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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.286/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 11 giugno 2025 R.G.286/2024
Oggi 11 giugno 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse degli attori l'avv. Giovanna Goddi in sostituzione dell'avv. Michele Mannironi la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 286/2024 di R.G. promossa da
, (C.F. , nato a [...] il 17 Parte_1 C.F._1
marzo 1951, residente in [...], elettivamente domiciliato in Nuoro in via L. da Vinci n. 40 presso lo studio degli avvocati Michele Mannironi ( CF
e Francesca Manca ( C.F. , che lo C.F._2 C.F._3
rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato in data 18 marzo 2024
RICORRENTE
CONTRO
n. a Torpè il 2 gennaio 1948, residente in [...], Loc. la Traversa, suoi Controparte_1
eredi o aventi causa
CONVENUTO CONTUMACE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Nu) il 17 marzo 1951, residente in [...] ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà dell'immobile sito in Posada, Via A. Gramsci snc, distinto al NCEU al Foglio 73 part.1848 sub 7 cat. C3-cl 3, costituito da un locale commerciale, posto al piano terra di mq 75 e di altro costituito da un appartamento posto al piano 1°a uso di civile abitazione di mq 150 di vani 7, censito al NCF del comune di Posada al F. 73 part.1848 sub 10, confinante con Via Nazionale, angolo Via V. Veneto, proprietà
e salvo altri, entrambi realizzati su area già censita al Persona_1 Persona_2
NCT del comune di Posada al F. 73 part.1848 ex F. 57 part.1848 ex F.57 part.8 , qualità ente urbano
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il ricorrente ha citato in giudizio il convenuto indicato in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso ricorrente dei beni indicati in dispositivo. Il ricorrente ha esposto che è al possesso continuato, pacifico,
pubblico, indisturbato, non equivoco e non viziato sin dalla metà degli anni ottanta di un immobile, sito in Posada, Via A. Gramsci snc, distinto al NCEU al Foglio 73 part.1848 sub 7
cat. C3-cl 3, costituito da un locale commerciale, posto al piano terra di mq 75 e di altro costituito da un appartamento posto al piano 1°a uso di civile abitazione di mq 150 di vani 7,
censito al NCF del comune di Posada al F. 73 part.1848 sub 10, confinante con Via
Nazionale,angolo Via V. Veneto, proprietà e , salvo altri, Persona_1 Persona_2
entrambi realizzati su area già censita al NCT del comune di Posada al F. 73 part.1848 ex F.
57 part.1848 ex F.57 part.8 , qualità ente urbano. B) - Sebbene la proprietà e il possesso appartengano all'attuale esponente in modo pieno, esclusivo, pur tuttavia gli immobili su descritti intestati, oltre che al ricorrente anche al signor nato a [...] il Controparte_1
02.01.1948 che mai li ha posseduti. D) Infatti il ha edificato sul Parte_1
terreno un locale officina, nel quale per oltre quaranta anni ha esercitato l'attività di meccanico, mentre al piano primo ha realizzato l'abitazione per se e la sua famiglia nella quale tuttora vive, senza che alcuno abbia opposto alcunché. Negli anni ha altresì, provveduto,
per quanto possibile, alla manutenzione dei fabbricati, realizzando a proprie spese tutte le opere necessarie e curandosi, sempre in modo esclusivo, di tutte le attività.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti,
sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale. All'udienza del 11.6.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c.
******
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dal a oltre vent'anni: lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria Pt_1 dei beni, utilizzando il piano terra come officina meccanica ove svolgeva la sua attività lavorativa e il primo piano come residenza abitandovi con la propria famiglia. (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 11.03.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 11 giugno 2025 R.G.286/2024
Oggi 11 giugno 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse degli attori l'avv. Giovanna Goddi in sostituzione dell'avv. Michele Mannironi la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 286/2024 di R.G. promossa da
, (C.F. , nato a [...] il 17 Parte_1 C.F._1
marzo 1951, residente in [...], elettivamente domiciliato in Nuoro in via L. da Vinci n. 40 presso lo studio degli avvocati Michele Mannironi ( CF
e Francesca Manca ( C.F. , che lo C.F._2 C.F._3
rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato in data 18 marzo 2024
RICORRENTE
CONTRO
n. a Torpè il 2 gennaio 1948, residente in [...], Loc. la Traversa, suoi Controparte_1
eredi o aventi causa
CONVENUTO CONTUMACE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , (C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Nu) il 17 marzo 1951, residente in [...] ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà dell'immobile sito in Posada, Via A. Gramsci snc, distinto al NCEU al Foglio 73 part.1848 sub 7 cat. C3-cl 3, costituito da un locale commerciale, posto al piano terra di mq 75 e di altro costituito da un appartamento posto al piano 1°a uso di civile abitazione di mq 150 di vani 7, censito al NCF del comune di Posada al F. 73 part.1848 sub 10, confinante con Via Nazionale, angolo Via V. Veneto, proprietà
e salvo altri, entrambi realizzati su area già censita al Persona_1 Persona_2
NCT del comune di Posada al F. 73 part.1848 ex F. 57 part.1848 ex F.57 part.8 , qualità ente urbano
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il ricorrente ha citato in giudizio il convenuto indicato in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso ricorrente dei beni indicati in dispositivo. Il ricorrente ha esposto che è al possesso continuato, pacifico,
pubblico, indisturbato, non equivoco e non viziato sin dalla metà degli anni ottanta di un immobile, sito in Posada, Via A. Gramsci snc, distinto al NCEU al Foglio 73 part.1848 sub 7
cat. C3-cl 3, costituito da un locale commerciale, posto al piano terra di mq 75 e di altro costituito da un appartamento posto al piano 1°a uso di civile abitazione di mq 150 di vani 7,
censito al NCF del comune di Posada al F. 73 part.1848 sub 10, confinante con Via
Nazionale,angolo Via V. Veneto, proprietà e , salvo altri, Persona_1 Persona_2
entrambi realizzati su area già censita al NCT del comune di Posada al F. 73 part.1848 ex F.
57 part.1848 ex F.57 part.8 , qualità ente urbano. B) - Sebbene la proprietà e il possesso appartengano all'attuale esponente in modo pieno, esclusivo, pur tuttavia gli immobili su descritti intestati, oltre che al ricorrente anche al signor nato a [...] il Controparte_1
02.01.1948 che mai li ha posseduti. D) Infatti il ha edificato sul Parte_1
terreno un locale officina, nel quale per oltre quaranta anni ha esercitato l'attività di meccanico, mentre al piano primo ha realizzato l'abitazione per se e la sua famiglia nella quale tuttora vive, senza che alcuno abbia opposto alcunché. Negli anni ha altresì, provveduto,
per quanto possibile, alla manutenzione dei fabbricati, realizzando a proprie spese tutte le opere necessarie e curandosi, sempre in modo esclusivo, di tutte le attività.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti,
sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale. All'udienza del 11.6.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c.
******
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dal a oltre vent'anni: lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria Pt_1 dei beni, utilizzando il piano terra come officina meccanica ove svolgeva la sua attività lavorativa e il primo piano come residenza abitandovi con la propria famiglia. (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 11.03.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna