Sentenza 22 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 22/05/2025, n. 9820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9820 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 09820/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12694/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12694 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Izzo e Rosa Maria Laria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 novembre 2024, con la quale è stato nominato il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno – vacante dal 3 agosto 2023 – all’esito del procedimento identificato con fascicolo n. -OMISSIS-, pubblicato con bollettino n. -OMISSIS- del 5 aprile 2023;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso al provvedimento sopra indicato, con particolare riferimento: i) della delibera del 30 luglio 2024 della V Commissione del C.S.M. contenente la proposta per ricoprire l’ufficio direttivo di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno; ii) ove occorra e nella parte di interesse, dell’atto di concerto del Ministro della Giustizia;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2024, registrato presso la Corte dei Conti in data 10 dicembre 2024 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 3 del 15 febbraio 2025 di nomina del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Csm Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – L’odierno ricorrente, dott. -OMISSIS- – magistrato di VII valutazione di professionalità – ha impugnato la delibera del Consiglio superiore della magistratura del 6 novembre 2024, in forza della quale è stato assegnato alla dott.ssa -OMISSIS- l’incarico direttivo requirente di secondo grado di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, per il quale il ricorrente aveva concorso.
2. – La delibera di nomina ha, innanzitutto, analizzato le carriere professionali dei magistrati aspiranti alla luce dei parametri attitudinali previsti dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, evidenziando, per quanto qui rileva:
- che la dott.ssa -OMISSIS-, odierna controinteressata, è titolare di un protratto e articolato percorso professionale in funzioni prettamente requirenti; è stata (i) sostituto procuratore della Repubblica per oltre 27 anni, la maggior parte dei quali presso il Tribunale di Salerno, (ii) ha poi ricoperto le funzioni di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di OL per otto anni dal 2015 al 2023, anche in veste di Vicario (dal 3 aprile 2022), (iii) maturando in quel periodo la rilevante esperienza di reggenza della Procura di OL per un anno (da giugno 2022 a fine maggio 2023); (iv) a ciò si aggiunge un’esperienza protratta per oltre 22 anni nella trattazione di procedimenti ex art. 51, comma 3 bis, c.p.p. presso due diverse DDA di Salerno e OL;
- che il ricorrente, dott. -OMISSIS-, vanta a sua volta un significativo percorso professionale in funzioni requirenti a lungo minorili, per essere stato (i) per 16 anni sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, (ii) nei successivi otto anni, da novembre 2008 a novembre 2016, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, (iii) in seguito, fino a maggio 2017, sostituto procuratore con funzioni di Procuratore f.f. sempre presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, (iv) infine, da maggio 2017, Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, (v) nonché Procuratore Generale f.f. della medesima Corte dal 31 luglio 2017 al 7 gennaio 2018 e, nuovamente, dal 31 gennaio 2020 al 29 novembre 2021.
La delibera ha svolto, poi, la comparazione tra i profili dei vari aspiranti, concludendo che la controinteressata fosse il magistrato più idoneo al conferimento dell’ufficio in esame.
Quanto alla specifica comparazione attitudinale tra la controinteressata e il ricorrente, il CSM ha affermato, in sintesi:
i) che entrambi annoverano esperienze in funzioni di secondo grado e nella direzione di Uffici di primo grado, che costituiscono parametri attitudinali specifici ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria;
ii) che tuttavia, pur possedendo il ricorrente significative esperienze in secondo grado (Procura generale presso la Corte di Appello di Catanzaro), nell’incarico semidirettivo di Avvocato Generale e, per due intervalli temporali, quale Procuratore Generale f.f. dell’Ufficio, nonché quella di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, prevale la controinteressata alla luce del suo trascorso dirigenziale presso la Procura di OL, atteso che questa esperienza è maggiormente pregnante rispetto all’esperienza direttiva del ricorrente maturata in un Ufficio caratterizzato da un organico ridotto e, peraltro, a elevata specializzazione, dunque di inferiore aderenza alle esigenze che animano la procedura di cui è causa;
iii) che la controinteressata prevale nettamente sul ricorrente anche con riferimento al parametro di cui all’art. 32, lett. b), T.U., essendosi occupata di reati ex art. 51, comma 3 bis, c.p.p. presso due diverse DDA (Salerno e OL) per oltre 22 anni, da ultimo anche con mansioni di coordinamento di due aree della DDA di OL nel ruolo semidirettivo di Procuratore Aggiunto; esperienza non rinvenibile, negli stessi termini, nel percorso del ricorrente;
iv) che l’apprezzamento degli indicatori generali conforta la prevalenza della controinteressata, la quale è titolare di un più esteso tragitto in funzioni requirenti di primo grado, durante il quale ha ampiamente sperimentato ogni settore d’investigazione, a differenza del ricorrente che è titolare di un percorso di primo grado altamente settoriale e, quindi, recessivo; a ciò si aggiunge che nell’esperienza della nominata si riscontrano una molteplicità stratificata di incarichi con la dirigenza e deleghe organizzative ricalcanti buona parte dei compiti che l’ordinamento assegna alla figura del Dirigente;
v) che, infine, quand’anche si predicasse una piena equivalenza attitudinale tra i due candidati, la controinteressata comunque prevarrebbe sul ricorrente, in ragione del residuale criterio della maggior anzianità nel ruolo della magistratura.
3. – Il ricorrente ha impugnato la descritta delibera per violazione del D.Lgs. n. 160 del 2006 e del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, lamentando in particolare che la preferenza accordata alla controinteressata sia viziata per irragionevolezza, omissione e travisamento dei fatti, arbitrarietà e difetto di motivazione.
4. – Si sono costituiti in giudizio il CSM e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. – Con atto di motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato, per invalidità derivata, il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2024 che ha disposto la nomina a Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno della controinteressata.
6. – All’udienza pubblica del 16 aprile 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. – Il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente in quanto contenenti censure connesse, sono infondati.
8. – Prima di esaminare i singoli motivi di impugnazione, è necessario premettere, in termini generali, che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160 del 2006 e – con riferimento alla procedura di cui è causa – dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.
Secondo tale disciplina, per il conferimento di incarichi direttivi assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito” che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.
Il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del d.lgs. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.
Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. 160/2006
Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.
In particolare, con riferimento alle attitudini, il Testo Unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt. 7-13 e che sono “ costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali ” - degli indicatori specifici, a cui sono dedicati gli artt. da 14 a 23, che si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso.
8.1. – Relativamente al conferimento di funzioni direttive requirenti di secondo grado (quale quello in esame), l’art. 20 del Testo Unico individua, quali “specifici” indicatori di attitudine direttiva:
a) l’esperienza in secondo grado;
b) l’esperienza nella legittimità;
c) l’attività di coordinamento nazionale;
d) l’esperienza di direzione di Uffici di primo grado.
Nell’effettuare la comparazione tra i profili dei candidati, i predetti indicatori hanno speciale rilievo, in posizione pari ordinata fra loro, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico.
9. – Sempre in termini generali si precisa che, per consolidata giurisprudenza, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi il CSM gode di un ampio margine di apprezzamento, che è sindacabile in sede di legittimità solo se inficiato per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 8 luglio 2022, n. 5725).
Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione del merito della decisione dell’atto dell’organo di governo autonomo, o una decisione che si sostituisca a quella dell’amministrazione.
10. – Ciò premesso, si può passare alla disamina delle plurime censure articolate in ricorso, a mezzo delle quali è stata dedotta l’irragionevolezza, l’illogicità e la carenza di motivazione del giudizio di preferenza espresso dal CSM in favore della controinteressata.
Ad avviso del ricorrente, sarebbe irragionevole che il profilo della controinteressata sia stato ritenuto prevalente, nonostante l’assenza, in capo alla stessa, di un’effettiva “esperienza in secondo grado”, nonché di una significativa “esperienza di direzione di uffici di primo grado”, ossia di due dei parametri attitudinali specifici di cui all’art. 20 del Testo Unico.
Infatti, la controinteressata: (i) non vanterebbe alcuna “esperienza in secondo grado”, non avendo mai ricoperto incarichi direttivi o semidirettivi in uffici di secondo grado e tantomeno mai svolto per c.d. “tramutamento di funzioni” quelle di secondo grado; (ii) non vanterebbe alcuna “esperienza di direzione di uffici di primo grado”, ad eccezione dell’incarico “occasionale” di Procuratore della Repubblica f.f. di OL svolto, per solo un anno, dal giugno 2022 al giugno 2023; (iii) avrebbe ricoperto solamente l’incarico semi-direttivo di Procuratore Aggiunto di OL presso cui è stata designata Vicario del Procuratore della Repubblica, svolgendo tali funzioni per soli cinque mesi.
Mentre, il ricorrente: (i) vanterebbe una consolidata “esperienza di secondo grado” derivante dallo svolgimento delle funzioni semi-direttive di Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, incarico ricoperto sin dall’8 maggio 2017; (ii) avrebbe svolto l’incarico direttivo di Procuratore Generale f.f. presso la Corte di Appello di Catanzaro dal 31 luglio 2017 al 7 gennaio 2018 e, nuovamente, dal 31 gennaio 2020 al 29 novembre 2021, per un periodo complessivo di due anni e quattro mesi; (iii) vanterebbe “esperienza di direzione di uffici di primo grado”, essendo stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro dal 26 novembre 2008 al 7 maggio 2017, per oltre 8 anni.
Da questi dati emergerebbe la netta prevalenza qualitativa e temporale dell’esperienza del ricorrente presso gli uffici di secondo grado e nella direzione degli uffici di primo grado.
10.1. – La delibera del CSM sarebbe, quindi, illegittima - in primo luogo - nella parte in cui riconosce anche alla controinteressata il possesso del parametro attitudinale specifico delle “esperienze in secondo grado”.
Tale esperienza sarebbe stata desunta da circostanze prive di concreta rilevanza come, ad esempio, l’aver rappresentato in un unico processo in appello la pubblica accusa in secondo grado, l’aver “ interagito con la Procura Generale ”, “ tenuto plurime riunioni di raccordo e coordinamento con la Procura Generale di OL ” volte a “ concordare un protocollo contenente la disciplina uniforme del rapporto tra l’Ufficio di Procura Generale e le singole Procure del distretto in materia di avocazione ” ed ancora “ mantenuto rapporti pressoché quotidiani con la Procura Generale ”, “ curato la corrispondenza con il Procuratore Generale ” e “ tutti i rapporti con la Procura Generale di OL ”.
In ogni caso, queste attività della controinteressata non sarebbero equiparabili a quelle del ricorrente che è titolare di funzioni semidirettive (Avvocato Generale) presso la Corte di Appello di Catanzaro, ove ha ricoperto anche l’incarico di Procuratore Generale f.f. per ben due anni e quattro mesi.
10.2. – In secondo luogo, la delibera sarebbe illegittima nella parte in cui ritiene prevalente l’esperienza direttiva di fatto, di un anno, maturata dalla controinteressata presso la Procura di OL, rispetto a quella del ricorrente, che, per ben otto anni e sei mesi, è stato Dirigente dell’Ufficio di Procura Distrettuale Minorile di Catanzaro, nonché titolare di funzioni semidirettive di Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro e di Procuratore Generale f.f. presso la Corte di Appello di Catanzaro, che è ufficio perfettamente “analogo”, ovvero “omologo”, a quello di Salerno, oggetto del concorso.
10.3. – In terzo luogo, sarebbe illegittima la svalutazione – operata dal CSM – dell’esperienza direttiva di Dirigente dell’Ufficio di Procura Distrettuale Minorile, ritenuta “ di elevata specializzazione, dunque di inferiore aderenza alle esigenze che animano l’odierna procedura (art. 25 T.U.)” .
Invero, nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in quelle di Procuratore Generale f.f. e di Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, il ricorrente avrebbe maturato rilevanti esperienze sia nel settore del diritto civile (diritto della famiglia, procedimenti di volontaria giurisdizione ed elettorali), sia nella cooperazione e coordinamento con l’Ufficio della DDA presso la Procura Distrettuale Ordinaria.
10.4. – In quarto luogo, il CSM avrebbe sovrastimato, in favore della controinteressata, delle circostanze irrilevanti ai fini della valutazione, quali (i) la dimensione della Procura della Repubblica di OL e (ii) l’applicazione dell’ulteriore parametro valutativo di cui all’art. 32, lett. b), T.U.
Quanto al primo aspetto, l’aver svolto le funzioni di Procuratore Aggiunto e di Procuratore della Repubblica f.f. di OL (per un solo anno) – ufficio contraddistinto da un organico composto da numerosi Procuratori Aggiunti, Sostituti Procuratori e Viceprocuratori Onorari – non avrebbe alcuna rilevanza ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno che è un ufficio di piccole dimensioni con un organico di solo cinque Sostituti procuratori generali oltre all’Avvocato generale.
Quanto al secondo aspetto, l’art. 32 del Testo Unico non verrebbe in rilievo nella selezione di cui è causa, perché la Procura Generale di Salerno non insiste in un territorio ad alta densità mafiosa.
In ogni caso, anche ricorrente avrebbe maturato nell’ambito del Distretto di Corte di Appello Catanzaro – caratterizzato da alta densità mafiosa – analoghe esperienze di processi di criminalità organizzata quale Sostituto e Procuratore Distrettuale Minorile (prima), Procuratore Generale f.f. e, infine, in qualità di Avvocato Generale.
11. – Le censure proposte dal ricorrente, pur abilmente e analiticamente articolate in atti, non possono essere accolte, considerato l’ampio margine di apprezzamento di cui gode il CSM nelle decisioni concernenti il conferimento di incarichi direttivi.
Un apprezzamento che, nel caso di specie, non è sfociato in un giudizio manifestamente illogico o irragionevole, né ha violato le prescrizioni dettate dal Testo Unico.
12. – Con riferimento al primo profilo contestato, relativo al parametro attitudinale specifico delle “esperienze maturate in funzioni di secondo grado”, non appare viziato per travisamento il giudizio del CSM che ha riconosciuto anche in capo alla controinteressata il possesso del parametro medesimo.
L’art. 20, lett. a), del Testo Unico richiede, infatti, solo di aver maturato “esperienze” in secondo grado, senza altro specificare.
Alla luce di ciò, il curriculum della controinteressata non può ritenersi del tutto privo di elementi rilevanti ai questi fini, per l’assorbente ragione che è stata applicata alla Procura Generale di Salerno per la celebrazione di un processo di particolare rilievo.
12.1. – Deve, poi, evidenziarsi che la delibera del CSM ha sì riconosciuto ad entrambi i candidati il possesso del predetto parametro della lett. a) dell’art. 20 del Testo Unico, ma ha anche messo in luce la netta differenza sul punto tra i due percorsi professionali.
Al ricorrente, infatti, sono state riconosciute “ significative esperienze in secondo grado ”, mentre della controinteressata si è semplicemente detto che “ non [è] priva di esperienze in secondo grado ”.
Il CSM non ha operato, dunque, alcuna indebita equiparazione tra le due posizioni.
Anzi, al contrario, il CSM ha motivato la prevalenza complessiva del profilo della controinteressata proprio partendo dalla constatazione che il ricorrente possedesse “ significative esperienze in secondo grado” – che la controinteressata non annovera, pur non essendone priva in assoluto – e poi superando tale aspetto a fronte del “ trascorso dirigenziale della candidata proposta alla Procura di OL (per gli argomenti già spesi), che prevale sull’esperienza direttiva del dott. -OMISSIS- in Ufficio a ridotto organico e, peraltro, a elevata specializzazione, dunque di inferiore aderenza alle esigenze che animano l’odierna procedura ”.
Il ricorrente non può, quindi, lamentare che il CSM abbia omesso di considerare le sue rilevanti esperienze professionali in secondo grado.
Né può pretendere che la sua prevalente esperienza in secondo grado gli garantisse, per ciò solo, e quindi a prescindere dalla considerazione anche degli ulteriori elementi attitudinali, la preferenza per l’incarico di Procuratore Generale di Corte d’Appello.
Il parametro delle “esperienze in secondo grado”, infatti, è solo uno dei quattro parametri attitudinali specifici che l’art. 20 del Testo Unico impone di valutare per scegliere il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico de quo . E i quattro parametri sono, inoltre, equiordinati tra loro, alla luce del disposto dell’art. 30 del Testo Unico.
In ogni caso, deve rammentarsi che – secondo giurisprudenza consolidata – anche laddove un candidato possa in concreto vantare un indicatore specifico più significativo rispetto ad un altro candidato, lo “speciale rilievo”, che a tale indicatore deve essere attribuito, implica che non se ne possa pretermettere la valutazione e il peso, ma non significa affatto che esso debba contrassegnare l’automatica prevalenza di quel candidato su altri candidati.
Ciò che è imposto all’organo di autogoverno, infatti, è un onere di articolare una particolare e adeguata motivazione nell’attribuire preferenza per il candidato che sia in possesso di indicatori specifici meno significativi.
Siffatto onere di motivazione rafforzata è stato puntualmente assolto nel caso di specie dal CSM per tutte le ragioni che verranno più oltre illustrate.
13. – Riguardo all’ulteriore parametro attitudinale specifico relativo all’“esperienza di direzione di Uffici di primo grado” di cui all’art. 20, lett. d), del Testo Unico, non appare fondata la doglianza secondo cui la controinteressata non avrebbe maturato esperienze direttive, perché (i) ha ricoperto solo le funzioni semidirettive di Procuratore Aggiunto e perché (ii) l’incarico di Procuratore di OL f.f. sarebbe stato “occasionale” ed “espletato solo per un anno”.
Il CSM ha correttamente ritenuto che alla nominata debba essere riconosciuto il parametro attitudinale in esame, in quanto essa ha svolto funzioni direttive (di fatto) di due Procure, quella presso il Tribunale di OL e, in precedenza, quella del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi.
La delibera riferisce, infatti, che nel trascorso della nominata “ ricorre, poi, assai rilevante esperienza nella direzione di Uffici di primo grado.
D all’1.6.22 al 31.5.23 (1 anno) è stata Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di OL. In precedenza, con ordine di servizio n. 16/22 del 26.1.22, era stata designata dal Dirigente per lo svolgimento delle funzioni di Vicario del Procuratore ”.
Pertanto, oltre a svolgere tutti i compiti di coordinamento e gli incarichi amministrativi in qualità di Procuratore Aggiunto che le sono stati assegnati e delegati nel corso degli anni, dal giugno 2022 la candidata ha assunto anche la reggenza dell’Ufficio, avente un organico di 102 sostituti procuratori, 107 viceprocuratori onorari e 9 Procuratori Aggiunti (la sola D.D.A. partenopea ha un organico di 32 magistrati) .
[…] Deve, da ultimo, rammentarsi la reggenza della Procura presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi sperimentata per oltre 7 mesi (dall’1.3.89 al 20.10.89) ”.
Ad avviso del Collegio, l’avvenuta valorizzazione della direzione in via di fatto di una Procura risulta pienamente conforme alle prescrizioni del Testo Unico.
Secondo giurisprudenza costante, infatti, lo svolgimento di funzioni direttive di fatto deve essere valutato quale indicatore specifico, equiordinato agli altri.
Si tratta, pur sempre, di un segmento dell’esperienza professionale del magistrato, nel corso del quale il medesimo ha espresso le proprie capacità e ha maturato competenze ed attitudini. Esso rileva, dunque, ai fini della valutazione attitudinale ( cfr . Cons. Stato, Sez. VII, 5 gennaio 2023, n. 181; Tar Lazio – Roma, Sez. I, 2 aprile 2021, n. 4018).
13.1. – Appare, inoltre, ragionevole che l’esperienza direttiva di fatto maturata dalla controinteressata sia stata ritenuta dal CSM particolarmente indicativa di rilevanti competenze gestorie e organizzative acquisite, posto che:
i) la Procura di OL è Ufficio di grandi dimensioni e distrettuale, con un organico di 102 sostituti procuratori, 107 viceprocuratori onorari e 9 Procuratori Aggiunti (la sola DDA partenopea ha un organico di 32 magistrati);
ii) nel corso della reggenza sono state poste in essere dalla controinteressata plurime attività organizzative tipiche del Dirigente (quali riunioni di coordinamento con i Procuratori Aggiunti, adozione di provvedimenti a carattere organizzativo e in materia di astensione dei magistrati, di richiesta di applicazione di altre Procure, relativi al personale di polizia giudiziaria, adozione di protocolli);
iii) la dirigenza di fatto si è protratta per un anno, dunque per un apprezzabile lasso temporale.
13.2. – Non appare nemmeno manifestamente irragionevole che questa esperienza direttiva della Procura di OL sia stata ritenuta più pregnante rispetto alle esperienze direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro e della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro (di fatto), maturate dal ricorrente.
Non può disconoscersi, infatti, che la gestione dell’ufficio napoletano, come detto Ufficio di grandi dimensioni e distrettuale, presenti aspetti di maggiore complessità rispetto (i) a quella della Procura minorile di Catanzaro, che oltre ad essere un ufficio specializzato, ha dimensioni ridotte, perché è composta da soli tre magistrati, nonché (ii) a quella della Procura Generale di Catanzaro, che consta di una pianta organica composta da soli 7 sostituti procuratori generali e 3 magistrati, oltre al Procuratore Generale e all’Avvocato Generale.
Il fatto che la durata temporale di queste ultime due esperienze direttive del ricorrente sia stata maggiore rispetto a quella della controinteressata è un elemento che non rende, di per sé, illogica la prevalenza riconosciuta a quest’ultima.
Ciò in considerazione del fatto – ragionevolmente messo in luce dal CSM – che l’impegnativa e proficua attività di direzione di una Procura come quella di OL consente effettivamente di acquisire solide competenze in gestioni complesse e, quindi, è idonea a giustificare un giudizio di superiore idoneità all’Ufficio a concorso che presenta non dissimili funzioni di coordinamento.
L’avvenuta valorizzazione di tali competenze organizzative appare, infatti, pienamente coerente con la ratio sottesa ai parametri attitudinali specifici di cui all’art. 20 del Testo Unico, che sono incentrati su “ tutte quelle esperienze che, per la specificità delle problematiche con le quali il magistrato si deve confrontare, aprono ad uno sguardo più ampio sulla giurisdizione (esperienza di legittimità) o pongono il magistrato davanti alla necessità di affrontare problemi organizzativi complessi ” (così la Relazione al Testo Unico).
14. – Non si pone, inoltre, alcun profilo di contraddittorietà tra (a) la valutazione di preferenza espressa dal CSM per il profilo della controinteressata nella procedura di cui è causa e (b) il giudizio di subvalenza formulato, invece, nei confronti delle medesima nelle procedure per l’assegnazione del posto di Procuratore della Repubblica di NZ e di OL.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza, ogni procedura bandita per la copertura di uno specifico ufficio direttivo o semidirettivo è autonoma rispetto alle altre.
I giudizi, ivi operati, di prevalenza di un candidato rispetto agli altri non rilevano, quindi, nell’ambito di procedure differenti che vedono il medesimo candidato concorrere con altri, o addirittura con gli stessi candidati per un diverso ufficio ( cfr . TAR Lazio – Roma, Sez. I, 22 aprile 2024, n. 7864).
L’eventuale divergente valutazione espressa dal CSM in relazione al profilo professionale dello stesso candidato in altra procedura valutativa non è pertanto, di per sé, sintomo di illegittimità dell’azione amministrativa, potendo al più rilevare in senso eventualmente viziante solo nel caso in cui vi sia un diverso incongruo apprezzamento degli stessi dati oggettivi e nell’ambito di un confronto tra soggetti che versano in situazioni esattamente identiche ( cfr . TAR Lazio – Roma, Sez. I, 20 settembre 2023, n. 13929).
Queste ultime circostanze eccezionali non ricorrono nel caso di specie.
È sufficiente, a tal fine, osservare che i candidati nominati alla Procura di OL e di NZ hanno avuto una carriera differente rispetto a quella maturata dall’odierno ricorrente. Di conseguenza, le motivazioni sottese alla ritenuta prevalenza degli stessi, rispetto a quella dell’odierna controinteressata, non possono essere, sic et simpliciter , trasposte nel caso di specie e utilizzate quale tertium comparationis .
15. – Non risultano fondate le censure relative al parametro di cui all’art. 32 del Testo Unico (che impone al CSM di valutare, nel conferimento delle funzioni di Procuratore generale aventi sede in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità di tipo mafioso, le esperienze maturate dai candidati nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p.), volte a sostenere la non applicabilità tout court di questo parametro alla procedura in oggetto.
Proprio i “dati Eurispes” e l’“Indice di Permeabilità dei territori alla Criminalità Organizzata” citati dal ricorrente in atti indicano che il territorio della Provincia di Salerno è qualificato a “ Medio-Alta Permeabilità ” mafiosa.
Tale territorio, dunque, è ben riconducibile ad una delle zone caratterizzate da “ rilevante ” presenza di criminalità di tipo mafioso che vengono in rilievo ai fini dell’art. 32 del Testo Unico.
Non si ravvisano, inoltre, profili di irragionevolezza nel giudizio di prevalenza, espresso dal CSM, in favore della controinteressata rispetto a questo parametro.
Per quanto, infatti, anche il ricorrente possa aver maturato nell’ambito del Distretto di Corte di Appello Catanzaro esperienze di processi di criminalità organizzata quale Sostituto e Procuratore Distrettuale Minorile (prima), Procuratore Generale f.f. e, infine, in qualità di Avvocato Generale, resta il fatto che la controinteressata si è occupata di reati ex art. 51, co. 3 bis, c.p.p. pressoché continuativamente per oltre 22 anni, presso due diverse DDA (Salerno e OL), da ultimo anche con mansioni di coordinamento di due aree della DDA di OL nel ruolo semidirettivo di Procuratore Aggiunto.
La delibera del CSM mette in evidenza anche che, nel coordinamento dell’Area 2 (province di OL – ad esclusione del comune capoluogo – e Avellino) e, successivamente, anche dell’Area 3 (province di Caserta e Benevento), la controinteressata ha in sostanza monitorato l’intero distretto (con l’unica eccezione della città di OL, integrante l’Area 1), nel delicatissimo settore del contrasto alla criminalità organizzata, capillarmente e insidiosamente diffusa nel vastissimo territorio di competenza.
Il profilo professionale della controinteressata appare, dunque, distinguersi nettamente, sul punto, rispetto a quello del ricorrente.
16. – Il ricorrente censura anche la valutazione espressa dal CSM in relazione agli indicatori generali.
16.1. – Al riguardo si osserva che la delibera impugnata prende in esame puntualmente tutte le esperienze ritenute più pregnanti del trascorso professionale del ricorrente, tra le quali (i) le funzioni direttive di primo grado, (ii) quelle semi-direttive di secondo grado, (iii) quelle direttive di secondo grado per ventidue mesi continui, (iv) la redazione di plurimi progetti organizzativi, (v) la partecipazione a due consecutivi Consigli Giudiziari quale membro di diritto.
Non si rinvengono, pertanto, omissioni istruttorie e valutative da parte del CSM.
16.2. – Rispetto al “Progetto organizzativo” redatto dal ricorrente, il CSM ne ha evidenziato la coerenza con le peculiarità dell’Ufficio a concorso, al pari di quelli elaborati dagli altri candidati.
Non è stato quindi formulato un giudizio negativo o deteriore rispetto ad altri progetti, di cui il ricorrente abbia interesse a dolersi.
16.3. – Con riferimento al parametro delle “esperienze maturate nel lavoro giudiziario” (art. 8 del T.U.), la delibera non ha omesso di considerare che il ricorrente ha maturato esperienze anche nel settore del diritto civile.
Nella delibera si legge, infatti, che:
- “ Nell’attuale incarico semidirettivo svolge il coordinamento del settore civile e del settore penale ed esecuzione penale ”, di cui in particolare il “ coordinamento settore civile, famiglia e minori ”;
- quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro ha, inter alia , predisposto una organizzazione tabellare che prevedeva la partecipazione di tutti i sostituti procuratori “ a tutte le variegate, molteplici e specifiche funzioni e competenze giudiziarie minorili (civili, penali, amministrative) ”.
Si osserva, in ogni caso, come il CSM non abbia specificatamente approfondito nemmeno le esperienze della nominata nel settore civile. Pertanto, non si rinviene una sperequazione nell’analisi dei due profili sul punto.
17. – Con riferimento, infine, alla valutazione complessiva di preferenza espressa in favore della controinteressata – vero punto nodale dell’impugnazione proposta – il Collegio ribadisce che tale giudizio, per quanto possa presentare margini di opinabilità, non appare comunque manifestamente irragionevole o illogico.
Il CSM si è trovato, infatti, a dover individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico de quo tra due aspiranti che vantano entrambi un elevatissimo percorso professionale.
Da un lato, vi è il ricorrente che ha sì ricoperto pregnanti funzioni semidirettive e direttive in primo e secondo grado per un considerevole lasso di tempo, ma comunque sempre in Uffici ad elevata specializzazione e non di grandi dimensioni.
Dall’altra parte, invece, vi è la controinteressata, che è pur vero che ha maturato un’esperienza inferiore al ricorrente in secondo grado e che ha sperimentato un incarico direttivo di fatto solo per un anno, ma è altrettanto vero che quest’ultimo incarico assume un rilievo oltremodo significativo, perché è consistito nell’impegnativa direzione della Procura di OL (Ufficio di grandi dimensioni) e perché nell’esercizio dello stesso la nominata ha dimostrato di possedere solide competenze gestorie e organizzative.
L’esperienza direttiva della controinteressata, inoltre, è arricchita da un’attività di contrasto alla criminalità organizzata più consistente rispetto a quella del ricorrente.
A ciò si aggiunge una pregressa rilevantissima esperienza nella gestione giudiziaria (sempre in Uffici di grandi dimensioni), già a far tempo dal periodo salernitano (contrassegnato da significative collaborazioni in incombenti tipicamente apicali, quali i contributi alla redazione di due progetti organizzativi, nonché alla realizzazione dell’Ufficio Centrale Intercettazioni) e, ancor più, nella veste di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di OL per otto anni.
Questi tre elementi attitudinali (direzione della Procura di OL, esperienze nel contrasto alla criminalità organizzata e articolata esperienza giudiziaria) appaiono idonei a rendere non irragionevole la prevalenza espressa dal CSM in favore della controinteressata rispetto al ricorrente che al contrario vanta eccellenti esperienze in secondo grado.
18. – Alla luce di tutte le considerazioni svolte, può concludersi che la delibera impugnata resista alle censure mosse dal ricorrente.
Il ricorso e i motivi aggiunti risultano, quindi, infondati e devono essere respinti.
19. – Le spese di lite, stante la peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.