Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Ordinanza cautelare 20 maggio 2022
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 22/04/2022, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2022
N. 00361/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2022, proposto da
GI TE, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Pastore e Mirko Petrachi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio sito in Alezio, piazza Ferruccio Fiorito 7;
contro
Comune di Andrano, Ministero Cultura Soprintendenza Paesaggio, non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordine dirigenziale di rimozione struttura stagionale e ripristino stato dei luoghi, ordinanza del Comune di Andrano del 9.2.22
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
1.- Ritenuto necessario, al fine di operare una valutazione concreta del periculum , richiedere all’Amministrazione intimata quale sia l’arco di tempo fissato per la stagione estiva 2022 durante il quale la ricorrente può comunque mantenere installato il chiosco di cui si controverte (e, in particolare, considerato che questo lasso temporale termina il 31 ottobre di ogni anno, quale sia invece il suo momento iniziale).
2.- Ritenuto di dover sul punto acquisire una relazione di chiarimenti da parte del Comune di Andrano, da produrre entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
3.- Ritenuto di dover rinviare la causa alla camera di consiglio indicata in dispositivo, ferma restando la sospensione della gravata ordinanza n. 4 del 09.02.2022 fino a quella data.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone l’adempimento istruttorio indicato in motivazione, da svolgersi nel termine ivi indicato.
Rinvia la causa alla camera di consiglio del 18 maggio 2022, sospendendo nelle more gli effetti dell’ordinanza impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO