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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2082 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
-Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
– Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliate in CORSO A. DIAZ 36 FORLI', presso lo studio dell'avv. CAPPELLI RENATO, rappresentate e difese dall'avv.
CAPPELLI RENATO (CF ; C.F._3
ATTRICI
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA G. REGNOLI N. 107 47121 FORLI',
presso lo studio dell'avv. PIAZZOLLA RUGGERO, rappresentata e difesa dall'avv. PIAZZOLLA RUGGERO (CF ) C.F._4
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
- Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata in Via G. Regnoli n. 10 FORLI', presso lo studio dell'avv.
1 CAMPISI PAOLO, rappresentata e difesa dall'avv. CAMPISI PAOLO
(CF ) CodiceFiscale_5
TERZA CHIAMATA
c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante con il patrocinio dell'avv. MICHELE TAVAZZI del
Foro di Bologna (CF ) elettivamente domiciliata C.F._6
presso lo studio del difensore a Bologna, via Marconi n. 9;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Come segue:
per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta
[...]
nell'accadimento del sinistro del 05/05/19 Controparte_1
occorso al sig. , ospite della suddetta;
episodio che oltre ad Parte_3
aver provocato lesioni e sofferenze al medesimo, è stato altresì causa efficiente della sua prematura morte avvenuta il 21/09/19 in Forlì.
-condannare conseguentemente la casa di Cura a Controparte_1
risarcire alle eredi-attrici tutti i danni a ciò conseguenti, quantificati facendo riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano in vigore all'epoca del fatto per il danno parentale da morte, maggiorate fino ad
1/3per danno morale (soggettivo), in complessivi €.519.000,00= pari ad €.
245.000,00 per di anni 61 ed €. 274.000,00= per di Parte_1 Parte_2
anni 38, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
2 in relazione al ritenuto grado di causa efficiente del primo evento/sinistro del 5/5/19 sul prematuro decesso del sig. del 21/09/19, oltre Parte_3
gli interessi di legge dalla data della richiesta al saldo effettivo.
-Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì;
contrariis reiectis,
in via principale dichiarare che la convenuta Controparte_1
ha eseguito perfettamente a regola d'arte e con diligenza e perizia
[...]
tutte le obbligazioni di assistenza, custodia e cura nei confronti del sig.
e che pertanto non sussiste alcun rapporto eziologico tra Parte_3
l'operato della ed i danni biologici occorsi Controparte_1
a in data 05/05/2019 e/o il suo successivo decesso, avvenuto Parte_3
in data 21/09/2019, così come lamentati dalle attrici e Parte_1
conseguentemente respingere ogni domanda Parte_2
avversaria in quanto infondata sull'an debeatur, in fatto e diritto nonché
palesementeeccessiva e non provata in ordine al quantum debeatur.
In subordine nella denegata ipotesi, in cui dovesse ravvisarsi una responsa-
bilità della in ordine ai fatti lamentati dalle Controparte_1
attrici per una colpa della convenuta che dovesse essere eventualmente ri-
tenuta provata nella misura ritenuta di giustizia, dichiarare le chiamate a garanzia e tenute per il Controparte_2 Controparte_3
proprio titolo ed in solido tra loro a garantire, a manlevare nonchè a tenere indenne in toto la predetta da ogni pretesa Controparte_1
3 risarcitoria che a suo danno e/o a suo carico , fosse comunque riconosciuta dovuta dalla medesima convenuta a favore delle attrici;
conseguentemente condannare le due succitate società assicuratrici ,chiamate in causa, rispet-
tivamente ognuna per il proprio titolo, a rifondere, rivalere, e risarcire inte-
ramente le Sig.re e in ordine a quanto Controparte_4 Parte_2
la fosse dichiarata tenuta a pagare a loro CP_1 Controparte_1
favore. In ogni ipotesi con vittoria di spese e competenze del presente giu-
dizio, oltre accessori come per legge”.
Per CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito di rigettare la domanda proposta dalle attrici, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Voglia, in ogni caso, dichiarare che è tenuta a garantire la Controparte_2
nell'ambito e secondo i limiti del contratto Controparte_1
assicurativo concluso inter-partes, esclusivamente per ciò che concerne la quota di responsabilità effettivamente ascrivibile alla stessa, entro i rigorosi limiti del massimale convenuto, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattualmente stabiliti.
Voglia, in particolare, dichiarare che , in forza del regime Controparte_2
claims made che caratterizza la polizza in argomento, è tenuta a rispondere unicamente rispetto alle domande proposte da con Parte_1
esclusione delle richieste di o di altri. Parte_2
Con applicazione degli scoperti contrattuali e franchigie, posti a caricodell'assicurata, secondo le delimitazioni di polizza.
Con ripartizione delle somme in maniera proporzionale ai valori assicurati,
4 a titolo di coassicurazione indiretta, ex art. 1910 c.c., stante la presenza di due polizze concluse dalla per lo stesso Controparte_1
rischio di RCT con ed Amtrust Ass.ni. Controparte_2
Spese di causa rifuse, ex art. 91 c.p.c.”.
Per CP_3
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
in via principale,
respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
in via subordinata,
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalle parti attrici,
accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'inoperatività della polizza RCT/RCO n. RCH00010000018 ex adverso invocata;
limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto in relazione all'effettivo danno riflesso cagionato agli attori, così come verrà
accertato in corso di causa;
in via di ulteriore subordine,
dichiarare tenuta a garantire e manlevare la Controparte_3
nei limiti della quota di danno alla Controparte_1
medesima ascrivibile (tra i quali massimali, franchigie, SIR).
In via istruttoria, insiste per ottenere l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo al procedimento penale R.G.N.R. 2648/2019 mod. 44
5 radicato dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì,
sui medesimi fatti di cui è causa, ivi compresa la CTU esperita in tale sede dal dott. Persona_1
In ogni caso con vittoria delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le sig.re e (di seguito anche Parte_1 Parte_2
“le attrici”) citavano in giudizio la (di CP_1 Controparte_1 seguito anche “la convenuta” o la ”) per sentire accertata e CP_1
dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta per il sinistro occorso il 05.05.2019 ai danni del dante causa , quale causa di lesioni Parte_3
e sofferenze e della sua prematura morte e dunque condannata la convenuta a risarcire alle attrici tutti i danni conseguenti quantificati, con riferimento alle Tabelle di Milano, in complessivi euro 519.000,00 pari a euro 245.000,00 per ed euro 274.000,00 per o la Parte_1 Parte_2
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e con vittoria di spese.
Allegavano le attrici che il padre, nato a [...] il Parte_3
01.07.1931, era deceduto a Forlì il 21.09.2019 durante la sua permanenza presso la Casa , di cui era ospite dal 2014. Su richiesta del CP_1 medico della struttura, l'uomo era stato sottoposto a contenzione notturna e posizionato durante il giorno in sedia a rotelle, legato con cinture di protezione con chiusura posta sul retro ed indicato come soggetto da sottoporre a costante vigilanza, a seguito di alcuni episodi di “wandering” onde prevenire i rischi ad esso connessi. Se non che, il giorno 04.5.2019,
l'ospite veniva trovato per due volte che vagava per il corridoio, dopo essersi sfilato la cintura di sicurezza della carrozzina e quella della poltrona;
idem il giorno successivo, quando il sig. sfilatosi la Pt_3
6 cintura, cadeva a terra in un momento in cui era stato lasciato solo, privo di sorveglianza. Egli veniva così rinvenuto a terra da parte di un altro ospite ed il personale, non rinvenendo particolari segni di dolore o fratture, non si preoccupava di chiamare il 118 o il medico di turno della struttura limitandosi a riportare l'uomo nel suo letto. Solo il mattino successivo, constatato che il sig. si lamentava per il dolore al fianco e al Pt_3
bacino, il personale allertava i sanitari ed il sig. veniva condotto al Pt_3
Pronto Soccorso;
constatata la presenza di lesioni, il sig. veniva Pt_3 ricoverato prima in medicina d'urgenza, e poi al reparto di medicina interna. Egli veniva poi dimesso il 23.05.2019, con prescrizione di ripetizione della rx torace dopo venti giorni e terapia di un mese con
EBPM. Di fatto, però, una volta rientrato in Casa di Riposo, il paziente rimaneva sempre allettato nella sua camera, senza più muoversi neppure in carrozzina.
Le attrici, preoccupate dalla vicenda, chiedevano inutilmente chiarimenti sino a quando, il 19.07.2019, sporgeva Parte_1
formale atto di esposto – denuncia;
purtroppo, di lì a poco, in data
21.09.2019, il sig. decedeva, in un contesto problematico di Pt_3
progressivo decadimento legato al prolungato allettamento e difficoltà respiratorie.
Ad avviso delle attrici, come registrato nella perizia di parte prodotta in atti, il deperimento organico e il successivo allettamento conseguenti alla caduta del 5 maggio 2019. L'indagine aperta sul versante penale veniva chiusa e anche sul versante civilistico i tentativi di ottenere un risarcimento non andavano a buon fine.
Sussisterebbe responsabilità della convenuta ex art. 1218 c.c. per i fatti di causa, appalesandosi l'inadeguatezza delle misure assunte a prevenzione dello specifico rischio riscontrato dal medico (“wandering”), per omessa vigilanza, o per omesso utilizzo di presidi a norma ovvero per
7 il loro uso non conforme, e dunque la chiara colpa della per CP_1
la caduta, causa efficiente della prematura morte.
Sussisterebbe dunque un danno “iure proprio” delle attrici, ascrivibile alla convenuta e meritevole di risarcimento.
Si costituiva in giudizio tempestivamente la CP_1
concludendo in via preliminare per la chiamata in causa della società
e della società Amtrust Ass.ni a garanzia e malleva e, Controparte_2
nel merito, per la declaratoria di insussistenza di un rapporto eziologico fra l'operato della convenuta e la morte del paziente con rigetto della domanda avversaria in quanto infondata e non provata ovvero in subordine per la condanna delle compagnie assicuratrici a mallevare la convenuta di quanto tenuta a pagare a seguito del sinistro. Il tutto con vittoria di spese.
Eccepiva la convenuta l'infondatezza della domanda attorea. In particolare, la convenuta eccepiva come il paziente, nell'occorso, in data
5.5.2019, si trovasse posizionato scrupolosamente e correttamente su una carrozzina con cinture di sicurezza allacciate, proprio al fine di prevenire i rischi di una eventuale caduta. Egli era situato in corridoio nell'attesa che gli operatori terminassero di mettere a letto gli altri ospiti. Tuttavia, improvvisamente, il sig. sebbene assicurato alla carrozzina, Pt_3
riusciva a slacciare la cintura, alzarsi e compiere qualche passo prima di cadere sul pavimento. Il personale interveniva per prestare soccorso al e, a seguito dell'intervento dei sanitari della struttura ed Pt_3
effettuazione del c.d. test del dolore, veniva portato nella propria camera dove passava tranquillamente la notte. Solo l'indomani, il sig. Pt_3
iniziava ad avvertire dolore e veniva così portato al locale PS ospedaliero.
Non sussisterebbe, pertanto, alcuna colpa ascrivibile alla convenuta, stante che le lesioni patite dal paziente sarebbero legate al comportamento autonomo di quest'ultimo, non prevedibile né prevenibile da parte della convenuta;
eccepiva inoltre la mancanza del nesso di causalità fra l'evento
8 dannoso e il decesso successivamente avvenuto, a oltre 4 mesi dal presunto trauma. In subordine, formulava domanda di garanzia/malleva nei confronti della AG (di seguito anche Controparte_2
) in forza della polizza n. 310716024, nonché di CP_2 CP_3
(di seguito anche ), la prima quale compagnia assicurativa per la CP_3 responsabilità civile, socio sanitaria all'epoca dei fatti, la seconda quale attuale compagnia assicurativa civile – professionale – sanitaria della convenuta in forza di polizza n. RCH00010000018. Contestava in ogni caso la domanda attorea anche sotto il profilo del quantum.
Con decreto in data 21.01.2022 il GI autorizzava la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici sopra menzionate.
Si costituiva tempestivamente in giudizio concludendo per il CP_2
rigetto delle domande attoree, in quanto infondate, e, in subordine, per l'accoglimento della domanda di garanzia, nei limiti della responsabilità ascrivibile alla convenuta, tenendo conto della clausola claims made e dunque solo limitatamente alla pretesa di con Parte_1
applicazione di scoperti contrattuali e franchigie previsti dalla polizza e con ripartizione delle somme in maniera proporzionale ai valori assicurati,
a titolo di coassicurazione indiretta, ex art. 1910 c.c.; il tutto con vittoria di spese.
Ad avviso della terza chiamata, difetterebbe la prova del nesso causale fra il decesso del paziente e l'operato della convenuta.
In primo luogo, l'evento dannoso sarebbe ascrivibile non già ad azione ovvero omissione della convenuta, bensì ad un comportamento inconsulto del medesimo degente, integrante caso fortuito. Eccepiva
l'infondatezza delle allegazioni attoree in ordine a presunte carenze strutturali o organizzative della convenuta, che sarebbe invero pienamente adempiente a tutti i requisiti di efficienza, igiene e funzionalità previsti nel settore.
9 In diritto, eccepiva che la natura della responsabilità invocata CP_2
dalle attrici è di tipo extracontrattuale, difettando la prova del dolo o della colpa della convenuta.
Difetterebbe inoltre la prova del nesso di causalità fra la caduta e l'operato commissivo o omissivo della . Del pari, CP_1 difetterebbe la prova del nesso di causalità fra l'infortunio e la morte.
Contestava inoltre il quantum della pretesa attorea.
Sotto il profilo del rapporto contrattuale di polizza, eccepiva CP_2
che, in forza della clausola claims made presente nel contratto, rientrerebbe in garanzia la sola richiesta di risarcimento di mentre Parte_1
la domanda di avvenuta solo con la notifica della Parte_2
citazione in data 08.07.2021 e dunque quando la polizza assicurativa era da tempo cessata.
Alla successiva udienza del 6.7.2022 veniva dichiarata la contumacia di all'epoca non costituita. CP_3
La predetta compagnia si costituiva successivamente in data CP_3
05.09.2022, con comparsa di costituzione e risposta, nella quale concludeva per il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, per la declaratoria di inoperatività della polizza assicurativa RCT/RCO n.
RCH00010000018 o comunque per limitare il quantum del risarcimento dovuto in relazione all'effettivo danno e comunque nei limiti di quanto previsto dalla polizza con applicazione di franchigie e scoperti contrattuali.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. medico legale, nonché a mezzo prova per testi
In primo luogo, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia di
CP_3
Nel merito, occorre premettere che la domanda tempestivamente svolta in giudizio dalle attrici riguarda il risarcimento del danno patito iure
10 proprio a seguito del decesso del congiunto, ascritto, nella prospettazione attorea, alla responsabilità della convenuta.
Tale responsabilità deve essere qualificata come responsabilità extracontrattuale.
Sul punto, preme richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale, per quanto concerne i danni lamentati “iure proprio” dalle attrici quali congiunti dell'ospite della struttura, non sussistendo rapporto contrattuale fra dette congiunte e la struttura residenziale, essi debbono essere collocati nell'ambito della responsabilità extracontrattuale
(cfr., Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 11320 del 07/04/2022), con il relativo riparto dell'onere della prova, sotto il profilo della dimostrazione dell'elemento soggettivo, del nesso di causalità e dei danni patiti sotto il profilo della loro sussistenza e dei parametri atti alla sua quantificazione.
Per quanto concerne la prova dei fatti, emerge che le circostanze di fatto oggetto di causa, nelle loro linee essenziali, risultano chiare e incontestate: il sig. , dante causa e congiunto delle attrici, Parte_3
ospite della struttura convenuta, in data 05.05.2019, verso le ore 19,00, si trovava seduto in carrozzina, situato in corridoio mentre gli operatori gestivano altri pazienti, quando, improvvisamente, riusciva a slacciarsi della carrozzina, si alzava e, compiuto qualche passo, cadeva a terra.
Cambia, nella prospettazione delle parti, la valutazione di ascrivibilità della caduta alla responsabilità e alla sfera di controllo della convenuta, ovvero la sua valutazione come evento ineluttabile ascrivibile allo stesso degente o comunque a fattori fortuiti.
Occorre, nella fattispecie, verificare se lo stato di salute o comunque le condizioni del paziente fossero tali da rendere necessarie attenzioni e cure particolari, atte a prevenire ed evitare, qualora regolarmente assunte,
l'episodio dannoso (la caduta) e poste nella sfera di disponibilità della convenuta (cfr., Corte appello Napoli sez. III, 17/06/2020, n.2161, DeJure)
11 e che detto episodio dannoso costituisca la concretizzazione del rischio che la era tenuta a prevenire ed evitare (Tribunale Roma sez. CP_1
XII, 05/08/2004, DeJure).
Sul punto, meritano di essere valorizzate le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria processuale.
La teste dipendente della , sentita alla Testimone_1 CP_1 udienza del 12 giugno 2024, ha dichiarato che: “in quel periodo lavoravo presso la e mi ricordo del sig. Vero posso CP_1 Pt_3
confermare che quel giorno ero presente in turno, come infermiera del secondo piano della e oltre a me erano presenti degli OSS CP_1 non riesco a ricordare l'identità…ricordo che sono stata chiamata dalle
OSS e mi chiesero di recarmi da che era in una stanza;
ricordo Pt_3
che quando arrivai era steso a terra in questa stanza;
se non sbaglio era dopo cena, orario in cui i pazienti venivano preparati per andare a letto….da quello che mi dissero le OSS era riuscito a togliersi le contenzioni che aveva (non ricordo di che tipologia fossero) e camminando era entrato in stanza ed era caduto…aggiungo che da quanto ricordo era già capitato con il sig. ; la teste Pt_3 Testimone_2
dipendente della , sentita alla medesima udienza, ha CP_1 dichiarato quanto segue: “posso dire che il sig. aveva la Pt_3 caratteristica di riuscire a slacciarsi la cintura;
l'aveva fatto anche in mia presenza e anche altre colleghe lo avevano segnalato. Mi capitava anche di vederlo in piedi. Si alzava e cercava di camminare;
in mia presenza non
è mai caduto, però l'ho visto camminare e quando lo faceva cercavamo di prenderlo subito”. Del resto, tracce di precedenti plurimi atteggiamenti del paziente consistiti nello sfilarsi la cintura e camminare nei corridoi o comunque sfuggire dai sistemi di contenzione emergono dal diario clinico, anche precedentemente al sinistro (doc. 1 fascicolo parte attrice, pagina 3
(16.04.2019), pagina 4 (28.04.2019), pagina 5 (01.05.2019, 04.05.2019).
12 Alla luce di tali considerazioni, emerge che l'evento lesivo non può essere considerato come una circostanza fortuita, imprevedibile ed inevitabile, stante che il comportamento del paziente, che poi portò alla caduta, era già noto e conoscibile al personale della struttura, che già si era trovato ad affrontare la problematica per cui il sig. aveva la Pt_3
capacità di slacciare la cintura e la tendenza ad alzarsi e tentare di camminare da solo;
pertanto, la convenuta avrebbe potuto e dovuto fare fronte a tale problematica, utilizzando presidi di contenimento più adatti ovvero sottoponendo il paziente ad una stretta e continua sorveglianza, nel caso concreto non posta in essere, come del resto emerge dalla stessa narrativa della convenuta (cfr. pagina 4/5 comparsa di costituzione e risposta: “il sig. quella sera del 5.05.19 si trovava… Pt_3
adeguatamente seduto sulla propria carrozzina nel corridoio della casa di riposo, davanti alla camera in cui gli operatori prestavano servizio in attesa di far coricare a letto gli ospiti della struttura”; capitoli IV e V seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.)
Pertanto, la colpa, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., appare nella fattispecie predicabile a carico della convenuta: tanto, sia nel caso che i mezzi di contenzione utilizzati non fossero ben allacciati, sia nella circostanza che le cinture fossero in effetti ben allacciate, ma il paziente sia riuscito a liberarsene (cfr. pag. 10 relazione c.t.u. medico legale dep.
30.10.2023).
Nel caso di specie, come si è detto, la domanda tempestivamente formulata in atti concerne il risarcimento del danno conseguente alla perdita del rapporto parentale per morte del congiunto.
Costituisce elemento essenziale dell'illecito, e agli atti contestato, dunque, il rapporto di causalità fra l'evento di danno e la morte del de cuius.
13 Sul punto, è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio la cui relazione risulta depositata in atti in data 30.10.2023, già sopra citata.
Per quanto concerne l'analisi del rapporto causalistico, il c.t.u., a pagina 12 della relazione, ha affermato che: “l'evento traumatico in oggetto, unitamente alle complicanze che ne sono susseguite, ha contribuito all'evento morte come concausa, anche se di peso minore rispetto al complesso delle patologie preesistenti altamente invalidanti, ma non per questo si può escludere dalla concatenazione del concorso delle cause”; “si ritiene che il trauma toracico fratturativo, aggravato dal versamento pleurico, dal focolaio bronco pneumonico e dal prolungato allettamento sua concausa minoritaria dell'evento morte, che, per lo scrivente CTU, vuole significare che il peso concausale sia da ritenere al di sotto del 50%, ma non è possibile essere più precisi”. Dette conclusioni sono state dal CTU ribadite anche alla luce delle osservazioni presentate dai ct di parte, e riportate in relazione.
Nella giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che l'esistenza di concause idonee a cagionare il decesso comporta la riduzione proporzionale del diritto al risarcimento (cfr., Cass. Civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 16413 del 12/06/2024).
Nel caso di specie, il CTU, nella propria relazione, che appare adeguata e correttamente e congruamente motivata e coerente con il quesito, afferma di non essere in grado di fornire una quantificazione precisa, ritenendo tuttavia i postumi della caduta quale fattore causale incidente in misura minoritaria nella causazione della morte;
detta quantificazione, dunque, deve essere effettuata nel merito facendo ricorso a criteri logico giuridici oltre che equitativi;
la forbice concausale da prendere in considerazione, dunque, si attesta al di sotto del 50%; ragionando in termini percentuali, devono essere così esclusi dalla analisi i parametri estremi costituiti dalla percentuale dello 0% e del 50%.
14 Considerando una mediana fra i parametri rimanenti (10%, 20%, 30%,
40%), se ne evince una percentuale del 25%, che deve essere considerata la quota dell'evento morte causalmente ascrivibile alla caduta e dunque all'ambito di responsabilità della . CP_5
Quanto ai danni, i testi sentiti nel corso del giudizio (verbale di udienza del 12 giugno 2024, teste teste Testimone_3 Tes_4
verbale di udienza del 13 novembre 2024 teste teste Testimone_5
) hanno confermato l'esistenza fra le attrici e il de cuius di Testimone_6
un rapporto affettivo presente e significativo, non risultando viceversa provato alcun elemento contrario in grado di smentire i sentimenti di affetto e vicinanza, peraltro del tutto presumibili, che legavano il de cuius e le figlie.
Per quanto concerne la liquidazione del danno, essa deve avvenire in base ai parametri applicabili ratione temporis, e dunque alla data della morte. Si prendono dunque a riferimento le Tabelle di Roma, per ottenere quanto segue:
Parte_1
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale
(Metodo del Tribunale di Roma)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 61 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 88 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela) e nessun convivente del congiunto.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2019 Valore del Punto Base € 9.806,70
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
15 Punti in base all'età del figlio 2
Punti in base all'età della vittima 1
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 24
IMPORTO del RISARCIMENTO € 235.360,80
Parte_2
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale
(Metodo del Tribunale di Roma)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 40 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 88 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela) e nessun convivente del congiunto.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2019 Valore del Punto Base € 9.806,70
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4
Punti in base all'età della vittima 1
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 26
IMPORTO del RISARCIMENTO € 254.974,20
Gli importi sopra evidenziati, per le considerazioni di cui sopra, devono essere decurtati della percentuale del 75%, per ottenere i seguenti importi: euro 58.840,20 per ed euro 63.743,55 per Parte_1
Parte_2
Trattandosi di obbligazione di valore, gli importi di cui sopra devono essere maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti
(21.09.2019) alla data odierna, e successivamente di interessi legali dalla
16 data di deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Pertanto, saranno dovuti: euro 76.218,95 per ed euro 82.570,53 per Parte_1
oltre interessi legali dalla data di deposito della Parte_2
presente sentenza al saldo effettivo.
Per quanto concerne le spese di lite, nei rapporti fra le attrici e la convenuta, quest'ultima dovrà rifondere alle attrici le spese di lite calcolate, ex dm 55 del 2014, nei parametri medi dello scaglione individuato in base all'importo effettivamente riconosciuto (e non all'importo della domanda); analogamente, le spese esenti andranno rimodulate tenendo conto dell'effettivo valore della domanda rispetto al quale le attrici sono vittoriose.
Le spese di c.t.u. vanno a carico della convenuta soccombente.
Per quanto concerne le spese di c.t.p. (di cui alla nota spese allegata dalle attrici alla nota di replica), occorre ricordare che esse, come evidenziato da recentissima giurisprudenza di legittimità, avendo natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano fra quelle che la parte vittoriosa ha diritto a vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle, ritenendole eccessive o superflue (cfr., Cass. Civ. sez. 3 ordinanza n. 26729 del
15.10.2024); nel caso di specie, le spese di c.t.p. sono documentate per euro 500,00 complessive oltre iva;
esse, coerentemente con l'esito del giudizio, devono essere rifuse nella misura del 25% sì che a tale titolo la convenuta dovrà essere condannata alla refusione alle attrici della somma di euro 125,00 oltre iva.
Resta da trattare la domanda di garanzia/malleva espletata dalla convenuta nei confronti di e CP_2 CP_3
In particolare, rileva che la copertura sussisterebbe solo in CP_2
relazione alla richiesta di risarcimento di in quanto la Parte_1
domanda di è rappresentata solo dalla notifica della Parte_2
17 citazione, avvenuta ben oltre il tempo in cui la polizza sottoscritta ebbe a cessare. Ad avviso delle attrici, invece, l'eccezione non sarebbe fondata, in quanto i due eventi dannosi (05.05.2019, 21.09.2019) si inserirebbero pacificamente nei limiti temporali di vigenza della polizza e del resto la comunicazione da parte della convenuta relativa all'infortunio avvenne del pari nei limiti della polizza stessa. La questione riguarda, in particolare,
l'interpretazione dell'art. 13 delle Condizioni Particolari di Polizza (doc. 7 fascicolo parte convenuta), per cui, al punto a, si prevede che la garanzia valga per le richieste pervenute per la prima volta all'assicurato nel periodo di validità dell'assicurazione o comunque entro tre mesi dalla cessazione.
Posta la validità della clausola c.d. “claims made” (cfr., Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29483), essa ha l'effetto di condizionare l'operatività della copertura assicurativa al fatto che sia l'evento illecito, sia la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto (o comunque entro determinati periodi di tempo) e non ha natura vessatoria, poiché è vòlta a determinare l'oggetto del contratto di assicurazione, delimitando il rischio assicurato e non già ad escludere o limitare la responsabilità dell'assicuratore (Corte appello Catanzaro sez. III,
29/10/2021, n.1400, DeJure).
Nel caso di specie, in effetti, appare incontestato che la prima richiesta di risarcimento da parte di a differenza di Parte_2 Parte_1
(doc. 7 fascicolo pervenne solo con la notifica dell'atto
[...] CP_2
di citazione, oltre il termine di vigenza della polizza. Pertanto, posta la validità della clausola e viste le circostanze di fatto della vicenda come dedotte e documentate, l'eccezione di e fondata per cui la CP_2
domanda di garanzia/malleva nei confronti di dovrà essere accolta CP_2
solo limitatamente alla somma di euro 58.840,20 a titolo risarcitorio, nonché per la quota delle spese di lite, che verranno liquidate in dispositivo a carico della , e di c.t.u., nonché di c.t.p., relativa alla CP_1
18 attrice da stimarsi nel 50% del valore complessivo, Parte_1 ferma l'applicazione (incontestata) di scoperti contrattuali e franchigie secondo le delimitazioni di polizza;
spese di lite compensate nei rapporti interni fra la convenuta e CP_2
Per quanto concerne la posizione di essa contesta CP_3
l'operatività della polizza assicurativa, in quanto, seppure la richiesta di risarcimento di fosse pervenuta nella vigenza della Parte_2
polizza, tuttavia, trae origine da un sinistro avvenuto e noto alla convenuta prima della entrata in vigore della polizza. L'eccezione è fondata. L'art. 3 della polizza assicurativa in essere inter partes, efficace a partire dal
10.02.2021, prevede invero l'esclusione della copertura assicurativa per i fatti noti all'assicurato prima dell'inizio della polizza, laddove “fatti noti” sono definiti in polizza i fatti, eventi, circostanze e situazioni che potrebbero determinare in futuro richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività dell'assicurato e che siano stati portati a conoscenza dell'assicurato (doc. 1 fascicolo;
è evidente che, alla CP_3 data di inizio della polizza, i fatti relativi all'infortunio del sig. Pt_3 fossero già noti alla convenuta, per avere quest'ultima già ricevuto la richiesta di risarcimento da parte di e che detti fatti Parte_1
potevano, come poi accaduto, condurre alla notifica di ulteriori richieste risarcitorie. La domanda di garanzia/malleva svolta dalla CP_1
nei confronti di va dunque respinta, non operando la garanzia CP_3
assicurativa. La convenuta andrà dunque condannata alla refusione ad delle spese di lite del presente procedimento, liquidate come da CP_3
dispositivo ex dm 55 del 2014, nei parametri minimi di liquidazione (stante che il contraddittorio si è essenzialmente concentrato sulla questione dell'esclusione della garanzia) per lo scaglione applicabile come sopra.
19
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 2082 del 2021 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Revoca la declaratoria di contumacia di Controparte_3
[...]
2) Accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta per i fatti di cui in narrativa nonché, Controparte_1
nella quota del 25%, per il decesso del sig. avvenuto Parte_3
in data 21.09.2019;
3) Accerta e dichiara il diritto delle figlie del de cuius, e Parte_1
al risarcimento, da parte della convenuta Parte_2 [...]
per la quota del 25%, del danno da Controparte_1
perdita del rapporto parentale conseguente al decesso del genitore e pertanto
4) Condanna la convenuta per i titoli Controparte_1
di cui sopra, al pagamento a favore di della Parte_1
somma di euro 76.218,95, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo e al pagamento a favore di della somma di euro 82.570,53, oltre Parte_2
interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo;
5) Condanna la convenuta alla Controparte_1
refusione alle attrici e delle Parte_1 Parte_2
spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge oltre euro 786,00 per anticipazioni ed oltre euro 125,00 oltre iva per spese di c.t.p.;
20 6) Dichiara tenuta e condanna a tenere mallevata Controparte_2
ed indenne solo limitatamente alle Controparte_1 somme da quest'ultima dovute, in forza della presente sentenza, ad e dunque alla somma di euro 58.840,20 a titolo Parte_1
risarcitorio, nonché per la quota delle spese di lite, come liquidate in dispositivo a carico della al punto 5), e di c.t.u., CP_1
oltre che di c.t.p., da stimarsi nel 50% del valore complessivo liquidato, ferma l'applicazione di scoperti contrattuali e franchigie secondo le delimitazioni di polizza;
7) spese di lite compensate nei rapporti interni fra la convenuta e
CP_2
8) rigetta la domanda di garanzia/malleva svolta da Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
9) condanna alla integrale refusione ad Controparte_1
delle spese di lite del presente Controparte_3
giudizio che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2082 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
-Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
– Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliate in CORSO A. DIAZ 36 FORLI', presso lo studio dell'avv. CAPPELLI RENATO, rappresentate e difese dall'avv.
CAPPELLI RENATO (CF ; C.F._3
ATTRICI
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA G. REGNOLI N. 107 47121 FORLI',
presso lo studio dell'avv. PIAZZOLLA RUGGERO, rappresentata e difesa dall'avv. PIAZZOLLA RUGGERO (CF ) C.F._4
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
- Cod. Fisc. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata in Via G. Regnoli n. 10 FORLI', presso lo studio dell'avv.
1 CAMPISI PAOLO, rappresentata e difesa dall'avv. CAMPISI PAOLO
(CF ) CodiceFiscale_5
TERZA CHIAMATA
c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante con il patrocinio dell'avv. MICHELE TAVAZZI del
Foro di Bologna (CF ) elettivamente domiciliata C.F._6
presso lo studio del difensore a Bologna, via Marconi n. 9;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Come segue:
per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta
[...]
nell'accadimento del sinistro del 05/05/19 Controparte_1
occorso al sig. , ospite della suddetta;
episodio che oltre ad Parte_3
aver provocato lesioni e sofferenze al medesimo, è stato altresì causa efficiente della sua prematura morte avvenuta il 21/09/19 in Forlì.
-condannare conseguentemente la casa di Cura a Controparte_1
risarcire alle eredi-attrici tutti i danni a ciò conseguenti, quantificati facendo riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano in vigore all'epoca del fatto per il danno parentale da morte, maggiorate fino ad
1/3per danno morale (soggettivo), in complessivi €.519.000,00= pari ad €.
245.000,00 per di anni 61 ed €. 274.000,00= per di Parte_1 Parte_2
anni 38, o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia,
2 in relazione al ritenuto grado di causa efficiente del primo evento/sinistro del 5/5/19 sul prematuro decesso del sig. del 21/09/19, oltre Parte_3
gli interessi di legge dalla data della richiesta al saldo effettivo.
-Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì;
contrariis reiectis,
in via principale dichiarare che la convenuta Controparte_1
ha eseguito perfettamente a regola d'arte e con diligenza e perizia
[...]
tutte le obbligazioni di assistenza, custodia e cura nei confronti del sig.
e che pertanto non sussiste alcun rapporto eziologico tra Parte_3
l'operato della ed i danni biologici occorsi Controparte_1
a in data 05/05/2019 e/o il suo successivo decesso, avvenuto Parte_3
in data 21/09/2019, così come lamentati dalle attrici e Parte_1
conseguentemente respingere ogni domanda Parte_2
avversaria in quanto infondata sull'an debeatur, in fatto e diritto nonché
palesementeeccessiva e non provata in ordine al quantum debeatur.
In subordine nella denegata ipotesi, in cui dovesse ravvisarsi una responsa-
bilità della in ordine ai fatti lamentati dalle Controparte_1
attrici per una colpa della convenuta che dovesse essere eventualmente ri-
tenuta provata nella misura ritenuta di giustizia, dichiarare le chiamate a garanzia e tenute per il Controparte_2 Controparte_3
proprio titolo ed in solido tra loro a garantire, a manlevare nonchè a tenere indenne in toto la predetta da ogni pretesa Controparte_1
3 risarcitoria che a suo danno e/o a suo carico , fosse comunque riconosciuta dovuta dalla medesima convenuta a favore delle attrici;
conseguentemente condannare le due succitate società assicuratrici ,chiamate in causa, rispet-
tivamente ognuna per il proprio titolo, a rifondere, rivalere, e risarcire inte-
ramente le Sig.re e in ordine a quanto Controparte_4 Parte_2
la fosse dichiarata tenuta a pagare a loro CP_1 Controparte_1
favore. In ogni ipotesi con vittoria di spese e competenze del presente giu-
dizio, oltre accessori come per legge”.
Per CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito di rigettare la domanda proposta dalle attrici, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Voglia, in ogni caso, dichiarare che è tenuta a garantire la Controparte_2
nell'ambito e secondo i limiti del contratto Controparte_1
assicurativo concluso inter-partes, esclusivamente per ciò che concerne la quota di responsabilità effettivamente ascrivibile alla stessa, entro i rigorosi limiti del massimale convenuto, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà, nel rispetto delle condizioni e dei termini contrattualmente stabiliti.
Voglia, in particolare, dichiarare che , in forza del regime Controparte_2
claims made che caratterizza la polizza in argomento, è tenuta a rispondere unicamente rispetto alle domande proposte da con Parte_1
esclusione delle richieste di o di altri. Parte_2
Con applicazione degli scoperti contrattuali e franchigie, posti a caricodell'assicurata, secondo le delimitazioni di polizza.
Con ripartizione delle somme in maniera proporzionale ai valori assicurati,
4 a titolo di coassicurazione indiretta, ex art. 1910 c.c., stante la presenza di due polizze concluse dalla per lo stesso Controparte_1
rischio di RCT con ed Amtrust Ass.ni. Controparte_2
Spese di causa rifuse, ex art. 91 c.p.c.”.
Per CP_3
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
in via principale,
respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per tutte le ragioni espresse in narrativa;
in via subordinata,
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalle parti attrici,
accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'inoperatività della polizza RCT/RCO n. RCH00010000018 ex adverso invocata;
limitare il quantum di risarcimento eventualmente dovuto in relazione all'effettivo danno riflesso cagionato agli attori, così come verrà
accertato in corso di causa;
in via di ulteriore subordine,
dichiarare tenuta a garantire e manlevare la Controparte_3
nei limiti della quota di danno alla Controparte_1
medesima ascrivibile (tra i quali massimali, franchigie, SIR).
In via istruttoria, insiste per ottenere l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo al procedimento penale R.G.N.R. 2648/2019 mod. 44
5 radicato dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì,
sui medesimi fatti di cui è causa, ivi compresa la CTU esperita in tale sede dal dott. Persona_1
In ogni caso con vittoria delle competenze e delle spese di lite, oltre accessori di legge.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le sig.re e (di seguito anche Parte_1 Parte_2
“le attrici”) citavano in giudizio la (di CP_1 Controparte_1 seguito anche “la convenuta” o la ”) per sentire accertata e CP_1
dichiarata la responsabilità esclusiva della convenuta per il sinistro occorso il 05.05.2019 ai danni del dante causa , quale causa di lesioni Parte_3
e sofferenze e della sua prematura morte e dunque condannata la convenuta a risarcire alle attrici tutti i danni conseguenti quantificati, con riferimento alle Tabelle di Milano, in complessivi euro 519.000,00 pari a euro 245.000,00 per ed euro 274.000,00 per o la Parte_1 Parte_2
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e con vittoria di spese.
Allegavano le attrici che il padre, nato a [...] il Parte_3
01.07.1931, era deceduto a Forlì il 21.09.2019 durante la sua permanenza presso la Casa , di cui era ospite dal 2014. Su richiesta del CP_1 medico della struttura, l'uomo era stato sottoposto a contenzione notturna e posizionato durante il giorno in sedia a rotelle, legato con cinture di protezione con chiusura posta sul retro ed indicato come soggetto da sottoporre a costante vigilanza, a seguito di alcuni episodi di “wandering” onde prevenire i rischi ad esso connessi. Se non che, il giorno 04.5.2019,
l'ospite veniva trovato per due volte che vagava per il corridoio, dopo essersi sfilato la cintura di sicurezza della carrozzina e quella della poltrona;
idem il giorno successivo, quando il sig. sfilatosi la Pt_3
6 cintura, cadeva a terra in un momento in cui era stato lasciato solo, privo di sorveglianza. Egli veniva così rinvenuto a terra da parte di un altro ospite ed il personale, non rinvenendo particolari segni di dolore o fratture, non si preoccupava di chiamare il 118 o il medico di turno della struttura limitandosi a riportare l'uomo nel suo letto. Solo il mattino successivo, constatato che il sig. si lamentava per il dolore al fianco e al Pt_3
bacino, il personale allertava i sanitari ed il sig. veniva condotto al Pt_3
Pronto Soccorso;
constatata la presenza di lesioni, il sig. veniva Pt_3 ricoverato prima in medicina d'urgenza, e poi al reparto di medicina interna. Egli veniva poi dimesso il 23.05.2019, con prescrizione di ripetizione della rx torace dopo venti giorni e terapia di un mese con
EBPM. Di fatto, però, una volta rientrato in Casa di Riposo, il paziente rimaneva sempre allettato nella sua camera, senza più muoversi neppure in carrozzina.
Le attrici, preoccupate dalla vicenda, chiedevano inutilmente chiarimenti sino a quando, il 19.07.2019, sporgeva Parte_1
formale atto di esposto – denuncia;
purtroppo, di lì a poco, in data
21.09.2019, il sig. decedeva, in un contesto problematico di Pt_3
progressivo decadimento legato al prolungato allettamento e difficoltà respiratorie.
Ad avviso delle attrici, come registrato nella perizia di parte prodotta in atti, il deperimento organico e il successivo allettamento conseguenti alla caduta del 5 maggio 2019. L'indagine aperta sul versante penale veniva chiusa e anche sul versante civilistico i tentativi di ottenere un risarcimento non andavano a buon fine.
Sussisterebbe responsabilità della convenuta ex art. 1218 c.c. per i fatti di causa, appalesandosi l'inadeguatezza delle misure assunte a prevenzione dello specifico rischio riscontrato dal medico (“wandering”), per omessa vigilanza, o per omesso utilizzo di presidi a norma ovvero per
7 il loro uso non conforme, e dunque la chiara colpa della per CP_1
la caduta, causa efficiente della prematura morte.
Sussisterebbe dunque un danno “iure proprio” delle attrici, ascrivibile alla convenuta e meritevole di risarcimento.
Si costituiva in giudizio tempestivamente la CP_1
concludendo in via preliminare per la chiamata in causa della società
e della società Amtrust Ass.ni a garanzia e malleva e, Controparte_2
nel merito, per la declaratoria di insussistenza di un rapporto eziologico fra l'operato della convenuta e la morte del paziente con rigetto della domanda avversaria in quanto infondata e non provata ovvero in subordine per la condanna delle compagnie assicuratrici a mallevare la convenuta di quanto tenuta a pagare a seguito del sinistro. Il tutto con vittoria di spese.
Eccepiva la convenuta l'infondatezza della domanda attorea. In particolare, la convenuta eccepiva come il paziente, nell'occorso, in data
5.5.2019, si trovasse posizionato scrupolosamente e correttamente su una carrozzina con cinture di sicurezza allacciate, proprio al fine di prevenire i rischi di una eventuale caduta. Egli era situato in corridoio nell'attesa che gli operatori terminassero di mettere a letto gli altri ospiti. Tuttavia, improvvisamente, il sig. sebbene assicurato alla carrozzina, Pt_3
riusciva a slacciare la cintura, alzarsi e compiere qualche passo prima di cadere sul pavimento. Il personale interveniva per prestare soccorso al e, a seguito dell'intervento dei sanitari della struttura ed Pt_3
effettuazione del c.d. test del dolore, veniva portato nella propria camera dove passava tranquillamente la notte. Solo l'indomani, il sig. Pt_3
iniziava ad avvertire dolore e veniva così portato al locale PS ospedaliero.
Non sussisterebbe, pertanto, alcuna colpa ascrivibile alla convenuta, stante che le lesioni patite dal paziente sarebbero legate al comportamento autonomo di quest'ultimo, non prevedibile né prevenibile da parte della convenuta;
eccepiva inoltre la mancanza del nesso di causalità fra l'evento
8 dannoso e il decesso successivamente avvenuto, a oltre 4 mesi dal presunto trauma. In subordine, formulava domanda di garanzia/malleva nei confronti della AG (di seguito anche Controparte_2
) in forza della polizza n. 310716024, nonché di CP_2 CP_3
(di seguito anche ), la prima quale compagnia assicurativa per la CP_3 responsabilità civile, socio sanitaria all'epoca dei fatti, la seconda quale attuale compagnia assicurativa civile – professionale – sanitaria della convenuta in forza di polizza n. RCH00010000018. Contestava in ogni caso la domanda attorea anche sotto il profilo del quantum.
Con decreto in data 21.01.2022 il GI autorizzava la chiamata in causa delle compagnie assicuratrici sopra menzionate.
Si costituiva tempestivamente in giudizio concludendo per il CP_2
rigetto delle domande attoree, in quanto infondate, e, in subordine, per l'accoglimento della domanda di garanzia, nei limiti della responsabilità ascrivibile alla convenuta, tenendo conto della clausola claims made e dunque solo limitatamente alla pretesa di con Parte_1
applicazione di scoperti contrattuali e franchigie previsti dalla polizza e con ripartizione delle somme in maniera proporzionale ai valori assicurati,
a titolo di coassicurazione indiretta, ex art. 1910 c.c.; il tutto con vittoria di spese.
Ad avviso della terza chiamata, difetterebbe la prova del nesso causale fra il decesso del paziente e l'operato della convenuta.
In primo luogo, l'evento dannoso sarebbe ascrivibile non già ad azione ovvero omissione della convenuta, bensì ad un comportamento inconsulto del medesimo degente, integrante caso fortuito. Eccepiva
l'infondatezza delle allegazioni attoree in ordine a presunte carenze strutturali o organizzative della convenuta, che sarebbe invero pienamente adempiente a tutti i requisiti di efficienza, igiene e funzionalità previsti nel settore.
9 In diritto, eccepiva che la natura della responsabilità invocata CP_2
dalle attrici è di tipo extracontrattuale, difettando la prova del dolo o della colpa della convenuta.
Difetterebbe inoltre la prova del nesso di causalità fra la caduta e l'operato commissivo o omissivo della . Del pari, CP_1 difetterebbe la prova del nesso di causalità fra l'infortunio e la morte.
Contestava inoltre il quantum della pretesa attorea.
Sotto il profilo del rapporto contrattuale di polizza, eccepiva CP_2
che, in forza della clausola claims made presente nel contratto, rientrerebbe in garanzia la sola richiesta di risarcimento di mentre Parte_1
la domanda di avvenuta solo con la notifica della Parte_2
citazione in data 08.07.2021 e dunque quando la polizza assicurativa era da tempo cessata.
Alla successiva udienza del 6.7.2022 veniva dichiarata la contumacia di all'epoca non costituita. CP_3
La predetta compagnia si costituiva successivamente in data CP_3
05.09.2022, con comparsa di costituzione e risposta, nella quale concludeva per il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, per la declaratoria di inoperatività della polizza assicurativa RCT/RCO n.
RCH00010000018 o comunque per limitare il quantum del risarcimento dovuto in relazione all'effettivo danno e comunque nei limiti di quanto previsto dalla polizza con applicazione di franchigie e scoperti contrattuali.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u. medico legale, nonché a mezzo prova per testi
In primo luogo, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia di
CP_3
Nel merito, occorre premettere che la domanda tempestivamente svolta in giudizio dalle attrici riguarda il risarcimento del danno patito iure
10 proprio a seguito del decesso del congiunto, ascritto, nella prospettazione attorea, alla responsabilità della convenuta.
Tale responsabilità deve essere qualificata come responsabilità extracontrattuale.
Sul punto, preme richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale, per quanto concerne i danni lamentati “iure proprio” dalle attrici quali congiunti dell'ospite della struttura, non sussistendo rapporto contrattuale fra dette congiunte e la struttura residenziale, essi debbono essere collocati nell'ambito della responsabilità extracontrattuale
(cfr., Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 11320 del 07/04/2022), con il relativo riparto dell'onere della prova, sotto il profilo della dimostrazione dell'elemento soggettivo, del nesso di causalità e dei danni patiti sotto il profilo della loro sussistenza e dei parametri atti alla sua quantificazione.
Per quanto concerne la prova dei fatti, emerge che le circostanze di fatto oggetto di causa, nelle loro linee essenziali, risultano chiare e incontestate: il sig. , dante causa e congiunto delle attrici, Parte_3
ospite della struttura convenuta, in data 05.05.2019, verso le ore 19,00, si trovava seduto in carrozzina, situato in corridoio mentre gli operatori gestivano altri pazienti, quando, improvvisamente, riusciva a slacciarsi della carrozzina, si alzava e, compiuto qualche passo, cadeva a terra.
Cambia, nella prospettazione delle parti, la valutazione di ascrivibilità della caduta alla responsabilità e alla sfera di controllo della convenuta, ovvero la sua valutazione come evento ineluttabile ascrivibile allo stesso degente o comunque a fattori fortuiti.
Occorre, nella fattispecie, verificare se lo stato di salute o comunque le condizioni del paziente fossero tali da rendere necessarie attenzioni e cure particolari, atte a prevenire ed evitare, qualora regolarmente assunte,
l'episodio dannoso (la caduta) e poste nella sfera di disponibilità della convenuta (cfr., Corte appello Napoli sez. III, 17/06/2020, n.2161, DeJure)
11 e che detto episodio dannoso costituisca la concretizzazione del rischio che la era tenuta a prevenire ed evitare (Tribunale Roma sez. CP_1
XII, 05/08/2004, DeJure).
Sul punto, meritano di essere valorizzate le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria processuale.
La teste dipendente della , sentita alla Testimone_1 CP_1 udienza del 12 giugno 2024, ha dichiarato che: “in quel periodo lavoravo presso la e mi ricordo del sig. Vero posso CP_1 Pt_3
confermare che quel giorno ero presente in turno, come infermiera del secondo piano della e oltre a me erano presenti degli OSS CP_1 non riesco a ricordare l'identità…ricordo che sono stata chiamata dalle
OSS e mi chiesero di recarmi da che era in una stanza;
ricordo Pt_3
che quando arrivai era steso a terra in questa stanza;
se non sbaglio era dopo cena, orario in cui i pazienti venivano preparati per andare a letto….da quello che mi dissero le OSS era riuscito a togliersi le contenzioni che aveva (non ricordo di che tipologia fossero) e camminando era entrato in stanza ed era caduto…aggiungo che da quanto ricordo era già capitato con il sig. ; la teste Pt_3 Testimone_2
dipendente della , sentita alla medesima udienza, ha CP_1 dichiarato quanto segue: “posso dire che il sig. aveva la Pt_3 caratteristica di riuscire a slacciarsi la cintura;
l'aveva fatto anche in mia presenza e anche altre colleghe lo avevano segnalato. Mi capitava anche di vederlo in piedi. Si alzava e cercava di camminare;
in mia presenza non
è mai caduto, però l'ho visto camminare e quando lo faceva cercavamo di prenderlo subito”. Del resto, tracce di precedenti plurimi atteggiamenti del paziente consistiti nello sfilarsi la cintura e camminare nei corridoi o comunque sfuggire dai sistemi di contenzione emergono dal diario clinico, anche precedentemente al sinistro (doc. 1 fascicolo parte attrice, pagina 3
(16.04.2019), pagina 4 (28.04.2019), pagina 5 (01.05.2019, 04.05.2019).
12 Alla luce di tali considerazioni, emerge che l'evento lesivo non può essere considerato come una circostanza fortuita, imprevedibile ed inevitabile, stante che il comportamento del paziente, che poi portò alla caduta, era già noto e conoscibile al personale della struttura, che già si era trovato ad affrontare la problematica per cui il sig. aveva la Pt_3
capacità di slacciare la cintura e la tendenza ad alzarsi e tentare di camminare da solo;
pertanto, la convenuta avrebbe potuto e dovuto fare fronte a tale problematica, utilizzando presidi di contenimento più adatti ovvero sottoponendo il paziente ad una stretta e continua sorveglianza, nel caso concreto non posta in essere, come del resto emerge dalla stessa narrativa della convenuta (cfr. pagina 4/5 comparsa di costituzione e risposta: “il sig. quella sera del 5.05.19 si trovava… Pt_3
adeguatamente seduto sulla propria carrozzina nel corridoio della casa di riposo, davanti alla camera in cui gli operatori prestavano servizio in attesa di far coricare a letto gli ospiti della struttura”; capitoli IV e V seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.)
Pertanto, la colpa, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., appare nella fattispecie predicabile a carico della convenuta: tanto, sia nel caso che i mezzi di contenzione utilizzati non fossero ben allacciati, sia nella circostanza che le cinture fossero in effetti ben allacciate, ma il paziente sia riuscito a liberarsene (cfr. pag. 10 relazione c.t.u. medico legale dep.
30.10.2023).
Nel caso di specie, come si è detto, la domanda tempestivamente formulata in atti concerne il risarcimento del danno conseguente alla perdita del rapporto parentale per morte del congiunto.
Costituisce elemento essenziale dell'illecito, e agli atti contestato, dunque, il rapporto di causalità fra l'evento di danno e la morte del de cuius.
13 Sul punto, è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio la cui relazione risulta depositata in atti in data 30.10.2023, già sopra citata.
Per quanto concerne l'analisi del rapporto causalistico, il c.t.u., a pagina 12 della relazione, ha affermato che: “l'evento traumatico in oggetto, unitamente alle complicanze che ne sono susseguite, ha contribuito all'evento morte come concausa, anche se di peso minore rispetto al complesso delle patologie preesistenti altamente invalidanti, ma non per questo si può escludere dalla concatenazione del concorso delle cause”; “si ritiene che il trauma toracico fratturativo, aggravato dal versamento pleurico, dal focolaio bronco pneumonico e dal prolungato allettamento sua concausa minoritaria dell'evento morte, che, per lo scrivente CTU, vuole significare che il peso concausale sia da ritenere al di sotto del 50%, ma non è possibile essere più precisi”. Dette conclusioni sono state dal CTU ribadite anche alla luce delle osservazioni presentate dai ct di parte, e riportate in relazione.
Nella giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che l'esistenza di concause idonee a cagionare il decesso comporta la riduzione proporzionale del diritto al risarcimento (cfr., Cass. Civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 16413 del 12/06/2024).
Nel caso di specie, il CTU, nella propria relazione, che appare adeguata e correttamente e congruamente motivata e coerente con il quesito, afferma di non essere in grado di fornire una quantificazione precisa, ritenendo tuttavia i postumi della caduta quale fattore causale incidente in misura minoritaria nella causazione della morte;
detta quantificazione, dunque, deve essere effettuata nel merito facendo ricorso a criteri logico giuridici oltre che equitativi;
la forbice concausale da prendere in considerazione, dunque, si attesta al di sotto del 50%; ragionando in termini percentuali, devono essere così esclusi dalla analisi i parametri estremi costituiti dalla percentuale dello 0% e del 50%.
14 Considerando una mediana fra i parametri rimanenti (10%, 20%, 30%,
40%), se ne evince una percentuale del 25%, che deve essere considerata la quota dell'evento morte causalmente ascrivibile alla caduta e dunque all'ambito di responsabilità della . CP_5
Quanto ai danni, i testi sentiti nel corso del giudizio (verbale di udienza del 12 giugno 2024, teste teste Testimone_3 Tes_4
verbale di udienza del 13 novembre 2024 teste teste Testimone_5
) hanno confermato l'esistenza fra le attrici e il de cuius di Testimone_6
un rapporto affettivo presente e significativo, non risultando viceversa provato alcun elemento contrario in grado di smentire i sentimenti di affetto e vicinanza, peraltro del tutto presumibili, che legavano il de cuius e le figlie.
Per quanto concerne la liquidazione del danno, essa deve avvenire in base ai parametri applicabili ratione temporis, e dunque alla data della morte. Si prendono dunque a riferimento le Tabelle di Roma, per ottenere quanto segue:
Parte_1
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale
(Metodo del Tribunale di Roma)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 61 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 88 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela) e nessun convivente del congiunto.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2019 Valore del Punto Base € 9.806,70
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
15 Punti in base all'età del figlio 2
Punti in base all'età della vittima 1
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 24
IMPORTO del RISARCIMENTO € 235.360,80
Parte_2
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale
(Metodo del Tribunale di Roma)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 40 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 88 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela) e nessun convivente del congiunto.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2019 Valore del Punto Base € 9.806,70
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4
Punti in base all'età della vittima 1
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 26
IMPORTO del RISARCIMENTO € 254.974,20
Gli importi sopra evidenziati, per le considerazioni di cui sopra, devono essere decurtati della percentuale del 75%, per ottenere i seguenti importi: euro 58.840,20 per ed euro 63.743,55 per Parte_1
Parte_2
Trattandosi di obbligazione di valore, gli importi di cui sopra devono essere maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti
(21.09.2019) alla data odierna, e successivamente di interessi legali dalla
16 data di deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo. Pertanto, saranno dovuti: euro 76.218,95 per ed euro 82.570,53 per Parte_1
oltre interessi legali dalla data di deposito della Parte_2
presente sentenza al saldo effettivo.
Per quanto concerne le spese di lite, nei rapporti fra le attrici e la convenuta, quest'ultima dovrà rifondere alle attrici le spese di lite calcolate, ex dm 55 del 2014, nei parametri medi dello scaglione individuato in base all'importo effettivamente riconosciuto (e non all'importo della domanda); analogamente, le spese esenti andranno rimodulate tenendo conto dell'effettivo valore della domanda rispetto al quale le attrici sono vittoriose.
Le spese di c.t.u. vanno a carico della convenuta soccombente.
Per quanto concerne le spese di c.t.p. (di cui alla nota spese allegata dalle attrici alla nota di replica), occorre ricordare che esse, come evidenziato da recentissima giurisprudenza di legittimità, avendo natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano fra quelle che la parte vittoriosa ha diritto a vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle, ritenendole eccessive o superflue (cfr., Cass. Civ. sez. 3 ordinanza n. 26729 del
15.10.2024); nel caso di specie, le spese di c.t.p. sono documentate per euro 500,00 complessive oltre iva;
esse, coerentemente con l'esito del giudizio, devono essere rifuse nella misura del 25% sì che a tale titolo la convenuta dovrà essere condannata alla refusione alle attrici della somma di euro 125,00 oltre iva.
Resta da trattare la domanda di garanzia/malleva espletata dalla convenuta nei confronti di e CP_2 CP_3
In particolare, rileva che la copertura sussisterebbe solo in CP_2
relazione alla richiesta di risarcimento di in quanto la Parte_1
domanda di è rappresentata solo dalla notifica della Parte_2
17 citazione, avvenuta ben oltre il tempo in cui la polizza sottoscritta ebbe a cessare. Ad avviso delle attrici, invece, l'eccezione non sarebbe fondata, in quanto i due eventi dannosi (05.05.2019, 21.09.2019) si inserirebbero pacificamente nei limiti temporali di vigenza della polizza e del resto la comunicazione da parte della convenuta relativa all'infortunio avvenne del pari nei limiti della polizza stessa. La questione riguarda, in particolare,
l'interpretazione dell'art. 13 delle Condizioni Particolari di Polizza (doc. 7 fascicolo parte convenuta), per cui, al punto a, si prevede che la garanzia valga per le richieste pervenute per la prima volta all'assicurato nel periodo di validità dell'assicurazione o comunque entro tre mesi dalla cessazione.
Posta la validità della clausola c.d. “claims made” (cfr., Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29483), essa ha l'effetto di condizionare l'operatività della copertura assicurativa al fatto che sia l'evento illecito, sia la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto (o comunque entro determinati periodi di tempo) e non ha natura vessatoria, poiché è vòlta a determinare l'oggetto del contratto di assicurazione, delimitando il rischio assicurato e non già ad escludere o limitare la responsabilità dell'assicuratore (Corte appello Catanzaro sez. III,
29/10/2021, n.1400, DeJure).
Nel caso di specie, in effetti, appare incontestato che la prima richiesta di risarcimento da parte di a differenza di Parte_2 Parte_1
(doc. 7 fascicolo pervenne solo con la notifica dell'atto
[...] CP_2
di citazione, oltre il termine di vigenza della polizza. Pertanto, posta la validità della clausola e viste le circostanze di fatto della vicenda come dedotte e documentate, l'eccezione di e fondata per cui la CP_2
domanda di garanzia/malleva nei confronti di dovrà essere accolta CP_2
solo limitatamente alla somma di euro 58.840,20 a titolo risarcitorio, nonché per la quota delle spese di lite, che verranno liquidate in dispositivo a carico della , e di c.t.u., nonché di c.t.p., relativa alla CP_1
18 attrice da stimarsi nel 50% del valore complessivo, Parte_1 ferma l'applicazione (incontestata) di scoperti contrattuali e franchigie secondo le delimitazioni di polizza;
spese di lite compensate nei rapporti interni fra la convenuta e CP_2
Per quanto concerne la posizione di essa contesta CP_3
l'operatività della polizza assicurativa, in quanto, seppure la richiesta di risarcimento di fosse pervenuta nella vigenza della Parte_2
polizza, tuttavia, trae origine da un sinistro avvenuto e noto alla convenuta prima della entrata in vigore della polizza. L'eccezione è fondata. L'art. 3 della polizza assicurativa in essere inter partes, efficace a partire dal
10.02.2021, prevede invero l'esclusione della copertura assicurativa per i fatti noti all'assicurato prima dell'inizio della polizza, laddove “fatti noti” sono definiti in polizza i fatti, eventi, circostanze e situazioni che potrebbero determinare in futuro richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività dell'assicurato e che siano stati portati a conoscenza dell'assicurato (doc. 1 fascicolo;
è evidente che, alla CP_3 data di inizio della polizza, i fatti relativi all'infortunio del sig. Pt_3 fossero già noti alla convenuta, per avere quest'ultima già ricevuto la richiesta di risarcimento da parte di e che detti fatti Parte_1
potevano, come poi accaduto, condurre alla notifica di ulteriori richieste risarcitorie. La domanda di garanzia/malleva svolta dalla CP_1
nei confronti di va dunque respinta, non operando la garanzia CP_3
assicurativa. La convenuta andrà dunque condannata alla refusione ad delle spese di lite del presente procedimento, liquidate come da CP_3
dispositivo ex dm 55 del 2014, nei parametri minimi di liquidazione (stante che il contraddittorio si è essenzialmente concentrato sulla questione dell'esclusione della garanzia) per lo scaglione applicabile come sopra.
19
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 2082 del 2021 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Revoca la declaratoria di contumacia di Controparte_3
[...]
2) Accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta per i fatti di cui in narrativa nonché, Controparte_1
nella quota del 25%, per il decesso del sig. avvenuto Parte_3
in data 21.09.2019;
3) Accerta e dichiara il diritto delle figlie del de cuius, e Parte_1
al risarcimento, da parte della convenuta Parte_2 [...]
per la quota del 25%, del danno da Controparte_1
perdita del rapporto parentale conseguente al decesso del genitore e pertanto
4) Condanna la convenuta per i titoli Controparte_1
di cui sopra, al pagamento a favore di della Parte_1
somma di euro 76.218,95, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo e al pagamento a favore di della somma di euro 82.570,53, oltre Parte_2
interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo;
5) Condanna la convenuta alla Controparte_1
refusione alle attrici e delle Parte_1 Parte_2
spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge oltre euro 786,00 per anticipazioni ed oltre euro 125,00 oltre iva per spese di c.t.p.;
20 6) Dichiara tenuta e condanna a tenere mallevata Controparte_2
ed indenne solo limitatamente alle Controparte_1 somme da quest'ultima dovute, in forza della presente sentenza, ad e dunque alla somma di euro 58.840,20 a titolo Parte_1
risarcitorio, nonché per la quota delle spese di lite, come liquidate in dispositivo a carico della al punto 5), e di c.t.u., CP_1
oltre che di c.t.p., da stimarsi nel 50% del valore complessivo liquidato, ferma l'applicazione di scoperti contrattuali e franchigie secondo le delimitazioni di polizza;
7) spese di lite compensate nei rapporti interni fra la convenuta e
CP_2
8) rigetta la domanda di garanzia/malleva svolta da Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_3
9) condanna alla integrale refusione ad Controparte_1
delle spese di lite del presente Controparte_3
giudizio che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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