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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 3/2025 promossa da:
(Cod. IS ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Emanuela Cangini ed elettivamente domiciliata nel sui studio sito a Pesaro in Piazzale Matteotti n. 28 -
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- RICORRENTE -
CONTRO
(P.IVA e C.F. TE
) con sede legale a San Giovanni in Marignano (RN) in via Bari n. P.IVA_1
43/B interno 4 in persona dei soci amministratori illimitatamente responsabili
(C.F. ) e (C.F. TE C.F._2 CP_2
) C.F._3
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo .
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio l'ex datrice di lavoro
[...] TE
per il pagamento di differenze retributive .
[...] Deduceva la parte ricorrente di avere svolto attività lavorativa di natura subordinata in favore della società convenuta nel periodo 27\09\2021-30\04\2022
(data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa) con qualifica di impiegata amministrativa inquadrata al livello C3 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro Autorimesse e Noleggio senza percepire il dovuto compenso relativo alla mensilità lavorata di aprile 2022 .
La società convenuta, ritualmente citata , non si costituiva in giudizio, e pertanto era dichiarata contumace.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , la domanda è risultata fondata e merita accoglimento.
La parte ricorrente, gravata dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. civ., attraverso la completa produzione documentale allegata al ricorso ha provato l'esecuzione e la effettività del rapporto di lavoro in sostanziale conformità alla posizione esposta in narrativa .
Le circostanze di cui in narrativa si devono in ogni caso ritenere ammesse tenuto conto del fatto che la convenuta , rimasta contumace , non ha assolto all'onere che su di lei incombeva ex art. 416 comma 3 c.p.c. di specifica contestazione degli elementi dedotti dalla ricorrente e di allegazione di eventuali circostanze di fatto contrarie .
Va ricordato che nel rito del lavoro l'art. 416, terzo comma , cod. proc. civ., ponga a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore , dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente ( Cass. Sez. L. n. 1562 del 3\02\2003 Riv.
560230) .
Va ancora qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass.
Sez. U n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956 ) formatasi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione , che è ferma nel ritenere come il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto sia gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento : prova quest'ultima che la convenuta non ha fornito . Sulla base di questi criteri, tenuto conto dell'inquadramento della parte ricorrente e del lavoro svolto nonché della mancata allegazione, da parte del datore di lavoro di fatti estintivi, vanno riconosciute le differenze e le spettanze retributive specificate nelle conclusioni, come da conteggio analitico offerto in comunicazione con il deposito del ricorso introduttivo.
Pertanto residua il credito da lavoro di cui al dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a norma della disposizione di cui all'art. 429 c.p.c..
Le somme indicate sono al lordo delle ritenute fiscali in quanto, anche in caso di pagamento tardivo, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, resta comunque obbligato alla ritenute erariali, come si desume per tabulas dall'art. 49, comma 2, lettera b) del DPR n. 917 del 1986 secondo cui costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c..
Per la soccombenza le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, cedono a carico della convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 3\01\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contumacia della TE
:
[...]
1) Accertato che ha prestato attività lavorativa di natura Parte_1 subordinata in favore della società convenuta nel periodo 27\09\2021-30\04\2022
(data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa) con qualifica di impiegata amministrativa inquadrata al livello C3 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro Autorimesse e Noleggio , condanna la società TE in persona dei soci amministratori illimitatamente
[...] responsabili e a corrispondere alla parte TE CP_2 ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva di euro € 3.442,68 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria come per legge dal maturato al saldo.
2) Condanna la società in TE persona dei soci amministratori illimitatamente responsabili
[...]
e al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 CP_2 spese processuali consistenti nel compenso del difensore che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 1.128,00 (di cui ero 147,00 a titolo di rimborso spese forfettarie) , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 27\05\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'