TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1015 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Salvatore Lorefice, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Elisa Patria e dall'Avv. Riccardo Crucianelli giusta procura speciale in atti;
resistente
E
Avv. , in qualità di curatore speciale del minore CP_2 Persona_1 nato a [...] il [...], autorizzata a costituirsi in proprio in virtù di ordinanza del Tribunale di Civitavecchia del 7.6.2019; interveniente
NONCHÈ
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 ai fini dell'accertamento giudiziale della paternità del minore CP_1
nato in [...] il [...] e riconosciuto dalla Persona_1 madre.
Il ricorrente chiedeva, all'esito dell'accertamento positivo della propria paternità, che il Tribunale emettesse sentenza in luogo del consenso mancante ai sensi dell'articolo 250 c.c., adottando i provvedimenti conseguenti e opportuni in ordine all'affidamento, al mantenimento del minore e al cognome di questi ai sensi dell'articolo 262 c.c. e, disposta la prosecuzione del giudizio, statuire l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, regolamentare il diritto di visita del padre disponendo a suo carico un assegno di mantenimento a favore del figlio di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie..
A sostegno delle domande la ricorrente deduceva:
- di avere avviato una relazione sentimentale con la resistente nel 2015;
- che la relazione era iniziata sul luogo di lavoro, ossia un panificio, in cui le parti si erano conosciute;
- che una volta appresa la notizia della gravidanza, l'odierno ricorrente, travolto dal timore e non ritenendosi in grado di sostenere responsabilità di un genitore, decideva di allontanarsi;
- che il e la avevano fatto uso insieme di sostanze Pt_1 CP_1 stupefacenti nel periodo della loro frequentazione;
- che in data 29.06.2017 era nato il piccolo a Trevignano Persona_1
Romano;
- che, a partire dal mese di settembre 2019 il aveva intrapreso un Pt_1 percorso riabilitativo e di recupero presso la Comunità Incontro Onlus, sita in
Amelia (TR), Via della Comunità Incontro, n. 10;
- che a seguito del percorso, anche psicologico, intrapreso, il ricorrente aveva acquisito maggiore consapevolezza del proprio vissuto e manifestato la volontà di riconoscere il figlio e di assumersi tutte le responsabilità che ne Per_1 conseguivano.
Con memoria difensiva del 02.07.2020 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che la resistente ricopriva nel proprio comune di residenza la figura di
Assistente Educatrice Culturale;
- che la ricostruzione del ricorrente non era veritiera e screditava la persona della CP_1
- che la frequentazione con il era stata saltuaria e per un periodo Pt_1 limitato, in quanto il ricorrente faceva uso di sostanze stupefacenti e si era dovuto ricoverare per disintossicarsi;
- che la resistente aveva intrattenuto una relazione sentimentale dal 2003 con iniziando a convivere more uxorio dal mese di Persona_2 dicembre2014 in un appartamento sito in Trevignano Romano;
- che il si era disinteressato della cura e del mantenimento della Pt_1
e del piccolo;
CP_1 Per_1
- che il era stato arrestato e detenuto per condotte di Pt_1 maltrattamenti ed estorsione ai danni della madre in quanto la stessa si era rifiutate di dargli il denaro per i tatuaggi e l'acquisto delle sostanze stupefacenti;
- che non vi erano elementi per poter presumere la paternità del Pt_1
e per dovere sottoporre il bambino ad un test genetico e comunque il riconoscimento di paternità poteva costituire un grave pregiudizio per il minore.
Tanto dedotto e rilevato si opponeva al riconoscimento CP_1 paterno ed all'attribuzione del cognome paterno per il grave pregiudizio che il riconoscimento avrebbe determinato per lo sviluppo psicofisico di , ed in Per_1 caso di prosecuzione del giudizio, richiedeva di disporre l'affidamento esclusivo alla resistente, con incontri protetti padre figlio, e un assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed a favore di di 450,00 euro mensili oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie unitamente al mantenimento non corrisposto a partire dalla nascita del minore.
All'udienza del 21.07.2021 comparivano le parti personalmente e si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. Il ricorrente deduceva di non avere mai visto il bambino, di aver fatto un percorso di sostegno psicologico e di essere pronto ad assumersi le proprie responsabilità, di essere disoccupato e di essere tornato a vivere con i genitori e di avere lasciato la comunità, mentre la resistente dichiarava che il era un ex tossicodipendente, di non volere che il figlio Pt_1 potesse essere pregiudicato dalla sua frequentazione, che frequentava la Per_1 scuola materna, il corso di nuoto ed aveva una propria vita sociale e di avere un nuovo convivente che aveva un buon rapporto con il minore. Il difensore del ricorrente insisteva per l'ammissione del riconoscimento, anche mediante ammissione della CTU genetica, mentre il difensore della resistente si opponeva deducendo che il bambino potesse essere destabilizzato dall'introduzione della figura del avendo un buon rapporto con i genitori materni ed il nuovo Pt_1 compagno della madre.
Con ordinanza del 8.10.2021 il Giudice delegato, rilevato che il minore rivestiva la qualifica di parte sostanziale del procedimento, nominava l'avvocato quale curatore speciale del minore. CP_2
All'udienza del 12.1.2022 veniva conferito incarico alla dott.ssa
[...]
al fine di procedersi a CTU genetica. Per_3
In data 15.3.2022 veniva depositata la CTU genetica da cui risultava che i risultati della CTU erano compatibili con la paternità biologica di Parte_1
nei confronti di , con una probabilità pari al 99,99999999%
[...] Persona_1 dovendosi pertanto considerare la paternità certa.
All'udienza dell'11.05.2022 comparivano le parti personalmente con i propri difensori e il Curatore speciale l'avv. . CP_2
Il difensore del ricorrente richiedeva emettersi una sentenza parziale di riconoscimento e di definire il giudizio non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, mentre il difensore della resistente richiedeva effettuarsi accertamenti mediante CTU psicologica nei confronti del al fine di valutare la sua Pt_1 capacità genitoriale e di acquisire eventuali relazioni da parte del Serd territorialmente competente. Il Curatore speciale si associava alla richiesta del resistente di acquisire una relazione aggiornata del Serd al fine di valutare un eventuale pregiudizio per il minore derivante dal riconoscimento di paternità.
Il Giudice istruttore, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Con ordinanza emessa in data 23 settembre 2022 il Collegio così ha disposto:
- dispone che il SER.D presso la ASL Roma 4 prenda in carico Parte_1
, con attivazione di controlli immediati circa l'eventuale uso e/o
[...] dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche da parte del medesimo e dispone che lo stesso Serd riferisca a questo Ufficio circa l'esito dei controlli con immediatezza ove il non si presenti per le dovute analisi da fissarsi a Pt_1 intervalli brevi, con immediatezza in caso di esito positivo e comunque con relazione da depositarsi entro il 30.3.2023;
- invita parte ricorrente al deposito di ulteriore certificazione medica relativa al percorso psicoterapeutico in corso presso la ASL Roma 4 entro il 30 marzo 2023.
In data 18 gennaio 2023 il Ser.D. di AC – ASL Roma 4 – ha relazionato rappresentando che il nel periodo dal 16.9.2019 al Pt_1
20.9.2020 è stato ricoverato in una comunità terapeutica residenziale ed in seguito è stato in cura presso lo psichiatra dott. . Inoltre, il Persona_4
7.10.2022 il ha intrapreso il percorso di accertamento presso il Ser.D. Pt_1 che ha dato esito negativo in merito all'abuso di alcol e stupefacenti ed ha attestato che l'attore si è recato in maniera costante e scrupolosa agli accertamenti disposti per cui il percorso si è concluso in maniera positiva. Dalla relazione depositata dal dott. , inoltre, si evince che l'attore non presenta Per_4 elementi psicopatologici e si è disintossicato, non essendo presente abuso di sostanze psicotrope, che lo stesso ha iniziato da due anni la psicoterapia e che assume terapia farmacologica in maniera costante ed effettua colloqui psicoterapeutici con cadenza settimanale.
Il 12 aprile 2023 è stato conferito incarico alla dott.ssa per Persona_5 consulenza in merito alla capacità genitoriale di entrambe le parti ed individuare interventi a tutela del figlio minore.
La relazione è stata depositata il 10 settembre 2023 e così ha concluso la dott.ssa “In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, lavorando Per_5 congiuntamente con le parti e le rispettive CCTTPP, in condivisione con la Parte_2
è stato possibile in data 28/07/2023 sottoscrivere un accordo, che ci si
[...] augura aiuti i genitori a rasserenarsi e a migliorare le risorse personali al fine di facilitare il più possibile l'integrazione della figura paterna nella vita di I contenuti dell'accordo Per_1 siglato sono comprensivi dei seguenti punti:
1) Percorso di sostegno alla genitorialità presso l'Associazione “Percorsi e legami” di
Roma, attualmente già in corso.
2) Psicoterapia individuale per il sig. e per la sig.ra Pt_1 CP_1
3) Monitoraggio per la durata di 12 mesi, con relazione di aggiornamento trimestrale da parte dei professionisti incaricati. Come richiesto dalle CCTTPP e in accordo con la
Curatrice Speciale (verbale n°9 in allegato) la sottoscritta si rende disponibile a seguire
l'andamento del progetto proposto.
Si richiede inoltre la rivedibilità tra un anno dal provvedimento, con l'auspicio di raggiungere con le parti e i loro CCTTPP un accordo in merito all'affidamento condiviso”.
All'udienza del 11 novembre 2023 la dott.ssa si è riportata Per_5 all'elaborato peritale depositato e ha suggerito una revisione dopo circa 12 mesi ed ha aggiunto che non ha tuttora ancora incontrato il padre e che le parti Per_1 sono state prese in carico dall'associazione “Percorsi e Legami” di Roma, sia per la terapia individuale del bambino che ha sei anni e hanno richiesto di intraprendere una psicoterapia individuale presso lo stesso centro. Inoltre, la
CTU ha dedotto che la psicoterapia per il sostegno genitoriale è iniziata a luglio
2023 mentre quella individuale a ottobre 2023 e anche il bambino ha iniziato una valutazione e che potranno essere introdotti appena possibile e in considerazione dell'andamento dei percorsi intrapresi dalle parti e dal minore gli incontri protetti padre figlio. I difensori delle parti ed il Curatore Speciale hanno confermato che le parti si stanno impegnando per il benessere del figlio avendo le parti manifestato disponibilità a effettuare i percorsi concordati in sede di operazioni peritali e hanno concordato con le conclusioni della CTU.
Nella consulenza la CTU ha dato atto che entrambi i genitori hanno evidenziato elementi di vulnerabilità personale che richiedono un intervento specialistico mirato a costruire basi solide affinchè la sfiducia reciproca e le delusioni passate non prendano il sopravvento sulle decisioni da assumere nell'interesse esclusivo del bambino, il quale non ha mai conosciuto il padre naturale ed i nonni paterni. Dunque, è di tutta evidenza che tali figure dovranno essere gradualmente inserite nella vita di attraverso un progetto di Per_1 psicoterapia, già attivato in corso di CTU e tuttora in fase di svolgimento e che in maniera graduale dovranno essere iniziati gli incontri protetti tra il padre ed il figlio.
In data 04.08.2024 veniva depositata una relazione di aggiornamento dell'associazione “Percorsi e Legami” in cui veniva dato atto che le parti avevano dimostrato un impegno costante e regolare nel continuare i percorsi terapeutici attivati e che dal mese di novembre 2023 stavano svolgendo anche il percorso di psicoterapia individuale come suggerito dalla CTU. Inoltre, dal mese di settembre 2023, era stato attivato uno spazio terapeutico individuale di gioco per che si svolgeva con cadenza bimensile al fine di accompagnare e Per_1 avvicinare emotivamente il minore alla scoperta della figura paterna.
Nella successiva relazione di aggiornamento depositata in data 03.02.2025
l'associazione “Percorsi e Legami” rappresentava che l'incontro padre figlio si era svolto serenamente nonostante inizialmente il fosse in evidente Pt_1 difficoltà emotiva e relazionale, salvo poi rilassarsi ed interagire con il figlio attraverso vari giochi e attività; che il minore, durante l'incontro di sostegno individuale, avvenuto circa dieci giorni dopo l'incontro con il padre, aveva dapprima affermato di non voler più vedere il padre biologico, salvo poi specificare di avere piacere nell'incontrarlo nuovamente e di essere stato contento di averlo conosciuto e che si era divertito;
si era quindi fissato un programma di incontri, preceduti da una serie di videochiamate e poi di persona, gestiti in autonomia dai genitori con la supervisione delle psicologhe, che hanno avuto un esito positivo per il bambino che ha mostrato piacere nell'incontrare il genitore alla presenza della sua famiglia.
In data 17.02.2025 veniva depositata una integrazione alla CTU e così ha concluso la dott.ssa “La sottoscritta concorda con le valutazioni conclusive delle Per_5 psicoterapeute che coerentemente con quanto evidenziato dall'indagine psicodiagnostica effettuata in corso di CTU a carico di ciascun genitore e in particolare del sig. le cui fragilità Pt_1 personali depotenziano al momento la capacità riflessiva e le competenze emotive nella relazionale con il minore. Si suggerisce di procedere con attenzione e cautela al fine di giungere ad una libera frequentazione tra e suo padre. Alla luce degli esiti positivi cui è giunto Per_1 il progetto psicoterapeutico, a tutela degli obiettivi raggiunti e soprattutto del benessere futuro di si ritiene necessario il proseguimento delle psicoterapie individuali del sig. e Per_1 Pt_1 della sig.ra affinché con il sostegno delle professioniste la figura paterna possa tradursi CP_1 nella vita del bambino in una presenza costante, affidabile e maggiormente rispondente ai bisogni del minore. La frequentazione padre/figlio potrà essere ampliata con gradualità e in ambiente libero nel rispetto dei tempi di maturazione degli adulti e del bambino di tale cambiamento che dovrà garantire la centralità della dimensione emotiva di nel definire Per_1 ogni passaggio successivo di tale relazione.
All'udienza del 7 marzo 2025 la dott.ssa si è riportata all'elaborato Per_5 peritale depositato e ha proposto una revisione dopo circa 6 mesi per verificare l'andamento degli incontri padre figlio, rendendosi disponibile a proseguire la supervisione del percorso intrapreso dai genitori. Inoltre, la CTU ha dedotto che gli incontri padre figlio sono iniziati a partire dal mese di settembre 2024 sono stati fatti 4 incontri, di cui gli ultimi tre senza le psicoterapeute, che i genitori si sono molto impegnati e anche il minore era molto sereno e rappresentava che l'associazione “Percorsi e Legami” aveva avuto un ruolo fondamentale in quanto erano stati rispettati tutti i passaggi previsti in CTU.
Il Giudice istruttore, preso atto dell'accordo tra i difensori in udienza per cui in via provvisoria il padre si è dichiarato disponibile a corrispondere alla madre un assegno di mantenimento mensile per il figlio di euro 300,00 mensili, rinviava la causa per ulteriore monitoraggio dell'andamento degli incontri padre figlio sotto il coordinamento della CTU dott.ssa e per il deposito di Per_5 eventuali conclusioni congiunte e, su richiesta dei difensori delle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di riconoscimento della paternità.
La domanda volta alla dichiarazione giudiziale di paternità è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, dall'esito della consulenza genetica effettuata è risultata certa la paternità di . Parte_1
Inoltre, dall'esito della CTU e del supplemento peritale è emerso che il
[...]
si è molto impegnato ed anche la nei percorsi disposti dalla CTU Pt_1 CP_1
e che il riconoscimento di paternità non costituisce un pregiudizio per il figlio, che ha anche iniziato ad incontrare il padre in forma protetta.
Devesi, pertanto, dichiarare che nato a [...] il [...] Persona_1
è figlio di nato a [...] il [...]. Parte_1
In merito alla domanda sul mantenimento del cognome materno, o in subordine dell'aggiunta di quello paterno, il Collegio osserva che la Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 12641 del 26 maggio 2006, ha affrontato la vexata quaestio relativa al cognome da attribuire al figlio naturale nel caso in cui, al momento della nascita, il bambino sia stato riconosciuto dalla sola madre e pertanto gli sia stato attribuito il cognome della stessa disponendo che, ove la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, non scatta più automaticamente il patronimico ma come nel caso di specie, può prevalere l'esigenza di conservare il cognome materno. La suprema Corte, in particolare, ha enunciato il seguente principio di diritto, mediante una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni legislative: “In sede di applicazione delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 262 cod. civ., disciplinanti l'ipotesi in cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, occorre muovere dal presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, sicché il giudice deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, l'assunzione del patronimico non dovrà, quindi, essere disposta allorquando precludere il diritto di mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "a essere se stessi". Il provvedimento deve, in definitiva, tutelare l'interesse del figlio minore non ad avere un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità” (cfr. in senso conforme anche Cass. n. 16989 del 01/08/2007 e Cass.
n. 12983 del 05/06/2009).
Il Collegio ritiene, allo stato, che non debba essere sostituito il cognome con il cognome né posposto al medesimo, come richiesto dalla CP_1 Pt_1 resistente, in quanto il minore ha già formato una sua identità sociale definita e la sostituzione dell'attuale cognome con quello paterno non risulta conforme al suo interesse.
La decisione sulle spese di lite deve essere rinviata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1015/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) accerta e dichiara che nato a [...] il [...], è figlio Persona_1 di , nato a [...] il [...]; Parte_1
b) dispone che il padre corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili entro il giorno 25 di ciascun mese dal mese di marzo 2025 e con aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
c) dispone, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti definitivi in relazione all'affidamento, al mantenimento e al collocamento della minore;
d) riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per le relative trascrizioni e annotazioni a margine dell'atto di nascita del minore e per ogni altro adempimento conseguente. Così deciso in Civitavecchia il 13 marzo 2025.
Il Presidente rel
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1015 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Salvatore Lorefice, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Elisa Patria e dall'Avv. Riccardo Crucianelli giusta procura speciale in atti;
resistente
E
Avv. , in qualità di curatore speciale del minore CP_2 Persona_1 nato a [...] il [...], autorizzata a costituirsi in proprio in virtù di ordinanza del Tribunale di Civitavecchia del 7.6.2019; interveniente
NONCHÈ
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 ai fini dell'accertamento giudiziale della paternità del minore CP_1
nato in [...] il [...] e riconosciuto dalla Persona_1 madre.
Il ricorrente chiedeva, all'esito dell'accertamento positivo della propria paternità, che il Tribunale emettesse sentenza in luogo del consenso mancante ai sensi dell'articolo 250 c.c., adottando i provvedimenti conseguenti e opportuni in ordine all'affidamento, al mantenimento del minore e al cognome di questi ai sensi dell'articolo 262 c.c. e, disposta la prosecuzione del giudizio, statuire l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, regolamentare il diritto di visita del padre disponendo a suo carico un assegno di mantenimento a favore del figlio di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie..
A sostegno delle domande la ricorrente deduceva:
- di avere avviato una relazione sentimentale con la resistente nel 2015;
- che la relazione era iniziata sul luogo di lavoro, ossia un panificio, in cui le parti si erano conosciute;
- che una volta appresa la notizia della gravidanza, l'odierno ricorrente, travolto dal timore e non ritenendosi in grado di sostenere responsabilità di un genitore, decideva di allontanarsi;
- che il e la avevano fatto uso insieme di sostanze Pt_1 CP_1 stupefacenti nel periodo della loro frequentazione;
- che in data 29.06.2017 era nato il piccolo a Trevignano Persona_1
Romano;
- che, a partire dal mese di settembre 2019 il aveva intrapreso un Pt_1 percorso riabilitativo e di recupero presso la Comunità Incontro Onlus, sita in
Amelia (TR), Via della Comunità Incontro, n. 10;
- che a seguito del percorso, anche psicologico, intrapreso, il ricorrente aveva acquisito maggiore consapevolezza del proprio vissuto e manifestato la volontà di riconoscere il figlio e di assumersi tutte le responsabilità che ne Per_1 conseguivano.
Con memoria difensiva del 02.07.2020 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che la resistente ricopriva nel proprio comune di residenza la figura di
Assistente Educatrice Culturale;
- che la ricostruzione del ricorrente non era veritiera e screditava la persona della CP_1
- che la frequentazione con il era stata saltuaria e per un periodo Pt_1 limitato, in quanto il ricorrente faceva uso di sostanze stupefacenti e si era dovuto ricoverare per disintossicarsi;
- che la resistente aveva intrattenuto una relazione sentimentale dal 2003 con iniziando a convivere more uxorio dal mese di Persona_2 dicembre2014 in un appartamento sito in Trevignano Romano;
- che il si era disinteressato della cura e del mantenimento della Pt_1
e del piccolo;
CP_1 Per_1
- che il era stato arrestato e detenuto per condotte di Pt_1 maltrattamenti ed estorsione ai danni della madre in quanto la stessa si era rifiutate di dargli il denaro per i tatuaggi e l'acquisto delle sostanze stupefacenti;
- che non vi erano elementi per poter presumere la paternità del Pt_1
e per dovere sottoporre il bambino ad un test genetico e comunque il riconoscimento di paternità poteva costituire un grave pregiudizio per il minore.
Tanto dedotto e rilevato si opponeva al riconoscimento CP_1 paterno ed all'attribuzione del cognome paterno per il grave pregiudizio che il riconoscimento avrebbe determinato per lo sviluppo psicofisico di , ed in Per_1 caso di prosecuzione del giudizio, richiedeva di disporre l'affidamento esclusivo alla resistente, con incontri protetti padre figlio, e un assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed a favore di di 450,00 euro mensili oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie unitamente al mantenimento non corrisposto a partire dalla nascita del minore.
All'udienza del 21.07.2021 comparivano le parti personalmente e si riportavano ai rispettivi scritti difensivi. Il ricorrente deduceva di non avere mai visto il bambino, di aver fatto un percorso di sostegno psicologico e di essere pronto ad assumersi le proprie responsabilità, di essere disoccupato e di essere tornato a vivere con i genitori e di avere lasciato la comunità, mentre la resistente dichiarava che il era un ex tossicodipendente, di non volere che il figlio Pt_1 potesse essere pregiudicato dalla sua frequentazione, che frequentava la Per_1 scuola materna, il corso di nuoto ed aveva una propria vita sociale e di avere un nuovo convivente che aveva un buon rapporto con il minore. Il difensore del ricorrente insisteva per l'ammissione del riconoscimento, anche mediante ammissione della CTU genetica, mentre il difensore della resistente si opponeva deducendo che il bambino potesse essere destabilizzato dall'introduzione della figura del avendo un buon rapporto con i genitori materni ed il nuovo Pt_1 compagno della madre.
Con ordinanza del 8.10.2021 il Giudice delegato, rilevato che il minore rivestiva la qualifica di parte sostanziale del procedimento, nominava l'avvocato quale curatore speciale del minore. CP_2
All'udienza del 12.1.2022 veniva conferito incarico alla dott.ssa
[...]
al fine di procedersi a CTU genetica. Per_3
In data 15.3.2022 veniva depositata la CTU genetica da cui risultava che i risultati della CTU erano compatibili con la paternità biologica di Parte_1
nei confronti di , con una probabilità pari al 99,99999999%
[...] Persona_1 dovendosi pertanto considerare la paternità certa.
All'udienza dell'11.05.2022 comparivano le parti personalmente con i propri difensori e il Curatore speciale l'avv. . CP_2
Il difensore del ricorrente richiedeva emettersi una sentenza parziale di riconoscimento e di definire il giudizio non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, mentre il difensore della resistente richiedeva effettuarsi accertamenti mediante CTU psicologica nei confronti del al fine di valutare la sua Pt_1 capacità genitoriale e di acquisire eventuali relazioni da parte del Serd territorialmente competente. Il Curatore speciale si associava alla richiesta del resistente di acquisire una relazione aggiornata del Serd al fine di valutare un eventuale pregiudizio per il minore derivante dal riconoscimento di paternità.
Il Giudice istruttore, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Con ordinanza emessa in data 23 settembre 2022 il Collegio così ha disposto:
- dispone che il SER.D presso la ASL Roma 4 prenda in carico Parte_1
, con attivazione di controlli immediati circa l'eventuale uso e/o
[...] dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche da parte del medesimo e dispone che lo stesso Serd riferisca a questo Ufficio circa l'esito dei controlli con immediatezza ove il non si presenti per le dovute analisi da fissarsi a Pt_1 intervalli brevi, con immediatezza in caso di esito positivo e comunque con relazione da depositarsi entro il 30.3.2023;
- invita parte ricorrente al deposito di ulteriore certificazione medica relativa al percorso psicoterapeutico in corso presso la ASL Roma 4 entro il 30 marzo 2023.
In data 18 gennaio 2023 il Ser.D. di AC – ASL Roma 4 – ha relazionato rappresentando che il nel periodo dal 16.9.2019 al Pt_1
20.9.2020 è stato ricoverato in una comunità terapeutica residenziale ed in seguito è stato in cura presso lo psichiatra dott. . Inoltre, il Persona_4
7.10.2022 il ha intrapreso il percorso di accertamento presso il Ser.D. Pt_1 che ha dato esito negativo in merito all'abuso di alcol e stupefacenti ed ha attestato che l'attore si è recato in maniera costante e scrupolosa agli accertamenti disposti per cui il percorso si è concluso in maniera positiva. Dalla relazione depositata dal dott. , inoltre, si evince che l'attore non presenta Per_4 elementi psicopatologici e si è disintossicato, non essendo presente abuso di sostanze psicotrope, che lo stesso ha iniziato da due anni la psicoterapia e che assume terapia farmacologica in maniera costante ed effettua colloqui psicoterapeutici con cadenza settimanale.
Il 12 aprile 2023 è stato conferito incarico alla dott.ssa per Persona_5 consulenza in merito alla capacità genitoriale di entrambe le parti ed individuare interventi a tutela del figlio minore.
La relazione è stata depositata il 10 settembre 2023 e così ha concluso la dott.ssa “In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, lavorando Per_5 congiuntamente con le parti e le rispettive CCTTPP, in condivisione con la Parte_2
è stato possibile in data 28/07/2023 sottoscrivere un accordo, che ci si
[...] augura aiuti i genitori a rasserenarsi e a migliorare le risorse personali al fine di facilitare il più possibile l'integrazione della figura paterna nella vita di I contenuti dell'accordo Per_1 siglato sono comprensivi dei seguenti punti:
1) Percorso di sostegno alla genitorialità presso l'Associazione “Percorsi e legami” di
Roma, attualmente già in corso.
2) Psicoterapia individuale per il sig. e per la sig.ra Pt_1 CP_1
3) Monitoraggio per la durata di 12 mesi, con relazione di aggiornamento trimestrale da parte dei professionisti incaricati. Come richiesto dalle CCTTPP e in accordo con la
Curatrice Speciale (verbale n°9 in allegato) la sottoscritta si rende disponibile a seguire
l'andamento del progetto proposto.
Si richiede inoltre la rivedibilità tra un anno dal provvedimento, con l'auspicio di raggiungere con le parti e i loro CCTTPP un accordo in merito all'affidamento condiviso”.
All'udienza del 11 novembre 2023 la dott.ssa si è riportata Per_5 all'elaborato peritale depositato e ha suggerito una revisione dopo circa 12 mesi ed ha aggiunto che non ha tuttora ancora incontrato il padre e che le parti Per_1 sono state prese in carico dall'associazione “Percorsi e Legami” di Roma, sia per la terapia individuale del bambino che ha sei anni e hanno richiesto di intraprendere una psicoterapia individuale presso lo stesso centro. Inoltre, la
CTU ha dedotto che la psicoterapia per il sostegno genitoriale è iniziata a luglio
2023 mentre quella individuale a ottobre 2023 e anche il bambino ha iniziato una valutazione e che potranno essere introdotti appena possibile e in considerazione dell'andamento dei percorsi intrapresi dalle parti e dal minore gli incontri protetti padre figlio. I difensori delle parti ed il Curatore Speciale hanno confermato che le parti si stanno impegnando per il benessere del figlio avendo le parti manifestato disponibilità a effettuare i percorsi concordati in sede di operazioni peritali e hanno concordato con le conclusioni della CTU.
Nella consulenza la CTU ha dato atto che entrambi i genitori hanno evidenziato elementi di vulnerabilità personale che richiedono un intervento specialistico mirato a costruire basi solide affinchè la sfiducia reciproca e le delusioni passate non prendano il sopravvento sulle decisioni da assumere nell'interesse esclusivo del bambino, il quale non ha mai conosciuto il padre naturale ed i nonni paterni. Dunque, è di tutta evidenza che tali figure dovranno essere gradualmente inserite nella vita di attraverso un progetto di Per_1 psicoterapia, già attivato in corso di CTU e tuttora in fase di svolgimento e che in maniera graduale dovranno essere iniziati gli incontri protetti tra il padre ed il figlio.
In data 04.08.2024 veniva depositata una relazione di aggiornamento dell'associazione “Percorsi e Legami” in cui veniva dato atto che le parti avevano dimostrato un impegno costante e regolare nel continuare i percorsi terapeutici attivati e che dal mese di novembre 2023 stavano svolgendo anche il percorso di psicoterapia individuale come suggerito dalla CTU. Inoltre, dal mese di settembre 2023, era stato attivato uno spazio terapeutico individuale di gioco per che si svolgeva con cadenza bimensile al fine di accompagnare e Per_1 avvicinare emotivamente il minore alla scoperta della figura paterna.
Nella successiva relazione di aggiornamento depositata in data 03.02.2025
l'associazione “Percorsi e Legami” rappresentava che l'incontro padre figlio si era svolto serenamente nonostante inizialmente il fosse in evidente Pt_1 difficoltà emotiva e relazionale, salvo poi rilassarsi ed interagire con il figlio attraverso vari giochi e attività; che il minore, durante l'incontro di sostegno individuale, avvenuto circa dieci giorni dopo l'incontro con il padre, aveva dapprima affermato di non voler più vedere il padre biologico, salvo poi specificare di avere piacere nell'incontrarlo nuovamente e di essere stato contento di averlo conosciuto e che si era divertito;
si era quindi fissato un programma di incontri, preceduti da una serie di videochiamate e poi di persona, gestiti in autonomia dai genitori con la supervisione delle psicologhe, che hanno avuto un esito positivo per il bambino che ha mostrato piacere nell'incontrare il genitore alla presenza della sua famiglia.
In data 17.02.2025 veniva depositata una integrazione alla CTU e così ha concluso la dott.ssa “La sottoscritta concorda con le valutazioni conclusive delle Per_5 psicoterapeute che coerentemente con quanto evidenziato dall'indagine psicodiagnostica effettuata in corso di CTU a carico di ciascun genitore e in particolare del sig. le cui fragilità Pt_1 personali depotenziano al momento la capacità riflessiva e le competenze emotive nella relazionale con il minore. Si suggerisce di procedere con attenzione e cautela al fine di giungere ad una libera frequentazione tra e suo padre. Alla luce degli esiti positivi cui è giunto Per_1 il progetto psicoterapeutico, a tutela degli obiettivi raggiunti e soprattutto del benessere futuro di si ritiene necessario il proseguimento delle psicoterapie individuali del sig. e Per_1 Pt_1 della sig.ra affinché con il sostegno delle professioniste la figura paterna possa tradursi CP_1 nella vita del bambino in una presenza costante, affidabile e maggiormente rispondente ai bisogni del minore. La frequentazione padre/figlio potrà essere ampliata con gradualità e in ambiente libero nel rispetto dei tempi di maturazione degli adulti e del bambino di tale cambiamento che dovrà garantire la centralità della dimensione emotiva di nel definire Per_1 ogni passaggio successivo di tale relazione.
All'udienza del 7 marzo 2025 la dott.ssa si è riportata all'elaborato Per_5 peritale depositato e ha proposto una revisione dopo circa 6 mesi per verificare l'andamento degli incontri padre figlio, rendendosi disponibile a proseguire la supervisione del percorso intrapreso dai genitori. Inoltre, la CTU ha dedotto che gli incontri padre figlio sono iniziati a partire dal mese di settembre 2024 sono stati fatti 4 incontri, di cui gli ultimi tre senza le psicoterapeute, che i genitori si sono molto impegnati e anche il minore era molto sereno e rappresentava che l'associazione “Percorsi e Legami” aveva avuto un ruolo fondamentale in quanto erano stati rispettati tutti i passaggi previsti in CTU.
Il Giudice istruttore, preso atto dell'accordo tra i difensori in udienza per cui in via provvisoria il padre si è dichiarato disponibile a corrispondere alla madre un assegno di mantenimento mensile per il figlio di euro 300,00 mensili, rinviava la causa per ulteriore monitoraggio dell'andamento degli incontri padre figlio sotto il coordinamento della CTU dott.ssa e per il deposito di Per_5 eventuali conclusioni congiunte e, su richiesta dei difensori delle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio per la sentenza parziale di riconoscimento della paternità.
La domanda volta alla dichiarazione giudiziale di paternità è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero, dall'esito della consulenza genetica effettuata è risultata certa la paternità di . Parte_1
Inoltre, dall'esito della CTU e del supplemento peritale è emerso che il
[...]
si è molto impegnato ed anche la nei percorsi disposti dalla CTU Pt_1 CP_1
e che il riconoscimento di paternità non costituisce un pregiudizio per il figlio, che ha anche iniziato ad incontrare il padre in forma protetta.
Devesi, pertanto, dichiarare che nato a [...] il [...] Persona_1
è figlio di nato a [...] il [...]. Parte_1
In merito alla domanda sul mantenimento del cognome materno, o in subordine dell'aggiunta di quello paterno, il Collegio osserva che la Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 12641 del 26 maggio 2006, ha affrontato la vexata quaestio relativa al cognome da attribuire al figlio naturale nel caso in cui, al momento della nascita, il bambino sia stato riconosciuto dalla sola madre e pertanto gli sia stato attribuito il cognome della stessa disponendo che, ove la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, non scatta più automaticamente il patronimico ma come nel caso di specie, può prevalere l'esigenza di conservare il cognome materno. La suprema Corte, in particolare, ha enunciato il seguente principio di diritto, mediante una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni legislative: “In sede di applicazione delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 262 cod. civ., disciplinanti l'ipotesi in cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, occorre muovere dal presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, sicché il giudice deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, l'assunzione del patronimico non dovrà, quindi, essere disposta allorquando precludere il diritto di mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "a essere se stessi". Il provvedimento deve, in definitiva, tutelare l'interesse del figlio minore non ad avere un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità” (cfr. in senso conforme anche Cass. n. 16989 del 01/08/2007 e Cass.
n. 12983 del 05/06/2009).
Il Collegio ritiene, allo stato, che non debba essere sostituito il cognome con il cognome né posposto al medesimo, come richiesto dalla CP_1 Pt_1 resistente, in quanto il minore ha già formato una sua identità sociale definita e la sostituzione dell'attuale cognome con quello paterno non risulta conforme al suo interesse.
La decisione sulle spese di lite deve essere rinviata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1015/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) accerta e dichiara che nato a [...] il [...], è figlio Persona_1 di , nato a [...] il [...]; Parte_1
b) dispone che il padre corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento per il figlio di euro 300,00 mensili entro il giorno 25 di ciascun mese dal mese di marzo 2025 e con aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
c) dispone, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio per l'adozione dei provvedimenti definitivi in relazione all'affidamento, al mantenimento e al collocamento della minore;
d) riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per le relative trascrizioni e annotazioni a margine dell'atto di nascita del minore e per ogni altro adempimento conseguente. Così deciso in Civitavecchia il 13 marzo 2025.
Il Presidente rel
Dott. Gianluca Gelso