per detto accertamento (in uno alle condizioni ed ai requisiti igienico sanitari) in capo al Giudice Civile… In buona sostanza - alla luce della pronuncia del
Supremo Collegio e del provvedimento di restituzione agli aventi diritto in uno alla revoca del provvedimento di vendita agli affidatari - oggetto di accertamento del presente giudizio è stato, in via preliminare, la proprietà degli animali m capo al sig. Se, infatti, l'animale oggetto di causa Controparte_2
deve essere restituito e detta restituzione può essere effettuata solo in capo all'avente diritto, ossia al proprietario, era preliminare - nonché presupposto indispensabile all'esame della domanda principale di restituzione - quello di accertare il diritto di proprietà in capo all'attore stesso. Orbene, risulta nel parere del Sostituto procuratore generale Allegato un giudicato sulla competenza del Giudice civile sulla questione dell'accertamento della proprietà in uno alle condizioni ed ai requisiti igienico sanitari per la detenzione degli animali».
Sotto altro profilo, l'appellante deduce « Con riguardo, poi, alla proprietà dell'animale oggetto di causa la stessa deve essere riconosciuta in capo all'attore. Ed invero, ai sensi dell'art. 925 cpc, in tema di animali, il diritto di proprietà coincide con il possesso dell'animale stesso. Nella fattispecie in esame il possesso appartiene al solo atteso che solo il sig. è Parte_1 Pt_1
stato colpito dal provvedimento di sequestro del bene oggetto di causa e non già
l'odierno convenuto ma, soprattutto, atteso che ad oggi non è stata fornita la prova del pagamento del prezzo e/o con la produzione di un contratto di compravendita consensuale. Ed invero, nell'ordinanza annullata dalla cassazione era stato stabilito che il cane sequestrato ed affidato doveva esser
"acquistato dall'affidatario con il pagamento del prezzo di €. 200,00" in tal modo espressamente escludendo che il convenuto - affidatario - fosse il proprietario/ possessore dei cani di cui oggi l'attore chiede la restituzione. Annullata dalla cassazione penale l'ordinanza impugnata, il convenuto è rimasto detentore senza titolo dell'animale di cui si chiede la restituzione, mentre il sig. Parte_1
ha incondizionato diritto ad ottenere la ripetizione della bestiola originariamente affidata dall'autorità penale alla sig.ra Controparte_1
opo l'apprensione sequestrataria operata in danno dell'appellante».
[...] §.8.1. La censura, sotto entrambi i profili prospettata, non coglie nel segno.
Innanzitutto va evidenziato come la S.C. con sentenza n. 56699/2018 ha mantenuto il sequestro penale, rimettendo al giudice civile la questione relativa alla proprietà dei cani e al diritto alla restituzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 263 comma 3 c.p.p.
Per quanto attiene al diritto di proprietà, l'appellante si limita a rinviare ad un parere del sostituto PG che non si comprende come possa costituire giudicato sulla proprietà del bene. Peraltro dalla richiamata sentenza della S.C. si evince unicamente la competenza del giudice di civile in ordine all'accertamento della proprietà.
Nel merito, non risultano essere stati prodotti documenti idonei a dimostrare la proprietà del cane in capo alla società prima ancora che Parte_2 all'appellante né appare rilevante l'atto di cessione degli animali, dei crediti pertinenziali agli stessi e della titolarità delle posizioni della società cedente - intervenuto tra la predetta società ed il - posto che nel medesimo atto non Pt_1
è chiarito sulla base di quali documenti, asseritamente comprovanti il credito, sia possibile verificare la proprietà degli animali ceduti in capo alla Parte_2
né quali documenti siano stati consegnati, a tal fine, al cessionario;
non risultano, invero, prodotti atti di acquisto né fatture e bolle relative al trasporto dell'animale, né un valido passaggio di proprietà da cedente a cessionario. Sul punto, nulla ha argomentato il . Il fatto che i cani siano stati sequestrati Pt_1 all'appellante dimostra unicamente la disponibilità del bene da parte sua ma non la proprietà.
Inoltre, l'applicazione del microchip non determina da sola la proprietà del cane, in mancanza di ulteriori prove, in quanto essa costituisce principalmente adempimento di natura amministrativa, la cui finalità è tesa sostanzialmente alla prevenzione del randagismo.
Sotto altro profilo, alcun rilievo può poi assumere l'asserita violazione dell'art.925 c.c. atteso, che tale norma trova applicazione solo relativamente agli animali mansuefatti (animali selvatici o comunque non di compagnia che hanno l'abitudine di ritornare nei luoghi di usuale dimora dopo essersene allontanati) alla cui categoria non appartiene notoriamente il cane (cfr. legge quadro n.281 del 1991). Anche la giurisprudenza annotata dall'appellante dà contezza della inapplicabilità della norma richiamata alla fattispecie in esame. A ciò si aggiunga che va confermata l'ordinanza di questa Corte del 7.1.2021 che ha dichiarato inammissibili le richieste istruttorie (quanto alla prova per testi per non essere stato indicato il nominativo del teste nella memoria ex art. 183, comma
VI n. 2 c.p.c. e quanto alla richiesta di esibizione in quanto generica).
Pertanto è da escludere la prova del diritto di proprietà (quale presupposto della restituzione).
§.8.2. Quanto alla restituzione dell'animale, la carenza di prova in ordine alla titolarità del bene assorbe ogni questione in ordine alla restituzione.
In ogni caso va evidenziato come, avendo il Tribunale rigettato la domanda sul presupposto della permanenza del sequestro del cane - come stabilito, da ultimo, dalla Corte di Cassazione in sede penale con la sentenza n.56699/2018, depositata dallo stesso appellante - appare del tutto inconferente la censura alla sentenza impugnata «nella parte in cui ha escluso la competenza del Giudice Civile sulla domanda oggetto di causa» (cfr. pag.4 dell'atto di appello). Né assumono alcuna rilevanza le circostanze addotte dall'appellante rispetto alla chiara argomentazione espressa dal primo giudice.
Inoltre, con la richiamata decisione - che, per quanto è dato evincere dal suo esame, è stata emessa all'esito di un lungo iter giudiziario che ha visto coinvolti, da un lato, l'odierno appellante e, dall'altro, alcuni custodi affidatari degli animali sottoposti a sequestro preventivo (vicenda al quale l'odierna appellata contumace non ha partecipato) sulla questione della titolarità del diritto di proprietà e sulla individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione - la
Suprema Corte (che, contrariamento all'assunto dell'appellante ha annullato senza rinvio l'impugnata ordinanza del Tribunale di Roma n. 128/2017) ha rimesso le parti, ai sensi dell'art.263, comma 3, e 324, comma 8, c.p.p., davanti al giudice civile proprio per la risoluzione della insorta controversia di natura civile relativa all'accertamento della proprietà del cane, mantenendo fermo, nelle more, il sequestro degli animali.
Quindi, se per un verso il non ha dimostrato la proprietà, per altro verso, Pt_1
la stessa restituzione è stata negata condivisibilmente dal Tribunale sulla base della statuizione della Corte di Cassazione rispetto alla quale il non ha Pt_1
fornito ulteriori e diversi elementi dai quali desumere il venir meno della misura cautelare e la certa individuazione del soggetto cui restituire il piccolo animale. In definitiva, l'appello deve essere integralmente disatteso, assorbita ogni ulteriore questione.
§.9. Nulla si dispone per le spese del grado di appello stante la contumacia di
. Controparte_1
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.14719/2019, pubblicata in data 11.07.2019, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)- nulla per le spese;
c) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Giulia Spadaro
Sezione VI civile
R.G. 929/2020
All'udienza collegiale del giorno 04/06/2025 ore 12:00
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Elena Maria Guida Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PR E Q CESSIONARIO Parte_1
Avv. COSI SAVERIO avv. Staniscia sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'appellante insiste nell'atto di appello nonche' nelle richieste istruttorie ivi formulate.
La Corte trattiene la causa in decisione.
Assistente giudiziario IL PRESIDENTE
Raffaella Andreani DR Giulia Spadaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
Composta dai magistrati:
- Giulia Spadaro Presidente
- Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 4 giugno2025 pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 929 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
- (c.f. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
cessionario della elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_2
Crescenzio n. 20 presso l'avv. Saverio Cosi (fax. - P.IVA_1
- CF. ) che lo Email_1 C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti,
-APPELLANTE
e
- , Controparte_1
-APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.02.2020, Pt_1
in proprio e nella dichiarata qualità ha proposto appello avverso la
[...]
sentenza n.14719/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 11.07.2019, non notificata, resa nel giudizio di primo grado dallo stesso appellante promosso nei confronti di . Controparte_1
§.2. I fatti di causa sono esposti nell'appellata sentenza come qui di seguito viene riportato. « Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della sig.ra CP_1
, il sig. chiedeva la condanna della convenuta alla
[...] Parte_1
restituzione di un cane tipo razza Chihuahua con numero di microcip
348098100048780 che la stessa aveva avuto per la custodia dalla Autorità giudiziaria a seguito del sequestro degli animali o, qualora non fosse possibile la restituzione in natura, richiedeva la condanna all'equiva1ente valore di mercato dell'animale. A sostegno della domanda parte attrice documentava un sequestro degli animali di proprietà della (società cedente del sig. Parte_2
) che asseriva essere stato dichiarato illegittimo con il conseguente Pt_1
obbligo per l'affidataria dell'animale alla restituzione. Rimaneva contumace la sig.ra . Rilevata la natura documentale della causa, il Controparte_1
Giudice tratteneva la vertenza in decisione».
§.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: « …rigetta la domanda attorea in quanto allo stato risulta perdurare il sequestro degli animali».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«Le doglianze di parte attrice non trovano alcun titolo giustificativo nell'asserito dissequestro dell'animale a favore della società in quanto la Parte_2
Suprema Corte di Cassazione, da ultima intervenuta a pronunciarsi sulle diverte vicende giudiziarie in ordine sia alla proprietà degli animali (tutt'ora controversa) che al fondamento del sequestro medesimo, con provvedimento del
5.7.2017 ha annullato senza rinvio la relativa ordinanza rimettendo le parti dinanzi al giudice civile competente ma mantenendo il sequestro, tuttora permanente. La domanda quindi di sola restituzione dell'animale e/o pagamento per equivalente non può essere accolta».
§.5. Con l'atto di appello, ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni: «Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adito, in totale riforma della sentenza impugnata, accertata la competenza del Giudice Civile sulla domanda oggetto di causa e diretta all'accertamento della proprietà ed alla restituzione del bene, accertare e dichiarare la proprietà del cane oggetto di causa in capo al sig. . Condannare la convenuta alla restituzione del bene oltre Parte_1
il risarcimento del danno oltre alle spese del doppio grado. In via istruttoria si chiede di essere ammessi ai mezzi istruttori tempestivamente articolati in primo grado (prova per interpello e testi sui capitoli da 1 a 15 dell'atto di citazione e di seguito trascritti con le memorie ex art. 183 cpc: <<in via istruttoria si riporta alla documentazione depositata in atti con richiesta di attribuzione valore probatorio e reitera la prova per interpello della sig.ra>
, nonché prova per testi sul capitolo 15) indicando Controparte_1
sin d'ora a testi il sig. ed il titolare dell'azienda SELEMARE Testimone_1
KELIBIA SARL e, occorrendone, CTU, al fine di stabilire il valore del cane di razza Chihuahua femmina fulva identificata con il numero microchip
348098100048780, consegnato alla sig.ra al Controparte_1
momento del sequestro. In via principale ove ritenuto opportuno dall'On.le
Giudicante, Voglia, ex art. 210 c.p.c. disporre presso il Corpo Forestale dello Stato, Sezione NIRDA, ora Carabinieri, l'acquisizione della documentazione, afferente i predetti animali, ivi compresi passaporti, registri, fatture, ecc., acquisita dagli stessi in occasione del sequestro effettuato ai danni della e mai restituita. Tanto premesso l'attore Parte_2 Pt_1
, come sopra rapp.to e difeso, riservata ogni altra deduzione e richiesta,
[...]
anche istruttoria, ed il deposito di ulteriori documenti nei termini già concessi, reitera le conclusioni come rassegnate nell'atto introduttivo e precisate nel presente atto. In via gradata deferirsi giuramento estimatorio nei confronti dell'appellante sul seguente capitolo: <<giuro e giurando affermo o nego che a seguito della mancata restituzione dell sequestrato da parte convenuta l ha avuto un mancato incremento patrimoniale di>
700,00>>».
§.6. L'appellata pur regolarmente citata, non si è Controparte_1
costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
§.7. Disattese le istanze istruttorie, all'odierna udienza è comparso il procuratore della parte costituita il quale ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e ha discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello, che contiene un unico motivo rubricato «violazione delle norme di diritto con riguardo agli art. 112 e 324 cpc - 925 cc.», è infondato.
La censura dell'appellante si articola in due profili.
Sotto il primo profilo, l'appellante argomenta «Con la sentenza 5669912018 (che si allega) la Suprema Corte ha annullato, con rinvio, l'ordinanza 128/2017 con cui il Tribunale di Roma aveva negato la restituzione degli animali dissequestrati in favore dell'attore. In detta pronuncia, come si legge nel parere del Sostituto Procuratore Generale, è stato accertato non solo il diritto alla restituzione degli animali in favore degli aventi diritto, rectius possessori, ma anche la competenza per detto accertamento (in uno alle condizioni ed ai requisiti igienico sanitari) in capo al Giudice Civile… In buona sostanza - alla luce della pronuncia del
Supremo Collegio e del provvedimento di restituzione agli aventi diritto in uno alla revoca del provvedimento di vendita agli affidatari - oggetto di accertamento del presente giudizio è stato, in via preliminare, la proprietà degli animali m capo al sig. Se, infatti, l'animale oggetto di causa Controparte_2
deve essere restituito e detta restituzione può essere effettuata solo in capo all'avente diritto, ossia al proprietario, era preliminare - nonché presupposto indispensabile all'esame della domanda principale di restituzione - quello di accertare il diritto di proprietà in capo all'attore stesso. Orbene, risulta nel parere del Sostituto procuratore generale Allegato un giudicato sulla competenza del Giudice civile sulla questione dell'accertamento della proprietà in uno alle condizioni ed ai requisiti igienico sanitari per la detenzione degli animali».
Sotto altro profilo, l'appellante deduce « Con riguardo, poi, alla proprietà dell'animale oggetto di causa la stessa deve essere riconosciuta in capo all'attore. Ed invero, ai sensi dell'art. 925 cpc, in tema di animali, il diritto di proprietà coincide con il possesso dell'animale stesso. Nella fattispecie in esame il possesso appartiene al solo atteso che solo il sig. è Parte_1 Pt_1
stato colpito dal provvedimento di sequestro del bene oggetto di causa e non già
l'odierno convenuto ma, soprattutto, atteso che ad oggi non è stata fornita la prova del pagamento del prezzo e/o con la produzione di un contratto di compravendita consensuale. Ed invero, nell'ordinanza annullata dalla cassazione era stato stabilito che il cane sequestrato ed affidato doveva esser
"acquistato dall'affidatario con il pagamento del prezzo di €. 200,00" in tal modo espressamente escludendo che il convenuto - affidatario - fosse il proprietario/ possessore dei cani di cui oggi l'attore chiede la restituzione. Annullata dalla cassazione penale l'ordinanza impugnata, il convenuto è rimasto detentore senza titolo dell'animale di cui si chiede la restituzione, mentre il sig. Parte_1
ha incondizionato diritto ad ottenere la ripetizione della bestiola originariamente affidata dall'autorità penale alla sig.ra Controparte_1
opo l'apprensione sequestrataria operata in danno dell'appellante».
[...] §.8.1. La censura, sotto entrambi i profili prospettata, non coglie nel segno.
Innanzitutto va evidenziato come la S.C. con sentenza n. 56699/2018 ha mantenuto il sequestro penale, rimettendo al giudice civile la questione relativa alla proprietà dei cani e al diritto alla restituzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 263 comma 3 c.p.p.
Per quanto attiene al diritto di proprietà, l'appellante si limita a rinviare ad un parere del sostituto PG che non si comprende come possa costituire giudicato sulla proprietà del bene. Peraltro dalla richiamata sentenza della S.C. si evince unicamente la competenza del giudice di civile in ordine all'accertamento della proprietà.
Nel merito, non risultano essere stati prodotti documenti idonei a dimostrare la proprietà del cane in capo alla società prima ancora che Parte_2 all'appellante né appare rilevante l'atto di cessione degli animali, dei crediti pertinenziali agli stessi e della titolarità delle posizioni della società cedente - intervenuto tra la predetta società ed il - posto che nel medesimo atto non Pt_1
è chiarito sulla base di quali documenti, asseritamente comprovanti il credito, sia possibile verificare la proprietà degli animali ceduti in capo alla Parte_2
né quali documenti siano stati consegnati, a tal fine, al cessionario;
non risultano, invero, prodotti atti di acquisto né fatture e bolle relative al trasporto dell'animale, né un valido passaggio di proprietà da cedente a cessionario. Sul punto, nulla ha argomentato il . Il fatto che i cani siano stati sequestrati Pt_1 all'appellante dimostra unicamente la disponibilità del bene da parte sua ma non la proprietà.
Inoltre, l'applicazione del microchip non determina da sola la proprietà del cane, in mancanza di ulteriori prove, in quanto essa costituisce principalmente adempimento di natura amministrativa, la cui finalità è tesa sostanzialmente alla prevenzione del randagismo.
Sotto altro profilo, alcun rilievo può poi assumere l'asserita violazione dell'art.925 c.c. atteso, che tale norma trova applicazione solo relativamente agli animali mansuefatti (animali selvatici o comunque non di compagnia che hanno l'abitudine di ritornare nei luoghi di usuale dimora dopo essersene allontanati) alla cui categoria non appartiene notoriamente il cane (cfr. legge quadro n.281 del 1991). Anche la giurisprudenza annotata dall'appellante dà contezza della inapplicabilità della norma richiamata alla fattispecie in esame. A ciò si aggiunga che va confermata l'ordinanza di questa Corte del 7.1.2021 che ha dichiarato inammissibili le richieste istruttorie (quanto alla prova per testi per non essere stato indicato il nominativo del teste nella memoria ex art. 183, comma
VI n. 2 c.p.c. e quanto alla richiesta di esibizione in quanto generica).
Pertanto è da escludere la prova del diritto di proprietà (quale presupposto della restituzione).
§.8.2. Quanto alla restituzione dell'animale, la carenza di prova in ordine alla titolarità del bene assorbe ogni questione in ordine alla restituzione.
In ogni caso va evidenziato come, avendo il Tribunale rigettato la domanda sul presupposto della permanenza del sequestro del cane - come stabilito, da ultimo, dalla Corte di Cassazione in sede penale con la sentenza n.56699/2018, depositata dallo stesso appellante - appare del tutto inconferente la censura alla sentenza impugnata «nella parte in cui ha escluso la competenza del Giudice Civile sulla domanda oggetto di causa» (cfr. pag.4 dell'atto di appello). Né assumono alcuna rilevanza le circostanze addotte dall'appellante rispetto alla chiara argomentazione espressa dal primo giudice.
Inoltre, con la richiamata decisione - che, per quanto è dato evincere dal suo esame, è stata emessa all'esito di un lungo iter giudiziario che ha visto coinvolti, da un lato, l'odierno appellante e, dall'altro, alcuni custodi affidatari degli animali sottoposti a sequestro preventivo (vicenda al quale l'odierna appellata contumace non ha partecipato) sulla questione della titolarità del diritto di proprietà e sulla individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione - la
Suprema Corte (che, contrariamento all'assunto dell'appellante ha annullato senza rinvio l'impugnata ordinanza del Tribunale di Roma n. 128/2017) ha rimesso le parti, ai sensi dell'art.263, comma 3, e 324, comma 8, c.p.p., davanti al giudice civile proprio per la risoluzione della insorta controversia di natura civile relativa all'accertamento della proprietà del cane, mantenendo fermo, nelle more, il sequestro degli animali.
Quindi, se per un verso il non ha dimostrato la proprietà, per altro verso, Pt_1
la stessa restituzione è stata negata condivisibilmente dal Tribunale sulla base della statuizione della Corte di Cassazione rispetto alla quale il non ha Pt_1
fornito ulteriori e diversi elementi dai quali desumere il venir meno della misura cautelare e la certa individuazione del soggetto cui restituire il piccolo animale. In definitiva, l'appello deve essere integralmente disatteso, assorbita ogni ulteriore questione.
§.9. Nulla si dispone per le spese del grado di appello stante la contumacia di
. Controparte_1
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.14719/2019, pubblicata in data 11.07.2019, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)- nulla per le spese;
c) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002, a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Giulia Spadaro