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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 da
, elettivamente domiciliato in Milano, Via Parte_1 privata Cesare Battisti, 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Summa, che lo rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1 Parte_1
1) previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 368 2024 00153161 69 000 emesso dall di Milano Sud e da esso Istituto CP_1 notificato in data 4 novembre 2024 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di pretesi contributi IVS – oltre somme aggiuntive – relativi al periodo dal gennaio 2022 al dicembre 2023 con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 2.394,63 accerti e dichiari la nullità e/o illegittimità e comunque l'infondatezza dello stesso, con suo conseguente annullamento e/o revoca;
2) condanni gli opposti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo.
1 PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex art. 24 D.Lgs. 46/99 ed inammissibile il vizio di difetto di motivazione in quanto del pari tardivo ex art. 617 c.p.c.;
2) in subordine, nel merito, respingere siccome infondata l'opposizione ex adverso proposta e tutte le avverse domande e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte l'avviso di addebito opposto, condannando Parte_1 al pagamento delle somme tutte indicate nell'avviso di addebito opposto, o di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, con le ulteriori somme aggiuntive ed interessi legali calcolati sino al saldo;
3) con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 13 dicembre 2024,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente che l'avviso di addebito n. 368 2024 00153161 69 000 emesso dall' e notificato in data 4 novembre 2024, aveva ad oggetto il CP_1 pagamento di pretesi contributi IVS “gestione commercianti” relativi al periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023, per € 2.394,63. Riferiva di essere socio unico ed amministratore Parte_1 unico dal 21 maggio 2007 della società TEAM COMPANY S.r.l. (avente ad oggetto attività di riscossione per conto terzi e recupero crediti). Come tale, il ricorrente era iscritto alla “gestione separata” presso l' CP_1
Sino al 31 dicembre 2021, era stato altresì iscritto Parte_1 alla “gestione commercianti” in quanto, sino a quella data, aveva partecipato personalmente all'attività aziendale svolgendo attività lavorativa con compiti di coordinamento anche operativo/esecutivo e di direzione generale. A partire dal 2018, aveva iniziato a ridurre il suo Parte_1 apporto in termini di attività lavorativa all'interno dell'azienda e, per tale motivo, aveva conferito la quasi totalità delle sue funzioni al sig. Controparte_2 con procura autenticata dal Notaio dott.ssa (doc.
[...] Persona_1
2 fasc. ric.). A libero professionista con propria partita Controparte_2
IVA, era stata demandata la gestione, tuttora in corso, della parte esecutiva e operativa che caratterizza trasversalmente l'attività aziendale. Egli si occupava di gestire i clienti e la rete dei collaboratori e tutte le attività contrattuali e relazionali. Tale progressivo disimpegno da parte di Parte_1 nell'attività lavorativa aziendale si era concluso con il suo pensionamento, avvenuto in data in data 1° ottobre 2021.
2 Dal 1° gennaio 2022 alcuna attività di natura lavorativa era stata più svolta dall'opponente all'interno di TEAM COMPANY S.r.l., con la conseguenza che da tale data non sussistevano i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
aveva mantenuto unicamente il ruolo di socio e Parte_1 della legale rappresentanza della società, in quanto fondatore. Aveva svolto unicamente attività sporadiche e di mera formale rappresentanza legale, senza alcuna partecipazione all'attività materiale, gestionale ed esecutiva dell'azienda. L'avviso di addebito impugnato era quindi asseritamente frutto di errori di valutazione logici e giuridici da parte dell , che non aveva accolto la richiesta CP_1 di cancellazione e continuava a richiedere il pagamento dei contributi. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in via CP_1 preliminare la tardività dell'azione, ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c.
All'udienza dell'8 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria pur richiesta dalle parti, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione preliminare di , che invoca la tardività dell'avvio CP_1 dell'azione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, va rigettata. Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede la proposizione di opposizione al ruolo esattoriale (ed all'avviso di adebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella (o avviso) di pagamento, davanti al giudice del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss c.p.c. Trattasi di strumento finalizzato ad
“ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008). Nella specie di causa, l'avviso è stato notificato incontestatamente il 4 novembre 2024, ed il ricorso è stato depositato in data 13 dicembre 2024, dopo 39 giorni, quindi tempestivamente. Va invece accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata da circa il preteso CP_1 difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto. Si tratta invero di una azione riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass., 21384/2019), che deve essere avviata “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo. Il ricorso, come riferito poco più sopra, è stato depositato in data 13 dicembre 2024, dopo 39 giorni, quindi non tempestivamente con riferimento alla norma processuale indicata.
2. Quanto al merito, l'avviso di addebito n. 368 2024 00153161 69 000 emesso dall riguarda il pagamento di pretesi contributi IVS “gestione CP_1
3 commercianti” relativi alla quarta rata del 2022 e le prime tre rate (fino a settembre) 2023, per € 2.394,63. L' riferisce che ha chiesto solo in data 28 CP_1 Parte_1 maggio 2022 (doc. 4 fasc. ), la cessazione della posizione contributiva CP_1 commerciante con decorrenza 31 dicembre 2021 (data di cessione delle quote societarie), dichiarando contestualmente (doc. 5 fasc. ) “di non essere più CP_1 tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto, a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese e della variazione dell'attività, non svolge più alcuna attività in qualità di titolare, o di socio di imprese esercenti attività del settore terziario, commercio e turismo”.
risulta tuttora iscritto come socio unico ed Parte_1 amministratore unico della società alla data del 18 aprile 2023 e pertanto la domanda di cancellazione non è stata accolta dall' , mancando alcuna CP_1 variazione nella compagine sociale e conseguentemente nel ruolo dell'opponente nella società. L' riferisce anche di aver emesso un altro avviso di addebito, precedente a CP_1 quello per cui è causa (n. 368202300164015008000, doc. 6 fasc. ), CP_1 interamente pagato senza contestazioni da (docc. 6 Parte_1
e 7 fasc. ric.), relativo al primo ed al terzo trimestre 2022.
3. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1, comma 203, della l. 662/1996 che dispone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti che, tra gli altri, abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. La S.C. (nella sentenza n. 24898/2010) statuisce che la lett. c) del comma 203 cit. prevede, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui prevede la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della “piena responsabilità dell'impresa”, con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., “... deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti”. Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del soci amministratore di s.r.l., qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora
4 si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. 10426/2018). La Cassazione ha inoltre affermato: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. 4440/2017; in senso conforme anche Cass. 19273/2018). A quanto precede si aggiunge la giurisprudenza della locale Corte d'appello che ha recentemente statuito (App. Milano, 8 aprile 2023, n. 132 richiamando in motivazione altro suo precedente, il n. 1123/2021): “Il primo Giudice ha rigettato il X, socio amministratore della srl Parte_2 con unico socio, facesse presumere – in assenza di precise allegazioni contrarie da parte dell'opponente – che la stessa, in virtù del suo ruolo di “titolare” e
“responsabile” della società, svolgesse attività lavorativa all'interno dell'impresa commerciale in via abituale e prevalente. Tale motivazione non è corretta e non tiene conto della recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha sempre affermato che, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
5 Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203
(che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass., 14/05/2020, n. 8945). È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017). La circostanza, quindi, che il socio unico sia amministratore della Srl unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Tale presunzione, peraltro, non vale neppure nelle società di persone, come più volte affermato da questa Corte d'Appello in precedenti relativi, ad es., alla posizione dei soci accomandatari (vedi, ad es., sentenza 5-7-2016, causa n. 876/2013 RG, rel. ). Tale orientamento è stato più volte confermato dalla Per_2
Suprema Corte che ha affermato che “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass., 26-2-2016, n. 3835; Cass., 28-2-2017, n. 5210).”
6 4. Peraltro, l'applicazione delle regole generali in tema di onere probatorio opera in modo invariato quale che sia la parte che abbia assunto l'iniziativa processuale. Pertanto, resta a carico del creditore la prova dei presupposti del proprio diritto, quand'anche sia stato il debitore ad esercitare in ordine allo stesso eventuale azione di accertamento negativo. Si tratta di un insegnamento ribadito dalla S.C. con la pronuncia n. 22862 del 10 novembre 2010, secondo la quale: “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965). L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie induce ad affermare che sarebbe spettato all' dimostrare la sussistenza, in capo a CP_1 Parte_1
, degli elementi richiesti dalla legge per l'iscrizione alla Gestione
[...]
Commercianti. L' indica nella sua memoria una sorta di presunzione assoluta di CP_1 partecipazione del titolare con il proprio lavoro all'attività aziendale, presunzione che sarebbe corroborata dal fatto indicato al § 2, ossia il pagamento del precedente avviso di addebito (n. 368202300164015008000, doc. 5 fasc. ), relativo al CP_1 primo ed al terzo trimestre 2022.
riferisce per converso che la società TEAM Parte_1
COMPANY S.r.l. è affiancata da professionisti esperti e consulenti continuativi, che si occupano di supportare la parte amministrativa e legale dell'attività oltre alla stipula degli atti negoziali e sociali. Invero, poiché ha chiesto in data 28 maggio 2022 Parte_1
(doc. 4 fasc. ), la cessazione della posizione contributiva commerciante CP_1
(sebbene con decorrenza 31 dicembre 2021) il pagamento del primo avviso (di importo oggettivamente ridotto: € 1.142,96: doc. 6 fasc. ) è coerente con la
CP_1 data della comunicazione all' della cessazione della posizione contributiva
CP_1 commerciante. In sostanza, dopo i pagamenti effettuati da e Parte_1 relativi al precedente avviso (riguardante l'anno 2022), spetterebbe all'
CP_1 dimostrare che, a pensionamento avvenuto e comunicato ad , l'opponente
CP_1 abbia continuato a svolgere una partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, cosa che l'Istituto risolve in modo apodittico ritenendo che la carica amministrativa riconduca ipso facto ad una presunzione iuris et de iure, cosa che invero non è, per quanto riferito sopra dalla Cassazione.
7 Né potrebbe essere utile l'ammissione di capitoli di prova orale proposti da a CP_1
p. 13 della memoria, che fanno riferimento ad attività amministrative ma senza corroborare i caratteri di abitualità e prevalenza.
Il ricorso va pertanto accolto.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1.200,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 368 2024 00153161 69 000 emesso dall' di Milano Sud e pertanto lo revoca;
CP_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio dell'Avv. Giuseppe Summo, antistatario, liquidate in complessivi € 1200,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'8 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 da
, elettivamente domiciliato in Milano, Via Parte_1 privata Cesare Battisti, 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Summa, che lo rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1 Parte_1
1) previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 368 2024 00153161 69 000 emesso dall di Milano Sud e da esso Istituto CP_1 notificato in data 4 novembre 2024 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di pretesi contributi IVS – oltre somme aggiuntive – relativi al periodo dal gennaio 2022 al dicembre 2023 con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 2.394,63 accerti e dichiari la nullità e/o illegittimità e comunque l'infondatezza dello stesso, con suo conseguente annullamento e/o revoca;
2) condanni gli opposti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo.
1 PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex art. 24 D.Lgs. 46/99 ed inammissibile il vizio di difetto di motivazione in quanto del pari tardivo ex art. 617 c.p.c.;
2) in subordine, nel merito, respingere siccome infondata l'opposizione ex adverso proposta e tutte le avverse domande e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte l'avviso di addebito opposto, condannando Parte_1 al pagamento delle somme tutte indicate nell'avviso di addebito opposto, o di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, con le ulteriori somme aggiuntive ed interessi legali calcolati sino al saldo;
3) con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 13 dicembre 2024,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente che l'avviso di addebito n. 368 2024 00153161 69 000 emesso dall' e notificato in data 4 novembre 2024, aveva ad oggetto il CP_1 pagamento di pretesi contributi IVS “gestione commercianti” relativi al periodo da gennaio 2022 a dicembre 2023, per € 2.394,63. Riferiva di essere socio unico ed amministratore Parte_1 unico dal 21 maggio 2007 della società TEAM COMPANY S.r.l. (avente ad oggetto attività di riscossione per conto terzi e recupero crediti). Come tale, il ricorrente era iscritto alla “gestione separata” presso l' CP_1
Sino al 31 dicembre 2021, era stato altresì iscritto Parte_1 alla “gestione commercianti” in quanto, sino a quella data, aveva partecipato personalmente all'attività aziendale svolgendo attività lavorativa con compiti di coordinamento anche operativo/esecutivo e di direzione generale. A partire dal 2018, aveva iniziato a ridurre il suo Parte_1 apporto in termini di attività lavorativa all'interno dell'azienda e, per tale motivo, aveva conferito la quasi totalità delle sue funzioni al sig. Controparte_2 con procura autenticata dal Notaio dott.ssa (doc.
[...] Persona_1
2 fasc. ric.). A libero professionista con propria partita Controparte_2
IVA, era stata demandata la gestione, tuttora in corso, della parte esecutiva e operativa che caratterizza trasversalmente l'attività aziendale. Egli si occupava di gestire i clienti e la rete dei collaboratori e tutte le attività contrattuali e relazionali. Tale progressivo disimpegno da parte di Parte_1 nell'attività lavorativa aziendale si era concluso con il suo pensionamento, avvenuto in data in data 1° ottobre 2021.
2 Dal 1° gennaio 2022 alcuna attività di natura lavorativa era stata più svolta dall'opponente all'interno di TEAM COMPANY S.r.l., con la conseguenza che da tale data non sussistevano i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
aveva mantenuto unicamente il ruolo di socio e Parte_1 della legale rappresentanza della società, in quanto fondatore. Aveva svolto unicamente attività sporadiche e di mera formale rappresentanza legale, senza alcuna partecipazione all'attività materiale, gestionale ed esecutiva dell'azienda. L'avviso di addebito impugnato era quindi asseritamente frutto di errori di valutazione logici e giuridici da parte dell , che non aveva accolto la richiesta CP_1 di cancellazione e continuava a richiedere il pagamento dei contributi. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in via CP_1 preliminare la tardività dell'azione, ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c.
All'udienza dell'8 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria pur richiesta dalle parti, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione preliminare di , che invoca la tardività dell'avvio CP_1 dell'azione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, va rigettata. Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede la proposizione di opposizione al ruolo esattoriale (ed all'avviso di adebito) per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del D.lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella (o avviso) di pagamento, davanti al giudice del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss c.p.c. Trattasi di strumento finalizzato ad
“ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass. n. 17978 del 2008). Nella specie di causa, l'avviso è stato notificato incontestatamente il 4 novembre 2024, ed il ricorso è stato depositato in data 13 dicembre 2024, dopo 39 giorni, quindi tempestivamente. Va invece accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata da circa il preteso CP_1 difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto. Si tratta invero di una azione riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass., 21384/2019), che deve essere avviata “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo. Il ricorso, come riferito poco più sopra, è stato depositato in data 13 dicembre 2024, dopo 39 giorni, quindi non tempestivamente con riferimento alla norma processuale indicata.
2. Quanto al merito, l'avviso di addebito n. 368 2024 00153161 69 000 emesso dall riguarda il pagamento di pretesi contributi IVS “gestione CP_1
3 commercianti” relativi alla quarta rata del 2022 e le prime tre rate (fino a settembre) 2023, per € 2.394,63. L' riferisce che ha chiesto solo in data 28 CP_1 Parte_1 maggio 2022 (doc. 4 fasc. ), la cessazione della posizione contributiva CP_1 commerciante con decorrenza 31 dicembre 2021 (data di cessione delle quote societarie), dichiarando contestualmente (doc. 5 fasc. ) “di non essere più CP_1 tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto, a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese e della variazione dell'attività, non svolge più alcuna attività in qualità di titolare, o di socio di imprese esercenti attività del settore terziario, commercio e turismo”.
risulta tuttora iscritto come socio unico ed Parte_1 amministratore unico della società alla data del 18 aprile 2023 e pertanto la domanda di cancellazione non è stata accolta dall' , mancando alcuna CP_1 variazione nella compagine sociale e conseguentemente nel ruolo dell'opponente nella società. L' riferisce anche di aver emesso un altro avviso di addebito, precedente a CP_1 quello per cui è causa (n. 368202300164015008000, doc. 6 fasc. ), CP_1 interamente pagato senza contestazioni da (docc. 6 Parte_1
e 7 fasc. ric.), relativo al primo ed al terzo trimestre 2022.
3. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1, comma 203, della l. 662/1996 che dispone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti che, tra gli altri, abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. La S.C. (nella sentenza n. 24898/2010) statuisce che la lett. c) del comma 203 cit. prevede, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui prevede la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della “piena responsabilità dell'impresa”, con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., “... deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti”. Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del soci amministratore di s.r.l., qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora
4 si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. 10426/2018). La Cassazione ha inoltre affermato: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. 4440/2017; in senso conforme anche Cass. 19273/2018). A quanto precede si aggiunge la giurisprudenza della locale Corte d'appello che ha recentemente statuito (App. Milano, 8 aprile 2023, n. 132 richiamando in motivazione altro suo precedente, il n. 1123/2021): “Il primo Giudice ha rigettato il X, socio amministratore della srl Parte_2 con unico socio, facesse presumere – in assenza di precise allegazioni contrarie da parte dell'opponente – che la stessa, in virtù del suo ruolo di “titolare” e
“responsabile” della società, svolgesse attività lavorativa all'interno dell'impresa commerciale in via abituale e prevalente. Tale motivazione non è corretta e non tiene conto della recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha sempre affermato che, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019).
5 Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203
(che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass., 14/05/2020, n. 8945). È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017). La circostanza, quindi, che il socio unico sia amministratore della Srl unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Tale presunzione, peraltro, non vale neppure nelle società di persone, come più volte affermato da questa Corte d'Appello in precedenti relativi, ad es., alla posizione dei soci accomandatari (vedi, ad es., sentenza 5-7-2016, causa n. 876/2013 RG, rel. ). Tale orientamento è stato più volte confermato dalla Per_2
Suprema Corte che ha affermato che “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass., 26-2-2016, n. 3835; Cass., 28-2-2017, n. 5210).”
6 4. Peraltro, l'applicazione delle regole generali in tema di onere probatorio opera in modo invariato quale che sia la parte che abbia assunto l'iniziativa processuale. Pertanto, resta a carico del creditore la prova dei presupposti del proprio diritto, quand'anche sia stato il debitore ad esercitare in ordine allo stesso eventuale azione di accertamento negativo. Si tratta di un insegnamento ribadito dalla S.C. con la pronuncia n. 22862 del 10 novembre 2010, secondo la quale: “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965). L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie induce ad affermare che sarebbe spettato all' dimostrare la sussistenza, in capo a CP_1 Parte_1
, degli elementi richiesti dalla legge per l'iscrizione alla Gestione
[...]
Commercianti. L' indica nella sua memoria una sorta di presunzione assoluta di CP_1 partecipazione del titolare con il proprio lavoro all'attività aziendale, presunzione che sarebbe corroborata dal fatto indicato al § 2, ossia il pagamento del precedente avviso di addebito (n. 368202300164015008000, doc. 5 fasc. ), relativo al CP_1 primo ed al terzo trimestre 2022.
riferisce per converso che la società TEAM Parte_1
COMPANY S.r.l. è affiancata da professionisti esperti e consulenti continuativi, che si occupano di supportare la parte amministrativa e legale dell'attività oltre alla stipula degli atti negoziali e sociali. Invero, poiché ha chiesto in data 28 maggio 2022 Parte_1
(doc. 4 fasc. ), la cessazione della posizione contributiva commerciante CP_1
(sebbene con decorrenza 31 dicembre 2021) il pagamento del primo avviso (di importo oggettivamente ridotto: € 1.142,96: doc. 6 fasc. ) è coerente con la
CP_1 data della comunicazione all' della cessazione della posizione contributiva
CP_1 commerciante. In sostanza, dopo i pagamenti effettuati da e Parte_1 relativi al precedente avviso (riguardante l'anno 2022), spetterebbe all'
CP_1 dimostrare che, a pensionamento avvenuto e comunicato ad , l'opponente
CP_1 abbia continuato a svolgere una partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, cosa che l'Istituto risolve in modo apodittico ritenendo che la carica amministrativa riconduca ipso facto ad una presunzione iuris et de iure, cosa che invero non è, per quanto riferito sopra dalla Cassazione.
7 Né potrebbe essere utile l'ammissione di capitoli di prova orale proposti da a CP_1
p. 13 della memoria, che fanno riferimento ad attività amministrative ma senza corroborare i caratteri di abitualità e prevalenza.
Il ricorso va pertanto accolto.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1.200,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 368 2024 00153161 69 000 emesso dall' di Milano Sud e pertanto lo revoca;
CP_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio dell'Avv. Giuseppe Summo, antistatario, liquidate in complessivi € 1200,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'8 aprile 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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