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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASTAGNA SILVIA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MUSSINI CARLO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
Voglia il Tribunale Ill.mo adito pronunciare la separazione dei coniugi
alle seguenti concordate condizioni: Parte_2
1) i coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, liberi di stabilire la loro
residenza ove vorranno, con obbligo di comunicare all'altro coniuge la loro
residenza, in ogni caso d' intervenuta variazione;
2) la casa coniugale viene assegnata al marito, unico intestatario del
contratto di locazione. La Sig.ra ha già provveduto all'asportazione Pt_1
di tutti i suoi effetti personali;
3) il marito s' impegna ed obbliga a versare quale contributo al mantenimento
della moglie, la somma di € 400,00 mensili, da corrispondersi in via anticipata
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal
mese di dicembre 2024 per la durata massima concordata di 24 mesi, onde
agevolarne l'inserimento lavorativo. Detta somma dovrà essere rivalutata
annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) il Sig. provvederà entro la data dell'udienza a consegnare alla CP_1
Sig.ra assegno circolare pari ad € 34.000,00 a titolo di restituzione Pt_1
del prestito societario alla società Benatours srl, nonché assegno circolare
pari ad € 1000,00 quale liquidazione della quota societaria della moglie;
5) con l'adempimento dei punti precedenti si dà atto che tutti i rapporti
patrimoniali tra i coniugi sono già stati definiti e pertanto nulla più si devono
reciprocamente a qualunque titolo o motivo, l'uno all'altro.
pagina 2 di 3 6) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dep. 09/12/24 e 10/12/24,
le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni sopra riportate;
Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile competente (matrimonio celebrato il
30/09/1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
DERVIO LC al Num.
9 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1998).
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 16/01/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASTAGNA SILVIA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MUSSINI CARLO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
Voglia il Tribunale Ill.mo adito pronunciare la separazione dei coniugi
alle seguenti concordate condizioni: Parte_2
1) i coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, liberi di stabilire la loro
residenza ove vorranno, con obbligo di comunicare all'altro coniuge la loro
residenza, in ogni caso d' intervenuta variazione;
2) la casa coniugale viene assegnata al marito, unico intestatario del
contratto di locazione. La Sig.ra ha già provveduto all'asportazione Pt_1
di tutti i suoi effetti personali;
3) il marito s' impegna ed obbliga a versare quale contributo al mantenimento
della moglie, la somma di € 400,00 mensili, da corrispondersi in via anticipata
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal
mese di dicembre 2024 per la durata massima concordata di 24 mesi, onde
agevolarne l'inserimento lavorativo. Detta somma dovrà essere rivalutata
annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) il Sig. provvederà entro la data dell'udienza a consegnare alla CP_1
Sig.ra assegno circolare pari ad € 34.000,00 a titolo di restituzione Pt_1
del prestito societario alla società Benatours srl, nonché assegno circolare
pari ad € 1000,00 quale liquidazione della quota societaria della moglie;
5) con l'adempimento dei punti precedenti si dà atto che tutti i rapporti
patrimoniali tra i coniugi sono già stati definiti e pertanto nulla più si devono
reciprocamente a qualunque titolo o motivo, l'uno all'altro.
pagina 2 di 3 6) Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dep. 09/12/24 e 10/12/24,
le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni sopra riportate;
Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile competente (matrimonio celebrato il
30/09/1998 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
DERVIO LC al Num.
9 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1998).
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 16/01/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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