TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1737/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e da
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Comiso in via Anton Cechov n. 36, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Iacono, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.01.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio co ncordatario a Comiso (RG) il 19.10.2004, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 124, parte II, Serie A, dell'anno 2004, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nata la figlia
(Comiso, 16.08.2006); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 08.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Comiso, in Via Anton Cechov n. 36 di proprietà esclusiva del Sig. Pt_1
sarà assegnata temporaneamente alla Sig.ra affinché la continui ad abitare con
[...] Pt_2
la figlia , mentre il garage di pertinenza resterà di uso e possesso esclusivo del Sig. Per_1 Pt_1
affinché possa continuare ad utilizzarlo ai fini della sua attività lavorativa.
Atteso che è ormai maggiorenne e prossima ad intraprendere gli studi universitari o in Per_1 alternativa ad entrare nel mondo del lavoro, si statuisce fin d'ora che nel momento in cui Per_1
intraprenderà il percorso universitario (trasferendosi prevalentemente presso la città universitaria prescelta), o comincerà a lavorare, la casa coniugale tornerà nel pieno possesso del legittimo proprietario, Sig. e ciò accadrà indipendentemente dal fatto che la figlia Parte_1 Per_1
deciderà di vivere con il padre, con la madre o se si trasferirà presso altra abitazione;
3. atteso che è ormai maggiorenne, nulla venga disposto in materia di diritto di visita;
Per_1
4. Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia (maggiorenne ma non Pt_1 Per_1
economicamente autosufficiente), versando, in via anticipata entro il giorno 5, di ogni mese direttamente in capo alla stessa, l'importo di euro 250,00;
5. per quanto concerne le spese straordinaria relative alle necessita di (mediche e ludiche, Per_1
nonché quelle richiamate dalle linee guida del CNF), verranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi;
6. Il Sig. contribuirà al mantenimento della ex moglie versando, in Parte_1 Parte_2 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla stessa la somma di €250,00 e ciò finché la Pt_2
non si renda economicamente autosufficiente;
7. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed ogni consequenziale provvedimento, spese legali compensate.”; che l'udienza di comparizione del dì 16.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti a suo interesse, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale d ei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatari o a Comis o (RG) in data 19.10.2004, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Comiso (RG), al n. 124, parte II, Serie A, anno 2004;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1737/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...],
e da
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Comiso in via Anton Cechov n. 36, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Iacono, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.01.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio co ncordatario a Comiso (RG) il 19.10.2004, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 124, parte II, Serie A, dell'anno 2004, in regime di separazione dei beni e che dall'unione coniugale è nata la figlia
(Comiso, 16.08.2006); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 08.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Comiso, in Via Anton Cechov n. 36 di proprietà esclusiva del Sig. Pt_1
sarà assegnata temporaneamente alla Sig.ra affinché la continui ad abitare con
[...] Pt_2
la figlia , mentre il garage di pertinenza resterà di uso e possesso esclusivo del Sig. Per_1 Pt_1
affinché possa continuare ad utilizzarlo ai fini della sua attività lavorativa.
Atteso che è ormai maggiorenne e prossima ad intraprendere gli studi universitari o in Per_1 alternativa ad entrare nel mondo del lavoro, si statuisce fin d'ora che nel momento in cui Per_1
intraprenderà il percorso universitario (trasferendosi prevalentemente presso la città universitaria prescelta), o comincerà a lavorare, la casa coniugale tornerà nel pieno possesso del legittimo proprietario, Sig. e ciò accadrà indipendentemente dal fatto che la figlia Parte_1 Per_1
deciderà di vivere con il padre, con la madre o se si trasferirà presso altra abitazione;
3. atteso che è ormai maggiorenne, nulla venga disposto in materia di diritto di visita;
Per_1
4. Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia (maggiorenne ma non Pt_1 Per_1
economicamente autosufficiente), versando, in via anticipata entro il giorno 5, di ogni mese direttamente in capo alla stessa, l'importo di euro 250,00;
5. per quanto concerne le spese straordinaria relative alle necessita di (mediche e ludiche, Per_1
nonché quelle richiamate dalle linee guida del CNF), verranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi;
6. Il Sig. contribuirà al mantenimento della ex moglie versando, in Parte_1 Parte_2 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla stessa la somma di €250,00 e ciò finché la Pt_2
non si renda economicamente autosufficiente;
7. Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed ogni consequenziale provvedimento, spese legali compensate.”; che l'udienza di comparizione del dì 16.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti a suo interesse, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale d ei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatari o a Comis o (RG) in data 19.10.2004, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Comiso (RG), al n. 124, parte II, Serie A, anno 2004;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 22.01.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti