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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10980/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 10980 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3733/2023 del Giudice di pace di
Marano e vertente
TRA
(P.I. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Pasquale Carbone, del Foro di
Avellino, presso il cui studio, in Avellino alla via S.T. Corrado n. 29, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso, con giusto mandato in calce Controparte_1 C.F._1 alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Angela Bianco, presso il cui studio in Mugnano di Napoli
(NA) alla Via Madonna delle Grazie n. 35 è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, notificato in data 7.08.2019, nei confronti del Controparte_2
e della società ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1 Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 0000465722 del 2019, notificata in data 20.06.2019, per il presunto mancato pagamento dei canoni idrici (tariffe del servizio idrico integrato) relative agli anni
2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014 e dei relativi atti consequenziali:
1) ingiunzione di pagamento n. 58524 del 18.04.2014, per l'anno 2008;
2) ingiunzione di pagamento n. 314731 del 06.11.2013, per l'anno 2010;
3) ingiunzione di pagamento n. 129514 del 15.04.2015, per l'anno 2009;
4) ingiunzione di pagamento n. 276821 del 16.09.2016, per l'anno 2011;
5) ingiunzione di pagamento n. 34147 del 20.03.2018, per l'anno 2013;
6) ingiunzione di pagamento n. 29654 del 01.04.2019, per l'anno 2014;
Alla luce di quanto risulta dalla produzione di primo grado in atti, l'opponente chiedeva l'accertamento della: 1) nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992;
2) nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
3) omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti all'intimazione di pagamento;
4) errata quantificazione dell'importo della tariffa relativa al servizio idrico integrato;
5) prescrizione dei diritti di credito vantati dalla
Parte_1
Costituitasi in giudizio, la società contestava la domanda proposta dall'attore, Parte_1 sostenendo: 1) la tardività dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. presentata dal sig. ; Controparte_1
2) l'infondatezza e inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
La parte convenuta depositava poi la documentazione con cui si intendeva dare prova dell'avvenuta interruzione del termine di prescrizione:
1) ingiunzione di pagamento n. 58524 del 18.04.2014, presuntivamente notificata in data
21.05.2014;
2) ingiunzione di pagamento n. 314731 del 06.11.2013, presuntivamente notificata in data
7.01.2014, e il relativo avviso di pagamento n. 900.2013.0232.088748.000, presuntivamente notificato in data 12.12.2013;
3) ingiunzione di pagamento n. 129514 del 15.04.2015, presuntivamente notificata in data
10.06.2015, e il relativo avviso di pagamento n. 900.2014.0048.472763.000, presuntivamente notificato in data 18.12.2014;
4) ingiunzione di pagamento n. 276821 del 16.09.2016, presuntivamente notificata in data
23.09.2016, e il relativo avviso di pagamento n. 900.2016.0007.719119.000 presuntivamente notificato in data 5.05.2016; 5) ingiunzione di pagamento n. 34147 del 20.03.2018, presuntivamente notificata in data
24.03.2018, e il relativo avviso di pagamento n. 900.2017.0047.110056.000, presuntivamente in data 2.11.2017; Parte_2
6) ingiunzione di pagamento n. 29654 del 01.04.2019, presuntivamente notificata in data
10.04.2019, e il relativo avviso di pagamento n. 900.2018.0026.177355.000, presuntivamente in data 3.11.2018. Parte_2
Il non costituitosi, veniva dichiarato contumace. Controparte_2
Con la sentenza n. 3733/2023 del 12.04.2023, pubblicata il 6.06.2023, il Giudice di pace del
Tribunale di Marano dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale era accolta nel merito. Difatti, il giudice di prime cure aveva constatato che la parte opposta non aveva fornito adeguata prova dell'avvenuta notificazione degli atti di ingiunzione di pagamento. Ne conseguiva che, in assenza di un valido atto interruttivo, i diritti di credito vantati dalla Parte_1
erano estinti per prescrizione.
[...]
Con atto di citazione in appello, nei confronti del e del sig. Controparte_2
, la chiedeva che fosse riformata la sentenza n. 3733/2023 e la Controparte_1 Parte_1 condanna al pagamento dei canoni idrici, giacché tali diritti di credito, ad avviso dell'appellante, non erano estinti in conseguenza della regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione. Al fine di provare il proprio diritto, l'appellante depositava la documentazione inerente alla procedura di notificazione degli atti di ingiunzione di pagamento e dei relativi avvisi di pagamento, nonché
l'atto di preavviso di fermo amministrativo n. 2015/0000252121.
Costituitosi in giudizio, il sig. eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dei documenti prodotti in secondo grado ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c. e sosteneva, inoltre, la correttezza delle conclusioni a cui era giunta la sentenza di primo grado impugnata.
Per quanto correttamente evocate in giudizio, il non si costituiva, ne Controparte_2
va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, l'appello non può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per ciò che concerne il diritto di credito avente ad oggetto il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato relativa all'anno 2008, è possibile constatare che l'appellante non ha provveduto a depositare in primo grado alcun atto interruttivo della prescrizione.
Solo in secondo grado, infatti, ha prodotto l'intera documentazione relativa all'atto Parte_1
di ingiunzione di pagamento n. 58524. Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, da tempo, chiarito che - sulla scorta di quanto disposto dall'art. 345, comma terzo, c.p.c. - i nuovi elementi probatori possono essere prodotti in appello esclusivamente nel caso in cui la parte era stata impossibilitata a produrre la documentazione in primo grado (Cass. Civ. sent. n. 25346 del
09.10.2019).
L'odierna appellante, tuttavia, non ha dato prova dell'esistenza di un'oggettiva causa ostativa al deposito della documentazione in primo grado. Ne consegue che i predetti documenti sono inammissibili, in quanto prodotti tardivamente, ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c.. Si deve, quindi, concludere che il diritto di credito, in assenza di un valido atto interruttivo, si è estinto per prescrizione.
Rispetto alla tariffa del servizio idrico integrato relativa all'anno 2010, la ha prodotto, in Pt_1 primo grado, l'ingiunzione di pagamento n. 314731 e l'avviso n. 900.2013.0232.088748.000, al fine di provare l'interruzione della prescrizione del diritto di credito.
Con riferimento all'ingiunzione di pagamento n. 314731, nella sentenza impugnata, il giudice adito ha rilevato il difetto di notifica per mancata comunicazione della raccomandata informativa, ai sensi dell'art. 139, commi terzo e quarto, c.p.c.. Predetta disposizione, al comma terzo, prevede che “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente” - e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, “la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda ...”: nel qual caso, il comma quarto dispone che “il portiere
... deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”. Dunque, dal dato letterale della disposizione si desume che la raccomandata informativa non sia un presupposto necessario per il perfezionamento della notifica quando l'atto è consegnato ad un “familiare” o “un addetto alla casa o all'ufficio o all'azienda”. Predetto ulteriore adempimento è richiesto dal legislatore solo ove l'atto sia consegnato ai soggetti espressamente richiamati dal comma terzo (ossia “il portiere” e “il vicino”).
Nel caso di specie, invero, la relata di notifica riporta che la notifica è stata eseguita mediante consegna a persona qualificatasi come “incaricato” al ritiro degli atti notificati a mezzo posta, senza che sia specificata: 1) la qualità di “portiere” o di “vicino”; 2) l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate al comma secondo dell'art. 139 c.p.c.. Ciò implica che l'opponente, in primo grado, avrebbe dovuto provare che colui che ha ricevuto la notifica non fosse un familiare o un addetto alla casa o all'ufficio. Non avendo l'opponente adempiuto correttamente a tale onere probatorio, vige la presunzione per cui “l'incaricato” sia proprio una delle persone richiamate dal comma secondo dell'art. 139. Se ne desume, allora, che la raccomandata informativa non era un atto necessario ai fini del perfezionamento della notifica dell'ingiunzione n. 314731. Si rammenta, peraltro, che anche la Corte di Cassazione è giunta alle medesime conclusione, quando è stata chiamata ad esaminare una analoga questione (Cass. n.7113 del 2001; Cass. n. 9111 del 2014).
Tuttavia, pur volendo ritenere che sia stato integrato un atto interruttivo della prescrizione con la corretta notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 314731 in data 7.01.2014, deve concludersi che il diritto di credito era già prescritto al 20.06.2019, data in cui è stato notificato l'ulteriore atto interruttivo, consistente nell'intimazione di pagamento n. 0000465722 del 2019.
Per ciò che concerne, invece, il pregresso avviso di pagamento n. 900.2013.0232.088748.000, quest'ultimo è stato notificato mediante consegna in mani di persona diversa dal destinatario, tuttavia, la relata di notifica depositata in primo grado non riporta la qualità del ricevente. Per tale ragione, la notifica è nulla, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. n. 28093/2023).
Tanto premesso, il diritto di credito avente ad oggetto il pagamento dei canoni idrici relativi al 2010 deve, dunque, considerarsi estinto per prescrizione.
Rispetto alla tariffa per il servizio idrico integrato relativa all'anno 2009, è stata prodotta in primo grado l'ingiunzione di pagamento n. 129514 del 15.04.2015, quale atto interruttivo della prescrizione. Predetto atto risulta regolarmente notificato il 10.06.2015, tuttavia, in tale data, il diritto di credito era già prescritto.
Con riferimento agli ulteriori diritti di credito aventi ad oggetto il pagamento dei canoni idrici relativi agli anni 2011, 2013 e 2014, sono stati prodotti, per ciascuna annualità, i seguenti gli atti interruttivi della prescrizione: le ingiunzioni di pagamento n. 276821, n. 34147 e n. 29654, nonché i relativi avvisi di pagamento.
Tali atti sono stati presuntivamente notificati in via telematica, tuttavia, in primo grado, l'odierna appellante ha omesso di depositare parte della documentazione volta a provare la regolarità del procedimento di notificazione. In specie, relativamente all'ingiunzione:
- n. 276821 sono state depositate esclusivamente la relata di notifica e la ricevuta di consegna, non
è, invece, stata allegata la ricevuta di accettazione. Inoltre, non è stata depositata la ricevuta di accettazione della notifica del prodromico atto di avviso (n. 900.2016.0007.719119.000);
- n. 34147, è stata depositata esclusivamente la relata di notifica, invece, non sono state allegate in atti le ricevute di accettazione e di consegna. Inoltre, non è stata depositata la ricevuta di accettazione della notifica del prodromico atto di avviso (n. 900.2017.0047.110056.000);
- n. 29654, sono state depositate solo la relata di notifica e la ricevuta di consegna, non è presente in atti la ricevuta di accettazione. Inoltre, non è stata depositata la ricevuta di accettazione della notifica del prodromico atto di avviso (n.900.2018.0026.177355.000). Ciò posto, si può affermare che non sia stata fornita la prova della regolarità del procedimento di notificazione. D'altronde, come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la prova dell'avvenuta notifica deve essere fornita mediante deposito della relata, della ricevuta di accettazione, della ricevuta di consegna, nonché di ciascuno degli allegati (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 29670 del 19.11.2024). Peraltro, l'integrazione documentale delle ricevute di accettazione e di consegna in formato digitale, depositata in appello, è inammissibile, giacché è tardiva ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c.. Non può, invero, ritenersi condivisibile l'argomentazione sostenuta dall'appellante circa l'impossibilità di depositare le ricevute in formato eml per i procedimenti anteriori alla Riforma Cartabia, in quanto, solo con tale intervento normativo, il legislatore ha introdotto la facoltà di produrre l'intero plico delle notifiche in via telematica in formato natio digitale. Si osserva, infatti, che la prova della notifica telematica poteva essere, in ogni caso, fornita mediante allegazione delle copie analogiche dei messaggi di trasmissione e degli allegati.
Tanto premesso, rilevato il difetto di prova della regolarità del processo di notificazione degli atti interruttivi della prescrizione, i diritti di credito oggetto delle ingiunzioni di pagamento n. 276821,
n. 34174 e n. 29654 devono considerarsi estinti.
Per le ragioni esposte, si rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Peraltro, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso n. 3733/2023 del 12.04.2023, Parte_1
pubblicata il 6.06.2023, il Giudice di pace di Marano, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna la società alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
nella misura complessiva di euro 4.151,00, oltre rimborso delle spese generali nella
[...]
misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, il 14.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 10980 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3733/2023 del Giudice di pace di
Marano e vertente
TRA
(P.I. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Pasquale Carbone, del Foro di
Avellino, presso il cui studio, in Avellino alla via S.T. Corrado n. 29, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso, con giusto mandato in calce Controparte_1 C.F._1 alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Angela Bianco, presso il cui studio in Mugnano di Napoli
(NA) alla Via Madonna delle Grazie n. 35 è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, notificato in data 7.08.2019, nei confronti del Controparte_2
e della società ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1 Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 0000465722 del 2019, notificata in data 20.06.2019, per il presunto mancato pagamento dei canoni idrici (tariffe del servizio idrico integrato) relative agli anni
2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014 e dei relativi atti consequenziali:
1) ingiunzione di pagamento n. 58524 del 18.04.2014, per l'anno 2008;
2) ingiunzione di pagamento n. 314731 del 06.11.2013, per l'anno 2010;
3) ingiunzione di pagamento n. 129514 del 15.04.2015, per l'anno 2009;
4) ingiunzione di pagamento n. 276821 del 16.09.2016, per l'anno 2011;
5) ingiunzione di pagamento n. 34147 del 20.03.2018, per l'anno 2013;
6) ingiunzione di pagamento n. 29654 del 01.04.2019, per l'anno 2014;
Alla luce di quanto risulta dalla produzione di primo grado in atti, l'opponente chiedeva l'accertamento della: 1) nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992;
2) nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
3) omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti all'intimazione di pagamento;
4) errata quantificazione dell'importo della tariffa relativa al servizio idrico integrato;
5) prescrizione dei diritti di credito vantati dalla
Parte_1
Costituitasi in giudizio, la società contestava la domanda proposta dall'attore, Parte_1 sostenendo: 1) la tardività dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. presentata dal sig. ; Controparte_1
2) l'infondatezza e inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
La parte convenuta depositava poi la documentazione con cui si intendeva dare prova dell'avvenuta interruzione del termine di prescrizione:
1) ingiunzione di pagamento n. 58524 del 18.04.2014, presuntivamente notificata in data
21.05.2014;
2) ingiunzione di pagamento n. 314731 del 06.11.2013, presuntivamente notificata in data
7.01.2014, e il relativo avviso di pagamento n. 900.2013.0232.088748.000, presuntivamente notificato in data 12.12.2013;
3) ingiunzione di pagamento n. 129514 del 15.04.2015, presuntivamente notificata in data
10.06.2015, e il relativo avviso di pagamento n. 900.2014.0048.472763.000, presuntivamente notificato in data 18.12.2014;
4) ingiunzione di pagamento n. 276821 del 16.09.2016, presuntivamente notificata in data
23.09.2016, e il relativo avviso di pagamento n. 900.2016.0007.719119.000 presuntivamente notificato in data 5.05.2016; 5) ingiunzione di pagamento n. 34147 del 20.03.2018, presuntivamente notificata in data
24.03.2018, e il relativo avviso di pagamento n. 900.2017.0047.110056.000, presuntivamente in data 2.11.2017; Parte_2
6) ingiunzione di pagamento n. 29654 del 01.04.2019, presuntivamente notificata in data
10.04.2019, e il relativo avviso di pagamento n. 900.2018.0026.177355.000, presuntivamente in data 3.11.2018. Parte_2
Il non costituitosi, veniva dichiarato contumace. Controparte_2
Con la sentenza n. 3733/2023 del 12.04.2023, pubblicata il 6.06.2023, il Giudice di pace del
Tribunale di Marano dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, la quale era accolta nel merito. Difatti, il giudice di prime cure aveva constatato che la parte opposta non aveva fornito adeguata prova dell'avvenuta notificazione degli atti di ingiunzione di pagamento. Ne conseguiva che, in assenza di un valido atto interruttivo, i diritti di credito vantati dalla Parte_1
erano estinti per prescrizione.
[...]
Con atto di citazione in appello, nei confronti del e del sig. Controparte_2
, la chiedeva che fosse riformata la sentenza n. 3733/2023 e la Controparte_1 Parte_1 condanna al pagamento dei canoni idrici, giacché tali diritti di credito, ad avviso dell'appellante, non erano estinti in conseguenza della regolare notifica degli atti interruttivi della prescrizione. Al fine di provare il proprio diritto, l'appellante depositava la documentazione inerente alla procedura di notificazione degli atti di ingiunzione di pagamento e dei relativi avvisi di pagamento, nonché
l'atto di preavviso di fermo amministrativo n. 2015/0000252121.
Costituitosi in giudizio, il sig. eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dei documenti prodotti in secondo grado ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c. e sosteneva, inoltre, la correttezza delle conclusioni a cui era giunta la sentenza di primo grado impugnata.
Per quanto correttamente evocate in giudizio, il non si costituiva, ne Controparte_2
va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, l'appello non può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per ciò che concerne il diritto di credito avente ad oggetto il pagamento della tariffa del servizio idrico integrato relativa all'anno 2008, è possibile constatare che l'appellante non ha provveduto a depositare in primo grado alcun atto interruttivo della prescrizione.
Solo in secondo grado, infatti, ha prodotto l'intera documentazione relativa all'atto Parte_1
di ingiunzione di pagamento n. 58524. Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, da tempo, chiarito che - sulla scorta di quanto disposto dall'art. 345, comma terzo, c.p.c. - i nuovi elementi probatori possono essere prodotti in appello esclusivamente nel caso in cui la parte era stata impossibilitata a produrre la documentazione in primo grado (Cass. Civ. sent. n. 25346 del
09.10.2019).
L'odierna appellante, tuttavia, non ha dato prova dell'esistenza di un'oggettiva causa ostativa al deposito della documentazione in primo grado. Ne consegue che i predetti documenti sono inammissibili, in quanto prodotti tardivamente, ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c.. Si deve, quindi, concludere che il diritto di credito, in assenza di un valido atto interruttivo, si è estinto per prescrizione.
Rispetto alla tariffa del servizio idrico integrato relativa all'anno 2010, la ha prodotto, in Pt_1 primo grado, l'ingiunzione di pagamento n. 314731 e l'avviso n. 900.2013.0232.088748.000, al fine di provare l'interruzione della prescrizione del diritto di credito.
Con riferimento all'ingiunzione di pagamento n. 314731, nella sentenza impugnata, il giudice adito ha rilevato il difetto di notifica per mancata comunicazione della raccomandata informativa, ai sensi dell'art. 139, commi terzo e quarto, c.p.c.. Predetta disposizione, al comma terzo, prevede che “in mancanza delle persone indicate nel comma precedente” - e cioè del destinatario di persona, oppure di una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace) -, “la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda ...”: nel qual caso, il comma quarto dispone che “il portiere
... deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”. Dunque, dal dato letterale della disposizione si desume che la raccomandata informativa non sia un presupposto necessario per il perfezionamento della notifica quando l'atto è consegnato ad un “familiare” o “un addetto alla casa o all'ufficio o all'azienda”. Predetto ulteriore adempimento è richiesto dal legislatore solo ove l'atto sia consegnato ai soggetti espressamente richiamati dal comma terzo (ossia “il portiere” e “il vicino”).
Nel caso di specie, invero, la relata di notifica riporta che la notifica è stata eseguita mediante consegna a persona qualificatasi come “incaricato” al ritiro degli atti notificati a mezzo posta, senza che sia specificata: 1) la qualità di “portiere” o di “vicino”; 2) l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate al comma secondo dell'art. 139 c.p.c.. Ciò implica che l'opponente, in primo grado, avrebbe dovuto provare che colui che ha ricevuto la notifica non fosse un familiare o un addetto alla casa o all'ufficio. Non avendo l'opponente adempiuto correttamente a tale onere probatorio, vige la presunzione per cui “l'incaricato” sia proprio una delle persone richiamate dal comma secondo dell'art. 139. Se ne desume, allora, che la raccomandata informativa non era un atto necessario ai fini del perfezionamento della notifica dell'ingiunzione n. 314731. Si rammenta, peraltro, che anche la Corte di Cassazione è giunta alle medesime conclusione, quando è stata chiamata ad esaminare una analoga questione (Cass. n.7113 del 2001; Cass. n. 9111 del 2014).
Tuttavia, pur volendo ritenere che sia stato integrato un atto interruttivo della prescrizione con la corretta notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 314731 in data 7.01.2014, deve concludersi che il diritto di credito era già prescritto al 20.06.2019, data in cui è stato notificato l'ulteriore atto interruttivo, consistente nell'intimazione di pagamento n. 0000465722 del 2019.
Per ciò che concerne, invece, il pregresso avviso di pagamento n. 900.2013.0232.088748.000, quest'ultimo è stato notificato mediante consegna in mani di persona diversa dal destinatario, tuttavia, la relata di notifica depositata in primo grado non riporta la qualità del ricevente. Per tale ragione, la notifica è nulla, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. n. 28093/2023).
Tanto premesso, il diritto di credito avente ad oggetto il pagamento dei canoni idrici relativi al 2010 deve, dunque, considerarsi estinto per prescrizione.
Rispetto alla tariffa per il servizio idrico integrato relativa all'anno 2009, è stata prodotta in primo grado l'ingiunzione di pagamento n. 129514 del 15.04.2015, quale atto interruttivo della prescrizione. Predetto atto risulta regolarmente notificato il 10.06.2015, tuttavia, in tale data, il diritto di credito era già prescritto.
Con riferimento agli ulteriori diritti di credito aventi ad oggetto il pagamento dei canoni idrici relativi agli anni 2011, 2013 e 2014, sono stati prodotti, per ciascuna annualità, i seguenti gli atti interruttivi della prescrizione: le ingiunzioni di pagamento n. 276821, n. 34147 e n. 29654, nonché i relativi avvisi di pagamento.
Tali atti sono stati presuntivamente notificati in via telematica, tuttavia, in primo grado, l'odierna appellante ha omesso di depositare parte della documentazione volta a provare la regolarità del procedimento di notificazione. In specie, relativamente all'ingiunzione:
- n. 276821 sono state depositate esclusivamente la relata di notifica e la ricevuta di consegna, non
è, invece, stata allegata la ricevuta di accettazione. Inoltre, non è stata depositata la ricevuta di accettazione della notifica del prodromico atto di avviso (n. 900.2016.0007.719119.000);
- n. 34147, è stata depositata esclusivamente la relata di notifica, invece, non sono state allegate in atti le ricevute di accettazione e di consegna. Inoltre, non è stata depositata la ricevuta di accettazione della notifica del prodromico atto di avviso (n. 900.2017.0047.110056.000);
- n. 29654, sono state depositate solo la relata di notifica e la ricevuta di consegna, non è presente in atti la ricevuta di accettazione. Inoltre, non è stata depositata la ricevuta di accettazione della notifica del prodromico atto di avviso (n.900.2018.0026.177355.000). Ciò posto, si può affermare che non sia stata fornita la prova della regolarità del procedimento di notificazione. D'altronde, come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la prova dell'avvenuta notifica deve essere fornita mediante deposito della relata, della ricevuta di accettazione, della ricevuta di consegna, nonché di ciascuno degli allegati (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 29670 del 19.11.2024). Peraltro, l'integrazione documentale delle ricevute di accettazione e di consegna in formato digitale, depositata in appello, è inammissibile, giacché è tardiva ai sensi dell'art. 345, comma terzo, c.p.c.. Non può, invero, ritenersi condivisibile l'argomentazione sostenuta dall'appellante circa l'impossibilità di depositare le ricevute in formato eml per i procedimenti anteriori alla Riforma Cartabia, in quanto, solo con tale intervento normativo, il legislatore ha introdotto la facoltà di produrre l'intero plico delle notifiche in via telematica in formato natio digitale. Si osserva, infatti, che la prova della notifica telematica poteva essere, in ogni caso, fornita mediante allegazione delle copie analogiche dei messaggi di trasmissione e degli allegati.
Tanto premesso, rilevato il difetto di prova della regolarità del processo di notificazione degli atti interruttivi della prescrizione, i diritti di credito oggetto delle ingiunzioni di pagamento n. 276821,
n. 34174 e n. 29654 devono considerarsi estinti.
Per le ragioni esposte, si rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Peraltro, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso n. 3733/2023 del 12.04.2023, Parte_1
pubblicata il 6.06.2023, il Giudice di pace di Marano, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna la società alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
nella misura complessiva di euro 4.151,00, oltre rimborso delle spese generali nella
[...]
misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, il 14.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo