CA
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/10/2025, n. 5769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5769 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Rizzo residente rel. dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7073/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il
18.6.2025, con termini ex art. 190 cpc, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, I c., D.L.
n. 137/20201 conv. in l. n. 176/20, e vertente tra le seguenti parti
Appellanti (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiumara (C.F. ); C.F._2
Appellati contumaci
, e , eredi di e quest'ultima anche CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1 Controparte_4 erede di Persona_2
, e quali eredi di ed il secondo ed il terzo anche
[...] CP_5 Controparte_6 Persona_3 di quest'ultima anche erede di CP_7 Persona_2
quale erede di Controparte_8 Persona_2
Oggetto: usucapione
Fatto e diritto
§ ha impugnato la sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 732/2020, che ha rigettato la Parte_1 domanda di accertamento di intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà del terreno, sito in
Palestrina via Falcorotonda n. 80, distinto al catasto al foglio 11, particella 404.
L'appellante lamenta un'errata valutazione dell'impianto probatorio, che ha portato a ritenere non dimostrato un possesso utile ad usucapire, nei suoi elementi essenziali oggettivi e soggettivi. Tes_ Ripropone la valutazione della deposizione del teste a riprova di un utilizzo protratto, indisturbato e pacifico, per oltre 20 anni, provvedendo alla manutenzione ed alla pulizia del terreno, realizzando opere, quali l'installazione di pozzetti e lampioni, piantando alberi e finanche recintando l'area, in contestazione: attività che costituiscono una chiara ed indiscussa manifestazione di un possesso idoneo all'acquisto della proprietà, per usucapione;
ribadisce il valore probatorio delle bollette di pagamento dell'energia elettrica, perchè intestate alla moglie e non ad un soggetto estraneo al nucleo familiare.
Con un'ulteriore censura, contesta la mancata escussione di ulteriori testimoni - ritenuta superflua dal tribunale, anche in ragione della genericità del capitolato di prova - che riporta nell'impugnativa, per una più approfondita valutazione.
Controparte non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello,
e ne è stata dichiarata la contumacia.
L'appello è infondato per le ragioni che si espongono.
I due motivi vengono valutati congiuntamente, essendo volti a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto all'acquisto della proprietà, a titolo originario.
In linea generale, “Chi agisce per accertare l'intervenuto acquisto della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso secondo la regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 C.C. (cfr. C. 12984/2002); dunque, deve dare la prova di un comportamento continuo e non interrotto inequivocabilmente diretto ad esercitare, sul bene, un potere corrispondente a quello del proprietario (cfr. C. 11000/2001) o del titolare di un diritto reale, manifestato, per tutto il tempo previsto dalla legge, con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare ( Cass .civ. sent. n.18392/2006).
Nella fattispecie, il tribunale ha escluso che l'attività di piantumazione degli alberi ed installazione di lampioni e pozzetti, per il passaggio della corrente elettrica e dell'acqua, potesse integrare gli estremi di un possesso uti domini.
Il ragionamento è in linea con il principio generale secondo cui la messa a dimora di piante o, nel caso, di alberi, non configura di per sè l'esercizio di un potere dominicale e, quindi, di un possesso idoneo ai fini dell'acquisto per usucapione, poiché è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime di per sé un'attività idonea a realizzare un'esclusione dei terzi dal godimento del bene, espressione tipica del diritto di proprietà (Cass, civ. sent. n. 1796/2022). In sostanza, non assume alcun rilievo una mera attività di coltivazione, ma è necessario verificare in concreto se, per tipo, numero e consistenza, la messa a dimora di alberi possa costituire esplicazione di un potere dominicale.
Il ha rappresentato, in modo assolutamente generico, l'attività di piantumazione di alberi, Pt_1 definendola semplicemente un comportamento esclusivo del proprietario del bene. Risulta, dunque, dedotta un'attività di mera coltivazione unitamente ad altre, l'installazione di pozzetti e lampioni, che possono essere compiute da chiunque, a diverso titolo, detenga il bene. La deposizione del teste non aggiunge nulla ad una prospettazione così generica, così come il relativo capitolato che verte essenzialmente su fatti non decisivi e nemmeno circostanziati;
né può valere l'intestazione dell'utenza di energia elettrica, con i relativi pagamenti, per cui non è richiesta la proprietà dell'immobile.
In materia di usucapione, vi è un onere di prova univoca e rigorosa circa la sussistenza dei presupposti di legge necessari per configurare un possesso utile ad usucapire, sia in relazione alla decorrenza del tempus sia in relazione all'animus possidendi, dovendosi dimostrare con prove univoche e circostanze riferite da testi precisamente collocate nel tempo e nello spazio l'esercizio del possesso esclusivo sul bene uti dominus, tale da poter escludere il rapporto materiale con il bene da parte di altri. Il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario, configurando una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire senza interruzione sia per quanto riguarda l'animus che il corpus e che non sia dovuta a mera tolleranza. Non sono sufficienti formulazioni generiche con l'utilizzo di locuzioni quali "ha posseduto", "per un ventennio", "si è comportato come proprietario", dovendo invece essere allegati e specificati i fatti storici da cui possa desumersi chiaramente la sussistenza del possesso utile a usucapire con specifici riferimenti spaziali e temporali.
Non è assolutamente circostanziata nemmeno l'unica circostanza, quella della recinzione, che potrebbe apparire rilevante. Il teste ha solo precisato, peraltro, su domanda del primo giudice, che il terreno è stato recintato, senza aggiungere altri particolari;
né dalla perizia di parte, richiamata nell'impugnativa, si specifica se la recinzione consente di esercitare lo “ius excludendi”, né quando sia stata apposta.
L'appello va, dunque, rigettato, con il conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2012, di versare un'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
Nulla si dispone per le spese di lite, stante la mancata costituzione della controparte.
P. Q. M.
Il collegio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Tivoli, n 732/2020.
Nulla per spese. dichiara l'appellante, tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, al Parte_1 versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto. Roma, 10.10.2025
IL PRESIDENTE rel