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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 5530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5530 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN AV ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 46275 /2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 C.F._1
PREMUDA, 14 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. SCORDO ROBERTA (C.F.
), dalla quale è rappresentato e difeso C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) C.F._4
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: Nel merito: In via principale 1)Accertato e dichiarato il diritto di proprietà del signor relativamente Parte_1 all'immobile sito in Corsico via Fiume 26 piano 4 identificato al N.C.E.U. del Comune di Corsico foglio 18, particella 462 e sub 17 categ. a/4 classe 3 rendita 108,46, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo del predetto immobile da parte dei signori (cf Controparte_1
e (cf ) e per l'effetto C.F._3 CP_2 C.F._4
2) Ordinare ai signori (cf e ( cf Controparte_1 C.F._3 CP_2
) ed in ogni caso ai loro congiunti o altro occupante senza valido titolo C.F._4
l'appartamento di proprietà del signor sito in Corsico Via Fiume 26, di liberare Parte_1 immediatamente il predetto immobile e consegnarlo senza dilazione, libero da persone e cose, al legittimo proprietario;
3) condannare i signori (cf e ( cf Controparte_1 C.F._3 CP_2
), occupanti tutti dell'immobile di Corsico Via Fiume 26, al pagamento in C.F._4 favore del proprietario signor della somma di € 25.000, o in quel minor o maggior Parte_1 importo quantificato anche in via equitativa che sarà ritenuto di Giustizia anche in via equitativa o in quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa. 4)Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ha esposto di essere proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Corsico, via Fiume n. 26, quarto piano (in N.C.E.U. del Comune di Corsico foglio 18, particella 462 e sub 17) , in forza di atto di divisione del 25 settembre 1997, e di aver concesso l'immobile in locazione abitativa a – attualmente Controparte_3 CP_1
a seguito di divorzio - con contratto verbale del 5 settembre 2015, per la durata di quattro
[...] anni, verso il canone mensile di € 500,00 (=€ 6.000,00 annui), comprensivo di oneri accessori.
Ha dedotto che la conduttrice ha cessato da tempo il pagamento del canone, che la morosità ammontava, a febbraio 2023, a complessivi € 11.000,00 e che da “data imprecisata” l'immobile è occupato anche da tale , oltre che da due minori. CP_2
Siccome le richieste di rilascio dell'immobile erano rimaste prive di riscontro, il ha Parte_1 proposto azione di rivendica ed ha chiesto di condannare e sia Controparte_1 CP_2 all'immediata restituzione dell'immobile in suo favore, perché occupanti senza titolo, in assenza di un valido contratto di locazione, sia al pagamento dell'indennità di occupazione, per complessivi €
500,00 mensili, da maggio 2021 alla data del ricorso (dicembre 2024: = 44 mesi X 500,00), e, quindi,
€ 25.000,00.
I resistenti non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita per prova orale. All'esito, è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc.
2. Il ricorrente ha fornito la prova documentale del titolo di proprietà allegato a fondamento della domanda: l'atto di divisione del 25 settembre 1997 (doc. 1). Siccome egli è proprietario da oltre venti anni del bene per cui è causa, l'azione di rivendicazione è fondata e merita accoglimento.
Per contro, i resistenti non hanno dimostrato di vantare un legittimo titolo per il godimento dell'immobile.
L'occupazione senza titolo è suffragata dalle risultanze processuali.
I resistenti, pur contumaci, si sono presentati per rendere l'interrogatorio formale ed hanno confermato di abitare l'immobile per cui è causa. La resistente ha riferito che il contratto di locazione è stato stipulato, ma per iscritto e non CP_1 oralmente, e di averne una copia firmata da entrambe le parti, ma a casa. Ha esaminato la copia del contratto prodotta dal ricorrente, priva di sottoscrizioni e registrata (doc 3), ed ha confermato che si tratta del contratto che ha firmato e che il corrispettivo pattuito ammontava ad € 500,00, comprensivi di oneri accessori. Non è stata, però, in grado di esibire l'originale in suo possesso.
Ha riferito di non ricordare da quanto tempo il compagno abita l'appartamento, se dal 2019 o Per_1
2020, ed ha dichiarato l'intenzione di restituire l'immobile al proprietario, non appena avrà reperito altro immobile.
L'altro resistente, ha reso dichiarazioni sostanzialmente identiche. CP_2
Quanto riferito dai resistenti in sede di interrogatorio formale ha il valore di confessione giudiziale con riguardo alla perdurante occupazione dell'immobile (art. 2735 c.c.). L'intenzione, dichiarata spontaneamente, di liberare l'immobile denota l'implicito, e mai negato, riconoscimento del mancato pagamento contestato.
I due testi escussi hanno riferito che il contratto non prevedeva, specificamente, gli oneri accessori, ma il solo pagamento del canone mensile di € 500,00 (geometra incaricato di Testimone_1 sollecitare il pagamento) e che la ha sempre versato solo la predetta somma, che, con ogni Pt_2 probabilità, era comprensiva dei detti oneri ( nipote del ricorrente, che ha riferito Testimone_2 di pagamenti mensili di soli € 500,00, senza richieste di ulteriori importi).
Così ricostruiti i fatti, è accertato che:
- le parti hanno effettivamente concordato che l'immobile per cui è causa sarebbe stato concesso in godimento a verso il canone di € 500,00 mensili, comprensivo degli oneri accessori. Non essendo stato versato in atti il contratto in originale, sottoscritto dai contraenti, deve concludersi che la locazione abitativa è stata stipulata verbalmente ed è quindi nulla, stante il disposto dell'art. 1, ultimo comma, L. 431/1998, come interpretato dalla giurisprudenza.
In mancanza di valido titolo per la detenzione dell'immobile, l'occupazione è abusiva ed i resistenti sono tenuti sia alla restituzione in favore del proprietario, non disponendo di un valido titolo per il godimento, sia al pagamento della relativa indennità. Le domande di condanna a tanto, in solido tra loro, meritano accoglimento.
Circa la misura del risarcimento, l'importo concordato tra le parti, come riferito sia dai resistenti e dai testi escussi, è congruo, in relazione alle caratteristiche dell'immobile, quali si evincono dalla documentazione in atti (mq. 37, , due vani e mezzo), e dai correnti valori di mercato, in relazione alla zona ove esso è situato (Corsico). L'indennità di occupazione può essere ad esso parametrato. I resistenti vanno, pertanto, condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 25.000,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, nonché della particolare semplicità delle questioni trattate, vengono liquidate nei valori minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
accertata la proprietà in capo ad dell'immobile sito in Corsico, via Fiume n. 26, Parte_1 quarto piano (in N.C.E.U. del Comune di Corsico foglio 18, particella 462 e sub 17), condanna
[...]
e , occupanti senza titolo, all'immediato rilascio in favore del ricorrente, CP_1 CP_2 del predetto immobile, libero da persone e cose.
Condanna, altresì, i predetti resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 25.000,00, a titolo di indennità di occupazione maturata da maggio 2021 e dicembre
2024, oltre alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute ed € 305,60, (di cui € 264,00 esenti) per esborsi.
Milano, 03/07/2025
Il Giudice
AN AV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN AV ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 46275 /2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 C.F._1
PREMUDA, 14 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. SCORDO ROBERTA (C.F.
), dalla quale è rappresentato e difeso C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) C.F._4
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: Nel merito: In via principale 1)Accertato e dichiarato il diritto di proprietà del signor relativamente Parte_1 all'immobile sito in Corsico via Fiume 26 piano 4 identificato al N.C.E.U. del Comune di Corsico foglio 18, particella 462 e sub 17 categ. a/4 classe 3 rendita 108,46, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo del predetto immobile da parte dei signori (cf Controparte_1
e (cf ) e per l'effetto C.F._3 CP_2 C.F._4
2) Ordinare ai signori (cf e ( cf Controparte_1 C.F._3 CP_2
) ed in ogni caso ai loro congiunti o altro occupante senza valido titolo C.F._4
l'appartamento di proprietà del signor sito in Corsico Via Fiume 26, di liberare Parte_1 immediatamente il predetto immobile e consegnarlo senza dilazione, libero da persone e cose, al legittimo proprietario;
3) condannare i signori (cf e ( cf Controparte_1 C.F._3 CP_2
), occupanti tutti dell'immobile di Corsico Via Fiume 26, al pagamento in C.F._4 favore del proprietario signor della somma di € 25.000, o in quel minor o maggior Parte_1 importo quantificato anche in via equitativa che sarà ritenuto di Giustizia anche in via equitativa o in quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa. 4)Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 447 bis cpc, ha esposto di essere proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Corsico, via Fiume n. 26, quarto piano (in N.C.E.U. del Comune di Corsico foglio 18, particella 462 e sub 17) , in forza di atto di divisione del 25 settembre 1997, e di aver concesso l'immobile in locazione abitativa a – attualmente Controparte_3 CP_1
a seguito di divorzio - con contratto verbale del 5 settembre 2015, per la durata di quattro
[...] anni, verso il canone mensile di € 500,00 (=€ 6.000,00 annui), comprensivo di oneri accessori.
Ha dedotto che la conduttrice ha cessato da tempo il pagamento del canone, che la morosità ammontava, a febbraio 2023, a complessivi € 11.000,00 e che da “data imprecisata” l'immobile è occupato anche da tale , oltre che da due minori. CP_2
Siccome le richieste di rilascio dell'immobile erano rimaste prive di riscontro, il ha Parte_1 proposto azione di rivendica ed ha chiesto di condannare e sia Controparte_1 CP_2 all'immediata restituzione dell'immobile in suo favore, perché occupanti senza titolo, in assenza di un valido contratto di locazione, sia al pagamento dell'indennità di occupazione, per complessivi €
500,00 mensili, da maggio 2021 alla data del ricorso (dicembre 2024: = 44 mesi X 500,00), e, quindi,
€ 25.000,00.
I resistenti non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita per prova orale. All'esito, è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc.
2. Il ricorrente ha fornito la prova documentale del titolo di proprietà allegato a fondamento della domanda: l'atto di divisione del 25 settembre 1997 (doc. 1). Siccome egli è proprietario da oltre venti anni del bene per cui è causa, l'azione di rivendicazione è fondata e merita accoglimento.
Per contro, i resistenti non hanno dimostrato di vantare un legittimo titolo per il godimento dell'immobile.
L'occupazione senza titolo è suffragata dalle risultanze processuali.
I resistenti, pur contumaci, si sono presentati per rendere l'interrogatorio formale ed hanno confermato di abitare l'immobile per cui è causa. La resistente ha riferito che il contratto di locazione è stato stipulato, ma per iscritto e non CP_1 oralmente, e di averne una copia firmata da entrambe le parti, ma a casa. Ha esaminato la copia del contratto prodotta dal ricorrente, priva di sottoscrizioni e registrata (doc 3), ed ha confermato che si tratta del contratto che ha firmato e che il corrispettivo pattuito ammontava ad € 500,00, comprensivi di oneri accessori. Non è stata, però, in grado di esibire l'originale in suo possesso.
Ha riferito di non ricordare da quanto tempo il compagno abita l'appartamento, se dal 2019 o Per_1
2020, ed ha dichiarato l'intenzione di restituire l'immobile al proprietario, non appena avrà reperito altro immobile.
L'altro resistente, ha reso dichiarazioni sostanzialmente identiche. CP_2
Quanto riferito dai resistenti in sede di interrogatorio formale ha il valore di confessione giudiziale con riguardo alla perdurante occupazione dell'immobile (art. 2735 c.c.). L'intenzione, dichiarata spontaneamente, di liberare l'immobile denota l'implicito, e mai negato, riconoscimento del mancato pagamento contestato.
I due testi escussi hanno riferito che il contratto non prevedeva, specificamente, gli oneri accessori, ma il solo pagamento del canone mensile di € 500,00 (geometra incaricato di Testimone_1 sollecitare il pagamento) e che la ha sempre versato solo la predetta somma, che, con ogni Pt_2 probabilità, era comprensiva dei detti oneri ( nipote del ricorrente, che ha riferito Testimone_2 di pagamenti mensili di soli € 500,00, senza richieste di ulteriori importi).
Così ricostruiti i fatti, è accertato che:
- le parti hanno effettivamente concordato che l'immobile per cui è causa sarebbe stato concesso in godimento a verso il canone di € 500,00 mensili, comprensivo degli oneri accessori. Non essendo stato versato in atti il contratto in originale, sottoscritto dai contraenti, deve concludersi che la locazione abitativa è stata stipulata verbalmente ed è quindi nulla, stante il disposto dell'art. 1, ultimo comma, L. 431/1998, come interpretato dalla giurisprudenza.
In mancanza di valido titolo per la detenzione dell'immobile, l'occupazione è abusiva ed i resistenti sono tenuti sia alla restituzione in favore del proprietario, non disponendo di un valido titolo per il godimento, sia al pagamento della relativa indennità. Le domande di condanna a tanto, in solido tra loro, meritano accoglimento.
Circa la misura del risarcimento, l'importo concordato tra le parti, come riferito sia dai resistenti e dai testi escussi, è congruo, in relazione alle caratteristiche dell'immobile, quali si evincono dalla documentazione in atti (mq. 37, , due vani e mezzo), e dai correnti valori di mercato, in relazione alla zona ove esso è situato (Corsico). L'indennità di occupazione può essere ad esso parametrato. I resistenti vanno, pertanto, condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 25.000,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, nonché della particolare semplicità delle questioni trattate, vengono liquidate nei valori minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
accertata la proprietà in capo ad dell'immobile sito in Corsico, via Fiume n. 26, Parte_1 quarto piano (in N.C.E.U. del Comune di Corsico foglio 18, particella 462 e sub 17), condanna
[...]
e , occupanti senza titolo, all'immediato rilascio in favore del ricorrente, CP_1 CP_2 del predetto immobile, libero da persone e cose.
Condanna, altresì, i predetti resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 25.000,00, a titolo di indennità di occupazione maturata da maggio 2021 e dicembre
2024, oltre alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute ed € 305,60, (di cui € 264,00 esenti) per esborsi.
Milano, 03/07/2025
Il Giudice
AN AV