Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 129/2022RG vertente tra con sede in Acerra (NA) alla via delle Industrie – Parte_1
Zona ASI – (C.F. e Partita IVA , in persona dell'Amministratore Unico Ing. P.IVA_1
, nato ad [...] il [...] (codice fiscale ), Controparte_1 C.F._1
quale società subentrante alla SCOGLIO S.p.A., come da atto di scissione per Notar Per_1
del 30.09.2015, Rep. n. 62.378, Raccolta n. 21.517, rappresentata e difesa dall'avvocato
[...]
Antonio Sasso del Foro di Napoli (codice fiscale ), con il quale è C.F._2
elettivamente domiciliata in Ancona al Viale della Vittoria n. 7 presso lo studio dell'Avvocato
Maurizio Miranda (comunicazioni – pec: Email_1
fax 081 5520328); Email_2
-parte appellante e
(P. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore dr.ssa , con sede in CP_3
Pesaro,rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Cesarotti del Foro di Pesaro (C.F.
), con la quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Roberto Galvani in Ancona, Piazza della Repubblica n. 1/A (comunicazioni – pec :
- fax: 0721/362470); Email_3 Email_4
-parte appellata
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Con il primo motivo di appello la sentenza del Tribunale è stata censurata nella parte di seguito trascritta:
“Le richieste risarcitorie di cui ai n. 1, 2, 3 e 4 formulate da parte attrice, devono essere rigettate in quanto non tempestivamente proposte e carenti dei presupposti normativamente previsti.
Le predette richieste (per anomalo andamento ed alterazione del sinallagma contrattuale, maggiore onerosità della prestazione contrattuale, maggiori oneri per perdita di condizioni favorevoli delle forniture e risarcimento per perdita di chance), seppur presentate con voci distinte, costituivano l'articolazione di una riserva iscritta al verbale del 20.10.2014 (doc. 17 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), con cui il Direttore dei Lavori disponeva la consegna dei lavori da svolgere, a seguito di formale sospensione dei lavori determinata ai sensi dell'art. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010,con Verbale di Sospensione dei lavori emesso in data
11.12.2013 (doc. 13 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice).
Come già dedotto dal Direttore dei Lavori nella nota del 03.11.2014 in Registro di Contabilità, la riserva era stata considerata inefficace, in quanto tardiva ai sensi dell'art. 191 comma 2 del
Regolamento DPR 5 Ottobre 2010 n. 207. La norma citata al comma 2 prescrive che “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate”.
La disposizione risulta inequivocabile nel prescrivere che, quando l'Impresa si ritenga danneggiata per un qualsiasi motivo, essa è onerata dell'iscrizione della riserva sul primo atto utile, a pena di decadenza. Agli atti invece risulta che l'Impresa attrice aveva firmato senza riserva diversi documenti nel frattempo formatisi in contraddittorio tra le parti, tra cui il Verbale di Consegna del
22.02.2013 (doc. 3 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), quello di sospensione dei lavori del 11.12.2013 (doc. 13 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice, ed il verbale di riunione in cantiere del 16.09.2014 (doc. 16 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice).
L'impresa era già venuta a conoscenza dell'esistenza di difficoltà realizzative dei lavori d'appalto quantomeno dalla data dell'8.10.2013 con il Verbale di riunione n. 2 (doc. 6 allegato all'atto di citazione in fascicolo della parte attrice), se non ancor prima dal Verbale del 29.7.2013 (doc. 5 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice): l'impresa infatti nel proprio atto introduttivo dava contezza di tali difficoltà, asserendo che nel Verbale di riunione n. 1 del
29.07.2013, vi era stata “evidenza delle accertate difficoltà realizzative estranee alla Scoglio
S.p.A.” (pag. 19 atto di citazione).
L'impresa attrice lamentava un pregiudizio non direttamente conseguente dalla sospensione dei lavori disposta con Verbale del 11.12.2013 (doc. 13 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), ma dall'ingiustificato ritardo di circa 32 mesi dal termine normativamente e contrattualmente previsto al 20.01.2012, e pertanto anche per il periodo antecedente alla predetta sospensione. Delle due l'una: o si ritiene che il pregiudizio sia intervenuto per il ritardo dall'originaria data di stipulazione del contratto, per una pluralità di inconvenienti diversi oltre alla sospensione (ed in tal caso la riserva doveva essere iscritta sicuramente in data anteriore al
Verbale di Consegna dei Lavori del 20.10.2014), oppure si ritiene che il pregiudizio sia disceso unicamente dalla data della sospensione dei lavori (ed in tal caso la riserva andava posta nel
Verbale di riunione del 16.09.2014, quando vi era stata “la discussione delle problematiche sollevate dalla Scoglio S.p.A., giusta nota 6333/13/C del 28.10.2013 e conferma della prossima emissione SAL n. 1”, come riferito dall'attrice a pag. 20 dell'atto introduttivo).
In tal caso occorre rilevare che le richieste risarcitorie proposte da parte attrice paiono orientate nel primo senso, in quanto la riserva apposta sullo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 riporta che
“l'effettivo inizio dei lavori a seguito di verbalizzata consegna definitiva e contestuale ripresa dei lavori del 20.10.2014 ha registrato un oltremodo abnorme ritardo di circa mesi 32 da quello normativamente e contrattualmente previsto al 20.02.2012.” (doc. 17 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice).
Ad ogni modo, anche a voler prendere in considerazione la seconda ipotesi, le ragioni della sospensione erano state esplicitate nel verbale di sospensione di cui all'11.12.2013. Pertanto il primo atto utile per la formulazione della riserva risultava essere il verbale di riunione del 16.09.2014, in cui era avvenuta la discussione delle problematiche sollevate dalla Scoglio S.p.A., e la conferma della prossima emissione del S.A.L. n.
1. La giurisprudenza (cfr. Cass. Civ.
n.4605/2014; Cass. Civ. n.11647/2016) infatti è concorde nel ritenere che l'appaltatore, il quale pretenda rimborsi rispetto al prezzo contrattualmente pattuito a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'Amministrazione, abbia l'onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. 25 Maggio 1895 n. 350, artt.53, 54 e 64 e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi. Occorre quindi distinguere il momento nel quale il danno sia configurabile dal momento in cui esso divenga quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti.
Pertanto, le riserve apposte si considerano inefficaci, in quanto tardive ai sensi dell'art. 191 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Inoltre, la relativa riserva era stata posta in violazione di quanto prescritto dall'art. 159 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale “l'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.”
L'appaltatore era nelle condizioni di presumere un danno configurabile dopo sei mesi dalla firma del verbale di sospensione dei lavori, ma non aveva inviato la diffida prevista ai sensi dell'art. 159
c. 3 D.P.R. 207/2010. La Nota Scoglio S.p.A. prot. 4689/13/C emessa in data 5 settembre 2014, contenente la richiesta di notizie circa le cessazioni dei motivi di sospensione dei lavori, non si ritiene integrante la diffida prevista dalla norma.
In merito al periodo di sospensione de facto avvenuto a partire dalla data del 7.03.2016 fino alla determinazione del recesso da parte della Stazione appaltante, si rileva che non era stata esplicitata una riserva specifica da parte dell' in relazione a tale fatto, bensì che essa sia Pt_2 stata unicamente dedotta genericamente all'interno delle riserve n. 1, 2, 3 e 4 ascritte precedentemente. Oltre a quanto già detto circa il termine di decadenza, si richiama il disposto dell'art. 31 del D.M. 145/2000, il quale prescrive che “le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano.” Pertanto non può essere liquidata alcuna posta risarcitoria in tal senso.
3.L'appellante ha contestato quanto segue:
“(…)la sentenza resa dal Tribunale di Pesaro è inficiata da erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 191, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 nonché dall'art. 159, comma 3, del medesimo D.P.R., per cui la stessa va riformata, dovendosi affermare che l'impresa esecutrice ha tempestivamente iscritto le riserve nn. 1, 2, 3 e 4 in occasione del verbale di consegna dei lavori, in data 20 ottobre 2014, e che in maniera assolutamente propria e legittima, la medesima impresa, con nota del 5 settembre 2014, ha richiesto alla Stazione appaltante se fossero cessati i motivi di sospensione dei lavori, non potendosi porre a carico della stessa un onere di preventiva diffida, ai sensi dell'art. 159, comma 3, D.P.R. n. 207/2010, per le causali sopra esposte”.
4.Osserva il Collegio che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati (in conformità di un consolidato orientamento di legittimità) da Cass. n. 3555/2022 secondo cui:
“(…)Il primo motivo di ricorso, con cui si argomenta la tempestività della riserva perché la norma richiamata, tanto più alla luce dei successivi mutamenti normativi intervenuti in materia, prevede che l'annotazione delle riserve debba essere formalizzata nel registro della contabilità, onde erroneamente alla luce dei fatti riportati, il decidente ha giudicato tardiva la riserva di che trattasi,
è privo di fondamento alla luce del principio reiteratamente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, posto che l'istituto della riserva è funzionale a rendere possibile il controllo della stazione committente sull'andamento dell'appalto in particolare in modo da evitare l'esposizione a costi imprevisti incidenti negativamente sulla convenienza dell'opera, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, "ha l'onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. n. 350 del
1895, artt. 53, 54 e 64 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato" (Cass.,
Sez. I, 23/03/2017, n. 7479)”.
5.Nel presente giudizio la parte appellante ha chiarito che:
“In primo luogo, occorre rimarcare che, come emerge incontestabilmente dall'atto di citazione in giudizio (pagina 18) e rimarcato nei successivi scritti difensivi – con particolare riferimento alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (pagina 8) – le richieste de quibus sono state formulate in relazione al ritardo dell'effettivo inizio dei lavori, pari a circa 32 mesi, da quella normativamente e contrattualmente prevista.
Infatti, va ribadito che l'aggiudicazione definitiva è intervenuta il 7 novembre 2011: da quella data decorreva il termine di giorni 60 per la stipula del contratto (6 gennaio 2021), di cui all'art. 11, comma 9, D. L.vo n. 163/2006, nonché il successivo termine di 45 giorni per la consegna dei lavori, previsto dall'art. 153, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, con scadenza – quindi – al 20 febbraio
2012.Mentre, la consegna definitiva dei lavori è intervenuta soltanto in data 20 ottobre 2014, come da relativo verbale”
6.Tanto premesso in punto di diritto ed in punto di fatto, è del tutto evidente che l'appaltatrice era nelle condizioni di poter presumere, in termini di diligenza e buona fede, l'esistenza di un danno sin dall'atto della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori (11/12/2013).
Poiché l'impresa, come dalla stessa chiarito, lamenta il pregiudizio derivante dal ritardo accumulato sin dall'originaria data di stipulazione del contratto (per una pluralità di inconvenienti tra i quali la sospensione) allora non può dubitarsi che la riserva doveva essere iscritta sicuramente in data anteriore al verbale di consegna dei lavori del 20.10.2014. Il termine è da individuarsi, al più tardi, nell'atto della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori (11/12/2013).
7.D'altra parte come condivisibilmente esposto dall'appellata:
“dopo la sospensione l'impresa è rimasta completamente inerte, non ha assunto alcuna iniziativa in tal senso, non ha inviato alcuna diffida, né chiesto la risoluzione contrattuale attendendo invero il verbale di ripresa dei lavori per iscrivere rilevanti riservedel tutto inattese dalla Stazione
Appaltante”.
8.In sintesi l' onere è insorto per l'appellante al momento della sospensione dei lavori perché già a quella data era emersa la concreta idoneità del ritardo a produrre i pregiudizi lamentati dall'impresa.E ciò deve dirsi anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presentava per l'appellante già dall'inizio obbiettivamente apprezzabile secondo un criterio di media diligenza e di buona fede sicché la Corte ritiene che, alla data della sospensione dei lavori, l'appaltatrice disponesse di dati sufficienti per segnalare l'aggravio alla controparte salvo precisare l'entità di tali pregiudizi nelle registrazioni successive o in sede di chiusura del conto finale.
9.Inoltre Cass. n. 3548/2014 ha chiarito che:
“L'obbligo dell'impresa si configura infatti al momento dell'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere successivamente indicato (Cass. 19.3.2004, n. 5540).
L'impossibilità di esattamente quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall'onere di iscrivere a verbale la riserva, ai sensi del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54 dovendosi al riguardo distinguere il momento nel quale il danno sia obiettivamente ma presumibilmente configurabile dal momento nel quale esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva sin dal primo momento e potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni.
La tesi prospettata dal ricorrente, secondo cui il R.D. n. 350 del 1895, art. 54 nell'imporre l'immediata iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, farebbe indubitabilmente riferimento al registro di contabilità in senso stretto, tale non potendo esser considerato nè il verbale di sospensione nè quello di ripresa lavori, che non sono documenti contabili, nei quali l'apposizione delle riserve, ai sensi dell'art. 89, sarebbe solo facoltativa, deve essere vagliata alla luce dell'esigenza di certezza cui presiede la compilazione di atti alla presenza delle parti del rapporto di appalto, particolarmente in ordine al computo dei termini di esecuzione delle opere (Cass.
6.5.2010, n. 10997).
L'onere dell'appaltatore che avanzi pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo ad esso spettante, di iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili (tale natura è espressamente attribuita ai verbali previsti dal R.D. n. 350 del 1895, art. 16 da Cass. 1.4.1980, n. 2097; 13.9.2010, n. 19499, che li definisce documenti contabili equivalenti), è subordinato dalla legge non alla disponibilità da parte dell'imprenditore del registro di contabilità ovvero dell'invito da parte del committente a sottoscriverlo, bensì alla obbiettiva insorgenza di fatti ritenuti per lo stesso lesivi, conseguendone la necessità di iscrizione della riserva nel verbale di sospensione o ripresa dei lavori, oppure, qualora gli stessi documenti non siano stati redatti, mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione, giacchè le circostanze che possano esercitare un riflesso economico sullo svolgimento del rapporto debbono essere iscritte immediatamente in base all'art. 53, salvo poi giustificarle a termini dell'art. 54 (Cass. 12.6.2008, n. 15693)”.
10.Anche alla luce del richiamato orientamento, la pronuncia del Tribunale va confermata con riferimento al primo motivo di gravame che va dunque respinto.
11.Con il secondo motivo di appello è dedotta l' erronea applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. per non aver il primo giudicante riconosciuto che la società appellante aveva eseguito una prestazione più che significativamente incrementata (in ragione della maggiore quantità necessaria e non originariamente prevista di materiali, pari a mq 222,85 per la realizzazione del manto impermeabile) e per non aver, pertanto, riconosciuto l'importo rivendicato, pari a euro 4.924,99.
12.Sul punto il Tribunale ha così motivato:
“La richiesta risarcitoria n. 5 (per omessa iscrizione della partita contabile di cui all'art. 07.01.035) non può essere accolta.
La richiesta era stata formulata in ragione della maggiore quantità necessaria e non originariamente prevista di materiali, pari a mq 222,85, per la realizzazione del manto impermeabile.
In tal caso il contratto d'appalto intercorso tra le parti si configurava come contratto di lavoro stipulato a corpo, in cui il corrispettivo dell'appalto veniva stabilito in modo fisso ed invariabile in ragione del ribasso offerto sull'importo a base d'asta: l'offerente formula la propria offerta economica dopo aver determinato, sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, i fattori necessari per la realizzazione dell'opera finita in ogni sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze, ecc.) In tal modo l'appaltatore si assumeva l'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si rendevano necessari rispetto a quella prevista nell'offerta. In base a tale meccanismo generalmente nessuna delle parti contraenti poteva pretendere una modifica del prezzo convenuto sulla base di una verifica delle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite.
La deliberazione AVCP n. 56 del 03.12.2008, come già dedotto nella precedente delibera del 21
Febbraio 2002 n. 51, aveva stabilito l'immodificabilità del prezzo determinato a corpo, affermando che “nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti a corpo, l'offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte”. Tale principio era stato poi recepito dall'articolo 38 del d.lgs. 56/2017, il quale aveva introdotto il comma 5-bis all'articolo 59 del Codice dei contatti, d.lgs. 50/2016, a mente del quale:
“In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura , o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura”.
Tuttavia l'orientamento della giurisprudenza civile -peraltro non condiviso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. V 3 aprile 2018, n. 2057) che lo esclude radicalmente-, ammette la possibilità di riconoscere a talune condizioni un ulteriore corrispettivo all'appaltatore, qualora l'incremento dei lavori eseguiti sia stato determinato da richieste o mancanze della stazione appaltante (Cass. Civ. sez. I, 7 giugno 2012, n. 9246). La giurisprudenza ha stabilito che sorge in capo all'impresa appaltatrice il diritto al compenso per l'eccedenza delle opere realizzate, nel caso in cui la variazione si presenti in maniera abnorme, ovvero quando il progetto originario sia oltre ogni limite snaturato in corso d'opera o lo stesso presenti carenze qualitative e quantitative.
Tuttavia in tal caso, considerato che la richiesta risarcitoria dell'Impresa è stata formulata relativamente all'omissione di partita contabile n. 07.01.035 (per la maggiore quantità non prevista pari a mq. 222,8, ulteriore rispetto a quella progettualmente prevista di mq 270,15), essa non può considerarsi fornita di quei requisiti di abnormità della prestazione come prima descritti, in relazione alle plurime lavorazioni richieste dal contratto d'appalto per un valore complessivo di
Euro 1.876,165,95”.
13.Osserva la Corte che il primo giudicante ha fatto corretta applicazione del principio normativo enunciato da Cass. n. 9246/2012 (richiamata in motivazione) confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità per cui si rinvia a Cass. n. 14181/2016: “Non possiede miglior sorte il terzo motivo di ricorso, col quale si ascrive alla sentenza di aver richiamato a sproposito l'alea propria dell'appalto a forfait quanto alle dedotte difficoltà insorte per la necessità di sminare una parte dell'area.
La corte d'appello non ha affatto deciso sul presupposto che tale tipologia di appalto partecipasse della struttura del contratto aleatorio. Essa ha semplicemente e correttamente osservato che nell'appalto a forfait l'alea grava sostanzialmente sull'impresa che assume l'esecuzione dei lavori nei termini convenuti, indipendentemente da eventuali imprevisti.
Giova rammentare che questa corte ha sempre affermato un conforme principio, giacchè in tema di appalto di opere pubbliche a corpo o a forfait il prezzo convenuto è fisso e invariabile, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, ex art. 326, all. F. Per cui, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175 c.c. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 c.c. (cfr.
Sez. 1, n. 18559-11; Sez. 2, n. 4198-14).
Ciò rappresenta giustappunto il profilo normale del tipo di appalto e non comporta un'alterazione della struttura o della funzione, non determinando alcuna trasformazione del contratto in aleatorio, benchè l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore releghi a situazioni affatto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell'esecuzione delle opere, potendo venire in esame solo situazioni che finiscono per incidere sulla natura stessa della prestazione (in termini Sez. 1, n. 5262-15).
14.Pertanto anche nella presente fattispecie, trattandosi di contratto a corpo, l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore relega a situazioni del tutto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà/onerosità nell'esecuzione delle opere, potendo venire in considerazione solo situazioni che, per quantità o qualità, finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione.
Nel caso concreto si tratta della richiesta di pagamento della maggiore quantità di materiali per la realizzazione del manto impermeabile pari a mq. 222,8 ulteriore rispetto a quella progettualmente prevista di mq 270,15.
E' dunque evidente che, dinanzi ad un contratto di appalto avente ad oggetto opere per il complessivo valore di euro 1.876.165,95, la quantità aggiuntiva di materiali per la realizzazione del manto impermeabile non può considerarsi abnorme nel senso che la quantità aggiuntiva non ha comportato un tale aggravio della prestazione da snaturarla rispetto all'originaria previsione contrattuale.
D'altra parte la valutazione dell'aggravio non va fatta “atomisticamente” in relazione alla singola prestazione (come ipotizzato dall'appellante) ma nel contesto complessivo del contratto e del complessivo equilibrio contrattuale.
Il motivo è respinto.
15.Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale nella parte di seguito trascritta:
“La richiesta risarcitoria n. 6 di cui all'atto introduttivo di parte attrice, relativa al riconoscimento ex art. 141 comma 3 del D.P.R. 2017/2010 di interessi sulle somme non corrisposte di cui al SAL n.
5, per lavori eseguiti alla data del 15.03.2016, in cui era stata data comunicazione dell'indisponibilità dei locali oggetto dell'appalto per un periodo non inferiore a 220 giorni, non può essere accolta.
L'art 141 comma 3 del regolamento D.P.R. 207/2010 prescrive che “nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.”
La richiesta in esame non può tuttavia essere accolta, in quanto formulata in un momento in cui i lavori risultavano ancora in corso. Nel report n. 20 della direzione lavori (doc. 36 allegato a comparsa di costituzione in fascicolo di parte convenuta), controfirmato dall'impresa, si riporta a pag. 2 che “esternamente è in corso il montaggio della scala metallica”. Inoltre nel suddetto documento la D.L. richiedeva di “modificare per entrambe le vasche l'installazione delle pompe atte a consentire normale operazioni di manutenzione”, posto che era stata verificata l'impossibilità di “effettuare la manutenzione delle pompe, dal momento che si rende necessario andare nel fondo vasca per smontare le stesse”.
In tal caso il pagamento della rata richiesta non era praticabile ai sensi dell'art. 141 comma 3 del
D.P.R. 207/2010, in ragione del fatto che al 15.03.2016 i lavori previsti non erano stati ancora regolarmente eseguiti”.
16.L'appellante deduce che:
“La decisione resa dall'adito Tribunale è inficiata da un insanabile errore giuridico, atteso che la pronuncia di reiezione si fonda sul richiamo al comma 1 dell'art. 141 D.P.R. n. 207/2010, non già sul comma 3, in base al quale l'impresa appellante ha articolato la riserva in esame, a tenore del quale: “Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione”.
Ciò posto, va aggiunto che nessun rilievo assume la rilevata circostanza che, alla data della richiesta, i lavori sarebbero stati ancora in corso.
Infatti, va considerato che il mancato completamento degli interventi realizzativi non elide il diritto al pagamento delle opere compiute prima della sospensione che, come è pacifico, si è protratta ben oltre 45 giorni, vale a dire a far data dal 1° marzo 2016 - allorquando la D.L., con nota prot.
n. 16/15285, ha comunicato all'Impresa che l' aveva rappresentato Controparte_2
“…l'indisponibilità per un periodo non inferiore a 220 giorni, dei locali oggetto del presente appalto presso il padiglione E” - per “sfociare” nel provvedimento di recesso dal contratto da parte della Stazione appaltante, in data 28.10.2016”.
La censura è infondata.
17.Il Tribunale ha richiamato e fatto applicazione del comma 3 dell'art. 141 D.P.R. n. 207/2010 e non del comma 1.
Il primo giudicante ha infatti considerato che la richiesta dell'appaltatrice era stata formulata in un momento in cui i lavori risultavano ancora in corso così come risultante dagli atti ( report n. 20 della direzione lavori/doc. 36 allegato a comparsa di costituzione in fascicolo di parte originaria convenuta controfirmato dall'impresa).
Peraltro è incontestato che non vi è stata una formale sospensione dei lavori prima del recesso contrattuale.
Il motivo è respinto.
18.Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale nella parte di seguito trascritta:
“La richiesta di risarcimento n. 7 diretta al riconoscimento degli interessi relativi al pagamento del decimo di lavori non eseguiti (a seguito di recesso operato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 163/2006) dalla data del recesso fino all'effettiva liquidazione registrata il 17 ottobre 2018 va rigettata. Si rileva infatti che l' aveva deliberato il recesso dal contratto con determina Controparte_2
n. 778 del 18.10.2016 (doc. 38 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), stabilendo che sarebbe stato corrisposto all'Impresa il pagamento dell'importo per i lavori eseguiti e per il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Tuttavia l'importo dei lavori eseguiti si era reso quantificabile esclusivamente in base ai dati definitivi risultanti dalla liquidazione finale del collaudo.
Il Conto Finale revisionato dalla commissione di collaudo era stato approvato con determina n.
495 del 16.08.2018 (doc. 42 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), con la quale era stato anche autorizzato il pagamento all'Impresa dell'indennizzo per opere non eseguite a seguito del recesso da contratto, quantificato nel Verbale di collaudo in data 16.07.2018.
Per le opere non eseguite era stato autorizzato il pagamento di Euro 67.459,65 all'Impresa attrice, corrispondente alla fattura 11_18 emessa il 13.09.2018 e liquidata il 15.10.2018. Pertanto, la richiesta del riconoscimento di ulteriori interessi va respinta, in conseguenza del fatto che la valutazione dei lavori eseguiti e di quelli non eseguiti era coincidente con la formazione del Conto
Finale approvato in data 16.08.2018”.
19.L'appellante ha dedotto quanto segue:
“(…)l'appellata decisione va riformata, dal momento che l'adito Tribunale non sembra aver
“colto” l'effettiva portata della richiesta in esame.
Infatti, a pagina 33 dell'atto di citazione, l'impresa riconosce che l'importo del decimo dei lavori non eseguito a seguito di recesso da parte della Stazione appaltante, è stato corrisposto, come da
Part fattura n. 11/2018 del 13 settembre 2018: tuttavia, la ha evidenziato che nel liquidare tale somma, non sono stati riconosciuti gli interessi legali dalla data del recesso, 18 ottobre 2016, fino all'effettiva liquidazione.
Orbene, tale circostanza è assolutamente pacifica – non contestata ex adverso – ma è stata totalmente trascurata dal primo Giudice: mentre, non v'è dubbio che il ritardo con cui l'
[...]
ha disposto il pagamento, rispetto alla data di recesso, conferisca all'impresa il pieno CP_2
diritto a rivendicare ed ottenere gli interessi moratori”.
20.Il motivo è infondato perché non può dubitarsi che solo dal collaudo definitivo e dalla verifica della regolarità delle prestazioni può conseguire il pagamento del valore delle opere già eseguite e il pagamento del decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
Dunque il ritardo e gli interessi non vanno considerati con riferimento al recesso (come ritiene la parte appellante) ma con riferimento al collaudo.
La censura è respinta.
21.Con il quinto motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale nella parte di seguito trascritta:
“La richiesta n. 8 indicata nell'atto introduttivo di parte attrice, relativa al riconoscimento di Euro
51.336,90 a titolo di danno curriculare va rigettata.
Il recesso contrattuale all'interno degli appalti pubblici è espressamente previsto all'art. 134
D.Lgs. 163/2006 (ad oggi abrogato). La norma dispone che “la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quindi del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti”. La norma è stata poi reintrodotta nell'art. 109 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, sei servizi o delle forniture non eseguite”.
Il committente pubblico pertanto può recedere dal contratto, purchè corrisponda all'appaltatore l'indennizzo previsto ex lege quale somma di denaro a titolo di ristoro della diminuzione patrimoniale da quest'ultimo subita in conseguenza di un atto lecitamente predisposto dal committente, non potendosi configurare un diritto all'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera.
Ciò detto, la richiesta di un ulteriore voce risarcitoria non prevista ex lege, relativa al danno curriculare, soggiace ai principi generali in tema di responsabilità civile e pertanto presuppone l'adempimento di un onere probatorio specifico e circostanziato. Il danno curriculare infatti si articola quale profilo ulteriore di lucro cessante in conseguenza di recesso da parte della stazione appaltante, e consiste nel pregiudizio della capacità dell'impresa di competere nel mercato e nella diminuzione delle chances di aggiudicarsi ulteriori affidamenti in conseguenza del mancato arricchimento del proprio curriculum professionale. La tecnica risarcitoria della perdita di chance garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, con probabilità seria e concreta di conseguire il bene della vita sperato;
in caso di mera possibilità vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione, poiché in pratica non è distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai ferrea nel ritenere che l'onere probatorio in capo all'istante del risarcimento di danno curriculare non venga soddisfatta dalla generica affermazione di una preclusione circa l'acquisizione di ulteriori commesse (Cons. Stato n. 63272021; Cons.
Stato, Sez. III, n. 1607 del 2020). Secondo il Consiglio di Stato infatti “il riconoscimento del danno da perdita di chance presuppone la sussistenza di una rilevante probabilità del risultato utile, che sia stata vanificata dall'agire illegittimo dell'amministrazione; tale probabilità, tuttavia, non si identifica nella semplice possibilità di conseguire il risultato sperato ma deve consistere nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura nella prova certa di una probabilità di successo, almeno pari al cinquanta per cento” (Consiglio di Stato Sez. IV,
23.09.2010, n. 6319).
Pertanto l'aggiudicatario di una gara d'appalto che lamenti un danno curriculare deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce aver subito in termini di mancato arricchimento del curriculum professionale.
Nel caso di specie, non può non rilevarsi che l'Impresa attrice mancava nell'adempimento del proprio onere probatorio circa le allegazioni relative alla richiesta. L'attrice infatti si era limitata ad addurre genericamente che “il conseguimento della migliore qualifica SOA avrebbe consentito all'Impresa di partecipare a più gare avendo acquisito una maggiore capacità economica – finanziaria, con conseguente aumento della capacità di aggiudicarsi nuove e maggiori commesse.
Il danno si riflette anche sull'immagine aziendale e sull'avviamento come anche sulla perdita della possibilità di utilizzare i lavori come titolo ulteriore e referenza specifica”. Ciò non può dirsi sufficiente ai fini della prova, in quando tale parte avrebbe dovuto quanto meno fornire allegazioni in merito alle specifiche occasioni commerciali e lavorative perse per l'attestazione non ricevuta.
22.L'appellante ha dedotto quanto segue: Part
“(…)nel caso di specie, il pregiudizio subito da è certo, dal momento che questi, esecutore dell'appalto, non ha potuto portare a compimento i lavori affidati per la “scelta” dell'
[...]
di recedere dal contratto: in tal caso, nessuna dimostrazione del depauperamento è CP_2 necessario, in quanto è chiaramente in re ipsa.
Ed è proprio alla luce di tale considerazione che la società attrice ha invocato l'applicazione, nel caso di specie, del diverso e conferente orientamento giurisprudenziale, in base al quale va riconosciuto il ristoro del danno curriculare, in misura rapportata all'utile conseguibile dall'appalto, nei confronti dell'impresa che sicuramente sarebbe stata aggiudicataria dello stesso”.
23.La ricostruzione giuridica operata dalla parte appellante è stata disattesa dalla più recente giurisprudenza amministrativa che ha confermato i principi applicati dal Tribunale:
• Consiglio di Stato n.26/2024: “(…) anche il danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell'incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata h1) alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione;
h2) alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione SOA (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497), sicché solo all'esito di tale dimostrazione, relativamente all'an, è possibile procedere alla relativa liquidazione nel quantum (anche a mezzo di forfettizzazione percentuale applicata sulla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803) e sempre che non debba ritenersi che, trattandosi di impresa leader nel settore di riferimento, l'aver conseguito già un curriculum di tutto renda la mancata aggiudicazione di un appalto non idonea, per definizione, ad incidere negativamente sulla futura possibilità di conseguire le commesse economicamente più appetibili e, più in generale, sul posizionamento dell'impresa nello specifico settore di mercato in cui è chiamata ad operare (Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2019, n. 689);
• Consiglio di Stato n. 10365/2022: Non appare invece condivisibile il riconoscimento del danno curricolare, atteso che neppure a tale riguardo il ricorrente ha fornito quegli elementi dimostrativi che la giurisprudenza - pure di questa sezione (cfr., da ultimo, 19 maggio 2021, n. 3892) - richiede ormai in modo concreto e rigoroso anche a tale proposito.
Si veda al riguardo Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2021, n. 632, secondo cui: "non può essere riconosciuto neanche il danno curriculare rapportato sia nell'atto di appello che nella ridetta perizia al 3% del valore del contratto. La giurisprudenza di questo Consiglio di
Stato è ormai attestata nel ritenere necessaria la comprova specifica e circostanziata di tale profilo di danno (Cons. Stato, III, n. 1607 del 2020, cit.; V, n. 5803 del 2019, cit.; n. 5283 del 2019, cit.; III, 15 aprile 2019, n. 2435; V, 2 gennaio 2019, n. 14; 26 aprile 2018, n.
2527; 28 dicembre 2017, n. 6135; 16 dicembre 2016, n. 5322)". Ebbene nel caso di specie la società non ha provato, come già detto, che la mancata aggiudicazione CP_4
dell'appalto in contestazione e la sua mancata esecuzione le abbiano precluso l'acquisizione di ulteriori commesse. La sentenza di primo grado va dunque riformata sul punto specifico”.
Richiamati tali precedenti, il motivo va respinto.
24.Con il sesto motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale nella parte di seguito trascritta:
“La richiesta n. 9 relativa al risarcimento di Euro 11.212,77 per il mancato pagamento dei lavori dell'Ordine di Servizio n. 12 del 26.04.2016, in quanto emesso per prestazioni già previste nel contratto d'appalto, non merita accoglimento.
In data 28.07.2015 veniva approvata la perizia di variante n. 1 (doc. 19 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), approvata con decreto della Regione Marche Agenzia
Regionale Sanitaria n. 51/ESO del 26/08/2015, con oggetto alcuni interventi da parte della
Stazione appaltante sulla rete fognaria, tra cui la realizzazione di una vasca sollevamento acque meteoriche ed una vasca di sollevamento di acque nere così descritte: “PAM. 610 Fornitura e posa in opera di vasca pre-assemblata per sollevamento acque meteoriche completa di elettropompe sommerse per acque bianche una di riserva all'altra, galleggiante, quadro di controllo incluse connessioni elettriche distribuzione a vista e connessioni a quadro in locale tecnico e quant'altro occorre per rendere la stazione integralmente funzionante. Portata 72 mc/h PR 8m (per un valore di € 22.818,34 al lordo del ribasso d'asta); 11 Fornitura e posa in opera di vasca Pt_3
pre-assemblata per sollevamento acque nere completa di elettropompe sommerse per acque nere predigerite una di riserva all'altra, galleggiante, quadro di controllo incluse connessioni elettriche distribuzione a vista e connessioni a quadro in locale tecnico e quant'altro occorre per rendere la stazione integralmente funzionante. Portata 35 mc/h PR 8m € 19.826,71 al lordo del ribasso d'asta”. Nell'Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Impresa contestualmente alla determina della perizia, si dava atto che “con la firma del presente atto di sottomissione la sottoscritta assume l'impregno di eseguire, senza eccezione Parte_4 alcuna, i lavori civili ed impiantistici previsti nel progetto a base di gara così come modificati nel progetto di Variante al quale questo atto di sottomissione è allegato […], agli stessi prezzi unitari, patti e condizione del contratto principale e con le medesime modalità descritte negli allegati al contratto, integrati, nonché accetta tutti i prezzi […] costruiti con specifica analisi e di seguito elencati che si intendono comprensivi di ogni qualsivoglia onere posto a carico dell'Impresa nel
Capitolato Speciale d'Appalto e di ogni magistero, pur non evidenziato nel progetto, per dare l'opera completata a regola d'arte e comprensivi anche degli oneri della progettazione di dettaglio, ove necessaria.”
Nel Report n. 20 relativo al sopralluogo del 15 marzo 2016 la Direzione lavori aveva annotato:
“nel corso del sopralluogo sono stati aperti i pozzetti di ispezione delle vasche acque bianche e acque nere per verificare l'installazione delle pompe gemellari. Si rileva che: vasche acque bianche: non è possibile effettuare la manutenzione delle pompe dal momento che si rende necessario andare nel fondo vasca per smontare le stesse;
vasche acque nere: non è possibile effettuare la manutenzione delle pompe in maniera agevole in quanto per rimuovere una pompa si rende necessario smontare il tubo terminale solidale alle pompe, sollevarlo di un paio di metri (80 kg circa) inclinarlo per far uscire le pompe, rimuovere la pompa guasta, tappare il lato della T, reimmergerlo e riconnettere la tubazione, il tutto maneggiando parti immerse all'interno di una vasca lurida. Si richiede pertanto di modificare per entrambe le vasche l'installazione delle pompe atta a consentire normali operazioni di manutenzione.”
L'Ordine di Servizio n. 12 (doc. 20 allegato alla comparsa di costituzione in fascicolo di parte convenuta), emesso il 26.04.2016 dalla Direzione lavori, riguardava la richiesta di adeguamento degli impianti di sollevamento acque nere e bianche in relazione alle note riportate nel Report n. 20
e secondo lo schema costruttivo allegato, per adeguare le lavorazioni svolte dall'Impresa a quelle commissionate nel contratto con le voci PAM 610 e 611, come modificate a seguito della Perizia di
Variante n. 1, e corrette con il Report n. 20 già citato.
Pertanto, non possono essere riconosciuti ulteriori corrispettivi per le lavorazioni effettuate in subordine all'Ordine di Servizio n. 12, in quanto le stesse costituivano corretto adempimento alle prestazioni dedotte nel contratto d'appalto come modificato dalla Perizia di variante datata
26.08.2015.
25.L'appellante deduce che:
“(…) ha errato il primo Giudice nel ritenere che il compenso in parola non sia dovuto, giacché la prestazione resa rientrerebbe in quelle previste nel contratto, come modificato: al contrario, si tratta di lavorazioni aggiuntive, resesi necessarie in quanto il progetto era inadeguato, sì da richiedere un ulteriore attività, sicuramente extracontrattuale e, dunque, da riconoscere e remunerare”.
26.Osserva il Collegio che, come richiamato dal Tribunale, nell'atto sottomissione sottoscritto dall'Impresa contestualmente alla determina della perizia, si dava atto che:
“con la firma del presente atto di sottomissione la sottoscritta Parte_4 assume l'impregno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori civili ed impiantistici previsti nel progetto a base di gara così come modificati nel progetto di Variante al quale questo atto di sottomissione è allegato […], agli stessi prezzi unitari, patti e condizione del contratto principale e con le medesime modalità descritte negli allegati al contratto, integrati, nonché accetta tutti i prezzi
[…] costruiti con specifica analisi e di seguito elencati che si intendono comprensivi di ogni qualsivoglia onere posto a carico dell'Impresa nel Capitolato Speciale d'Appalto e di ogni magistero, pur non evidenziato nel progetto, per dare l'opera completata a regola d'arte e comprensivi anche degli oneri della progettazione di dettaglio, ove necessaria.”
27.Dunque l'appaltatrice si faceva specificamente carico delle opere aggiuntive, pur non evidenziate nel progetto, necessarie a consegnare l'opera completata a regola d'arte compresi anche degli oneri della progettazione di dettaglio, ove necessaria.
Risulta dagli atti che la modifica chiesta dalla direzione lavori (e poi realizzata dall'impresa) riguardava la vasca acque bianche e la vasca acque nere la cui installazione era avvenuta in modo tale che non era possibile effettuare la manutenzione delle elettropompe.
Ora è del tutto evidente che l'impresa, indipendentemente dalla carenza degli elementi progettuali, non poteva installare le vasche senza curare diligentemente il fondamentale aspetto della manutenzione delle pompe.
L'inidoneità dell'opera per l'impossibilità di effettuare la manutenzione delle pompe in maniera agevole (“in quanto per rimuovere una pompa si rende necessario smontare il tubo terminale solidale alle pompe, sollevarlo di un paio di metri (80 kg circa) inclinarlo l'installazione delle pompe in entrambe le vasche atta a consentire normali operazioni di manutenzione”) va attribuita a colpa dell'impresa che (soggettivamente) non ha diligentenente verificato l'idoneità funzionale del lavoro svolto. Ed è noto che “l'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, c.c. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.
Corte di Cassazione, sez. I, 27.10.2017 n. 25629
28.In ogni caso (sul piano oggettivo) l'impresa, in forza dell'impegno assunto nel verbale di sottomissione, era obbligata a realizzare ogni adeguamento funzionale “ pur non evidenziato nel progetto, per dare l'opera completata a regola d'arte e comprensivi anche degli oneri della progettazione di dettaglio, ove necessaria.”
Le considerazioni che precedono confermano la valutazione del Tribunale per cui non possono essere riconosciuti ulteriori corrispettivi per le lavorazioni effettuate in osservanza dell'ordine di servizio n. 12 in quanto le stesse costituivano adempimento degli impegni così come configurati in sede di perizia di variante datata 26.08.2015 ed atto di sottomissione.
Il motivo è respinto.
29.Con il settimo ed ottavo motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale nelle parti di seguito trascritte:
“La richiesta n. 10 dell'atto introduttivo di parte attrice, relativa al risarcimento per ritardata emissione dello Stato Finale dei lavori, Conto Finale e Certificato di CO, va respinta.
Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto (doc. 69 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), “l'ultimo pagamento verrà eseguito a lavori ultimati, indipendentemente dall'importo, con la redazione di uno stato d'avanzamento corrispondente allo stato finale. Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento n. 554/1999 si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data di ultimazione lavori.”
L'art. 16 del Capitolato Speciale prevede poi che “le operazioni relative all'emissione del certificato di collaudo avranno inizio entro 60 giorni a decorrere dalla data di ultimazione e saranno portate a compimento entro 90 giorni dal loro inizio. Nel caso di regolare esecuzione l'emissione del relativo certificato avverrà entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori.”
Ciò detto, lo stato finale dei lavori era stato di fatto emesso in corrispondenza dello Stato
d'avanzamento lavori n. 5 (doc. 40 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), in data 23.06.2017, e completato con lo Stato d'avanzamento n. 6 emesso in data 28.07.2017 (doc. 41 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), nel quale l'importo finale era stato modificato a seguito dell'introduzione di nuovi documenti contabili e ad accertamento di difetti riscontrati su pavimentazioni e rivestimenti in PVC. Il Conto Finale risultava iscritto nel Registro
Contabilità il 29.12.2017 (doc. 42 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), mentre l'Atto Unico di CO (doc. 43 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice) risultava emesso e sottoscritto in data 16/07/2018.
Lo Stato Finale risulta pertanto correttamente emesso con l'ultimo Stato d'Avanzamento lavori, in quanto lo stesso poteva essere formato unicamente dopo aver accertato la corretta e completa esecuzione delle commesse dedotte in contratto, accertamento che è stato svolto in contraddittorio con l'impresa solo in data 23.05.2017, una volta riscontrato l'adempimento dell'Ordine di Servizio
n. 12 del 23 Aprile 2016.
In merito invece alla ritardata emissione del Conto Finale e del Certificato di CO si rileva quanto segue.
Il termine per l'ultimazione delle operazioni di collaudo di opere pubbliche, vigente al momento dei fatti di causa, era previsto dagli artt. 215-238 del D.P.R. 207/2010, nei quali viene previsto che il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, da accertarsi tramite il certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal D.L..
Il mancato rispetto dei termini per l'emissione del collaudo per cause attribuibili all'amministrazione comporta l'estinzione di diritto della garanzie fideiussoria relativa alla cauzione definitiva (art. 235 D.P.R. 207/2010, comma 3) ed inoltre comporta il possibile risarcimento dei danni che l'appaltatore sia in grado di dimostrare di aver subito dopo il decorso dei termini prescritti: in particolare la prova del danno subito si deve dimostrare puntuale e specifica, ed esso può comprendere spese generali (limitatamente a quelle che continuano ad operare nelle more della emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione), che riguardano le spese amministrative d'impresa ancora attive e la custodia e guardiania delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché i premi pagati per garanzie fideiussorie rilasciate dall'Impresa.
La richiesta risarcitoria qui esaminata deve ritenersi generica, in quanto sfornita di qualsiasi elemento probatorio specifico provante pregiudizi economici, essendo stata formulata in misura equitativa in percentuale all'importo dei lavori complessivi svolti.
In merito alla ritardata emissione del Certificato Finale di CO si dirà in seguito.
La richiesta risarcitoria n. 11 va respinta in quanto assorbita dalla decisione sulla precedente di cui al n.10”.
30.La difesa dell'appellante ha dedotto che: “(…)del tutto erroneamente il primo Giudice ha ritenuto la domanda priva del necessario apporto probatorio, tralasciando di valutare che la stessa, in quanto non supportata da criteri legali di determinazione, non poteva che essere articolata nei suddetti termini, che l'adito Tribunale avrebbe dovuto recepire ed applicare” in tal modo invocando l'applicazione di un criterio equitativo puro sganciato dalla prova dell'an oltre che del quantum.
La censura è infondata.
31.Osserva la Corte che il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo e nella sua approvazione, qualora sia imputabile al comportamento della stazione appaltante, senza che possa addebitarsi all'appaltatore alcun comportamento ostativo alle operazioni di collaudo, delinea una fattispecie di inadempimento contrattuale, suscettibile di richiesta di risarcimento danno.
Il danno subito a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo comprende le spese generali, limitatamente a quelle che continuano ad operare nelle more della emissione dello stesso certificato, afferenti alle spese amministrative d'impresa ancora attive e alla custodia e guardiania delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo, nonché ai premi pagati per garanzie fideiussorie e per la copertura assicurativa dei danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
Grava, tuttavia, sull'appaltatore l'onere probatorio in ordine al danno preteso per il ritardo dell'emissione degli atti conclusivi del contratto e, in particolare, del certificato di collaudo, non potendosi ricorrere a criteri puramente equitativi per la sua liquidazione in mancanza di prova dell'an debeatur.
Poiché l'appellante, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non ha offerto alcun elemento/documento giustificativo, riferito alle spese generali effettivamente sostenute né alle spese per garanzie ed assicurazioni, la domanda risarcitoria va respinta disattendendo la prospettazione dell'appellante secondo cui il danno sarebbe in re ipsa ed andrebbe liquidato con criterio equitativo puro.
32.L'appellante non ha contestato il nesso di conseguenzialità posto dal Tribunale tra il rigetto della richiesta risarcitoria n. 10 e quello della richiesta risarcitoria n. 11 di talché la Corte deve decidere in conformità.
In ogni caso il motivo di appello non specifica gli esatti termini temporali di decorrenza del ritardo asseritamente imputabile alla controparte e tale genericità non consente uno scrutinio di merito. 33.Con l'ottavo motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale nella parte di seguito trascritta:
“La richiesta risarcitoria n. 12 relativa al riconoscimento di Euro 29.524,20 a titolo di Indebita ed illegittima detrazione operata in sede di SAL n. 6 emesso in data 28.07.2017, non è fondata e va pertanto respinta.
Lo scomputo di alcuni importi effettuato con il SAL n. 6, poi parzialmente rettificato in sede di
Conto Finale, è avvenuta in maniera conforme ai difetti riscontrati nelle lavorazioni effettuate dall'Impresa attrice.
In data 16.02.2017 con nota prot. 6777 (doc. 23 allegato a comparsa di costituzione e risposta in fascicolo di parte convenuta), il RUP richiedeva alla D.L. di “intimare in via ultimativa alla ditta Part
l'esecuzione delle lavorazioni contemplate nell'ODS n. 12 ancora disatteso, pena la loro esecuzione in danno, e di formulare contestazione all'appaltatore per la non corretta esecuzione della pavimentazione e dei rivestimenti in PVC dei laboratori in cui si stanno evidenziando dei distacchi.”
Nel Verbale di Sopralluogo del 02.03.2017 (doc. 62 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice) è stato constatato quanto segue: “difetti di posa della pavimentazione in PVC in quanto si rilevano bolle d'aria e una non perfetta aderenza al massetto sottostante;
rigonfiamenti nel rivestimento murale in PVC in alcuni muri perimetrali controterra dovuti ad infiltrazioni di umidità provenienti dall'esterno; imperfezioni nella posa del rivestimento murale in PVC in alcune tramezzature interne;
segni di pregresse colature di acqua rugginosa sulle pompe di calore e sull'intradosso del solaio nella centrale frigo;
non completa sigillatura degli attraversamenti impiantistici nella centrale frigo;
non completa finitura lato centrale frigo dei controsoffitti in corrispondenza dei due vani di collegamento con i laboratori.”
Nel Verbale dello Stato di Consistenza del 31.07.2017 (doc. 60 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice) è stato rilevato che “L'Impresa non ha eseguito la controparete in cartongesso secondo le indicazioni riportate nell'elaborato VI – AR204, nella tamponatura esistente lato sud del locale l'impresa ha realizzato le contropareti in cartongesso Parte_5 funzionali all'installazione della nuova rete radiatori secondo le disposizioni date con l'ODS n. 6 ad eccezione di quella prevista nel locale n. 26 bis. Si rileva che negli ambienti costituenti l'ampliamento del padiglione F la pavimentazione in PVC è stata rimossa, senza peraltro rimuovere lo strato di colla e lisciatura sovrastante il massetto di sottofondo, in quanto ha manifestato fenomeni di distacco dal fondo di posa così come segnalato con nota dell'
[...]
prot. 6777 del 16 Febbraio 2017 ed accertato in contraddittorio nel sopralluogo del CP_2 02/03.2017. Si rileva ancora che, dove non è avvenuta la rimozione (zona antistante la porta di collegamento con la nuova centrale frigo dell' la pavimentazione è comunque Parte_5 disconnessa al piano di posa. Fenomeni di distacco sono presenti anche nelle aree dell'edificio pre- esistente, nelle zone segnalate nel verbale del 02.03.2017, e in aggiunta nel locale identificato nelle piante con il n. 1 (immunogenetica) e n. 8 (lavaggio vetrerie). Si rileva infine che la pavimentazione in pvc nell'area dell'edificio esistente è stata posata sul massetto esistente, cioè senza la preventiva demolizione come previsto in progetto. Le misurazioni effettuate il 05.07.2017 hanno rilevato valori di umidità superiori ai valori indicati nella norma ISO 11515:1 come accertato nel verbale del
5.07.2017. Anche i rivestimenti in PVC, nelle pareti indicate nel succitato verbale del 02.03.2017 presentano fenomeni di distacco.”
Successivamente la Direzione Lavori aveva emesso lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 6 (doc. 41 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), decurtando l'importo per le lavorazioni non eseguite relative ai massetti, e quello relativo a quelle eseguite non a regola d'arte, ovvero alla pavimentazione.
In sede di Stato Finale la D.L. aveva poi rettificato gli importi, contabilizzando i materiali di cui si era approvvigionata l'impresa, nonchè la fornitura e posa in opera di una quota di pavimentazioni in PVC, specificando che “le aree di pavimentazioni in PVC accettate sono quelle riferite ad ambienti dove non si sono manifestati distacchi e dove non sono presenti tracce per canalizzazioni idrauliche ed elettriche a pavimento così come indicato dagli elaborati as Built”.
Dal contenuto dei Verbali appena riportati, nonché dalle allegazioni fotografiche depositate in atti
(doc. 59 e 60 allegati a comparsa di costituzione e risposta in fascicolo di parte convenuta) emerge che la società attrice si sia resa responsabile delle cause generatrici manifestatisi nella pavimentazione e nei rivestimenti in PVC, in ragione della non completa asciugatura del massetto al momento della posa della pavimentazione (per la parte del laboratorio in ampliamento), della mancata rimozione e rifacimento del massetto e delle tracce impiantistiche sul massetto e pavimento esistenti che fungono da vie preferenziali per la risalita dell'umidità.
Pertanto, le detrazioni effettuate in sede di SAL n. 6 e poi rettificate con la redazione del Conto
Finale dai Collaudatori, dopo la verifica operata nel Verbale della Visita di CO del
19.06.2018 (doc. 63 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice) con misurazione diretta degli interventi di sostituzione eseguiti dall' sulle Controparte_5 pavimentazioni e sui rivestimenti in PVC oggetto dell'appalto, appaiono del tutto legittime, con conseguente rigetto della richiesta risarcitoria n. 12 proposta da parte attrice. 34.La difesa dell'appellante ha dedotto che:
“(…)la sentenza non può essere condivisa, in quanto recepisce le sole deduzioni avversarie e
“dimentica” le pur rilevanti e fondate obiezione dell'appellante: il tutto, peraltro, senza che a tale convincimento l'adito Tribunale sia giunto sulla base di una Consulenza Tecnica che, considerate le questioni poste, sarebbe stata evidentemente necessarie e, infatti, era stata richiesta dall'attrice. Part In definitiva, la ha titolo ad essere reintegrata della somma complessiva di € 29.524,20”
35.Osserva la Corte che, in punto di diritto, anche nell'appalto pubblico finché non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia per vizi o comunque l'inadempimento è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera ( Cass. n. 7267/2023).
Peraltro una volta provata l'esistenza dei vizi, spetta all'appaltatore, di cui si presume la colpa, provare non solo la perizia, ma anche il fatto specifico a lui non imputabile che abbia causato il vizio.
36.Nella presente fattispecie la presenza dei vizi non solo è stata compiutamente allegata dalla stazione appaltante ma è anche oggettivamente rilevabile dalle risultanze documentali richiamate dal Tribunale.
Dunque una volta allegati ed anche provati i vizi delle opere realizzate, era l'appaltatrice che doveva offrire prova della diligente esecuzione e dell'esistenza del fatto specifico non imputabile che avrebbe originato il vizio.
Tale prova è del tutto mancata in giudizio:
• non avendo la parte appellante offerto una adeguata ricostruzione tecnica a supporto della dedotta riconducibilità dei difetti a causa esterna non imputabile (infiltrazioni esterne) e della estensione quantitativa dei problemi;
• avendo chiesto su tali punti una Ctu dalla chiara finalità esplorativa.
Dunque correttamente il Tribunale ha respinto la domanda dell'appellante così come la Corte respinge il relativo motivo di gravame.
37.Con il nono motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia del Tribunale nella parte di seguito trascritta: “La richiesta risarcitoria n. 13 relativa all'omessa contabilizzazione in sede di SAL n. 6 delle partite contabili e relativi importi per effetto di ragli effettuati nel massetto, va respinta.
Come rilevato dal Direttore Lavori in data 4.08.2017, il pagamento richiesto si “riferisce ad un'opera eseguita, in modifica del progetto di gara, senza la preventiva autorizzazione del D.L. che, come noto, non può avvenire che per atto scritto”.
Nel caso di specie non risulta agli atti un'autorizzazione prevista per l'esecuzione dei lavori dedotti in tale richiesta, e pertanto la relativa richiesta andrà rigettata.
Per quello che attiene all'ulteriore richiesta risarcitoria relativa alla lamentata emissione, da parte della Stazione Appaltante, del certificato di esecuzione lavori, si rileva quanto segue.
L'Impresa attrice aveva inviato molteplici richieste di emissione del Certificato di Esecuzione
Lavori, inviate tramite e-mail alla Direzione Lavori. Le e-mail erano state inviate in data
29.12.2016 (doc. 64 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice) e 4.09.2016 (doc. 65 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice) al Direttore dei Lavori, mentre l'e-mail del 29.05.2018 (doc. 66 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice) era stata indirizzata per c.c. anche al RUP Ing. sebbene ad un indirizzo di posta elettronica Persona_2 errato: l'email risulta inviata all'indirizzo mail “ , mentre Email_5
l'indirizzo di posta elettronica istituzionale del RUP Ing. risulta essere il seguente Per_2
“ Email_6
La richiesta di emissione del CEL era stata riscontrata da parte della Direzione Lavori con nota del 20.06.2018 (doc. 67 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice), in cui era stato dato atto delle modalità previste per il rilascio del Certificato, come descritta dall'art. 84, comma
4, lett. b del codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016, il quale prevede una formale richiesta da inviare alla Stazione appaltante in cui siano esattamente individuati: l'esatto nominativo del RUP, l'esatto indirizzo PEC dell'Amministrazione di riferimento, il codice CIG relativo all'appalto di riferimento. Inoltre la richiesta deve essere formulata su carta intestata e non solo in formato testo.
Un ulteriore richiesta è stata inviata in data 28.11.2018 (doc. 68 allegato all'atto di citazione in fascicolo di parte attrice) al Responsabile Unico del Procedimento, mentre il Certificato di
Esecuzione Lavori è stato emesso in data 20.5.2019 (doc. 61 allegato a comparsa di costituzione in fascicolo di parte convenuta).
Ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.P.R. 207/2010, l'emissione del CEL deve avere luogo da parte della Stazione Appaltante entro 30 giorni a partire dalla formulazione della richiesta, attraverso il rilascio di copia telematica o comunicazione all'impresa del numero di inserimento informatico. La vicenda come appena descritta mostra un ritardo nell'emissione del CEL, quanto meno rispetto all'ultima richiesta effettuata in data 28.11.2018, la quale si era dimostrata completa degli elementi richiesti dalla procedura descritta dalla deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 dell'AVCP, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 Luglio 2013, per l'emissione del CEL.
Tuttavia la lamentata richiesta di un'ulteriore voce risarcitoria connessa alla colpevole emissione del Certificato va rigettata in conseguenza del difetto di prova del danno dedotto dalla società attrice. L'Impresa attrice deduceva che l'omessa adozione della certificazione aveva comportato un depauperamento professionale per la stessa, impedendo che l'esecuzione dei lavori fosse stata annoverata tra i requisiti necessari al fine della qualificazione SOA, con ricadute di natura anche patrimoniale, le quali non erano state tuttavia provate nel corso del giudizio. Tale voce risarcitoria si appalesa del tutto simile alle richieste già formulate in materia di perdita di chance, di talchè non può che richiamarsi quanto prima stabilito in punto di onere probatorio.
La richiesta risarcitoria si appalesa quindi del tutto generica e priva di allegazioni probatorie che dimostrino l'effettivo danno sofferto dall'impresa, anche in relazione ad occasioni commerciali e lavorative perdute in diretta conseguenza del ritardo nell'emissione del CEL.
38.L'appellante ha dedotto:
“ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 40 D. L.VO 12 APRILE
2006,LE 2006, N. 163. ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI DI CAUSA.
Infine, l'adito Tribunale ha respinto la richiesta n. 13, in quanto:
a) le partite di lavorazione eseguite, ma non contabilizzate e remunerate, erano state eseguite dall'impresa senza il preventivo ordine della Direzione Lavori;
b) la società non avrebbe fornito alcuna prova del pregiudizio derivante dal ritardo di emissione del Certificato di Ultimazione Lavori (CEL), pur essendo incontestabile che il contestato ritardo fosse sussistente e addebitabile alla Stazione appaltante.
In relazione al primo profilo, va posto in evidenza che la Stazione appaltante si è avvalsa delle lavorazioni eseguite né ha mai contestato la loro realizzazione: pertanto, l'importo rivendicato va riconosciuto, anche a titolo di indebito arricchimento.
Con riferimento al secondo profilo, va considerato che il pregiudizio subito da SCG è in re ipsa: infatti, ai sensi dell'art. 40 D. L.vo n. 163/2006, ai fini della qualificazione necessaria per l'esecuzione di lavori pubblici da parte degli Organismi di attestazione SOA, è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, nel cui ambito rientrano, per l'appunto, “…i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti” (comma 3, lettera b).
Pertanto, non v'è dubbio che l'omessa adozione della certificazione de qua, ovvero il ritardo, comporta un depauperamento professionale di SCG, impedendo che l'esecuzione dei lavori de quibus venga annoverato tra i requisiti necessari al fine della qualificazione SOA, con ricadute di natura anche patrimoniale.
Ed è per tale ragione che l'appellata decisione va riformata, riconoscendo all'impresa, a titolo di ristoro del pregiudizio subito, una somma da quantificarsi, in via equitativa, in ragione del 2% sull'importo contrattuale realizzato”.
39.Osserva la Corte che:
• le partite di lavorazione eseguite in modifica del progetto di gara senza la preventiva autorizzazione scritta del D.L. a termini co contratto e capitolato non vanno contabilizzate e remunerate;
il punto è stato ben chiarito dal Tribunale e non è fatto oggetto di specifico motivo di gravame;
• la domanda con cui, in appello, è rivendicato l'indebito arricchimento è tardiva ed inammissibile;
• il danno dal ritardo di emissione del certificato di ultimazione lavori (CEL) non è in re ipsa e non può essere liquidato con metodo equitativo puro come sostenuto dall'appellante; si richiamano le argomentazioni svolte a punto che precede ricordando che (anche) il ritardo nell'emissione del certificato ultimazione lavori, qualora sia imputabile al comportamento della stazione appaltante senza che possa addebitarsi all'appaltatore alcun comportamento ostativo alle operazioni di collaudo, integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, suscettibile di richiesta di risarcimento danno il cui onere probatorio grava sull'appaltatore non potendosi ricorrere a criteri puramente equitativi per la sua liquidazione in mancanza di prova dell'an debeatur (Consiglio di Stato sez. V , 21/06/2013, n.3405 ha affermato che rispetto ai danni da mancato tempestivo esercizio dell'attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del pregiudizio, specie perché ha natura patrimoniale, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo in quanto surroga l'onere di allegazione dei fatti;
e se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici per fornire la prova dell'esistenza del danno e della sua entità, è comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise e, quando il soggetto onerato di tale allegazione non vi adempie, non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno a norma dell'art. 1226 c.c. perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito, né può essere invocata una consulenza tecnica).
Il motivo di gravame è respinto.
40.In definitiva l'intero appello va respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 26 .000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 7 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini