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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2158 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GUASTELLA FRANCESCO e C.F._1
DISTEFANO FEDERICA;
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1
) con l'avv. VALLONE DANILO;
P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: retribuzione le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2020 - premesso di Parte_1
lavorare alle dipendenze dell convenuta a far data dal Controparte_1
Pagina 1 di 8 01.01.2011, con contratto di lavoro a tempo indeterminato dapprima in regime part time e, dal novembre 2017, a tempo pieno - allega di essere stato assunto con la qualifica di “Operatore tecnico cuoco” (Categoria B del CCNL per il personale del Comparto Sanità), ma di svolgere di fatto,
a decorrere dal 01.01.2014, mansioni superiori a quelle della categoria di appartenenza e, in particolare, di svolgere mansioni di dispensiere, rientrante tra i profili professionali della Categoria B Livello B Super
(BS); di avere, pertanto, diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate in ragione dello svolgimento delle predette superiori mansioni, per un ammontare complessivo di € 3.416,44 alla data di deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo.
L convenuta ha, preliminarmente, eccepito la Controparte_1
prescrizione quinquennale delle pretese economiche rivendicate da controparte e, nel merito, ha chiesto rigettarsi il ricorso siccome infondato.
*
Il ricorso merita accoglimento con le precisazioni di cui appresso.
In diritto deve richiamarsi il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di pubblico impiego
“lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d. lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri e assunte le responsabilità correlate
Pagina 2 di 8 a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass. 9646/2019,
30811/2018, 27887/2009)” (Cass. 30580/2019).
Nel caso di specie, con riferimento al periodo dal 01.01.2014, il ricorrente ha fornito prova di essere stato impiegato da parte dell in mansioni diverse e superiori rispetto a quelle Controparte_1
della categoria di appartenenza.
Ed invero, già dalla documentazione versata in atti risulta che l' CP_1
convenuta ha, più volte, formalmente qualificato il quale Pt_1
Operatore tecnico cuoco dispensiere, incaricandolo specificamente di curare i rapporti con i fornitori, nonché l'approvvigionamento e il carico/scarico merci, il controllo delle giacenze alimentari, la fornitura di materie prime per la preparazione del vitto;
tanto risulta, in particolare, dall'elenco dei lavoratori contenuto nella Mappa di rischio (doc. 4 del ricorso) e dal modello di Aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (doc. 5 del ricorso).
Le predette circostanze hanno trovato riscontro anche nella espletata istruttoria orale.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno meglio precisato la portata qualitativa e quantitativa delle mansioni assegnate al contribuendo Pt_1
Contr a chiarire il riparto delle competenze attribuite dall' a ciascun dipendente operante nel settore cucina.
Contr A riguardo, infatti, il teste (dipendente presso la Tes_1
direzione amministrativa), sebbene limitatamente al periodo dal 2019, ha affermato che le attività indicate in ricorso (che il assume di aver Pt_1
di fatto espletato) rientrano nella competenza del Coordinatore incaricato della sorveglianza del settore cucina. Più specificamente ha precisato:
“tutte le mansioni specificamente indicate nei capitoli spettano al coordinatore del servizio cucina” . Testimone_2
Pagina 3 di 8 La teste (Direttore Amministrativo dell Tes_3 Parte_2
), con riferimento al medesimo periodo, ha
[...]
puntualizzato: “Il coordinatore si occupa di tenere i rapporti con i fornitori, predispone la turnazione. In particolare, in cucina vi è il coordinatore e gli operatori tecnici tra cui il sig. Tra gli operatori Pt_1
tecnici, il sig. assieme ad un'altra dipendente coadiuvano il Pt_1
coordinatore nel rapporto con i fornitori e di controllare la giacenza”.
Orbene, muovendo dal quadro di ripartizione delle competenze così individuato, ai fini della presente controversia appaiono dirimenti le dichiarazioni rese dal teste (Responsabile della cucina e Testimone_2
Coordinatore), il quale, interrogato sui capitoli di prova articolati in ricorso e con riferimento all'intero periodo dal 01.01.2014, ha confermato l'effettivo svolgimento, in modo prevalente, da parte del delle mansioni sopra riportate (ovverosia, fornitura degli alimenti Pt_1
ai cuochi per la preparazione dei pasti ai degenti;
controllo giornaliero della giacenza in dispensa;
rendicontazione dei pasti), affermando: “Sì è vero, con una frequenza di circa 20 giorni al mese in quanto nelle restanti giornate è sostituito da me o dalla sig.ra ”. Parte_3
Con riguardo all'attività di rendicontazione mensile dei pasti preparati ai degenti dei presidi di e ha, altresì, soggiunto: “Sì, è vero Pt_2 Pt_2
e questa attività è svolta esclusivamente dal ricorrente. L'attività di rendicontazione è supervisionata dalla direzione amministrativa dell (che si occupa anche del presidio ospedaliero di Parte_2
[…] I rendiconti vengono mandati dal alla direzione Pt_2 Pt_1
Contr generale dell .
Le superiori asserzioni supportano, dunque, la prospettazione fornita dal dipendente in ricorso circa lo svolgimento, in autonomia e in modo prevalente, di mansioni afferenti un livello di inquadramento superiore rispetto a quello assegnatogli.
Pagina 4 di 8 Ed invero, confrontando la declaratoria contrattuale della Categoria di appartenenza del ricorrente (Categoria B) e quella dallo stesso rivendicata (Categoria B Livello Super), appare evidente che l'elemento discriminante deve ravvisarsi nel coordinamento del lavoro svolto da altri lavoratori e nella assunzione di responsabilità in ordine all'operato di questi ultimi.
Infatti, la Declaratoria della Categoria B del CCNL per il personale del
Comparto Sanità, al Livello B ricomprende “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima”, mentre al Livello B Super (BS) colloca i lavoratori “che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”.
Le risultanze dell'istruttoria, unitamente alla disamina della documentazione versata in giudizio, dimostrano che l'attività di fatto Contr svolta dal ricorrente alle dipendenze dell in quanto consistente nel coordinamento degli altri lavoratori addetti alla cucina in sostituzione del soggetto preposto alla direzione e coordinamento, non è inquadrabile nel livello B ma nel B super. Tale mansione, pur non esercitata in via esclusiva dal ricorrente, lo è in via prevalente (ossia per circa 20 giorni al mese). Contr Non colgono nel segno, poi, le censure mosse dall resistente in ordine alla insussistenza dei presupposti di legittimità per l'attribuzione delle superiori mansioni, atteso che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nel D. Lgs. n.
Pagina 5 di 8 165 del 2001, art. 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.”(v. Cass. n. 14775/2010; Cass. n. 18808/2013; Cass.
n. 2102/2019)
Non può, pertanto, ritenersi che la mancanza di un formale atto di assegnazione alle mansioni superiori proveniente dall'Asp datrice si configuri quale circostanza ostativa al riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico dovutogli in ragione dell'effettivo svolgimento di tali mansioni (a riguardo, cfr. Cass.
24266/2016).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, l Controparte_1
deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore del
[...]
ricorrente delle differenze sul trattamento economico corrisposto per l'inquadramento ad egli attribuito e quello spettante in ragione dell'espletamento delle mansioni superiori effettivamente svolte e afferenti al Livello BS.
In ordine al quantum, può farsi riferimento ai conteggi prodotti dal Contr ricorrente, non contestati dall (cfr. C. 4051/2011, C. 29236/2017) ed aggiornati sino all'aprile del 2025 (€ 6.860,21), non ostandovi la mancanza di una specifica domanda volta ad ottenere le differenze maturate anche dopo il deposito del ricorso ed essendo pacifico che la situazione emersa in sede di istruttoria perduri tuttora (cfr. note del ricorrente del 4.3.2025).
Pagina 6 di 8 Parimenti superfluo è l'ulteriore rinvio con termine per note richiesto Contr dall per replicare agli ultimi conteggi, dato che questi riportano il medesimo importo mensile indicato nei precedenti, non contestati Contr dall
Non occorre disporre alcuna ctu per quantificare le ulteriori voci cui ha fatto riferimento il ricorrente con le note di t.s. del 6.5.2025 (“es. straordinari, indennità e quanto previsto dal CCNL”) perché non menzionate in ricorso.
È, tuttavia, parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione, per i crediti retributivi maturati in data antecedente il 06.06.2015, posto che il ricorrente ha prodotto diffida del
06.06.2020 (doc. 12 del ricorso), non contestata dall resistente, CP_1
e che si applica il regime di prescrizione quinquennale dei crediti.
Pertanto, alla somma sopra indicata vanno detratte le differenze (sempre emergenti dai conteggi depositati dal ricorrente) relative al periodo dal gennaio 2014 al maggio 2015 (€ 431,04) nonché quelle relative ai primi
5 giorni di giugno 2015 da calcolarsi considerando che dalle buste paga emerge che la retribuzione base è calcolata su 30 giorni
(26,94/30*5=4,49) per un totale di € 435,53, risultando quindi un debito di € 6.424,68, a cui si aggiunge la minor somma tra interessi e rivalutazione sugli importi relativi alle singole mensilità indicati nei conteggi di parte ricorrente (considerando € 22,45 per giugno 2015) a decorrere dall'ultimo giorno di ciascun mese sino al pagamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara l'inquadramento del ricorrente nel livello BS del CCNL comparto sanità;
Pagina 7 di 8 - condanna l di a pagare a la somma CP_2 CP_1 Parte_1
di € 6.424,68 oltre la minor somma tra interessi e rivalutazione sugli importi relativi alle singole mensilità indicati nei conteggi di parte ricorrente (considerando € 22,45 per giugno 2015) a decorrere dall'ultimo giorno di ciascun mese sino al pagamento;
- condanna l' a rifondere a le spese CP_3 Parte_1
di lite, liquidate in € 5000 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali al 15%, distratte a favore del difensore.
13/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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