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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1514/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10493/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250007821030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1343/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte allegando che in data 21/03/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione le notificava, a mezzo Pec, la cartella di pagamento n. n. 01220250007821030000 , chiedendo il pagamento entro 60 giorni di n. 2 Tasse Automobilistiche anno 2019, afferente alla autovettura tg. Targa_1, dell'importo di € 484,09 oltre interessi, sanzione e spese notifiche, iscritte a ruolo esattoriale n. Ruolo n.
2025/000673 dalla Regione Campania;
Deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
2) annullamento della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 7 bis - legge n. 212/2000, per difetto di motivazione e difetto di allegazione, in patente violazione degli artt. 7 e 17 - legge n. 212/2000.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedendo l'integrazione del contraddittorio rispetto alla Regione Campania. Inoltre, quanto all'asserito difetto di motivazione, evidenziava che la sentenza della Cass., sez. unite, del 14 luglio 2022, n. 22281, aveva enunciato il seguente principio di diritto:
“Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
All'udienza del 28.10.20251 il giudice adito disponeva come segue: “Dispone procedersi alla notifica del ricorso alla Regione Campania, a cura della parte ricorrente, entro il termine di giorni 20 a pena di inammissibilità del ricorso e rinvio all'udienza del 27 gennaio 2026 ore 11,00”.
Adempimento che, tuttavia, non veniva eseguito dalla parte ricorrente.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che parte ricorrente non ha provveduto agli incombenti disposti ai fini dell'integrazione del contradditorio.
Spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Spese di lite compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10493/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250007821030000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1343/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte allegando che in data 21/03/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione le notificava, a mezzo Pec, la cartella di pagamento n. n. 01220250007821030000 , chiedendo il pagamento entro 60 giorni di n. 2 Tasse Automobilistiche anno 2019, afferente alla autovettura tg. Targa_1, dell'importo di € 484,09 oltre interessi, sanzione e spese notifiche, iscritte a ruolo esattoriale n. Ruolo n.
2025/000673 dalla Regione Campania;
Deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
2) annullamento della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 7 bis - legge n. 212/2000, per difetto di motivazione e difetto di allegazione, in patente violazione degli artt. 7 e 17 - legge n. 212/2000.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedendo l'integrazione del contraddittorio rispetto alla Regione Campania. Inoltre, quanto all'asserito difetto di motivazione, evidenziava che la sentenza della Cass., sez. unite, del 14 luglio 2022, n. 22281, aveva enunciato il seguente principio di diritto:
“Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.
All'udienza del 28.10.20251 il giudice adito disponeva come segue: “Dispone procedersi alla notifica del ricorso alla Regione Campania, a cura della parte ricorrente, entro il termine di giorni 20 a pena di inammissibilità del ricorso e rinvio all'udienza del 27 gennaio 2026 ore 11,00”.
Adempimento che, tuttavia, non veniva eseguito dalla parte ricorrente.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che parte ricorrente non ha provveduto agli incombenti disposti ai fini dell'integrazione del contradditorio.
Spese di lite come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Spese di lite compensate.