Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2020/24, promossa con ricorso depositato i1 14/05/2024 da:
1) Parte_1 nata il [...] a [...],
cittadina italiana, C.F. , C.F._1 residente in [...] /B, con l'Avv. Marina Valmaggia;
e
2) Parte_2 nato il [...] in [...], cittadino italiano, C.F. C.F._2 residente in [...] /B, con l'Avv. Marina Valmaggia;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cuvio (VA) il giorno 11 settembre 1999 (anno 1999 numero 3 parte II serie A); separati consensualmente con sentenza n. 258/2024 pubblicata il 13.08.2024 (passata in giudicato come da certificazione in atti); con il seguente figlio maggiorenne: il 09/05/2006 in IT (VA) maggiorenne Persona_1
non autosufficiente.
pagina 1 di 6
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/05/2024, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto apposto in data 12/09/2024).
È stata pronunciata separazione personale con sentenza n. 258/2024 pubblicata il 13/08/2024, regolarmente passata in giudicato.
Le parti, nelle note di trattazione scritta divorzili, hanno precisato e confermato le seguenti condizioni pattuite:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto, nel domicilio coniugale resterà la moglie sig.ra , il marito sig. in accordo con la Parte_1 Parte_2
moglie ha già lasciato il domicilio coniugale e provvederà di conseguenza all'opportuno cambio di residenza anagrafica,
2) Il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente resterà ad Persona_1
abitare con la madre che provvederà al suo sostentamento in via esclusiva Parte_1
ricevendo come corrispettivo in sostituzione del contributo al mantenimento dal padre sig.
la cessione della sua quota di proprietà del domicilio coniugale. Parte_2
3)Entrambi i genitori provvederanno alle spese straordinarie del figlio sino a quando lo stesso non diventerà economicamente autosufficiente.
4)Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, le parti hanno pertanto concordato la cessione da parte del sig. della quota del 50% proindiviso Parte_2
della ex casa coniugale acquistata dai coniugi durante il matrimonio alla moglie. Più precisamente la sig.ra acquisterà il 50% dell'immobile al sig. Parte_1 Parte_2
, in sostituzione del contributo al mantenimento spettante per il figlio.
[...]
Dato che il trasferimento delle quote viene effettuato come corrispettivo del mantenimento del figlio è senza spirito di liberalità.
Ciò posto:
pagina 2 di 6 il sig. nato il [...] in [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...] /B, si impegna a cedere con atto da stipularsi successivamente entro il 31.12.2026 avanti al Notaio ad esclusiva cura e spese della sig.ra rispettivamente, Parte_1
la propria quota di proprietà pari al 50% alla sig.ra nata il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] /B, , l'immobile qui descritto e degli arredi in esso contenuti : in Comune di Cuveglio (VA)sezione censuaria di Canonica a parte del fabbricato residenziale plurifamiliare posto alla Via Sardegna snc (edificato sul mappale 145 del foglio
1 di ) CP_1
nominativamente
- appartamento posto al piano terreno, consistente di ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, due camere e balcone, oltre a giardino di proprietà, con cantina e box d'autorimessa al piano interrato, oltre ad altra piccola cantina al piano interrato, il tutto descritto in censo come segue:N.C.E.U. del Comune di Cuveglio (VA), Sezione Censuaria di
CANONICA:
Sez. CN – Foglio 1 mappale n.145 Sub 3 Via Sardegna snc p. S1-T, Cat. A/3, Cl. 6, Vani 5,5 R.C.L. 660.000 mappale n.145 Sub 7 Via Sardegna snc, p. S1, Cat. C/6, Cl. 6, mq.15, R.C.L. 76.500
Alle unità immobiliari sopra descritte seguono e competono le seguenti quote millesimali nelle parti comuni dell'intero complesso immobiliare: per il mappale 145 sub.3 millesimi 216,66 per il mappale 145 sub 7 millesimi 13,17
e così in complesso millesimi 229.83
Detti immobili sono pervenuti alla parte venditrice con atto a rogito Notaio Dott. Persona_2
in Gavirate (VA) in data 14 dicembre 2001 repertorio n.50.387 raccolta n.15.453, Registrato
a Gavirate il 28.12.2001 numero 2235 serie 1V e Trascritto a Varese il 04.01.2002 al n.51
R.G. e al n.35 R.P..
La parte venditrice dichiara e garantisce la piena proprietà e l'assoluta libertà di quanto venduto da garanzie reali e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli, pesi, oneri, anche di natura fiscale e diritti di terzi in genere.
La parti ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n.445/200 e dell'art. 40 L.
28.02.1985 n.47 e successive modifiche dichiarano:
pagina 3 di 6 che l'immobile è conforme alla normativa urbanistica e che non sono state fatte modificazioni, che i dati catastali e la planimetria dell'immobile oggetto di cessione sono conformi allo stato di fatto (rif. c.14, art. 19, d.l. 78/2010).
Le parti dichiarano e garantiscono di essere in regola con il pagamento di ogni onere ordinario e straordinario connesso al diritto ceduto fino ad oggi maturato.
Le parti dichiarano che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati tutti inseriti nelle ultime dichiarazioni dei redditi.
Le parti dichiarano e garantiscono la piena regolarità delle unità immobiliari in questione sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie, che le stesse mai hanno dato luogo per tale titolo a sanzioni, né tutt'ora sono suscettibili di provvedimenti sanzionatori ed in specie di irrogazione di sanzioni pecuniarie e che in genere sono liberamente commerciabili ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche. Con riferimento agli impianti, che corredano i beni oggetto del presente contratto, le parti dichiarano e garantiscono la conformità di detti impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati, che successivamente alla data della fine lavori non è stata apportata alle unità immobiliari in contratto alcuna modifica tale da richiedere, sia preventivamente che successivamente concessione, autorizzazione e/o licenza amministrativa da parte del Comune competente.
Le parti danno atto che il bene è rimasto nel possesso esclusivo delle parti acquirenti dal
2001 fino ad oggi.
Il presente atto è esente dagli oneri fiscali ai sensi della L. n. 74/1987.
La parte cedente rinuncia ad ogni eventuale ipoteca legale nascente dal presente atto. I coniugi si impegnano a prestare acquiescenza alla omologa e alla sentenza che verrà emanata in conformità dei presenti accordi, al fine di consentire l'immediata annotazione della separazione e del divorzio con la trascrizione della cessione nei RR.II. a spese della acquirente. Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che non trattandosi di atto notarile il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazione in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione e del divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla trascrizione nei RR.II. dell'emananda Omologa e Sentenza, le parti si impegnano a richiedere le necessarie correzioni e/o modifiche del provvedimento;
in ogni caso il presente atto vale quale promessa di trasferimento e il trasferimento materiale potrà avvenire a rogito di notaio scelto dalla parte acquirente che si accollerà tutte le spese,
pagina 4 di 6 comprese tasse e spese notarili.
Si precisa che la cessione ricade del tutto nelle pattuizioni patrimoniali contestuali alla separazione e divorzio e l'accordo di specie deve interpretarsi unicamente come volto a definire ogni aspetto economico del rapporto matrimoniale evitando ogni possibile futuro contenzioso ed ogni ulteriore discussione. I coniugi intendono usufruire del vantaggio economico che possono ottenere con tale pattuizione che ha l'effetto di consentire l'utilizzo dei benefici fiscali concessi dalla legge (esenzione di cui all'art. 19 della Legge n.74/1987, così come modificata dalla pronunzia della Corte Costituzionale 10 Maggio 1999 n.154 nonché ottenere ogni altra diversa esenzione fiscale e tributaria prevista dalla legge.
5)I sigg. e , fermo quanto sopra stabilito, dichiarano di Parte_1 Parte_2
essere economicamente autosufficienti e di aver definito e regolato ogni rapporto di carattere patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere.
Tutte le predette condizioni dovranno considerarsi vigenti e decorrenti già a far data dalla sottoscrizione del ricorso.
Decorso il termine di legge e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sussistendone i requisiti di fatto e di legge, visto il disposto dell'art.473-bis.49 c.p.c., si chiede venga pronunciato anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Cuvio (VA) (anno 1999 Numero 3 Parte II Serie A Ufficio 1) ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione dell'emandanda sentenza ed alle ulteriori incombenze.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non è necessario, essendo maggiorenne.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 1) PRONUNCIA per ogni effetto di legge la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , nata il [...] a [...], e Parte_1 Parte_2
, nato il [...] in [...], contratto in data in data 11.09.1999, in
[...]
Cuvio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cuvio
(VA) (anno 1999, atto n. 3, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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