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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 908/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Antonia Quartarella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Lamastra (c.f.: ), con domicilio eletto in Matera presso lo C.F._2 studio professionale del difensore, via Y. Gagarin n. 1; attore
e
(c.f.: e p.iva: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Matera, viale Aldo Moro;
convenuto contumace
e
(P.Iva: ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe A. Vizziello (c.f.:
), con domicilio eletto in Matera presso lo studio professionale del C.F._3 difensore, via Ascanio Persio n. 31; terza chiamata
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo in data 23/06/2020, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale, affinché, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c., del CP_3
1
[...] R.G. n. 908/2020
Matera per il verificarsi del sinistro occorsogli in data 02/08/2019, l'ente locale fosse condannato al pagamento in suo favore del risarcimento dei danni, pari ad euro 14.901,79.
All'uopo rappresentava che: intorno alle ore 19:00 del 02/08/2019, mentre stava percorrendo con la sua bicicletta via dei Dauni in Matera, in direzione Gravina, cadeva rovinosamente al suolo a causa di una depressione del manto stradale che attraversava orizzontalmente tutta la corsia di percorrenza;
trasportato presso il nosocomio materano in codice rosso, con trauma facciale, frattura composta dell'osso mascellare in corrispondenza del canale incisivo mediale a destra con avulsione dell'elemento dentale, trauma distorsivo del rachide cervicale, ferita suturata del labbro superiore e contusioni con escoriazioni multiple;
in ragione delle gravi lesioni ripotate, era stato dimesso solo in data 08/08/2019; con nota pec del 28/08/2019, aveva intimato il pagamento del risarcimento dei danni al che, pur avendo Controparte_1 provveduto alla apertura del sinistro con la compagnia di assicurazione aveva CP_2 declinato ogni responsabilità, addebitando il dissesto stradale causa della caduta a lavori eseguiti dall' gestore delle reti idriche cittadine, che aveva l'obbligo Controparte_4 di ripristinare lo stato dei luoghi;
dal canto suo, l'evocato , declinava ogni Controparte_4 responsabilità, evidenziando che i lavori eseguiti erano distanti dal punto in cui il sinistro si era verificato e, quindi, non avevano avuto alcun rilievo efficiente;
risultati vani i tentativi di stipulare una convenzione di negoziazione assistita, era stato costretto ad intraprendere il presente giudizio al fine di accertare giudizialmente la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c., quale proprietario e gestore della strada, per non aver mantenuto quel tratto viario in condizioni di buona manutenzione, tali da non costituire un pericolo per i veicoli in transito.
Precisava, a proposito, che l'avvallamento della strada non era segnalato e non era visibile, tanto da costituire una vera e propria un'insidia stradale.
II.1. Il si costituiva in giudizio il 26/10/2020, chiedendo, preliminarmente, Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della al fine di essere manlevata, in Controparte_2 caso di condanna, in virtù della polizza assicurativa n. 153788249. Nel merito, negava, però, di avere alcuna responsabilità per i danni subiti dall'attore, in quanto il era un ciclista Pt_1 professionista e la “evidentissima rappezzatura orizzontale (…), eseguita probabilmente dall' CP_4
o da altri gestori di rete elettrica e/o telefonica” era ben visibile, sicché il pericolo avrebbe
[...] potuto essere evitato se l'attore avesse usato l'ordinaria diligenza, adeguando la velocità del velocipede allo stato dell'asfalto e alla pendenza della carreggiata, che a suo dire era pari al 7%.
2 R.G. n. 908/2020
II.2. Disposta la chiamata del terzo in causa, la compagnia di assicurazione si costituiva, in data 16/06/2021, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, evidenziava l'incertezza della dinamica del sinistro, atteso che, mentre, in citazione si parlava di “una depressione del manto stradale in linea orizzontale”, nel verbale redatto dalla Polizia Locale, intervenuta sul luogo, l'attore riferiva di una buca trasversale rispetto alla strada;
adduceva che non vi fosse alcuna prova del nesso eziologico tra l'evento e le condizioni della strada anche in considerazione del fatto che, se l'attore avesse tenuto un'andatura commisurata allo stato dei luoghi, l'evento non si sarebbe verificato;
peraltro, il cordolo sul quale era caduta la vittima era perfettamente visibile, visto che l'evento si era verificato ad agosto prima del calar del sole.
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, la causa veniva istruita oralmente e, all'esito, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza disporre alcuna ctu, né medica né ricostruttiva della dinamica del sinistro come sollecitate dall'attore. Fissata poi l'udienza di discussione per il 27/06/2024, con autorizzazione delle parti al deposito di memorie conclusive fino a 10 giorni prima, con ordinanza del 05/06/2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c..
L'attore riassumeva la causa, nella quale, tuttavia, si costituiva solo la compagnia di assicurazione, con la contumacia dell'ente locale.
All'udienza di discussione del 06/02/2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi;
l'attore insisteva altresì per la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria, con la disposizione delle ctu medica e cinematica. All'esito, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
L'art. 2051 c.c. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
«Sulla scorta della sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di FI (compendiata da Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 ed ulteriormente precisata in successive pronunce: tra le quali Cass. 24/01/2024, n. 2376 e Cass. 27/04/2023, n. 11152), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla
3 R.G. n. 908/2020
dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento)
o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento. Più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate". L'apprezzamento del contegno del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (oltre alle pronunce citate, cfr., ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente
(ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest'ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa. Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. n. 2376 del 2024, cit., vedi Cass. 23/05/2023, n. 14228, o Cass. 27/07/2024, n. 21065)» (v. ex multis Cassazione civile sez. III ordinanza del 30/01/2025 n.2148).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria, non vi sono dubbi in ordine alla dinamica del sinistro: il stava percorrendo in Matera la via Dauni in direzione via Gravina, quando, giunto in Pt_1 prossimità del “tratto a scendere” vicino alla residenza per anziani ”, rovinava in Per_1 terrà a causa di un avvallamento presente sull'asfalto che tagliava trasversalmente tutta la
4 R.G. n. 908/2020
carreggiata, nel quale si incastrava la ruota anteriore del velocipede. La caduta gli procurava lesioni al volto con l'avulsione di un dente.
Al sinistro hanno assistito certamente i due testimoni sentiti in questo giudizio, i cui nominativi sono riportati nel verbale di accertamento del sinistro ad opera della polizia locale;
le dichiarazioni di sono state assunte nell'immediatezza dagli Agenti della Testimone_1
Municipale intervenuti sul posto (v. accertamento della polizia locale del 02/08/2019) e paiono essere assolutamente combacianti non solo con quanto dichiarato dall'uomo anche all'udienza del 13/10/2022, ma anche con quanto riscontrato in ordine allo stato dei luoghi da parte della Polizia Municipale e dichiarato alla stessa udienza del 13/10/2022 anche dall'altro testimone, . Tes_2
La presenza della discontinuità nel manto stradale è un fatto incontrovertibile, anche in ragione del chiaro repertorio fotografico, mentre la circostanza che l'origine dell'avvallamento sia da addebitare a lavori eseguiti dall' , anche ove effettivamente Controparte_4 rispondente al vero, non consente di escludere tout court la responsabilità del proprietario della strada, che avrebbe dovuto vigilare sulla corretta esecuzione degli interventi di ripristino.
Appare sconcertante che il abbia riferito in questa sede di non avere contezza di chi CP_1 abbia manomesso la sede stradale di cui esso è proprietario e rispetto alla quale ha un obbligo di assicurare la sicurezza del transito veicolo o pedonale.
Nonostante l'astratta possibilità che il debba rispondere ex art. 2051 c.c. Controparte_1 per i danni causati dalle condizioni del tratto di strada innanzi, nel caso concreto l'ente locale va mandato esente da responsabilità, dovendosi escludere che la sola esistenza di un'alterazione del manto stradale sia sufficiente a costituire prova piena e certa del nesso causale fra la pretesa insidia e il sinistro (v. Cassazione sez. VI sentenza del 13/04/2022 n.
11932).
All'esito dell'istruttoria orale, dall'esame della documentazione fotografica versata in atti e della relazione dei Vigili Urbani non v'è alcun dubbio sul fatto che la depressione del manto stradale fosse assolutamente visibile anche ad una certa distanza, tenendo conto delle condizioni ambientali e temporali in cui si è verificato l'incidente: • il 02/08 alle ore 19:00 vi era ancora la luce naturale. Il dato risulta dalla consultazione del servizio meteo nazionale, secondo il quale quel giorno il sole a Matera è tramontato solo alle ore 20:08, ed è stato confermato dal teste in sede di prova testimoniale;
• il tempo era sereno;
• non Tes_3
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c'era alcun ostacolo che potesse occultare l'avvallamento, assolutamente ben visibile anche data l'ampiezza dell'intervento sull'asse viario che interessava in linea orizzontale tutta la carreggiata dal marciapiede allo spartitraffico. escusso all'udienza del Testimone_1
13/10/2022, ha dichiarato che, al momento del sinistro, si trovava a bordo della sua moto dietro e, ancorché fosse “non proprio vicino” alla bici dell'attore, aveva notato la Pt_1 buca esistente sulla carreggiata. Sicché la circostanza che il pericolo non fosse stato segnalato, pure confermata dalla Polizia municipale e dai testimoni, non pare possa aver avuto nel caso di specie un rilievo efficiente nella determinazione del sinistro, in difetto di un occultamento;
• il traffico era scarso.
Alla luce di ciò, può concludersi che, pur sussistente, il pericolo era prevedibile ed evitabile dall'attore: se l'avvallamento del manto stradale era ben visibile anche da una distanza significativa, l'attore era in condizioni di potersi avvedere per tempo della presenza dell'insidia e di poter evitare certamente il pericolo, riducendo tempestivamente la velocità di marcia fino ad arrestare in sicurezza il mezzo in prossimità dell'ostacolo, per superarlo e riprendere la corsa subito dopo. A maggior ragione ciò sarebbe stato facilmente attuabile se l'attore avesse tenuto una velocità non soltanto entro i limiti di legge, ma consona allo stato dei luoghi e prudente in relazione alla peculiarità del mezzo di trasporto utilizzato (bicicletta con pedalata assistita). L'assunzione di detto comportamento doveroso è un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale: «Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta una normale eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico -come detto- che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente (…); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero , infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della
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responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Cassazione ordinanza, n. 27724 del 30/10/2018 e sentenza n. 26244 del 16/10/2019).
Ritenuto, pertanto, che la condotta in concreto assunta dall'attore abbia interrotto il nesso di causalità tra le precarie condizioni manutentive della strada e il sinistro occorsogli il
02/08/2019, la domanda risarcitoria di parte attrice va rigettata.
V. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e la compagnia di assicurazione e sono liquidate complessivamente –in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, previsti per il relativo scaglione, (5.201,00 - 26.000,00), secondo valori prossimi ai minimi, in ragione dell'effettivo valore della causa (15.048,28) e della semplicità delle questioni oggetto della controversia - come in dispositivo.
Va, invece, disposta la compensazione delle spese processuali nei rapporti tra il e il Pt_1
rimasto contumace dopo la riassunzione. Controparte_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1
che si liquidano in euro 2.540,00, a titolo di compensi Controparte_2 professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra l'attore ed il Controparte_1
Matera, 16/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
7 R.G. n. 908/2020
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Antonia Quartarella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Lamastra (c.f.: ), con domicilio eletto in Matera presso lo C.F._2 studio professionale del difensore, via Y. Gagarin n. 1; attore
e
(c.f.: e p.iva: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Matera, viale Aldo Moro;
convenuto contumace
e
(P.Iva: ), in persona Controparte_2 P.IVA_3 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe A. Vizziello (c.f.:
), con domicilio eletto in Matera presso lo studio professionale del C.F._3 difensore, via Ascanio Persio n. 31; terza chiamata
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo in data 23/06/2020, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale, affinché, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c., del CP_3
1
[...] R.G. n. 908/2020
Matera per il verificarsi del sinistro occorsogli in data 02/08/2019, l'ente locale fosse condannato al pagamento in suo favore del risarcimento dei danni, pari ad euro 14.901,79.
All'uopo rappresentava che: intorno alle ore 19:00 del 02/08/2019, mentre stava percorrendo con la sua bicicletta via dei Dauni in Matera, in direzione Gravina, cadeva rovinosamente al suolo a causa di una depressione del manto stradale che attraversava orizzontalmente tutta la corsia di percorrenza;
trasportato presso il nosocomio materano in codice rosso, con trauma facciale, frattura composta dell'osso mascellare in corrispondenza del canale incisivo mediale a destra con avulsione dell'elemento dentale, trauma distorsivo del rachide cervicale, ferita suturata del labbro superiore e contusioni con escoriazioni multiple;
in ragione delle gravi lesioni ripotate, era stato dimesso solo in data 08/08/2019; con nota pec del 28/08/2019, aveva intimato il pagamento del risarcimento dei danni al che, pur avendo Controparte_1 provveduto alla apertura del sinistro con la compagnia di assicurazione aveva CP_2 declinato ogni responsabilità, addebitando il dissesto stradale causa della caduta a lavori eseguiti dall' gestore delle reti idriche cittadine, che aveva l'obbligo Controparte_4 di ripristinare lo stato dei luoghi;
dal canto suo, l'evocato , declinava ogni Controparte_4 responsabilità, evidenziando che i lavori eseguiti erano distanti dal punto in cui il sinistro si era verificato e, quindi, non avevano avuto alcun rilievo efficiente;
risultati vani i tentativi di stipulare una convenzione di negoziazione assistita, era stato costretto ad intraprendere il presente giudizio al fine di accertare giudizialmente la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c., quale proprietario e gestore della strada, per non aver mantenuto quel tratto viario in condizioni di buona manutenzione, tali da non costituire un pericolo per i veicoli in transito.
Precisava, a proposito, che l'avvallamento della strada non era segnalato e non era visibile, tanto da costituire una vera e propria un'insidia stradale.
II.1. Il si costituiva in giudizio il 26/10/2020, chiedendo, preliminarmente, Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della al fine di essere manlevata, in Controparte_2 caso di condanna, in virtù della polizza assicurativa n. 153788249. Nel merito, negava, però, di avere alcuna responsabilità per i danni subiti dall'attore, in quanto il era un ciclista Pt_1 professionista e la “evidentissima rappezzatura orizzontale (…), eseguita probabilmente dall' CP_4
o da altri gestori di rete elettrica e/o telefonica” era ben visibile, sicché il pericolo avrebbe
[...] potuto essere evitato se l'attore avesse usato l'ordinaria diligenza, adeguando la velocità del velocipede allo stato dell'asfalto e alla pendenza della carreggiata, che a suo dire era pari al 7%.
2 R.G. n. 908/2020
II.2. Disposta la chiamata del terzo in causa, la compagnia di assicurazione si costituiva, in data 16/06/2021, chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, evidenziava l'incertezza della dinamica del sinistro, atteso che, mentre, in citazione si parlava di “una depressione del manto stradale in linea orizzontale”, nel verbale redatto dalla Polizia Locale, intervenuta sul luogo, l'attore riferiva di una buca trasversale rispetto alla strada;
adduceva che non vi fosse alcuna prova del nesso eziologico tra l'evento e le condizioni della strada anche in considerazione del fatto che, se l'attore avesse tenuto un'andatura commisurata allo stato dei luoghi, l'evento non si sarebbe verificato;
peraltro, il cordolo sul quale era caduta la vittima era perfettamente visibile, visto che l'evento si era verificato ad agosto prima del calar del sole.
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, la causa veniva istruita oralmente e, all'esito, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza disporre alcuna ctu, né medica né ricostruttiva della dinamica del sinistro come sollecitate dall'attore. Fissata poi l'udienza di discussione per il 27/06/2024, con autorizzazione delle parti al deposito di memorie conclusive fino a 10 giorni prima, con ordinanza del 05/06/2024 veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 301 c.p.c..
L'attore riassumeva la causa, nella quale, tuttavia, si costituiva solo la compagnia di assicurazione, con la contumacia dell'ente locale.
All'udienza di discussione del 06/02/2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi;
l'attore insisteva altresì per la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria, con la disposizione delle ctu medica e cinematica. All'esito, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
L'art. 2051 c.c. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
«Sulla scorta della sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di FI (compendiata da Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 ed ulteriormente precisata in successive pronunce: tra le quali Cass. 24/01/2024, n. 2376 e Cass. 27/04/2023, n. 11152), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla
3 R.G. n. 908/2020
dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento)
o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento. Più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate". L'apprezzamento del contegno del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (oltre alle pronunce citate, cfr., ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente
(ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest'ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa. Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. n. 2376 del 2024, cit., vedi Cass. 23/05/2023, n. 14228, o Cass. 27/07/2024, n. 21065)» (v. ex multis Cassazione civile sez. III ordinanza del 30/01/2025 n.2148).
Ebbene, all'esito dell'istruttoria, non vi sono dubbi in ordine alla dinamica del sinistro: il stava percorrendo in Matera la via Dauni in direzione via Gravina, quando, giunto in Pt_1 prossimità del “tratto a scendere” vicino alla residenza per anziani ”, rovinava in Per_1 terrà a causa di un avvallamento presente sull'asfalto che tagliava trasversalmente tutta la
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carreggiata, nel quale si incastrava la ruota anteriore del velocipede. La caduta gli procurava lesioni al volto con l'avulsione di un dente.
Al sinistro hanno assistito certamente i due testimoni sentiti in questo giudizio, i cui nominativi sono riportati nel verbale di accertamento del sinistro ad opera della polizia locale;
le dichiarazioni di sono state assunte nell'immediatezza dagli Agenti della Testimone_1
Municipale intervenuti sul posto (v. accertamento della polizia locale del 02/08/2019) e paiono essere assolutamente combacianti non solo con quanto dichiarato dall'uomo anche all'udienza del 13/10/2022, ma anche con quanto riscontrato in ordine allo stato dei luoghi da parte della Polizia Municipale e dichiarato alla stessa udienza del 13/10/2022 anche dall'altro testimone, . Tes_2
La presenza della discontinuità nel manto stradale è un fatto incontrovertibile, anche in ragione del chiaro repertorio fotografico, mentre la circostanza che l'origine dell'avvallamento sia da addebitare a lavori eseguiti dall' , anche ove effettivamente Controparte_4 rispondente al vero, non consente di escludere tout court la responsabilità del proprietario della strada, che avrebbe dovuto vigilare sulla corretta esecuzione degli interventi di ripristino.
Appare sconcertante che il abbia riferito in questa sede di non avere contezza di chi CP_1 abbia manomesso la sede stradale di cui esso è proprietario e rispetto alla quale ha un obbligo di assicurare la sicurezza del transito veicolo o pedonale.
Nonostante l'astratta possibilità che il debba rispondere ex art. 2051 c.c. Controparte_1 per i danni causati dalle condizioni del tratto di strada innanzi, nel caso concreto l'ente locale va mandato esente da responsabilità, dovendosi escludere che la sola esistenza di un'alterazione del manto stradale sia sufficiente a costituire prova piena e certa del nesso causale fra la pretesa insidia e il sinistro (v. Cassazione sez. VI sentenza del 13/04/2022 n.
11932).
All'esito dell'istruttoria orale, dall'esame della documentazione fotografica versata in atti e della relazione dei Vigili Urbani non v'è alcun dubbio sul fatto che la depressione del manto stradale fosse assolutamente visibile anche ad una certa distanza, tenendo conto delle condizioni ambientali e temporali in cui si è verificato l'incidente: • il 02/08 alle ore 19:00 vi era ancora la luce naturale. Il dato risulta dalla consultazione del servizio meteo nazionale, secondo il quale quel giorno il sole a Matera è tramontato solo alle ore 20:08, ed è stato confermato dal teste in sede di prova testimoniale;
• il tempo era sereno;
• non Tes_3
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c'era alcun ostacolo che potesse occultare l'avvallamento, assolutamente ben visibile anche data l'ampiezza dell'intervento sull'asse viario che interessava in linea orizzontale tutta la carreggiata dal marciapiede allo spartitraffico. escusso all'udienza del Testimone_1
13/10/2022, ha dichiarato che, al momento del sinistro, si trovava a bordo della sua moto dietro e, ancorché fosse “non proprio vicino” alla bici dell'attore, aveva notato la Pt_1 buca esistente sulla carreggiata. Sicché la circostanza che il pericolo non fosse stato segnalato, pure confermata dalla Polizia municipale e dai testimoni, non pare possa aver avuto nel caso di specie un rilievo efficiente nella determinazione del sinistro, in difetto di un occultamento;
• il traffico era scarso.
Alla luce di ciò, può concludersi che, pur sussistente, il pericolo era prevedibile ed evitabile dall'attore: se l'avvallamento del manto stradale era ben visibile anche da una distanza significativa, l'attore era in condizioni di potersi avvedere per tempo della presenza dell'insidia e di poter evitare certamente il pericolo, riducendo tempestivamente la velocità di marcia fino ad arrestare in sicurezza il mezzo in prossimità dell'ostacolo, per superarlo e riprendere la corsa subito dopo. A maggior ragione ciò sarebbe stato facilmente attuabile se l'attore avesse tenuto una velocità non soltanto entro i limiti di legge, ma consona allo stato dei luoghi e prudente in relazione alla peculiarità del mezzo di trasporto utilizzato (bicicletta con pedalata assistita). L'assunzione di detto comportamento doveroso è un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale: «Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta una normale eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico -come detto- che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente (…); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero , infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della
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responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (Cassazione ordinanza, n. 27724 del 30/10/2018 e sentenza n. 26244 del 16/10/2019).
Ritenuto, pertanto, che la condotta in concreto assunta dall'attore abbia interrotto il nesso di causalità tra le precarie condizioni manutentive della strada e il sinistro occorsogli il
02/08/2019, la domanda risarcitoria di parte attrice va rigettata.
V. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'attore e la compagnia di assicurazione e sono liquidate complessivamente –in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, previsti per il relativo scaglione, (5.201,00 - 26.000,00), secondo valori prossimi ai minimi, in ragione dell'effettivo valore della causa (15.048,28) e della semplicità delle questioni oggetto della controversia - come in dispositivo.
Va, invece, disposta la compensazione delle spese processuali nei rapporti tra il e il Pt_1
rimasto contumace dopo la riassunzione. Controparte_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1
che si liquidano in euro 2.540,00, a titolo di compensi Controparte_2 professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra l'attore ed il Controparte_1
Matera, 16/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
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N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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