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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/04/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44229/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44229/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Santoro (pec ed elezione di domicilio Email_1 presso il difensore in Via Carlini, 5 Milano
-attore-
contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Milano ed elezione di domicilio presso il difensore in Via Freguglia, 1 Milano
, contumace Controparte_2
-convenuti-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della presente domanda:
- In via cautelare, sospendere l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, attesa la su evidenziata illegittimità e considerato che, per la stessa cospicuità della somma ingiunta, la esecuzione della stessa determinerebbe senz'altro gravissimi ed irreparabili pregiudizi all'attore;
- Nel merito accertare, annullare e dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento n. 0682023
90238740 15/00, in quanto è insussistente il diritto dell' e, Controparte_3 tramite essa, del , delle pretese creditorie oggetto di riscossione, in quanto Controparte_2 privo di un valido titolo esecutivo, per i motivi riportati in premessa.
- In subordine, dichiarare la estinzione, anche parziale, per intervenuta prescrizione della pretesa intimata e comunque dei crediti e delle somme indicate nell'ingiunzione impugnata e ridurre a giustizia l'importo dovuto gli interessi applicati e le sanzioni disposte.
Con condanna alle spese ed onorari di giudizio da distrarsi.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
ut supra rappresentata e difesa chiede che venga dichiarata la Controparte_4 parziale cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' (di seguito ), in data 28.07.2023, ha Controparte_1 CP_5 notificato al sig. l'intimazione di pagamento n. 068 2023 90238740 15/00 per la Parte_1 somma di euro 182.229,57, riferita alla precedente cartella n. 068 2020 003021737 90 00, con la quale era stato intimato all'attore di pagare la somma di euro 167.597,93 a titolo di recupero spese processuali ed euro 4.000,00 per recupero multe ed ammende, oltre oneri di riscossione.
Avverso tale ingiunzione di pagamento, propone opposizione il sig. nei Parte_1 confronti dell e del . Segnala, infatti, che la cartella CP_5 Controparte_2 sottesa all'ingiunzione era già stata annullata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
1022/2023 del 08.02.2023, passata in giudicato. Con detta sentenza è stato dichiarato sussistente in capo al relativamente all'oggetto della cartella Controparte_2 opposta il solo residuo credito di euro 4.480,00.
pagina 2 di 4 Il è rimasto contumace. Si è costituita (tardivamente) solo Controparte_2
l contestando la deduzione di controparte secondo cui l'esecuzione sarebbe priva CP_5 di titolo, stante il fatto che il Tribunale ha comunque dichiarato la legittimità della cartella opposta, per la minor somma di euro 4.480,00: ne discende che ad oggi la legittimità della intimazione perdura in parte qua limitatamente a detto importo. Ciò premesso, l CP_5 chiede la parziale cessazione della materia del contendere con spese interamente compensate, anche in considerazione dell'agevole esercitabilità in via alternativa di atto di autotutela tributaria nei confronti dell'Ente Impositore.
All'udienza del 09.04.2024 il giudice, rilevato che l'istanza di sospensione ex art. 615
c.p.c. risultava fondata in relazione alla richiesta di pagamento di somme superiori all'importo di euro 4.480,00 accertato dalla sentenza sopra citata, ha sospeso l'efficacia della cartella impugnata per gli importi eccedenti e invitato le parti a valutare una definizione transattiva del presente procedimento che prevedesse il riconoscimento da parte dell di un rimborso delle spese sostenute dall'attore per l'istaurazione del CP_5 presente giudizio.
Le parti, però, non hanno raggiunto un accordo, stante l'insistenza dell per CP_5 ottenere la compensazione delle spese.
Occorre, dunque, pronunciare con sentenza sul merito delle domande, che sono palesemente fondate con riferimento alla parte del credito che il Tribunale ha già dichiarato insussistente con la precedente sentenza n. 1022/2023. Contrariamente a quanto ritiene la convenuta, non si tratta di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, perché detta sentenza era precedente all'intimazione di pagamento: la prima risale al febbraio 2023, la seconda al luglio 2023. In altre parole, l'intimazione di pagamento è stata notificata quando il credito era già stato accertato dal Tribunale come inesistente (fatta eccezione per l'importo minimo di euro 4.480,00). Di conseguenza, la domanda viene accolta nel merito, con riferimento all'importo che eccede il credito riconosciuto dal
Tribunale.
Per la stessa ragione, le spese non possono essere compensate. I rapporti interni tra e Ente impositore non possono giustificare in alcun modo l'emissione di CP_5 un'intimazione di pagamento per un credito che entrambi sapevano benissimo essere inesistente, essendo stati parti del giudizio in cui è stata emessa la precedente sentenza.
Non viene invece riconosciuta la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., solo perché una (piccola) parte del credito oggetto di intimazione era comunque dovuta.
I compensi sono liquidati in misura pari ai minimi tariffari, stante l'estrema semplicità del giudizio e la conseguente sinteticità delle difese.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inefficace l'intimazione di pagamento n. 068 2023 90238740 15/00 limitatamente agli importi che eccedono il credito accertato di euro 4.480,00 oltre relativi interessi di mora ed oneri di riscossione;
2) CONDANNA l e il , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a rifondere le spese legali liquidate in euro 786,00 per anticipazioni e euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali 15% ed accessori di legge
Milano, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44229/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Santoro (pec ed elezione di domicilio Email_1 presso il difensore in Via Carlini, 5 Milano
-attore-
contro
(C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Milano ed elezione di domicilio presso il difensore in Via Freguglia, 1 Milano
, contumace Controparte_2
-convenuti-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della presente domanda:
- In via cautelare, sospendere l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, attesa la su evidenziata illegittimità e considerato che, per la stessa cospicuità della somma ingiunta, la esecuzione della stessa determinerebbe senz'altro gravissimi ed irreparabili pregiudizi all'attore;
- Nel merito accertare, annullare e dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento n. 0682023
90238740 15/00, in quanto è insussistente il diritto dell' e, Controparte_3 tramite essa, del , delle pretese creditorie oggetto di riscossione, in quanto Controparte_2 privo di un valido titolo esecutivo, per i motivi riportati in premessa.
- In subordine, dichiarare la estinzione, anche parziale, per intervenuta prescrizione della pretesa intimata e comunque dei crediti e delle somme indicate nell'ingiunzione impugnata e ridurre a giustizia l'importo dovuto gli interessi applicati e le sanzioni disposte.
Con condanna alle spese ed onorari di giudizio da distrarsi.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
ut supra rappresentata e difesa chiede che venga dichiarata la Controparte_4 parziale cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' (di seguito ), in data 28.07.2023, ha Controparte_1 CP_5 notificato al sig. l'intimazione di pagamento n. 068 2023 90238740 15/00 per la Parte_1 somma di euro 182.229,57, riferita alla precedente cartella n. 068 2020 003021737 90 00, con la quale era stato intimato all'attore di pagare la somma di euro 167.597,93 a titolo di recupero spese processuali ed euro 4.000,00 per recupero multe ed ammende, oltre oneri di riscossione.
Avverso tale ingiunzione di pagamento, propone opposizione il sig. nei Parte_1 confronti dell e del . Segnala, infatti, che la cartella CP_5 Controparte_2 sottesa all'ingiunzione era già stata annullata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
1022/2023 del 08.02.2023, passata in giudicato. Con detta sentenza è stato dichiarato sussistente in capo al relativamente all'oggetto della cartella Controparte_2 opposta il solo residuo credito di euro 4.480,00.
pagina 2 di 4 Il è rimasto contumace. Si è costituita (tardivamente) solo Controparte_2
l contestando la deduzione di controparte secondo cui l'esecuzione sarebbe priva CP_5 di titolo, stante il fatto che il Tribunale ha comunque dichiarato la legittimità della cartella opposta, per la minor somma di euro 4.480,00: ne discende che ad oggi la legittimità della intimazione perdura in parte qua limitatamente a detto importo. Ciò premesso, l CP_5 chiede la parziale cessazione della materia del contendere con spese interamente compensate, anche in considerazione dell'agevole esercitabilità in via alternativa di atto di autotutela tributaria nei confronti dell'Ente Impositore.
All'udienza del 09.04.2024 il giudice, rilevato che l'istanza di sospensione ex art. 615
c.p.c. risultava fondata in relazione alla richiesta di pagamento di somme superiori all'importo di euro 4.480,00 accertato dalla sentenza sopra citata, ha sospeso l'efficacia della cartella impugnata per gli importi eccedenti e invitato le parti a valutare una definizione transattiva del presente procedimento che prevedesse il riconoscimento da parte dell di un rimborso delle spese sostenute dall'attore per l'istaurazione del CP_5 presente giudizio.
Le parti, però, non hanno raggiunto un accordo, stante l'insistenza dell per CP_5 ottenere la compensazione delle spese.
Occorre, dunque, pronunciare con sentenza sul merito delle domande, che sono palesemente fondate con riferimento alla parte del credito che il Tribunale ha già dichiarato insussistente con la precedente sentenza n. 1022/2023. Contrariamente a quanto ritiene la convenuta, non si tratta di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, perché detta sentenza era precedente all'intimazione di pagamento: la prima risale al febbraio 2023, la seconda al luglio 2023. In altre parole, l'intimazione di pagamento è stata notificata quando il credito era già stato accertato dal Tribunale come inesistente (fatta eccezione per l'importo minimo di euro 4.480,00). Di conseguenza, la domanda viene accolta nel merito, con riferimento all'importo che eccede il credito riconosciuto dal
Tribunale.
Per la stessa ragione, le spese non possono essere compensate. I rapporti interni tra e Ente impositore non possono giustificare in alcun modo l'emissione di CP_5 un'intimazione di pagamento per un credito che entrambi sapevano benissimo essere inesistente, essendo stati parti del giudizio in cui è stata emessa la precedente sentenza.
Non viene invece riconosciuta la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., solo perché una (piccola) parte del credito oggetto di intimazione era comunque dovuta.
I compensi sono liquidati in misura pari ai minimi tariffari, stante l'estrema semplicità del giudizio e la conseguente sinteticità delle difese.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inefficace l'intimazione di pagamento n. 068 2023 90238740 15/00 limitatamente agli importi che eccedono il credito accertato di euro 4.480,00 oltre relativi interessi di mora ed oneri di riscossione;
2) CONDANNA l e il , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a rifondere le spese legali liquidate in euro 786,00 per anticipazioni e euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali 15% ed accessori di legge
Milano, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 4 di 4