Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 08/07/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00825/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2020, proposto da
Consorzio Operatori Porto di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Saguato e Stefano Podestà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Saguato in Genova, via Roma, 11/1;
contro
Comune di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Avolio e Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota 7 settembre 2020, a firma del Dirigente del Settore Porti, Ing. Nicoletta Oreggia, avente ad oggetto “C.O.P.I. – rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis Cod. della Nav.”;
di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o connesso e, occorrendo, per l'accertamento della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 L. n. 241/1990 sulla istanza 29 maggio 2020 e successivi solleciti 12 giugno 2019 e 11 novembre 2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Imperia;
Vista la memoria depositata il 22 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 luglio 2025 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, a seguito della predetta dichiarazione di parte ricorrente, non resti al collegio che dichiarare improcedibile il ricorso in esame, con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe, per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO