Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli OR -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1797 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 12.2.2025 avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Arzano alla via Capitano Parte_1 C.F._1
P. Silvestri, 14 presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Abate che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla via CP_1 C.F._2
Bologna, 138 presso lo studio dell'Avv. Emanuele Guarino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 3.3.2024, il ricorrente (nato a [...] il
21.1.1976), premesso di avere contratto matrimonio in Arzano l'11 settembre 2006, con la resistente
Per_ (nata a [...] il [...]) e che dalla loro unione sono nati due figli - (nato a [...] il
Per_ 15.6.2007) e (nata a [...] il [...])- ha chiesto che venisse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
1
In particolare chiedeva l'assegnazione della casa familiare sita in Giugliano in Campania alla via della Torre, 33/C; la conferma dell'affido condiviso con collocamento, tuttavia, presso il domicilio paterno;
la disciplina del diritto di visita;
un assegno di mantenimento a carico della resistente per i
Per_ Per_ figli minori ed pari ad € 400,00 oltre al contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la conferma dell'affido condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso di sé; la conferma dell'assegnazione della casa familiare, sita in Giugliano in Campania alla via della Torre 33/ C;
un assegno di mantenimento per i figli minori a carico del ricorrente nell'importo di € 500,00 da disporsi direttamente in capo al datore di lavoro, oltre al 50% per le spese straordinarie;
il 50% dell' assegno unico, con vittoria delle spese.
All'udienza del 3.7.2024 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa Sequino); all'esito dell'ascolto, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, rinviava in prosieguo per Per_ Per_ l'ascolto dei minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) ai sensi degli artt. 473bis-4 e ss. c.p.c. .
All'esito dell'ascolto dei minori, avvenuto all'udienza del 20.9.2024, il Giudice delegato così Per_ Per_ provvedeva ex art. 473bis-22 c.p.c.: confermava l'affido condiviso dei minori e con Per_ collocamento presso la madre;
nulla disponeva in ordine al diritto di visita del padre per il figlio , data la quasi sua maggiore età e non essendo emerse problematiche relative al diritto di visita;
Per_ disciplinava il diritto di visita del padre con la minore confermava ex art. 337 sexies c.c.
l'assegnazione della casa familiare -sita in Giugliano in Campania, alla via della Torre, 33/C - alla resistente, genitore collocatario dei minori;
poneva a carico del ricorrente un assegno di € 400,00 Per_ Per_ (quattrocento,00) a titolo di mantenimento della figli minori (nato a [...] il [...]) e
(nata a [...] il [...]) da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, previo riscontro tramite adeguata documentazione come da Protocollo sottoscritto in data 25-
10-2019; nulla disponeva a titolo di mantenimento della resistente in assenza di domanda;
ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolata da parte ricorrente;
in assenza di richieste istruttorie di parte resistente;
ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di accertamenti istruttori, fissava udienza di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sede di conclusioni le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate in precedenza.
All'udienza del 12 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473bis-28 c.p.c..
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Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli OR (avvenuta in data 7.6.2019) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli OR del 20.6.2019 (depositato il 12-7-2019), modificato con decreto del 12-1-2023; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per_ Sull'affido dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]). Per_1
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente
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la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria e dall'ascolto dei minori (avvenuto all'udienza del
20.9.2024) situazioni pregiudizievoli per i minori tali da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori, del resto entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso dei minori, come disposto in via provvisoria e come previsto in sede di separazione.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi fin dalla separazione di fatto tra i genitori.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli, osserva il Collegio che il padre
Per_ potrà vedere e tenere con sé liberamente il figlio tenuto conto della quasi maggiore età e non essendo emerse problematiche sul diritto di visita. Per_ Per quanto concerne la minore il padre vedrà la figlia due giorni a settimana (in via indicativa il martedì ed il giovedì) dall'uscita di scuola (o dalle ore 16.00 nei giorni in cui la minore non va a scuola) alle ore 20.00; il primo, il terzo ed il quinto week end del mese (nei mesi con cinque settimane) dal venerdì dall'uscita di scuola (o dalle 16.00 nei giorni in cui la minore non va a scuola) alle ore
20.00 della domenica, con pernottamento;
ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore;
la festa della mamma andrà, invece, trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del ricorrente, il tutto compatibilmente alle esigenze della minore e salvo diverso accordo tra le parti.
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui un minore è con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'
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orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che essendo la resistente il genitore collocatario dei figli minori, la domanda di assegnazione della casa familiare - sita in Giugliano in Campania, alla via Torre, 33/ C- va accolta come previsto in sede provvisoria.
Per_ Sulla domanda di mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato Per_1
a Pompei il 16.4.2013).
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
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Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 17 e 12), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass.
n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti il ricorrente è uno scaffalista con una retribuzione mensile di circa € 1.180,00; risultano redditi di € 11.807,00 per il 2019; di € 12.400,00 per il 2020; di € 12.849,00 per il 2022; vive con la madre pensionata, in una casa condotta in locazione, pagando un canone di € 480,00 euro;
è gravato da debiti con l'Equitalia; dispone di un'auto; è comproprietario della casa familiare, unitamente alla madre, sulla grava una rata di mutuo mensile pari ad euro 437,65
a carico dei comproprietari mentre la resistente vive con i minori nella casa familiare, sopportando le utenze, è impiegata in un call center con una retribuzione mensile di circa € 800,00 euro;
risultano redditi di € 9.371,34 per l'anno 2023 (cfr. CUD 2024); di € 5.875,46 per l'anno 2022 (cfr. CUD
2023); di € 7.246,44 per l'anno 2021 (CUD 2022); è gravata da un finanziamento;
dispone di un'auto;
è intestataria di un conto corrente;
percepisce il 50% dell'assegno unico pari a € 199,00 euro (cfr. dichiarazioni rese dinanzi al Giudice delegato nonché doc. in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 400,00- ossia 200,00
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ciascuno da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Non è ammissibile, invece, la richiesta di versamento diretto dell'assegno in capo al datore di lavoro ex art. 473-bis.37 c.p.c..
Nulla, infine, va stabilito a titolo di assegno divorzile, in assenza di domanda.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate nella misura di 1/3 mentre per il restante 2/3 sono poste a carico del ricorrente in virtù della soccombenza (in ordine al collocamento dei minori ed alla casa familiare)
Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arzano in data 11 settembre 2006 (atto n. 88, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2006) tra Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]);
[...] CP_1
Per_ Per_ b) Conferma l'affidamento dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
c) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
d) conferma ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare -sita in Giugliano in
Campania, alla Via Torre, 33/C- alla resistente che l'abiterà unitamente ai figli minori;
e) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1
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giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli minori oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019.
Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) dichiara inammissibile la richiesta di versamento diretto dell'assegno in capo al datore di lavoro ex art. 473-bis.37 c.p.c.:
g) nulla si stabilisce a titolo di assegno divorzile in assenza di domanda;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ARZANO per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
i) compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna a pagare le spese di lite (nella Parte_1
misura di 2/3) in favore della resistente liquidandole complessivamente in euro 2.539,33 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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