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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/12/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6133 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Alina Farina ed elettivamente domiciliato in Crispano (NA) alla via
Provinciale 4, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Avv. Maria Mottola ed elettivamente domiciliata in Napoli al Corso
IV Novembre 11, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del
01.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile con la OR in data 28.07.2016 in Volla (NA) (atto n. 16 parte I Ufficio 1 anno Controparte_1
2016), dalla cui unione è nata la figlia in Napoli il 02.09.2012, chiedeva pronunciarsi la Per_1 separazione con addebito al coniuge e di disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale oltreché sull'affido, diritto di visita e mantenimento per la minore, vinte le spese di lite. La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione dal coniuge e disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale oltreché sull'affido, tempi di permanenza della minore con il padre e mantenimento per vinte le spese di lite. Per_1
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 15.04.2024, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con l'ordinanza del 16.04.2024, espletata la prova orale, il Giudice designato, con ordinanza dell'11.12.2025 il giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Circa la domanda di addebito giova rammentare, preliminarmente, che la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che parte ricorrente non abbia fornito piena prova del proprio assunto.
Parte ricorrente deduce, a sostegno della domanda di addebito, che la dissoluzione del consorzio familiare sia da ricondursi all'atteggiamento aggressivo e possessivo tenuto dalla moglie durante il matrimonio. Orbene, dagli elementi probatori offerti non è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente di una delle parti.
La gelosia della resistente verso il signor , invero, risale all'inizio della relazione Pt_1 sentimentale tra le parti come dedotto dallo stesso ricorrente il quale deduce che già durante il fidanzamento, la OR teneva comportamenti tesi ad occupare il suo tempo ed a CP_1 ricevere le sue attenzioni. Tale situazione, come emerso dalle allegazioni e dall'istruttoria svolta, è perdurata anche durante il matrimonio. Ne deriva che tale contegno deve ricondursi ad un aspetto caratteriale della resistente ben conosciuto dal marito e non vi è prova che tale atteggiamento abbia assunto un carattere patologico o violento.
Al riguardo il tribunale ritiene non essersi raggiunta prova tranquillante in merito agli episodi di aggressione riferiti dal ricorrente posto che, da un lato, mancano denunce e referti medici attestanti le lesioni subite;
dall'altro, il teste , chiamato a riferire in merito all'episodio del 22 Testimone_1 dicembre 2022, ha reso una testimonianza de relato avendo dichiarato di essere venuto a conoscenza dell'aggressione in quanto riferitogli dal signor e, poi dalla stessa resistente (peraltro senza Pt_1 specificare le circostanze), ma non di non avere assistito ai fatti. Ritiene il tribunale che la testimonianza resa, isolata, generica e de relato non sia sufficiente a fondare una pronuncia di addebito.
Quanto all'affido della prole, va evidenziato che non sono emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo al ricorrente . Dal compendio in atti, infatti, emerge che il ricorrente Parte_1 versa regolarmente il mantenimento per la figlia, si occupa adeguatamente della figlia Per_1 provvedendo a tuti i suoi accompagnamenti ed ha svolto con esito positivo i percorsi di supporto psicologico indicati dal tribunale (cfr. relazione dei SS del Comune di Volla del 10.04.2025).
Quanto alla resistente, , la stessa è da ritenersi idonea alla cura primaria della Controparte_1 minore, ha svolto i percorsi suggeriti dal Tribunale, come emerge dalla relazione de SS di Volla del
10.04.2025.
Ne deriva che la minore andrà affidata ad entrambi i genitori. Per_1
La minore andrà, altresì, collocata presso la madre con la quale ha sempre vissuto, laddove risulta avere con il padre un comportamento freddo e distaccato. A tale ultimo riguardo, il Tribunale non può sottacere che dal compendio probatorio in atti e, segnatamente, dalla messaggistica prodotta, emerge un forte coinvolgimento della minore nel conflitto da parte della madre e un condizionamento negativo nei confronti della figura paterna. Ciò nonostante, considerato che la minore si rifiuta di svolgere il percorso psicologico indicato e, quindi, di elaborare in modo sano e maggiormente consapevole la relazione con ciascuna figura genitoriale, al fine di non turbare ulteriormente l'equilibrio di si ritiene di confermare il collocamento della minore presso la madre. Per_1
La peculiarità della situazione impone, però, sia un monitoraggio dei SS del Comune di Volla (NA), che dovranno istituire uno spazio neutro che preveda incontri di monitoraggio con le parti e con la minore;
sia di rimettere a cura della cancelleria copia della presente sentenza al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c.
Si rinnova l'invito alla minore di seguire percorso psicologico ed invito alla resistente ad Per_1 intraprendere un percorso psicologico individuale.
Si invitano, in ogni caso, le parti ad intraprendere altresì percorsi di psicoterapia familiare.
Tenuto conto del collocamento della minore presso la madre, si assegna la casa familiare sita in Volla
(Na) alla Via Vittorio Emanuele n.9/D sc. A int.4 p.2, di proprietà esclusiva del ricorrente, alla OR
. Controparte_1
Quanto ai tempi di permanenza della minore con il padre, si prevede che questi, oltre ad eventuali accompagnamenti a scuola o agli sport come da accordi con la resistente, tenga con sé la figlia due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì dalle 16,30 alle 20,30, nonché fine Per_1 settimana alterni dal sabato alle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 22,00; un anno il 24 dicembre, il 31 dicembre e l'uno gennaio;
un altro anno il 25 e 26 dicembre e il 6 gennaio;
Pasqua e Lunedì in
Albis ad anni alterni, quindici giorni nel periodo estivo anche non consecutivi da individuarsi d'accordo tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
compleanno della minore preferibilmente in luogo neutro con entrambi i genitori oppure, se non possibile, ad anni alterni con ciascun genitore.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio istruttorio è emerso che la situazione è rimasta pressoché invariata rispetto al tempo in cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori. In particolare: 1) il signor vive presso l'abitazione della propria famiglia di origine, Parte_1 lavora come fisioterapista presso il Centro Medico Moscati srl con retribuzione mensile di € 1.600,00 mensili, oltre a svolgere attività privata;
è gravato dalla rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare pari ad € 570,00 mensili;
contribuisce al pagamento delle spese straordinarie;
2) la OR vive con la figlia presso la casa familiare, lavora come Controparte_1 Per_1 fisioterapista presso il medesimo centro ove lavora il ricorrente con una retribuzione mensili di circa
€ 1.400,00, percepisce assegno unico per intero, stante la disponibilità in tal senso resa dal ricorrente.
Orbene, considerata la complessiva situazione economica e patrimoniale come emersa nel corso del giudizio, questo tribunale ritiene congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
l'importo di euro 350,00, somma annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei beni al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della controversia e il rigetto della domanda di addebito, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volla (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
d) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Per_1 madre in Volla (Na) alla Via Vittorio Emanuele n.9/D sc. A int.4 p.2;
e) disciplina i tempi di permanenza della minore con il padre in conformità alla parte motiva;
f) assegna la casa familiare in Volla (Na) alla Via Vittorio Emanuele n.9/D sc. A int.4 p.2, di proprietà esclusiva del ricorrente, alla OR;
Controparte_1
g) Dispone il monitoraggio da parte dei SS del Comune di Volla (NA) sul nucleo familiare in conformità alla parte motiva;
h) invita le parti ad intraprendere percorsi sia psicologici individuali che di psicoterapia familiare;
i) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Parte_1 versando alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro Controparte_1
350,00; tale somma è annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
j) pone a carico delle parti l'obbligo contribuire al pagamento delle spese straordinarie a favore della prole, nella misura del 50% ciascuna, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021;
k) dispone a cura della cancelleria la trasmissione di copia del presente provvedimento al GT ex art. 337 c.c.;
l) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6133 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Alina Farina ed elettivamente domiciliato in Crispano (NA) alla via
Provinciale 4, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Avv. Maria Mottola ed elettivamente domiciliata in Napoli al Corso
IV Novembre 11, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del
01.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2023 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile con la OR in data 28.07.2016 in Volla (NA) (atto n. 16 parte I Ufficio 1 anno Controparte_1
2016), dalla cui unione è nata la figlia in Napoli il 02.09.2012, chiedeva pronunciarsi la Per_1 separazione con addebito al coniuge e di disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale oltreché sull'affido, diritto di visita e mantenimento per la minore, vinte le spese di lite. La resistente, costituitasi in giudizio, instava per la pronuncia di separazione dal coniuge e disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale oltreché sull'affido, tempi di permanenza della minore con il padre e mantenimento per vinte le spese di lite. Per_1
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione del 15.04.2024, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con l'ordinanza del 16.04.2024, espletata la prova orale, il Giudice designato, con ordinanza dell'11.12.2025 il giudice riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Circa la domanda di addebito giova rammentare, preliminarmente, che la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che parte ricorrente non abbia fornito piena prova del proprio assunto.
Parte ricorrente deduce, a sostegno della domanda di addebito, che la dissoluzione del consorzio familiare sia da ricondursi all'atteggiamento aggressivo e possessivo tenuto dalla moglie durante il matrimonio. Orbene, dagli elementi probatori offerti non è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente di una delle parti.
La gelosia della resistente verso il signor , invero, risale all'inizio della relazione Pt_1 sentimentale tra le parti come dedotto dallo stesso ricorrente il quale deduce che già durante il fidanzamento, la OR teneva comportamenti tesi ad occupare il suo tempo ed a CP_1 ricevere le sue attenzioni. Tale situazione, come emerso dalle allegazioni e dall'istruttoria svolta, è perdurata anche durante il matrimonio. Ne deriva che tale contegno deve ricondursi ad un aspetto caratteriale della resistente ben conosciuto dal marito e non vi è prova che tale atteggiamento abbia assunto un carattere patologico o violento.
Al riguardo il tribunale ritiene non essersi raggiunta prova tranquillante in merito agli episodi di aggressione riferiti dal ricorrente posto che, da un lato, mancano denunce e referti medici attestanti le lesioni subite;
dall'altro, il teste , chiamato a riferire in merito all'episodio del 22 Testimone_1 dicembre 2022, ha reso una testimonianza de relato avendo dichiarato di essere venuto a conoscenza dell'aggressione in quanto riferitogli dal signor e, poi dalla stessa resistente (peraltro senza Pt_1 specificare le circostanze), ma non di non avere assistito ai fatti. Ritiene il tribunale che la testimonianza resa, isolata, generica e de relato non sia sufficiente a fondare una pronuncia di addebito.
Quanto all'affido della prole, va evidenziato che non sono emerse carenze nell'idoneità alla cura della prole in capo al ricorrente . Dal compendio in atti, infatti, emerge che il ricorrente Parte_1 versa regolarmente il mantenimento per la figlia, si occupa adeguatamente della figlia Per_1 provvedendo a tuti i suoi accompagnamenti ed ha svolto con esito positivo i percorsi di supporto psicologico indicati dal tribunale (cfr. relazione dei SS del Comune di Volla del 10.04.2025).
Quanto alla resistente, , la stessa è da ritenersi idonea alla cura primaria della Controparte_1 minore, ha svolto i percorsi suggeriti dal Tribunale, come emerge dalla relazione de SS di Volla del
10.04.2025.
Ne deriva che la minore andrà affidata ad entrambi i genitori. Per_1
La minore andrà, altresì, collocata presso la madre con la quale ha sempre vissuto, laddove risulta avere con il padre un comportamento freddo e distaccato. A tale ultimo riguardo, il Tribunale non può sottacere che dal compendio probatorio in atti e, segnatamente, dalla messaggistica prodotta, emerge un forte coinvolgimento della minore nel conflitto da parte della madre e un condizionamento negativo nei confronti della figura paterna. Ciò nonostante, considerato che la minore si rifiuta di svolgere il percorso psicologico indicato e, quindi, di elaborare in modo sano e maggiormente consapevole la relazione con ciascuna figura genitoriale, al fine di non turbare ulteriormente l'equilibrio di si ritiene di confermare il collocamento della minore presso la madre. Per_1
La peculiarità della situazione impone, però, sia un monitoraggio dei SS del Comune di Volla (NA), che dovranno istituire uno spazio neutro che preveda incontri di monitoraggio con le parti e con la minore;
sia di rimettere a cura della cancelleria copia della presente sentenza al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c.
Si rinnova l'invito alla minore di seguire percorso psicologico ed invito alla resistente ad Per_1 intraprendere un percorso psicologico individuale.
Si invitano, in ogni caso, le parti ad intraprendere altresì percorsi di psicoterapia familiare.
Tenuto conto del collocamento della minore presso la madre, si assegna la casa familiare sita in Volla
(Na) alla Via Vittorio Emanuele n.9/D sc. A int.4 p.2, di proprietà esclusiva del ricorrente, alla OR
. Controparte_1
Quanto ai tempi di permanenza della minore con il padre, si prevede che questi, oltre ad eventuali accompagnamenti a scuola o agli sport come da accordi con la resistente, tenga con sé la figlia due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì dalle 16,30 alle 20,30, nonché fine Per_1 settimana alterni dal sabato alle ore 10,00 fino alla domenica alle ore 22,00; un anno il 24 dicembre, il 31 dicembre e l'uno gennaio;
un altro anno il 25 e 26 dicembre e il 6 gennaio;
Pasqua e Lunedì in
Albis ad anni alterni, quindici giorni nel periodo estivo anche non consecutivi da individuarsi d'accordo tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
compleanno della minore preferibilmente in luogo neutro con entrambi i genitori oppure, se non possibile, ad anni alterni con ciascun genitore.
Quanto alle questioni economiche, dal compendio istruttorio è emerso che la situazione è rimasta pressoché invariata rispetto al tempo in cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori. In particolare: 1) il signor vive presso l'abitazione della propria famiglia di origine, Parte_1 lavora come fisioterapista presso il Centro Medico Moscati srl con retribuzione mensile di € 1.600,00 mensili, oltre a svolgere attività privata;
è gravato dalla rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare pari ad € 570,00 mensili;
contribuisce al pagamento delle spese straordinarie;
2) la OR vive con la figlia presso la casa familiare, lavora come Controparte_1 Per_1 fisioterapista presso il medesimo centro ove lavora il ricorrente con una retribuzione mensili di circa
€ 1.400,00, percepisce assegno unico per intero, stante la disponibilità in tal senso resa dal ricorrente.
Orbene, considerata la complessiva situazione economica e patrimoniale come emersa nel corso del giudizio, questo tribunale ritiene congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
l'importo di euro 350,00, somma annualmente e automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei beni al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della controversia e il rigetto della domanda di addebito, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volla (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
c) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
d) affida la minore ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la Per_1 madre in Volla (Na) alla Via Vittorio Emanuele n.9/D sc. A int.4 p.2;
e) disciplina i tempi di permanenza della minore con il padre in conformità alla parte motiva;
f) assegna la casa familiare in Volla (Na) alla Via Vittorio Emanuele n.9/D sc. A int.4 p.2, di proprietà esclusiva del ricorrente, alla OR;
Controparte_1
g) Dispone il monitoraggio da parte dei SS del Comune di Volla (NA) sul nucleo familiare in conformità alla parte motiva;
h) invita le parti ad intraprendere percorsi sia psicologici individuali che di psicoterapia familiare;
i) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Parte_1 versando alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro Controparte_1
350,00; tale somma è annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
j) pone a carico delle parti l'obbligo contribuire al pagamento delle spese straordinarie a favore della prole, nella misura del 50% ciascuna, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021;
k) dispone a cura della cancelleria la trasmissione di copia del presente provvedimento al GT ex art. 337 c.c.;
l) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente (dr.ssa Vincenza Barbalucca)