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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.17 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
Palermo via Torquato Tasso n.4 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
, e rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Avv.ti Laura Oddo e Marzia Giacalone presso il cui studio in Palermo via Principe di Villafranca n.91 sono elettivamente domiciliati appellato e CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Alfredo Sigillò Massara presso il cui CP_4
via Tripoli n.3 è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del 9 gennaio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale FATTO 1) Con sentenza n.3895/2022, emessa in data 1.12.2022, il Tribunale G.L. di Palermo, previa riunione dei distinti ricorsi, ha accolto le domande proposte da
, e , tutti professori Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
t Controparte_5
condannando la a corrispondere loro l'indennità di
[...] Parte_1 ta dall'art.61 del C. o per tempo vigente, negli importi accertati con la espletata c.t.u., oltre accessori di legge. Dopo aver osservato che la in costanza di rapporto, aveva corrisposto ai CP_5 ricorrenti l'indennità di strumento e che, successivamente alla instaurazione dei procedimenti, aveva anche incrementato il relativo importo, il primo Giudice ha ritenuto che dall'istruttoria espletata era emerso che i ricorrenti “utilizzano il proprio strumento vuoi ove la convenuta non sia in grado di fornirne uno di sua proprietà, vuoi ove quello proprio risulti più congeniale o più pregiato … prassi … condivisa ed avallata dalla convenuta ..”. Avverso tale sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato CP_5
l'8.1.2023 chiedendone la riforma. L'appellante deduce che la natura indennitaria della prestazione oggetto di domanda avrebbe imposto ai lavoratori l'onere, a suo dire non assolto, di dimostrare la Pag.1 ricorrenza dei suoi presupposti applicativi, consistenti nella duplice circostanza che essi, nell'esercizio della propria attività di lavoro, avessero utilizzato uno o più strumenti di loro proprietà, e non invece strumenti messi a disposizione dalla e che tale utilizzo CP_5 fosse stato richiesto dalla medesima. Parte_1
Osserva, inoltre, c dell'accordo integrativo della del 1989, che CP_5 prevedeva detta indennità, era venuta meno alla scadenza del CCNL allora vigente e che il successivo contratto integrativo aziendale del 2.08.2016, nell'ottica di una spending review, aveva deliberatamente escluso l'indennità in parola. Aggiunge che nessun riconoscimento del diritto poteva trarsi dalla circostanza che l'indennità fosse stata, seppure in misura inferiore, erroneamente corrisposta dalla CP_5 manifestando anzi la stessa, incidentalmente, l'intenzione di effettuare un monit delle erogazioni indebitamente effettuate, in vista di una loro ripetizione. Contesta infine il quantum della pretesa creditoria nei termini di cui all'espletata c.t.u. assumendo altresì l'esclusione della rivalutazione monetaria, non trattandosi di un credito retributivo.
e si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 giudizi s ied l gravame. Rilevano che quanto affermato nella sentenza di prime cure (““Risulta pacifico ed emerge documentalmente che la convenuta ha corrisposto ai ricorrenti l'indennità di strumento e che, successivamente alla instaurazione dei procedimenti, ha anche incrementato l'importo (cfr. cedolini paga in atti)”, conferma la “debenza delle somme riconosciute” ed aggiungono che “la ha CP_5 continuato senza soluzione di continuità ad erogare l'indennità e ad avere aumentato l'importo della stessa, anche nelle more del presente giudizio, come agevolmente può essere verificato dall'ultimo cedolino paga del mese di novembre 2024 (qui allegato quale documento di formazione successiva alla sentenza oggi impugnata)”. Sostengono, in altri termini, che il “presente contenzioso non ha per oggetto la debenza dell'"indennità di strumento" dalla datrice di lavoro ai ricorrenti … bensì l'obbligo della di CP_5 versare … la differenza tra l'indennità di strumento già loro pagata nel periodo individuato nei ricorsi introduttivi e quella che avrebbe dovuto loro pagare ove avesse operato la rival utazione monetaria prevista dalle norme di contrattazione collettiva”. Segnatamente, ribadiscono che:
“INCONIS: nel periodo in contestazione (da febbraio 2014 a gennaio 2019), come attestano i cedolini di retribuzione prodotti unitamente al ricorso introduttivo, tale ricorrente ricevette dalla il pagamento di un'indennità di strumento pari ad € 50,10 mensili. Nel ricorso introduttivo
CP_5 sse che, invece, per tale causale la avrebbe dovuto pagargli una somma
CP_5 progressivamente variabile in aumento, ricompresa tra € 79,22 ed € 80,63 mensili. Come attestano i cedolini di retribuzione relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2021, dopo il ricorso la non solo
CP_5 non smise di corrispondere l'indennità di strumento, ma anzi l'aumentò ad € 81,62 e, dunque, ad un importo pressoché coincidente con quello indicato dal ricorrente ed, anzi, un po' superiore ad esso. CUMBO: nel periodo in contestazione, come attestano i cedolini di retribuzione prodotti insieme col ricorso introduttivo, tale ricorrente ricevette dalla il pagamento di un'indennità di
CP_5 strumento pari ad € 41,52 mensili. Nel ricorso introduttivo egli dedusse che, invece, per tale causale la avrebbe dovuto pagargli una somma progressivamente variabile in aumento, ricompresa tra €
CP_5
65,66 ed € 66,83 mensili. Come attestano i cedolini di retribuzione relativi ai mesi da gennaio ad aprile 2021, dopo il ricorso la non solo non smise di corrispondere l'indennità di strumento, CP_5 ma anzi l'aumentò ad € 66,87 e, dunque, ad un importo pressoché coincidente con quello indicato dal ricorrente ed, anzi, un po' superiore ad esso. BONANNO: nel periodo in contestazione (da luglio 2014 a febbraio 2019), come attestano i cedolini di retribuzione prodotti unitamente al ricorso introduttivo, tale ricorrente ricevette dalla il pagamento di un'indennità di strumento pari ad € 50,10 mensili. Nel ricorso introduttivo CP_5
Pag.2 egli dedusse che, invece, per tale causale la avrebbe dovuto pagargli una somma CP_5 progressivamente variabile in aumento, ricompresa tra € 79,22 ed € 80,63 mensili. Come attesta il cedolino di retribuzione relativo al mese di febbraio 2021, dopo il ricorso la non solo non CP_5 smise di corrispondere l'indennità di strumento, ma anzi l'aumentò ad € 81,62 e, dunque, ad un importo pressoché coincidente con quello indicato dal ricorrente ed, anzi, un po' superiore ad esso. ALBA: nel periodo in contestazione (da marzo 2014 a febbraio 2019), come attestano i cedolini di retribuzione prodotti insieme col ricorso introduttivo, tale ricorrente ricevette dalla CP_5 il pagamento di un'indennità di strumento pari ad € 41,52 mensili. Nel ricorso introduttivo egli dedusse che, invece, per tale causale la avrebbe dovuto pagargli una somma progressivamente varia bile CP_5 in aumento, ricompresa tra € 79,22 ed € 80,63 mensili. Come attesta il cedolino di retribuzione relativo al mese di febbraio 2021, dopo il ricorso la non solo non smise di corrispondere CP_5 l'indennità di strumento, ma anzi l'aumentò ad € 81,62 e, dunque, ad un importo pressoché coincidente con quello indicato dal ricorrente ed, anzi, un po' superiore ad esso”. Che, in ogni caso, l'istruttoria orale aveva confermato la prospettazione di cui ai ricorsi introduttivi del giudizio. Con distinta memoria depositata il 30.12.2024 si è costituito CP_4 resistendo al gravame e deducendo, anzitutto, che la Corte di Appello sentenza n.957/2024, aveva accertato e riconosciuto il suo diritto al conguaglio della medesima indennità di strumento oggetto di causa per il successivo periodo (febbraio/dicembre 2019) rispetto a quello relativo al presente giudizio. Ribadisce, inoltre, che dalla deposizione dei testi e era emerso che Tes_1 Tes_2 egli aveva sempre suonato lo strumento proprio, ossia il violino. All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello non può essere accolto in conformità a quanto recentemente statuito da questo Corte in caso del tutto analogo a quello per cui si procede in questa sede (cfr. sentenza n.957/2024).
Va osservato che nell'interporre il presente gravame la ha espressamente CP_5 contestato i due elementi costitutivi che, a norma dell'art. 61 del C.C.N.L. del 2000 (riprodotto nel successivo C.C.N.L. del 2014 ed in quello del 2018), legittimano la percezione dell'indennità di strumento, segnatamente: che, in relazione ai propri obblighi contrattuali, i professori di orchestra si siano avvalsi di uno o più strumenti di lo ro proprietà e che tale uso sia stato richiesto dalla Parte_1
Orbene, l'art. 61 del C.C.N.L. del 2 : “Al professore d'orchestra sarà corrisposta una speciale indennità mensile di lire 4.500, a titolo di rimborso forfettario per manutenzione strumento, non computabile a nessun effetto nella retribuzione. L'indennità sarà elevata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, a lire 68.800 mensili nei confronti del professore d'orchestra che, a richiesta della si avvalga di uno strumento di sua proprietà ed Parte_1
a lire 83.000 mensili nei confronti del professore d'orchestra che, in relazione ai propri obblighi contrattuali di strumenti affini, si avvalga di due o più strumenti di sua proprietà. Tale indennità, oltre che di una quota a titolo di rimborso forfettario per manutenzione strumento, è comprensiva di una quota a titolo di apporto capitale riferita allo strumento od agli strumenti di proprietà del professore d'orchestra e da questi utilizzati su richiesta della ” Parte_1
La disposizione è stata riprodotta in nel C.C.N.L. del 2014 ed ancora in quello successivo del 2018 (in cui, però, gli importi sono stati riportati in euro), che costituiscono dunque la fonte pattizia dell'indennità in parola, atteso che il contratto integrativo aziendale del 2.08.2016, succeduto a quello del 1989 (che espressamente prevedeva tale indennità), pur non avendo riprodotto la clausola concernente l'indennità in parola, ad essa fa rinvio (“per tutto quanto non espressamente disciplinato e/o richiamato nel
Pag.3 presente Accordo si applicano le norme di legge e del CCNL vigenti tempo per tempo”); pertanto, la stessa è tutt'ora dovuta in base alla norma contenuta nel C.C.N.L.. Ciò posto, deve pure ritenersi che gli odierni appellati abbiano fornito adeguata prova dei requisiti costitutivi in parola. Particolarmente significativa, in tal senso, deve reputarsi la deposizione di Tes_3 (cfr. verbale di udienza dell'1.2.2022) ossia del Sovrintendente della “dal
[...] CP_5
016 al 24.12.2018”, il quale, dopo aver dichiarato di conoscere i ric , ha affermato che “Ogni orchestrale ha il proprio strumento che deve essere usato per non perdere valore. La regola è che normalmente usano gli strumenti di loro proprietà. La ha in teresse che usino Parte_1 gli strumenti di sua proprietà perché altrimenti si rovinano …; non sono obbligati a usare lo strumento della anche perché non li possiede tutti, tanto che, quando il professore usa il proprio perché Parte_1 la fondazione non ha quello strumento, gli riconosce delle indennità … L'uso dello strumento proprio è una prassi condivisa dalla tanto che se lo strumento della non è di alta qualità, Parte_1 Parte_1 l'orchestrale può rifiutarsi di suonarlo …”. Trattasi di circostanze viepiù suffragate dalle risultanze istruttorie riportate nella sentenza n.3663/2020 del Tribunale di Palermo (prodotta dalla in prime cure e in CP_5 questa sede richiamata a sostegno della propria posizione proces in cui risulta che il teste (responsabile dell'area artistica) aveva riferito: “per quanto riguarda l'utilizzo Tes_2 degli parte dei direttori d'orchestra la fondazione in considerazione del costo dei singoli strumenti di norma permette ai propri orchestrali di utilizzare i propri dovendo in ottem peranza al ccnl corrispondere una relativa indennità. Solo per alcuni strumenti molto ingombranti o pochi altri la fondazione ne ha di propri e li mette a disposizione dei propri orchestrali”; deposizione, questa, che nel suo nucleo essenziale è senz'altro sovrapponibile a quella resa nel presente giudizio (cfr. verbale di udienza del 3.3.2022) in cui il ha affermato : “la fondazione non Tes_2 impone ai professori di utilizzare il proprio strumento;
non possiede lo strumento, come Parte_1
i violini, le viole, violoncello (forse ne abbiamo uno/due di proprietà) il musicista usa il proprio strumento …” (cfr. pure dichiarazioni ud. 3.3.2022: “La non possiede tutti gli Tes_1 Parte_1 strumenti. Pertanto per quelli che non possiede i musicisti devono usare il proprio strumento, come gli archi, tranne qualche contrabasso che è uno strumento ingombrante …”). Orbene, come già evidenziato da questa Corte nella recente sentenza n.957/2024, trattasi di circostanze non contestate in fatto dalla che anzi intenderebbe Parte_1 valorizzarle come prove dell'insussistenza del diritto rivendicato;
esse, al contrario, evidenziano che, salvo che per gli strumenti ingombranti, dei quali non era ipotizzabile o consigliabile il trasporto, per tutti gli altri, di piccole dimensioni, al fine di non sostenere il costo dell'acquisto di tanti strumenti quanti erano gli orchestrali, la “consentiva” CP_5 ai professori di orchestra l'uso di strumenti propri. Appare, dunque, di tutta evidenza che, a fronte dell'indisponibilità di un numero di strumenti pari al numero degli orchestrali, tale “autorizzazione” integrasse piuttosto un'implicita richiesta in tal senso, rivelandosi tale “opzione” in realtà necessitata proprio dalla predetta indisponibilità. Del tutto correttamente, quindi, il primo Giudice ha ritenuto raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato dai ricorrenti, odierni appellati. Quanto alla censura che si appunta sulla erronea “conversione in euro dell'importo di lire 68.000” ad opera del c.t.u. nominato in primo grado, è appena il caso di osservare che la determinazione in euro 35,53 risulta (per come rilevato dallo stesso c.t.u. nella relazione depositata in prime cure in risposta alle osservazioni della espressamente riportata CP_5 nell'art.61 del C.C.N.L. del 24.7.2018 prodotto dalla stessa appellante (cfr. all. Parte_1
n.5 fascicolo di parte telematico). Parimenti infondata è la doglianza concernente l'erronea considerazione, sempre ad opera del c.t.u., della “costante presenza dei dipendenti con riferimento a tutti i mesi degli anni
Pag.4 ricompresi nel periodo oggetto di giudizio, senza verificare … la presenza di eventuali assenze giornaliere senza diritto alla retribuzione …”, trattandosi di circostanze di fatto che, a ben vedere, avrebbe dovuto allegare e provare la parte datoriale. Infine, deve essere disattesa la censura secondo cui andrebbe esclusa la rivalutazione monetaria sugli importi liquidati in sentenza, che invece è dovuta in relazione alla natura retributiva dei crediti di che trattasi ai quali si applica il generale precetto di cui all'art. 429 c.p.c.; a tal fine è sufficiente richiamare l'art. 11 del C.C.N.L. (tempo per tempo vigente) a norma del quale “Sono elementi aggiuntivi della retribuzione… le eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze e per particolari prestazioni od incarichi”. Consegue la conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in parte dispositiva, in favore degli appellati. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3895/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Condanna parte appellante al pagamento in favore di , Controparte_6 [...]
e delle spese di questo grado di giudizio che liquida in CP_2 CP_3 ivi pensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Condanna parte appellante al pagamento in favore delle spese di questo CP_4 grado di giudizio che liquida in complessivi €962,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 9 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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