Ordinanza collegiale 6 dicembre 2024
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 12/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00958/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di ER domiciliataria ex lege in ER, Corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento,
- del silenzio serbato dalla Questura di ER sull’istanza presentata in data 28.10.2022, -OMISSIS- prevista dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 2410 del 6 dicembre 2024 di questa Sezione;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Premesso che il ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare la formazione del silenzio inadempimento in ordine all’istanza presentata in data 28 ottobre 2022 alla Questura di ER, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 2862.
1.1. Rilevato che l’Amministrazione resistente, con memora del 21 gennaio 2025, ha evidenziato che “il permesso di soggiorno richiesto da controparte è in produzione presso l’IPZS dal 3.1.2025 (cfr. Allegato n.1, screen shot applicativo “StranieriWeb”, chiedendo al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
3. Rilevato che il difensore di parte ricorrente, nel corso dell’udienza dell’11 febbraio 2025, ha confermato l’emissione del detto titolo;
4. Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo intervenuta la piena soddisfazione del bene della vita anelato dal ricorrente;
5. Ritenuto, quanto alle spese, di poterle compensare in ragione della natura della controversia e del comportamento attivo della Questura di ER, fermo restando il contributo unificato che va posto a carico della Questura;
6. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico della Questura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.