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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 18.6.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1013/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 MONTEMAGGI LUCA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , (CF RT C.F._1 Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLI STEFANO (CF ) C.F._2 C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 985/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 22/11/2023
CONCLUSIONI
In data 18.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “in via principale: accertato che nessuna morosità sussisteva alla data in cui i sig.ri e hanno intimato lo sfratto, né sussisteva al momento RT Controparte_2 in cui lo hanno eseguito, • dichiari infondato e/o illegittimo il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di affitto per cui è causa;
• respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione per cui è causa da costoro proposta con la 'memoria' 28/IX/2022; • in via riconvenzionale, accerti e dichiari che: la sig.ra siccome cessionaria ex art.2558 cod. civ. e successore a Parte_1 titolo particolare ex art.111 cod. proc. civ., de ' Parte_2 pagina 1 di 10 ha diritto a valersi della riduzione, da 1.100 € ad 800 € mensili, del canone di Parte_3 locazione del contratto 20/XII/2015 pattuita tra questa e i locatori, i sig.ri e RT [...]
e accertata dalla sentenza n.900/2019 del Tribunale di Grosseto avente sul punto CP_2 efficacia di giudicato esterno;
e, per tali ragioni, condanni i sig.ri e RT [...] a risarcire la sig.ra per tutti i danni alla stessa provocati per le causali CP_2 Parte_1 descritte in narrativa nella misura di € 50.500,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che, anche previa Ctu contabile-estimativa, saranno ritenuti di giustizia. - condanni i Pt_4 come sopra generalizzati, alla refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto Procuratore antistatario”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, - In via principale: rigettare l'appello proposto da , quale titolare della ditta " ", avverso Parte_1 Parte_1 la sentenza n.985/2023 del Tribunale di Grosseto perché infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte. - In via subordinata: in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la Parte_5 vantasse un credito nei confronti di e , confermare l'avvenuta RT Controparte_2 risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice confermando l'ordinanza di rilascio e rigettando la domanda riconvenzionale proposta. In ogni caso, con vittoria spese e compensi professionali per la presente causa di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, la ditta individuale “ ” (di seguito, per Parte_1 brevità, anche solo conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Parte_1 CP_1
e proponendo gravame avverso la sentenza n. 985/2023, emessa
[...] Controparte_2 dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 22/11/2023, che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai e su quella riconvenzionale avanzata dalla Parte_6 Parte_1 aveva così deciso: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione del 20.12.2015, avente a oggetto
l'immobile sito in Grosseto, via Monte Labro n. 16, per inadempimento della conduttrice;
2) conferma l'ordinanza di rilascio emessa il 31.3.2022; 3) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
4) condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in €
199,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
e adivano, nei confronti della ditta il Tribunale di RT Controparte_2 Parte_1
Grosseto, esponendo:
pagina 2 di 10 che, con contratto stipulato in data 20.12.2015 e registrato il 29.12.2015, essi avevano concesso in locazione alla società “ , l'immobile Parte_7 ubicato in Grosseto, via Monte Labro n. 16, al canone annuo di € 13.200,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 1.100,00; che, con lettera del 24.7.2017, aveva comunicato ai locatori di “aver ceduto in Parte_2 data 7.07.2017 con atto notarile l'azienda alla ditta individuale di Per_1 Parte_1
[…], pertanto da tale data subentra nel contratto di locazione in Parte_1 Parte_1 oggetto”; che i locatori avevano preso atto della comunicazione senza liberare il cedente;
che, con atto notificato il 22.6.2018, essi avevano già intimato lo sfratto alla la quale, Parte_1 tuttavia, aveva sanato la morosità tra la notifica della citazione e l'udienza di convalida;
che la risultava nuovamente morosa dal giugno 2021, quando il locatore aveva Parte_1 acconsentito alla riduzione del canone ad € 800,00, fino al gennaio 2022, per un totale di €
8.500,00, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
1.2. – Si costituiva in giudizio , quale titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 contestando l'esistenza della morosità. Nello specifico, rilevava:
che, con sentenza n. 900/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto, era stato accertato che il canone mensile era stato ridotto ad € 800,00, sulla base dell'accordo verbale intervenuto tra i locatori e “ , a cui la era Controparte_3 Parte_1 succeduta a seguito della cessione d'azienda avvenuta il 7.7.2017;
che, pertanto, la fin dal luglio 2017, aveva ingiustificatamente corrisposto un maggiore Parte_1 importo mensile di € 300,00;
che, non a caso, dal giugno 2021 (da quando, cioè, la convenuta era venuta a conoscenza della suddetta sentenza), i locatori avevano deciso di ridurre il canone ad € 800,00 anche nei suoi confronti;
che, dunque, la era creditrice, per i maggiori canoni corrisposti, del complessivo importo Parte_1 di € 14.100,00, da cui detrarre i canoni non pagati da giugno 2021 a marzo 2022, pari ad €
8.000,00, per un residuo credito di € 6.100,00;
1.3. – Con ordinanza del 31.3.2022, il tribunale ordinava il rilascio del bene ai sensi dell'art. 665
c.p.c. e disponeva il mutamento del rito, invitando le parti a esperire la procedura di mediazione che, però, sortiva esito negativo.
1.4. – In sede di memoria ex art. 426 c.p.c., la avanzava domanda riconvenzionale per Parte_1 vedersi riconosciuto il diritto alla riduzione del canone mensile e, per l'effetto, per sentir pagina 3 di 10 condannare gli intimanti a risarcirle tutti i danni sofferti a causa del rilascio anticipato del fondo, pari all'importo di € 50.500,00.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) la non poteva utilmente invocare la sentenza n. 900/2019, dal momento che tale Parte_1 decisione originava da un'opposizione a decreto ingiuntivo notificato alla società “ Parte_2
” per il pagamento di canoni non corrisposti;
[...]
(-) in quella decisione, il tribunale aveva accertato l'illegittimità della pretesa azionata in via monitoria sul presupposto che la stessa mirava a ottenere il pagamento del canone contrattualmente pattuito in spregio all'accordo verbale intervenuto fra le parti per la sua riduzione a decorrere dal 2017;
(-) nella sentenza, tuttavia, non vi era menzione dei motivi e delle condizioni dell'accordo verbale raggiunto tra le parti originarie, come dimostrava anche il fatto che contratto de quo fosse sempre stato registrato ad un canone di € 1.100,00;
(-) pertanto, così come un eventuale accordo di aumento del canone non sarebbe stato opponibile al cessionario del contratto in caso di mancata adesione di quest'ultimo, al contempo il cessionario non avrebbe potuto opporre al ceduto un accordo verbale di riduzione del canone rispetto al quale era rimasto completamente estraneo, accettando peraltro di subentrare nel contratto di locazione alle condizioni originariamente pattuite, senza che null'altro fosse stato precisato nell'atto di cessione d'azienda;
(-) l'opposizione andava, quindi, respinta, unitamente alla domanda riconvenzionale fondata sull'asserita illegittimità dell'ordinanza di rilascio pronunciata il 31.3.2022;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava l'erroneità della decisione impugnata per non aver ritenuto applicabile, anche nei confronti della cessionaria dell'azienda ( , l'accordo in ordine alla riduzione del Parte_1 canone intervenuto tra il cedente (“ ”) ed il ceduto ( Parte_2 [...]
, accordo la cui esistenza era stata riconosciuta dalla sentenza n. 900/2019, così non CP_4 facendo corretta applicazione dell'art. 1595, comma 3, c.c., norma che, a sua volta, richiama proprio l'art. 2909 c.c.
In ogni caso, il tribunale aveva finito per confondere il piano della inopponibilità (che consente al terzo cessionario di rifiutare un accordo simulatorio per lui pregiudizievole) con quello degli effetti della cessione (ex artt. 36 della l. n.392/1978, e 1406 e seg. c.c.) che colloca il successore a titolo pagina 4 di 10 particolare nella medesima posizione del cedente, con conseguente subentro anche nel patto di riduzione del canone.
Al riguardo, era anche significativo il comportamento dei locatori che, a partire da giugno 2021, avevano accordato anche alla dopo che quest'ultima era venuta a conoscenza della Parte_1 sentenza n. 900/2019, la riduzione del canone ad € 800,00.
Inoltre, la precitata sentenza n. 800/2019 era idonea ad esplicare anche effetti di giudicato esterno, stante l'identità delle parti, a seguito della successione della nel diritto Parte_1 controverso ex art. 111 c.p.c.
2) Con il secondo, rilevava che il primo giudice aveva errato anche nel rigettare la domanda riconvenzionale della in quanto la stessa non avrebbe dovuto subire la condanna al Parte_1 rilascio dell'immobile, stante l'assenza della morosità e la fondatezza dell'eccezione di compensazione da lei sollevata.
La aveva, quindi, diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti, come quantificati Parte_1 nella memoria ex art. 426 c.p.c.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in RT Controparte_2 giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – All'udienza del 18.6.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Il primo motivo è infondato.
3.1.1 – La sentenza del Tribunale di Grosseto n. 900/2019, emessa in data 6.11.2019, accolse l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dalla società “ Controparte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 1047/2017 con cui venne ad essa intimato –
[...] su ricorso di e – il pagamento della somma di € 5.800,00, poi RT Controparte_2 rideterminata dagli opposti in € 1.800,00, a titolo di canoni relativi al periodo gennaio-giugno
2017, sul presupposto della pattuizione di un canone mensile di € 1.100,00.
pagina 5 di 10 In particolare, nella menzionata pronuncia, il tribunale reputò verosimile che tra le parti fosse intercorso, come eccepito dall'opponente, un accordo di riduzione del corrispettivo per le mensilità decorrenti da gennaio 2017 (da € 1.100,00 ad € 800,00), sicché la somma di € 1.800,00 non risultava dovuta.
Ora, la sentenza in questa sede impugnata ha ritenuto che tale accordo non fosse, tuttavia, idoneo ad esplicare i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria dell'azienda ( e Parte_1 questo perché nella sentenza n. 900/2019 non “v'è menzione dei motivi e delle condizioni dell'accordo verbale raggiunto tra le parti originarie, tant'è vero che il contratto de quo è sempre stato registrato al un canone di € 1.100,00” (pag. 4).
Il Collegio ritiene condivisibile la decisione del tribunale, anche se la motivazione deve essere integrata.
3.1.2. – Occorre, in primo luogo, rilevare che, nel contratto di cessione di azienda, stipulato il
7.7.2017, la società “ cedeva alla Controparte_3
quale titolare della omonima ditta individuale, anche il contratto di locazione, avente ad Parte_1 oggetto l'immobile dove veniva svolta l'attività aziendale, senza alcun riferimento ad eventuali modifiche del canone intervenute in forma verbale con i locatori Parte_6
La cessionaria quindi, subentrava nel contratto di locazione e, così, anche nell'obbligo Parte_1 di corrispondere il canone nella misura di € 1.100,00.
In proposito, l'assenza di qualsiasi specificazione in ordine alla presunta modifica del canone deve ritenersi particolarmente significativa, in quanto “in caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile nel quale l'azienda é esercitata, il locatore, in caso di inadempimento del cessionario, può agire, ex art. 36 della l. n. 392 del 1978, nei confronti del cedente per il pagamento del canone, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo, senza che assuma alcun rilievo la dilatazione temporale del vincolo obbligatorio per l'intervenuta rinnovazione tacita del contratto” (cfr. Cass. civ., n. 19531/2015).
Principio che è certamente applicabile anche nell'ipotesi di cessione del contratto d'azienda, essendo le due ipotesi (cessione ed affitto) equiparate, quanto agli effetti, dall'art. 36 della l.n.
392/1978.
Pertanto, poiché la cedente (“ ) Controparte_3 non era stata liberata dai locatori, essa aveva tutto l'interesse a far risultare, nel contratto di cessione, la riduzione (da € 1.100 ad € 800) del canone della locazione, per evitare di essere chiamata a rispondere, nel caso di inadempimento della cessionaria, per un importo maggiore.
La mancanza, quindi, di tale specificazione nell'atto di cessione così come l'aver omesso di avvisare la in ordine alla presunta modifica del canone, induce a ritenere che il patto di Parte_1
pagina 6 di 10 riduzione, accertato nella sentenza n. 900/2019, avesse efficacia limitata nel tempo o si fondasse su circostanze eccezionali e/o transitorie e, come tale, non fosse destinato ad acquisire carattere di stabilità.
3.1.3. – Per lo stesso motivo, importanza non decisiva può attribuirsi al fatto che, a partire dal giugno 2021, i locatori concessero anche alla NI la riduzione del canone ad € 800,00.
Difatti, tale loro decisione non può interpretarsi come riconoscimento delle ragioni dell'odierna appellante, laddove si consideri che, per ammissione della medesima la sua attività Parte_1 aveva registrato “una flessione negli anni 2020-21 per la nota emergenza epidemiologica” (cfr. atto di appello, pag. 13), di talché non può escludersi che la riduzione del canone, nei suoi confronti, fosse stata determinata proprio dalla volontà dei locatori di venire incontro alle sue difficoltà economiche che, peraltro, si erano manifestate anche in passato, tanto dall'essere stata destinataria, nel giugno 2018, di altro atto di intimazione di sfratto per morosità (poi sanata).
3.1.4. – Né può l'appellante invocare l'effetto di giudicato esterno della sentenza n. 900/2019.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 4.1.2024, n. 211).
Nella specie, il decreto ingiuntivo n. 1047/2017 – revocato con la sentenza n. 900/2019 in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società “ Controparte_3
– era stato emesso con riferimento ad un arco temporale ben determinato
[...]
(gennaio-giugno 2017), con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza dell'accordo, di riduzione del canone, intercorso tra la conduttrice ed i locatori esplicava i suoi effetti limitatamente a tale periodo di tempo.
Difetta, quindi, il requisito dell'identità sia del petitum che della causa petendi, necessario per potersi avvalere degli effetti del giudicato esterno, con la conseguenza che non pertinente è il riferimento, da parte dell'appellante, sia all'art. 2909 c.c. sia all'art. 1595, comma 3, c.c. che, peraltro, disciplina la diversa ipotesi della sublocazione.
In realtà, come precisato dalla Suprema Corte: “nelle locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione, la successione nel contratto - disciplinata dall'art. 36 della legge 27 luglio
pagina 7 di 10 1978, n. 392 - non discende automaticamente dal negozio di cessione o di affitto di azienda quale suo effetto necessario, essendo tale successione solo eventuale e, comunque, subordinata alla conclusione, tra cedente e cessionario, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 25279 del
01/12/2009).
Nel caso in esame, le parti, in seno all'atto di cessione d'azienda, non hanno stipulato una sublocazione bensì si sono accordate per la cessione del contratto di locazione, di talché il riferimento alla disciplina della sublocazione, contenuto nell'atto di appello, si presenta inconferente.
3.1.5. – Ad ogni modo, anche a voler seguire l'impostazione dell'appellante, giova considerare che
“la cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, il che non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa) il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto del contratto originario” (cfr. Cass. civ., n. 16635/2003).
Pertanto, anche a voler ipotizzare che il canone fosse stato stabilmente ridotto ad € 800,00 nei confronti della società “ , l'avere la Controparte_3 corrisposto, sin dall'inizio del suo subentro nel contratto di locazione, la somma mensile Parte_1 di € 1.100,00 è altamente indicativo del fatto che le parti avessero voluto ripristinare l'originario canone.
Del resto, l'appellante non ha nemmeno allegato quando ed in che modo sarebbe venuta a conoscenza della sentenza n. 900/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto, sicché non si può neppure escludere che ella ne fosse stata tempestivamente informata e, ciononostante, abbia continuato a corrispondere il canone nella misura di € 1.100,00.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in materia contrattuale, laddove per il contratto sia prevista la forma scritta "ad probationem", la successiva modifica di singole clausole non deve necessariamente essere pattuita per iscritto ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, risolvendosi la ricostruzione della modifica di clausole contrattuali per "facta concludentia" in una "quaestio facti", per sua natura riservata al giudice del merito ed esposta a censura di legittimità veicolabile unicamente entro i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 25.10.2019, n. 27391; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. n.
21764/2015).
pagina 8 di 10 3.1.6. – Infine, nel fare riferimento alla “inopponibilità” dell'accordo di riduzione del canone nei confronti del cessionario ( , il tribunale non ha operato alcuna confusione tra l'art. 1415 Parte_1
c.c. (che stabilisce: “la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”) e l'art. 36 della l.n. 392/1978 (disciplinante gli effetti della cessione del contratto di locazione), non avendo inteso riferirsi all'esistenza di un accordo simulatorio tra cedente e ceduto in ordine all'ammontare del canone, bensì solo evidenziare l'estraneità della alla pattuizione, Parte_1 intervenuta tra i locatori e la “ , Controparte_3 con cui il canone di locazione era stato ridotto da € 1.100,00 ad € 800,00 per il periodo gennaio/giugno 2017 (antecedente alla cessione dell'azienda).
Il mezzo, quindi, è infondato.
3.2. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
3.2.1. – L'accertata inefficacia del patto di riduzione del canone nei confronti della non Parte_1 consente di accogliere l'eccezione di compensazione (impropria) dalla stessa sollevata per giustificare il mancato pagamento dei canoni.
Ne consegue che l'appellante si è resa inadempiente alla sua obbligazione principale, ragion per cui correttamente il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione e confermato l'ordinanza di rilascio dell'immobile emessa in data 31.3.2022.
3.2.2. – Altrettanto correttamente è stata rigettata anche la domanda di risarcimento danni avanzata, in via riconvenzionale, dalla medesima la quale si basava proprio Parte_1 sull'eccezione di compensazione sollevata da quest'ultima e, dunque, sull'insussistenza della morosità.
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 6.734,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase decisionale e per quella istruttoria/trattazione in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
pagina 9 di 10 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 985/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 22/11/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.734,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 18.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 18.6.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1013/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 MONTEMAGGI LUCA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , (CF RT C.F._1 Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. ANTONELLI STEFANO (CF ) C.F._2 C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 985/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 22/11/2023
CONCLUSIONI
In data 18.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “in via principale: accertato che nessuna morosità sussisteva alla data in cui i sig.ri e hanno intimato lo sfratto, né sussisteva al momento RT Controparte_2 in cui lo hanno eseguito, • dichiari infondato e/o illegittimo il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di affitto per cui è causa;
• respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione per cui è causa da costoro proposta con la 'memoria' 28/IX/2022; • in via riconvenzionale, accerti e dichiari che: la sig.ra siccome cessionaria ex art.2558 cod. civ. e successore a Parte_1 titolo particolare ex art.111 cod. proc. civ., de ' Parte_2 pagina 1 di 10 ha diritto a valersi della riduzione, da 1.100 € ad 800 € mensili, del canone di Parte_3 locazione del contratto 20/XII/2015 pattuita tra questa e i locatori, i sig.ri e RT [...]
e accertata dalla sentenza n.900/2019 del Tribunale di Grosseto avente sul punto CP_2 efficacia di giudicato esterno;
e, per tali ragioni, condanni i sig.ri e RT [...] a risarcire la sig.ra per tutti i danni alla stessa provocati per le causali CP_2 Parte_1 descritte in narrativa nella misura di € 50.500,00 ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che, anche previa Ctu contabile-estimativa, saranno ritenuti di giustizia. - condanni i Pt_4 come sopra generalizzati, alla refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto Procuratore antistatario”.
Per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, - In via principale: rigettare l'appello proposto da , quale titolare della ditta " ", avverso Parte_1 Parte_1 la sentenza n.985/2023 del Tribunale di Grosseto perché infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte. - In via subordinata: in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la Parte_5 vantasse un credito nei confronti di e , confermare l'avvenuta RT Controparte_2 risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice confermando l'ordinanza di rilascio e rigettando la domanda riconvenzionale proposta. In ogni caso, con vittoria spese e compensi professionali per la presente causa di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, la ditta individuale “ ” (di seguito, per Parte_1 brevità, anche solo conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Parte_1 CP_1
e proponendo gravame avverso la sentenza n. 985/2023, emessa
[...] Controparte_2 dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 22/11/2023, che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai e su quella riconvenzionale avanzata dalla Parte_6 Parte_1 aveva così deciso: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione del 20.12.2015, avente a oggetto
l'immobile sito in Grosseto, via Monte Labro n. 16, per inadempimento della conduttrice;
2) conferma l'ordinanza di rilascio emessa il 31.3.2022; 3) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
4) condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in €
199,50 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
e adivano, nei confronti della ditta il Tribunale di RT Controparte_2 Parte_1
Grosseto, esponendo:
pagina 2 di 10 che, con contratto stipulato in data 20.12.2015 e registrato il 29.12.2015, essi avevano concesso in locazione alla società “ , l'immobile Parte_7 ubicato in Grosseto, via Monte Labro n. 16, al canone annuo di € 13.200,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 1.100,00; che, con lettera del 24.7.2017, aveva comunicato ai locatori di “aver ceduto in Parte_2 data 7.07.2017 con atto notarile l'azienda alla ditta individuale di Per_1 Parte_1
[…], pertanto da tale data subentra nel contratto di locazione in Parte_1 Parte_1 oggetto”; che i locatori avevano preso atto della comunicazione senza liberare il cedente;
che, con atto notificato il 22.6.2018, essi avevano già intimato lo sfratto alla la quale, Parte_1 tuttavia, aveva sanato la morosità tra la notifica della citazione e l'udienza di convalida;
che la risultava nuovamente morosa dal giugno 2021, quando il locatore aveva Parte_1 acconsentito alla riduzione del canone ad € 800,00, fino al gennaio 2022, per un totale di €
8.500,00, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
1.2. – Si costituiva in giudizio , quale titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 contestando l'esistenza della morosità. Nello specifico, rilevava:
che, con sentenza n. 900/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto, era stato accertato che il canone mensile era stato ridotto ad € 800,00, sulla base dell'accordo verbale intervenuto tra i locatori e “ , a cui la era Controparte_3 Parte_1 succeduta a seguito della cessione d'azienda avvenuta il 7.7.2017;
che, pertanto, la fin dal luglio 2017, aveva ingiustificatamente corrisposto un maggiore Parte_1 importo mensile di € 300,00;
che, non a caso, dal giugno 2021 (da quando, cioè, la convenuta era venuta a conoscenza della suddetta sentenza), i locatori avevano deciso di ridurre il canone ad € 800,00 anche nei suoi confronti;
che, dunque, la era creditrice, per i maggiori canoni corrisposti, del complessivo importo Parte_1 di € 14.100,00, da cui detrarre i canoni non pagati da giugno 2021 a marzo 2022, pari ad €
8.000,00, per un residuo credito di € 6.100,00;
1.3. – Con ordinanza del 31.3.2022, il tribunale ordinava il rilascio del bene ai sensi dell'art. 665
c.p.c. e disponeva il mutamento del rito, invitando le parti a esperire la procedura di mediazione che, però, sortiva esito negativo.
1.4. – In sede di memoria ex art. 426 c.p.c., la avanzava domanda riconvenzionale per Parte_1 vedersi riconosciuto il diritto alla riduzione del canone mensile e, per l'effetto, per sentir pagina 3 di 10 condannare gli intimanti a risarcirle tutti i danni sofferti a causa del rilascio anticipato del fondo, pari all'importo di € 50.500,00.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) la non poteva utilmente invocare la sentenza n. 900/2019, dal momento che tale Parte_1 decisione originava da un'opposizione a decreto ingiuntivo notificato alla società “ Parte_2
” per il pagamento di canoni non corrisposti;
[...]
(-) in quella decisione, il tribunale aveva accertato l'illegittimità della pretesa azionata in via monitoria sul presupposto che la stessa mirava a ottenere il pagamento del canone contrattualmente pattuito in spregio all'accordo verbale intervenuto fra le parti per la sua riduzione a decorrere dal 2017;
(-) nella sentenza, tuttavia, non vi era menzione dei motivi e delle condizioni dell'accordo verbale raggiunto tra le parti originarie, come dimostrava anche il fatto che contratto de quo fosse sempre stato registrato ad un canone di € 1.100,00;
(-) pertanto, così come un eventuale accordo di aumento del canone non sarebbe stato opponibile al cessionario del contratto in caso di mancata adesione di quest'ultimo, al contempo il cessionario non avrebbe potuto opporre al ceduto un accordo verbale di riduzione del canone rispetto al quale era rimasto completamente estraneo, accettando peraltro di subentrare nel contratto di locazione alle condizioni originariamente pattuite, senza che null'altro fosse stato precisato nell'atto di cessione d'azienda;
(-) l'opposizione andava, quindi, respinta, unitamente alla domanda riconvenzionale fondata sull'asserita illegittimità dell'ordinanza di rilascio pronunciata il 31.3.2022;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava l'erroneità della decisione impugnata per non aver ritenuto applicabile, anche nei confronti della cessionaria dell'azienda ( , l'accordo in ordine alla riduzione del Parte_1 canone intervenuto tra il cedente (“ ”) ed il ceduto ( Parte_2 [...]
, accordo la cui esistenza era stata riconosciuta dalla sentenza n. 900/2019, così non CP_4 facendo corretta applicazione dell'art. 1595, comma 3, c.c., norma che, a sua volta, richiama proprio l'art. 2909 c.c.
In ogni caso, il tribunale aveva finito per confondere il piano della inopponibilità (che consente al terzo cessionario di rifiutare un accordo simulatorio per lui pregiudizievole) con quello degli effetti della cessione (ex artt. 36 della l. n.392/1978, e 1406 e seg. c.c.) che colloca il successore a titolo pagina 4 di 10 particolare nella medesima posizione del cedente, con conseguente subentro anche nel patto di riduzione del canone.
Al riguardo, era anche significativo il comportamento dei locatori che, a partire da giugno 2021, avevano accordato anche alla dopo che quest'ultima era venuta a conoscenza della Parte_1 sentenza n. 900/2019, la riduzione del canone ad € 800,00.
Inoltre, la precitata sentenza n. 800/2019 era idonea ad esplicare anche effetti di giudicato esterno, stante l'identità delle parti, a seguito della successione della nel diritto Parte_1 controverso ex art. 111 c.p.c.
2) Con il secondo, rilevava che il primo giudice aveva errato anche nel rigettare la domanda riconvenzionale della in quanto la stessa non avrebbe dovuto subire la condanna al Parte_1 rilascio dell'immobile, stante l'assenza della morosità e la fondatezza dell'eccezione di compensazione da lei sollevata.
La aveva, quindi, diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti, come quantificati Parte_1 nella memoria ex art. 426 c.p.c.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in RT Controparte_2 giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – All'udienza del 18.6.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – Il primo motivo è infondato.
3.1.1 – La sentenza del Tribunale di Grosseto n. 900/2019, emessa in data 6.11.2019, accolse l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dalla società “ Controparte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 1047/2017 con cui venne ad essa intimato –
[...] su ricorso di e – il pagamento della somma di € 5.800,00, poi RT Controparte_2 rideterminata dagli opposti in € 1.800,00, a titolo di canoni relativi al periodo gennaio-giugno
2017, sul presupposto della pattuizione di un canone mensile di € 1.100,00.
pagina 5 di 10 In particolare, nella menzionata pronuncia, il tribunale reputò verosimile che tra le parti fosse intercorso, come eccepito dall'opponente, un accordo di riduzione del corrispettivo per le mensilità decorrenti da gennaio 2017 (da € 1.100,00 ad € 800,00), sicché la somma di € 1.800,00 non risultava dovuta.
Ora, la sentenza in questa sede impugnata ha ritenuto che tale accordo non fosse, tuttavia, idoneo ad esplicare i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria dell'azienda ( e Parte_1 questo perché nella sentenza n. 900/2019 non “v'è menzione dei motivi e delle condizioni dell'accordo verbale raggiunto tra le parti originarie, tant'è vero che il contratto de quo è sempre stato registrato al un canone di € 1.100,00” (pag. 4).
Il Collegio ritiene condivisibile la decisione del tribunale, anche se la motivazione deve essere integrata.
3.1.2. – Occorre, in primo luogo, rilevare che, nel contratto di cessione di azienda, stipulato il
7.7.2017, la società “ cedeva alla Controparte_3
quale titolare della omonima ditta individuale, anche il contratto di locazione, avente ad Parte_1 oggetto l'immobile dove veniva svolta l'attività aziendale, senza alcun riferimento ad eventuali modifiche del canone intervenute in forma verbale con i locatori Parte_6
La cessionaria quindi, subentrava nel contratto di locazione e, così, anche nell'obbligo Parte_1 di corrispondere il canone nella misura di € 1.100,00.
In proposito, l'assenza di qualsiasi specificazione in ordine alla presunta modifica del canone deve ritenersi particolarmente significativa, in quanto “in caso di affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile nel quale l'azienda é esercitata, il locatore, in caso di inadempimento del cessionario, può agire, ex art. 36 della l. n. 392 del 1978, nei confronti del cedente per il pagamento del canone, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo, senza che assuma alcun rilievo la dilatazione temporale del vincolo obbligatorio per l'intervenuta rinnovazione tacita del contratto” (cfr. Cass. civ., n. 19531/2015).
Principio che è certamente applicabile anche nell'ipotesi di cessione del contratto d'azienda, essendo le due ipotesi (cessione ed affitto) equiparate, quanto agli effetti, dall'art. 36 della l.n.
392/1978.
Pertanto, poiché la cedente (“ ) Controparte_3 non era stata liberata dai locatori, essa aveva tutto l'interesse a far risultare, nel contratto di cessione, la riduzione (da € 1.100 ad € 800) del canone della locazione, per evitare di essere chiamata a rispondere, nel caso di inadempimento della cessionaria, per un importo maggiore.
La mancanza, quindi, di tale specificazione nell'atto di cessione così come l'aver omesso di avvisare la in ordine alla presunta modifica del canone, induce a ritenere che il patto di Parte_1
pagina 6 di 10 riduzione, accertato nella sentenza n. 900/2019, avesse efficacia limitata nel tempo o si fondasse su circostanze eccezionali e/o transitorie e, come tale, non fosse destinato ad acquisire carattere di stabilità.
3.1.3. – Per lo stesso motivo, importanza non decisiva può attribuirsi al fatto che, a partire dal giugno 2021, i locatori concessero anche alla NI la riduzione del canone ad € 800,00.
Difatti, tale loro decisione non può interpretarsi come riconoscimento delle ragioni dell'odierna appellante, laddove si consideri che, per ammissione della medesima la sua attività Parte_1 aveva registrato “una flessione negli anni 2020-21 per la nota emergenza epidemiologica” (cfr. atto di appello, pag. 13), di talché non può escludersi che la riduzione del canone, nei suoi confronti, fosse stata determinata proprio dalla volontà dei locatori di venire incontro alle sue difficoltà economiche che, peraltro, si erano manifestate anche in passato, tanto dall'essere stata destinataria, nel giugno 2018, di altro atto di intimazione di sfratto per morosità (poi sanata).
3.1.4. – Né può l'appellante invocare l'effetto di giudicato esterno della sentenza n. 900/2019.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 4.1.2024, n. 211).
Nella specie, il decreto ingiuntivo n. 1047/2017 – revocato con la sentenza n. 900/2019 in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società “ Controparte_3
– era stato emesso con riferimento ad un arco temporale ben determinato
[...]
(gennaio-giugno 2017), con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza dell'accordo, di riduzione del canone, intercorso tra la conduttrice ed i locatori esplicava i suoi effetti limitatamente a tale periodo di tempo.
Difetta, quindi, il requisito dell'identità sia del petitum che della causa petendi, necessario per potersi avvalere degli effetti del giudicato esterno, con la conseguenza che non pertinente è il riferimento, da parte dell'appellante, sia all'art. 2909 c.c. sia all'art. 1595, comma 3, c.c. che, peraltro, disciplina la diversa ipotesi della sublocazione.
In realtà, come precisato dalla Suprema Corte: “nelle locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione, la successione nel contratto - disciplinata dall'art. 36 della legge 27 luglio
pagina 7 di 10 1978, n. 392 - non discende automaticamente dal negozio di cessione o di affitto di azienda quale suo effetto necessario, essendo tale successione solo eventuale e, comunque, subordinata alla conclusione, tra cedente e cessionario, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 25279 del
01/12/2009).
Nel caso in esame, le parti, in seno all'atto di cessione d'azienda, non hanno stipulato una sublocazione bensì si sono accordate per la cessione del contratto di locazione, di talché il riferimento alla disciplina della sublocazione, contenuto nell'atto di appello, si presenta inconferente.
3.1.5. – Ad ogni modo, anche a voler seguire l'impostazione dell'appellante, giova considerare che
“la cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, il che non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa) il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto del contratto originario” (cfr. Cass. civ., n. 16635/2003).
Pertanto, anche a voler ipotizzare che il canone fosse stato stabilmente ridotto ad € 800,00 nei confronti della società “ , l'avere la Controparte_3 corrisposto, sin dall'inizio del suo subentro nel contratto di locazione, la somma mensile Parte_1 di € 1.100,00 è altamente indicativo del fatto che le parti avessero voluto ripristinare l'originario canone.
Del resto, l'appellante non ha nemmeno allegato quando ed in che modo sarebbe venuta a conoscenza della sentenza n. 900/2019 emessa dal Tribunale di Grosseto, sicché non si può neppure escludere che ella ne fosse stata tempestivamente informata e, ciononostante, abbia continuato a corrispondere il canone nella misura di € 1.100,00.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in materia contrattuale, laddove per il contratto sia prevista la forma scritta "ad probationem", la successiva modifica di singole clausole non deve necessariamente essere pattuita per iscritto ma può risultare anche da un comportamento tacito concludente, risolvendosi la ricostruzione della modifica di clausole contrattuali per "facta concludentia" in una "quaestio facti", per sua natura riservata al giudice del merito ed esposta a censura di legittimità veicolabile unicamente entro i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 25.10.2019, n. 27391; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. n.
21764/2015).
pagina 8 di 10 3.1.6. – Infine, nel fare riferimento alla “inopponibilità” dell'accordo di riduzione del canone nei confronti del cessionario ( , il tribunale non ha operato alcuna confusione tra l'art. 1415 Parte_1
c.c. (che stabilisce: “la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”) e l'art. 36 della l.n. 392/1978 (disciplinante gli effetti della cessione del contratto di locazione), non avendo inteso riferirsi all'esistenza di un accordo simulatorio tra cedente e ceduto in ordine all'ammontare del canone, bensì solo evidenziare l'estraneità della alla pattuizione, Parte_1 intervenuta tra i locatori e la “ , Controparte_3 con cui il canone di locazione era stato ridotto da € 1.100,00 ad € 800,00 per il periodo gennaio/giugno 2017 (antecedente alla cessione dell'azienda).
Il mezzo, quindi, è infondato.
3.2. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
3.2.1. – L'accertata inefficacia del patto di riduzione del canone nei confronti della non Parte_1 consente di accogliere l'eccezione di compensazione (impropria) dalla stessa sollevata per giustificare il mancato pagamento dei canoni.
Ne consegue che l'appellante si è resa inadempiente alla sua obbligazione principale, ragion per cui correttamente il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione e confermato l'ordinanza di rilascio dell'immobile emessa in data 31.3.2022.
3.2.2. – Altrettanto correttamente è stata rigettata anche la domanda di risarcimento danni avanzata, in via riconvenzionale, dalla medesima la quale si basava proprio Parte_1 sull'eccezione di compensazione sollevata da quest'ultima e, dunque, sull'insussistenza della morosità.
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 6.734,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase decisionale e per quella istruttoria/trattazione in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
pagina 9 di 10 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 985/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 22/11/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.734,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 18.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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