CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 673/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA CE, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7396/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066503003000 CONS. IRRIGUO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
Si sono costituiti in giudizio il Consorzio intimato e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal concessionario è infondata poiché le censure articolate con il ricorso afferiscono alla formazione del ruolo e all'estinzione della pretesa anche nella fase di riscossione, così fondando la legittimazione a resistere del concessionario ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 spettando, invero, a quest'ultimo procedere - come avvenuto - alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-3, n.
29798/2019, ord.) è fondato e deve essere accolto.
E invero, «in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.» (Cass. Civ., Sez. V, 11431/2022).
Nel caso che ci occupa, il Consorzio non ha allegato i predetti atti: ossia approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché motivi di ricorso sono fondati stante la carenza di motivazione dell'atto impugnato e la mancanza della prova del beneficio consortile.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con il
Consorzio cui è imputabile l'insorgenza della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Consorzio resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, e del contributo unificato, ove versato. Spese compensate nei rapporti tra parte ricorrente e il concessionario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA CE, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7396/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066503003000 CONS. IRRIGUO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto.
Si sono costituiti in giudizio il Consorzio intimato e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal concessionario è infondata poiché le censure articolate con il ricorso afferiscono alla formazione del ruolo e all'estinzione della pretesa anche nella fase di riscossione, così fondando la legittimazione a resistere del concessionario ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 spettando, invero, a quest'ultimo procedere - come avvenuto - alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-3, n.
29798/2019, ord.) è fondato e deve essere accolto.
E invero, «in tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.» (Cass. Civ., Sez. V, 11431/2022).
Nel caso che ci occupa, il Consorzio non ha allegato i predetti atti: ossia approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché motivi di ricorso sono fondati stante la carenza di motivazione dell'atto impugnato e la mancanza della prova del beneficio consortile.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con il
Consorzio cui è imputabile l'insorgenza della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il Consorzio resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, e del contributo unificato, ove versato. Spese compensate nei rapporti tra parte ricorrente e il concessionario.