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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/06/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 986/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Arceri Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 986/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. elettivamente domiciliato in Via Martino Parte_1 C.F._1
Cilestri n. 25, Catania presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1069/2023 pubblicata il 09.02.2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano,
Sesta Sezione Civile, Dott. Antonio S. Stefani, nell'ambito del giudizio RGN 10659/2022, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui di seguito si riportano: Nel merito 1. Accertare e
pagina 1 di 8 dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto in oggetto;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto in oggetto;
3.
Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile.
4. Accertare
e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda
CTU;
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore di parte CP_1
attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento CP_1 dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
In via istruttoria
1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione bancaria attinente il rapporto bancario in questione.
2. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto bancario senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali. Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano, deducendo di aver stipulato con quest'ultima, in data Controparte_1
19.09.2018, il contratto di finanziamento n. 19657020 per un importo di euro 30.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili da euro 677,84, con TAN al 12,250%, TAEG al 13,57% e interessi di mora pari all'1% mensile della quota capitale dell'intero debito residuo.
In particolare, chiedeva al Tribunale di voler accertare e dichiarare:
a) l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese applicato al contratto;
b) la nullità delle pattuizioni determinanti la corresponsione di interessi passivi in misura ultralegale.
Nello specifico, con riguardo alla doglianza sub. b), l'attore adduceva che la verifica dell'usura va necessariamente condotta “con riferimento unitario agli interessi corrispettivi e di mora, senza il
pagina 2 di 8 ricorso ad una “fantomatica” soglia usuraria specifica per gli interessi moratori” (vd. pag. 8 dell'atto di citazione in I grado).
Assumeva dunque, in termini generici, che la violazione della normativa antiusura si verifica al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo e che pertanto, è in relazione a tale momento, che va valutato se il tasso corrispettivo o quello di mora sia superiore, o meno, al tasso di soglia rilevato dai decreti ministeriali.
Chiedeva, in via istruttoria, di voler ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta “l'esibizione della documentazione bancaria attinente il rapporto bancario in questione” nonché di voler ammettere
CTU bancaria volta alla determinazione del saldo effettivo, previa espunzione delle somme asseritamente corrisposte a titolo di interessi ultralegali.
Concludeva, dunque, con la richiesta di condanna della “alla restituzione in favore di parte CP_1
attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento CP_1 dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.”
Costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree, perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento delle somme insolute, pari ad € 23.888,94 oltre interessi, come da estratto conto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato le domande di parte attrice ed ha accolto la domanda riconvenzionale di parte convenuta, condannando, per l'effetto, al Parte_1 pagamento, nei confronti di della predetta somma di € 23.888,94, oltre interessi legali dalla CP_1
data della domanda.
In punto di spese di lite, ha condannato parte attrice al rimborso, nei confronti della convenuta, dell'importo di € 1.700,00 per compensi, oltre accessori.
Per quanto ancora di attuale rilievo, il Tribunale di Milano ha disatteso la doglianza attorea di illegittimità dell'applicazione del piano di ammortamento a rata costante per presunta sussistenza di un fenomeno anatocistico, rilevandone l'infondatezza sia da un punto di vista giuridico, che matematico.
In via conclusiva, ha dunque osservato che: “quando le parti di un contratto di mutuo abbiano pattuito il rimborso graduale tramite il pagamento di rate composte da una quota capitale e una quota interessi, quest'ultima viene calcolata solo sul residuo debito in conto capitale e quindi non si verifica
pagina 3 di 8 alcun fenomeno di anatocismo, né ricorre l'applicazione di un tasso maggiore di quello concordato.”
(vd. pag. 7 della sentenza).
Con riferimento alla doglianza relativa alla presunta pattuizione di interessi usurari, il giudice di primo grado ha ravvisato l'assoluta genericità della trattazione attorea, non avendo, parte attrice, mosso alcun riferimento al contratto per cui è causa.
In particolare, ha rilevato il giudice, non è stato indicato il TEG, né il tasso soglia pertinente, né, infine,
è stato allegato il superamento di tale limite.
Il Tribunale ha comunque rilevato d'ufficio che il tasso soglia in vigore nel quarto trimestre1 del 2018 per i crediti personali era pari al 16,4% e che tale tasso risultava comunque superiore sia al TAN, sia al
TAEG che all'interesse di mora, e che, pertanto, non vi era alcuna ipotesi di pattuizione di tassi usurari.
Avverso tale decisum ha interposto appello , affidando l'impugnazione a due motivi Parte_1
d'appello aventi ad oggetto l'omessa pronuncia sulla possibile sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, ai fini del calcolo del tasso usurario, e l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie.
Alla prima udienza, celebrata in data 20.03.2024, rilevata l'idoneità della notifica dell'atto di citazione in appello, il Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
La parte costituita, nei termini previsti dall'art. 352 c.p.c., ha depositato la comparsa conclusionale2 e all'udienza del 14.5.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla possibile sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, ai fini del calcolo dell'usura.
Asserisce, a tal fine, che, allo stato, non vi è dubbio che la giurisprudenza di legittimità affermi che l'usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi, ammettendone la sommatoria.
pagina 4 di 8 La tesi di parte appellante è quella per cui al cumulo debba procedersi quando, come nel caso di specie, il tasso di mora derivi dalla somma degli interessi corrispettivi e di quelli aggiunti in caso di inadempimento.
Quanto al momento in cui il fenomeno usuraio va apprezzato, a parere di parte appellante, l'usura può manifestarsi non solo con il pagamento di interessi usurari, ma anche con la semplice promessa degli stessi.
Il motivo è infondato.
Va, anzitutto, premesso che è pur vero che la normativa antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori;
purtuttavia, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, la ormai nota sentenza n. 19597, resa dalle Sezioni Unite in data 18 settembre 2020, ha escluso la possibilità di riferirsi all'ipotesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del carattere usurario degli interessi convenuti nel contratto di credito.
Difatti, con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno individuato un criterio per la determinazione di un limite (tasso-soglia) agli interessi moratori, stabilendo che “così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso- soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali”.
Così, il criterio adottato dalla Suprema Corte, ai fini della determinazione del tasso soglia per gli interessi moratori, prevede la valorizzazione del parametro relativo al tasso effettivo globale medio
(TEGM), maggiorato del tasso medio statisticamente rilevato dalla BA d'IA (e ripreso nei Decreti ministeriali, in particolare all'art. 3), cui deve essere aggiunta – per l'individuazione della soglia oltre la quale l'interesse moratorio è definibile usurario – l'ulteriore maggiorazione del 50%, secondo lo schema che segue: (TEGM + 2,1) + 50%.
Questa modalità di determinazione del tasso-soglia, come è noto, è stata poi ripresa anche nei più recenti decreti ministeriali - che a partire dal 2017 hanno cominciato a classificarli a seconda che si riferissero ai mutui ipotecari ultraquinquennali, alle operazioni di leasing e al complesso degli altri prestiti – e modificata nel senso di prevedere l'individuazione del tasso-soglia “mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali”. La Suprema Corte poi, dopo aver dato conto della circostanza che “dall'ultima rilevazione statistica condotta dalla BA
d'IA, [...] risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali
pagina 5 di 8 corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti” (S.U. cit., enfasi aggiunta), ha stabilito che “la soglia comprendente i moratori, [...] con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora”… “La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4. Analogamente, potrà essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing ed agli altri prestiti.”
L'ipotesi del cumulo sostenuta da parte appellante, dunque, non trova alcun riscontro all'interno del percorso argomentativo delle S.U.
Come la stessa Corte ha infatti rilevato fin dall'inizio, “non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni”, e, come tali, devono essere considerati parametri a sé stanti, in alcun modo cumulabili, dal momento che esprimono entità differenti. Mentre, infatti, i primi costituiscono una remunerazione per il creditore a fronte del finanziamento erogato, i secondi, invece, svolgono una funzione essenzialmente (ed esclusivamente) risarcitoria, in quanto dovuti in caso di ritardo.
Tutto quanto appena esposto è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”
(Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14214).
Ciò posto, ferma dunque l'impossibilità di procedere ad un cumulo tra interessi moratori ed interessi corrispettivi per le ragioni anzidette, rileva la Corte – pur in mancanza di qualsivoglia allegazione da parte dell'appellante quanto al tasso concretamente applicato (cioè, la misura del tasso che sarebbe derivata dalla pretesa sommatoria), al tasso di soglia pertinente, ed altresì in difetto di allegazione circa il superamento di tale limite – quanto segue:
pagina 6 di 8 − dalla documentazione fornita dalle parti, risulta che il contratto di credito personale (vd. all. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellante) è stato stipulato il 19 settembre 2018, e di conseguenza le rilevazioni di BA d'IA che assumono rilevanza sono quelle del terzo trimestre (applicabili nel periodo dal 1° luglio fino al 30 settembre 2018);
− in particolare, nel periodo di tempo considerato, risulta che il TEGM applicato nell'ambito dei contratti di credito personale fosse pari al 10,09% mentre la soglia di usura va individuata al
16.6125%, valori che risultano essere rispettati con riferimento al TAN pari al 12,250%, al
TAEG pari al 13,57% e agli interessi di mora applicati dalla Compass;
− infatti, dalla lettura del contratto concluso fra le parti si evince che le stesse hanno pattuito la misura mensile degli interessi di mora nell'1 % della quota capitale dell'intero debito residuo, equivalente, tale misura, al 12% annuo;
Ebbene, tale misura risulta ben al di sotto del tasso soglia rilevante per il trimestre di riferimento;
quest'ultimo, risulta, difatti, pari al 20,48%, risultato derivante dalla seguente formula: (TEGM (nel caso concreto pari a 10,09%) + 3,1) x 1,25 +4.
Le considerazioni illustrate impongono, dunque, il rigetto della doglianza.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante censura la decisione impugnata per omessa pronuncia circa le richieste istruttorie avanzate dall'attore in I grado.
Argomenta, a tal proposito, che “la complessità delle questioni insite nella sussistenza del rapporto contrattuale oggetto del giudizio de quo, rendeva necessaria un'analisi tecnico contabile che necessariamente ricalcolasse il piano di ammortamento alla luce dei tassi applicati in costanza di tempo, diversi da quelli inizialmente pattuiti in contratto.” (vd. pag. 9 dell'atto di citazione in appello).
Tale ricalcolo, secondo l'appellante, nasceva dalla necessità di verificare se la in costanza di CP_1
rapporto, avesse rispettato le norme ad essa imposte dalla Legge n. 108/96 in materia di usura, nonché dall'avvenuta mancanza di pattuizione relativa agli interessi ultralegali applicati e, infine, dall'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.
Il motivo è infondato.
L'azione di parte attrice si è spiegata in termini del tutto generici;
difatti, la CTU non avrebbe potuto –
e non può –essere espletata in assenza della documentazione, che avrebbe dovuto Parte_1
produrre, attestante il pagamento delle rate del mutuo e, quindi, comprovante l'avvenuto pagamento di interessi corrispettivi (ed interessi moratori eventualmente corrisposti).
Invero, nulla di tutto ciò è stato prodotto nel presente giudizio.
pagina 7 di 8 Difatti, alla genericità ed al difetto di prova delle contestazioni non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento, e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Attesa la contumacia dell'appellata risultata vittoriosa, non vi è luogo a provvedere sulla regolazione delle spese di lite.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo nella causa n. 986/2023 R.G., così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 1069/2023 pubblicata in data 9.02.2023;
b) nulla sulle spese;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Alessandra Arceri
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si esplica in parte motiva, in realtà il tasso soglia riferibile alla fattispecie in esame – contratto di credito personale concluso in data 19.09.2018 – va individuato con riferimento al terzo trimestre del 2018, ciò che, comunque sia, è del tutto ininfluente a lato pratico, come si rivela nel prosieguo della trattazione. 2 Nelle more del giudizio, e precisamente prima del deposito dello scritto conclusivo, il procuratore di parte appellante ha depositato un'istanza di interruzione del procedimento ex art. 301 c.p.c., allegando la comunicazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania della sospensione del procuratore dall'esercizio della professione per un anno, a far data dal 16 ottobre 2024. Successivamente, in data 10.03.2025, il procuratore ha depositato in giudizio un'ulteriore comunicazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania con la quale si rende edotto detto procuratore della revoca del provvedimento adottato dal CNF di esecuzione della sospensione dall'esercizio della professione, in ragione dell'intervenuta pronuncia con la quale la Corte di Cassazione, su ricorso del procuratore interessato, ha cassato senza rinvio la pronuncia del CNF per intervenuta estinzione dell'azione disciplinare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Arceri Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 986/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. elettivamente domiciliato in Via Martino Parte_1 C.F._1
Cilestri n. 25, Catania presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1069/2023 pubblicata il 09.02.2023, emessa dal Tribunale Civile di Milano,
Sesta Sezione Civile, Dott. Antonio S. Stefani, nell'ambito del giudizio RGN 10659/2022, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui di seguito si riportano: Nel merito 1. Accertare e
pagina 1 di 8 dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto in oggetto;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto in oggetto;
3.
Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile.
4. Accertare
e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda
CTU;
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore di parte CP_1
attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento CP_1 dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
In via istruttoria
1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione bancaria attinente il rapporto bancario in questione.
2. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto bancario senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali. Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano, deducendo di aver stipulato con quest'ultima, in data Controparte_1
19.09.2018, il contratto di finanziamento n. 19657020 per un importo di euro 30.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili da euro 677,84, con TAN al 12,250%, TAEG al 13,57% e interessi di mora pari all'1% mensile della quota capitale dell'intero debito residuo.
In particolare, chiedeva al Tribunale di voler accertare e dichiarare:
a) l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese applicato al contratto;
b) la nullità delle pattuizioni determinanti la corresponsione di interessi passivi in misura ultralegale.
Nello specifico, con riguardo alla doglianza sub. b), l'attore adduceva che la verifica dell'usura va necessariamente condotta “con riferimento unitario agli interessi corrispettivi e di mora, senza il
pagina 2 di 8 ricorso ad una “fantomatica” soglia usuraria specifica per gli interessi moratori” (vd. pag. 8 dell'atto di citazione in I grado).
Assumeva dunque, in termini generici, che la violazione della normativa antiusura si verifica al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo e che pertanto, è in relazione a tale momento, che va valutato se il tasso corrispettivo o quello di mora sia superiore, o meno, al tasso di soglia rilevato dai decreti ministeriali.
Chiedeva, in via istruttoria, di voler ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta “l'esibizione della documentazione bancaria attinente il rapporto bancario in questione” nonché di voler ammettere
CTU bancaria volta alla determinazione del saldo effettivo, previa espunzione delle somme asseritamente corrisposte a titolo di interessi ultralegali.
Concludeva, dunque, con la richiesta di condanna della “alla restituzione in favore di parte CP_1
attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento CP_1 dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.”
Costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree, perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale chiedeva la condanna di parte attrice al pagamento delle somme insolute, pari ad € 23.888,94 oltre interessi, come da estratto conto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato le domande di parte attrice ed ha accolto la domanda riconvenzionale di parte convenuta, condannando, per l'effetto, al Parte_1 pagamento, nei confronti di della predetta somma di € 23.888,94, oltre interessi legali dalla CP_1
data della domanda.
In punto di spese di lite, ha condannato parte attrice al rimborso, nei confronti della convenuta, dell'importo di € 1.700,00 per compensi, oltre accessori.
Per quanto ancora di attuale rilievo, il Tribunale di Milano ha disatteso la doglianza attorea di illegittimità dell'applicazione del piano di ammortamento a rata costante per presunta sussistenza di un fenomeno anatocistico, rilevandone l'infondatezza sia da un punto di vista giuridico, che matematico.
In via conclusiva, ha dunque osservato che: “quando le parti di un contratto di mutuo abbiano pattuito il rimborso graduale tramite il pagamento di rate composte da una quota capitale e una quota interessi, quest'ultima viene calcolata solo sul residuo debito in conto capitale e quindi non si verifica
pagina 3 di 8 alcun fenomeno di anatocismo, né ricorre l'applicazione di un tasso maggiore di quello concordato.”
(vd. pag. 7 della sentenza).
Con riferimento alla doglianza relativa alla presunta pattuizione di interessi usurari, il giudice di primo grado ha ravvisato l'assoluta genericità della trattazione attorea, non avendo, parte attrice, mosso alcun riferimento al contratto per cui è causa.
In particolare, ha rilevato il giudice, non è stato indicato il TEG, né il tasso soglia pertinente, né, infine,
è stato allegato il superamento di tale limite.
Il Tribunale ha comunque rilevato d'ufficio che il tasso soglia in vigore nel quarto trimestre1 del 2018 per i crediti personali era pari al 16,4% e che tale tasso risultava comunque superiore sia al TAN, sia al
TAEG che all'interesse di mora, e che, pertanto, non vi era alcuna ipotesi di pattuizione di tassi usurari.
Avverso tale decisum ha interposto appello , affidando l'impugnazione a due motivi Parte_1
d'appello aventi ad oggetto l'omessa pronuncia sulla possibile sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, ai fini del calcolo del tasso usurario, e l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie.
Alla prima udienza, celebrata in data 20.03.2024, rilevata l'idoneità della notifica dell'atto di citazione in appello, il Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
La parte costituita, nei termini previsti dall'art. 352 c.p.c., ha depositato la comparsa conclusionale2 e all'udienza del 14.5.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla possibile sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, ai fini del calcolo dell'usura.
Asserisce, a tal fine, che, allo stato, non vi è dubbio che la giurisprudenza di legittimità affermi che l'usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi, ammettendone la sommatoria.
pagina 4 di 8 La tesi di parte appellante è quella per cui al cumulo debba procedersi quando, come nel caso di specie, il tasso di mora derivi dalla somma degli interessi corrispettivi e di quelli aggiunti in caso di inadempimento.
Quanto al momento in cui il fenomeno usuraio va apprezzato, a parere di parte appellante, l'usura può manifestarsi non solo con il pagamento di interessi usurari, ma anche con la semplice promessa degli stessi.
Il motivo è infondato.
Va, anzitutto, premesso che è pur vero che la normativa antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori;
purtuttavia, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, la ormai nota sentenza n. 19597, resa dalle Sezioni Unite in data 18 settembre 2020, ha escluso la possibilità di riferirsi all'ipotesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della determinazione del carattere usurario degli interessi convenuti nel contratto di credito.
Difatti, con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno individuato un criterio per la determinazione di un limite (tasso-soglia) agli interessi moratori, stabilendo che “così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso- soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali”.
Così, il criterio adottato dalla Suprema Corte, ai fini della determinazione del tasso soglia per gli interessi moratori, prevede la valorizzazione del parametro relativo al tasso effettivo globale medio
(TEGM), maggiorato del tasso medio statisticamente rilevato dalla BA d'IA (e ripreso nei Decreti ministeriali, in particolare all'art. 3), cui deve essere aggiunta – per l'individuazione della soglia oltre la quale l'interesse moratorio è definibile usurario – l'ulteriore maggiorazione del 50%, secondo lo schema che segue: (TEGM + 2,1) + 50%.
Questa modalità di determinazione del tasso-soglia, come è noto, è stata poi ripresa anche nei più recenti decreti ministeriali - che a partire dal 2017 hanno cominciato a classificarli a seconda che si riferissero ai mutui ipotecari ultraquinquennali, alle operazioni di leasing e al complesso degli altri prestiti – e modificata nel senso di prevedere l'individuazione del tasso-soglia “mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali”. La Suprema Corte poi, dopo aver dato conto della circostanza che “dall'ultima rilevazione statistica condotta dalla BA
d'IA, [...] risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali
pagina 5 di 8 corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti” (S.U. cit., enfasi aggiunta), ha stabilito che “la soglia comprendente i moratori, [...] con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima - la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora”… “La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4. Analogamente, potrà essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing ed agli altri prestiti.”
L'ipotesi del cumulo sostenuta da parte appellante, dunque, non trova alcun riscontro all'interno del percorso argomentativo delle S.U.
Come la stessa Corte ha infatti rilevato fin dall'inizio, “non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni”, e, come tali, devono essere considerati parametri a sé stanti, in alcun modo cumulabili, dal momento che esprimono entità differenti. Mentre, infatti, i primi costituiscono una remunerazione per il creditore a fronte del finanziamento erogato, i secondi, invece, svolgono una funzione essenzialmente (ed esclusivamente) risarcitoria, in quanto dovuti in caso di ritardo.
Tutto quanto appena esposto è stato di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini: “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”
(Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14214).
Ciò posto, ferma dunque l'impossibilità di procedere ad un cumulo tra interessi moratori ed interessi corrispettivi per le ragioni anzidette, rileva la Corte – pur in mancanza di qualsivoglia allegazione da parte dell'appellante quanto al tasso concretamente applicato (cioè, la misura del tasso che sarebbe derivata dalla pretesa sommatoria), al tasso di soglia pertinente, ed altresì in difetto di allegazione circa il superamento di tale limite – quanto segue:
pagina 6 di 8 − dalla documentazione fornita dalle parti, risulta che il contratto di credito personale (vd. all. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellante) è stato stipulato il 19 settembre 2018, e di conseguenza le rilevazioni di BA d'IA che assumono rilevanza sono quelle del terzo trimestre (applicabili nel periodo dal 1° luglio fino al 30 settembre 2018);
− in particolare, nel periodo di tempo considerato, risulta che il TEGM applicato nell'ambito dei contratti di credito personale fosse pari al 10,09% mentre la soglia di usura va individuata al
16.6125%, valori che risultano essere rispettati con riferimento al TAN pari al 12,250%, al
TAEG pari al 13,57% e agli interessi di mora applicati dalla Compass;
− infatti, dalla lettura del contratto concluso fra le parti si evince che le stesse hanno pattuito la misura mensile degli interessi di mora nell'1 % della quota capitale dell'intero debito residuo, equivalente, tale misura, al 12% annuo;
Ebbene, tale misura risulta ben al di sotto del tasso soglia rilevante per il trimestre di riferimento;
quest'ultimo, risulta, difatti, pari al 20,48%, risultato derivante dalla seguente formula: (TEGM (nel caso concreto pari a 10,09%) + 3,1) x 1,25 +4.
Le considerazioni illustrate impongono, dunque, il rigetto della doglianza.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante censura la decisione impugnata per omessa pronuncia circa le richieste istruttorie avanzate dall'attore in I grado.
Argomenta, a tal proposito, che “la complessità delle questioni insite nella sussistenza del rapporto contrattuale oggetto del giudizio de quo, rendeva necessaria un'analisi tecnico contabile che necessariamente ricalcolasse il piano di ammortamento alla luce dei tassi applicati in costanza di tempo, diversi da quelli inizialmente pattuiti in contratto.” (vd. pag. 9 dell'atto di citazione in appello).
Tale ricalcolo, secondo l'appellante, nasceva dalla necessità di verificare se la in costanza di CP_1
rapporto, avesse rispettato le norme ad essa imposte dalla Legge n. 108/96 in materia di usura, nonché dall'avvenuta mancanza di pattuizione relativa agli interessi ultralegali applicati e, infine, dall'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.
Il motivo è infondato.
L'azione di parte attrice si è spiegata in termini del tutto generici;
difatti, la CTU non avrebbe potuto –
e non può –essere espletata in assenza della documentazione, che avrebbe dovuto Parte_1
produrre, attestante il pagamento delle rate del mutuo e, quindi, comprovante l'avvenuto pagamento di interessi corrispettivi (ed interessi moratori eventualmente corrisposti).
Invero, nulla di tutto ciò è stato prodotto nel presente giudizio.
pagina 7 di 8 Difatti, alla genericità ed al difetto di prova delle contestazioni non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento, e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Attesa la contumacia dell'appellata risultata vittoriosa, non vi è luogo a provvedere sulla regolazione delle spese di lite.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo nella causa n. 986/2023 R.G., così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 1069/2023 pubblicata in data 9.02.2023;
b) nulla sulle spese;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Alessandra Arceri
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come si esplica in parte motiva, in realtà il tasso soglia riferibile alla fattispecie in esame – contratto di credito personale concluso in data 19.09.2018 – va individuato con riferimento al terzo trimestre del 2018, ciò che, comunque sia, è del tutto ininfluente a lato pratico, come si rivela nel prosieguo della trattazione. 2 Nelle more del giudizio, e precisamente prima del deposito dello scritto conclusivo, il procuratore di parte appellante ha depositato un'istanza di interruzione del procedimento ex art. 301 c.p.c., allegando la comunicazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania della sospensione del procuratore dall'esercizio della professione per un anno, a far data dal 16 ottobre 2024. Successivamente, in data 10.03.2025, il procuratore ha depositato in giudizio un'ulteriore comunicazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania con la quale si rende edotto detto procuratore della revoca del provvedimento adottato dal CNF di esecuzione della sospensione dall'esercizio della professione, in ragione dell'intervenuta pronuncia con la quale la Corte di Cassazione, su ricorso del procuratore interessato, ha cassato senza rinvio la pronuncia del CNF per intervenuta estinzione dell'azione disciplinare.