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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - PRESIDENTE
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -CONSIGLIERE
- dott. Paolo Bonofiglio -CONSIGLIERE REL. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 18/09/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5234 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
- Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Silvestri come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 5232 del
5/4/2022.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: “ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Roma n. 5232/2022, e in accoglimento del presente gravame annullare, dichiarare nullo, revocare e comunque privare di efficacia il Decreto n. 402810/A/2021 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto adottato in difetto dei presupposti di legge e comunque perché non sussiste la contestata violazione dell'art. 35 d.lgs. 231/2007, per i motivi tutti dedotti in narrativa. Con conseguente obbligo del MINISTERO di restituzione alla di quanto eventualmente Pt_1 corrisposto nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto sanzionatorio n. 402810/A di euro 30.000,00 (notificato in data 28/6/2021, a seguito della notifica il 17/5/2019 del verbale di accertamento
G.D.F. - 2019- SR133 -005 -000).
L'addebito ha per oggetto l'omessa segnalazione, in violazione dell'art. 35
d.lgs. 231/2007, delle operazioni sospette poste in essere dal 9/11/2017 al 7/5/2018
(quali versamenti e prelievi di contanti per l'ammontare complessivo di euro
152.600,00) sul deposito a risparmio n. 1197 cat. 33 acceso da Controparte_2 presso la filiale n. 2730 di Siracusa. Pt_1
La banca è stata sanzionata “in solido” con quale Controparte_3
“responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette”; quest'ultimo ha proposto separata opposizione, che è stata accolta mediante sentenza (emessa in pari data a quella oggetto di impugnazione) di annullamento della sanzione a suo carico.
L'appellante si duole:
1. dell'erroneità del rigetto dell'eccezione di invalidità del provvedimento ministeriale “per mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale”;
2. dell'erroneità dell'affermazione di responsabilità dell'obbligato in solido, “con chi ebbe (secondo l'opposto provvedimento sanzionatorio) posto in essere l'attività censurata al contrario mandato esente da censura”; 3.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 dell'insufficienza di prova della responsabilità della banca, stante l'impossibilità di conoscere il concreto andamento del libretto a deposito;
4. dell'errata affermazione di responsabilità sotto il profilo delle “carenze organizzative”.
Costituendosi in giudizio, il ha resistito al gravame. CP_1
La causa è stata discussa dalle parti all'udienza odierna.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
I. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 18 della legge 689/1981: il decreto è stato emesso senza “attivazione della fase in contraddittorio con i destinatari della misura sanzionatoria”, atteso che lo stesso verbale di accertamento della G.D.F. rimette al momento successivo alla notifica del decreto ministeriale (che è però conclusivo del procedimento), la facoltà di invio degli scritti difensivi e di richiesta dell'audizione.
In disparte l'evidente inconcludenza di tale avviso, la stessa banca, tuttavia, non dubita che l'orientamento richiamato nella sentenza sia quello “più recente”: il giudizio di opposizione riguarda il rapporto e non l'atto, di talché l'omissione dell'amministrazione non comporta la nullità del provvedimento potendo l'interessato far valere le proprie argomentazioni in sede giurisdizionale;
tale interpretazione è ormai consolidata (Cass. S.U. n. 1786/2010, Cass. 9251/2010,
Cass. n. 21146/2019), rendendo priva di pregio la doglianza riproposta in questa sede.
II. Gli ulteriori motivi di gravame (sub 2 e 3) attengono al merito e, risultando in parte sovrapponibili, devono essere esaminati congiuntamente.
La ricorrente deduce che: 1) con la coeva sentenza n. 5235/2022, il Tribunale di Roma (nella persona del medesimo giudice) ha annullato il decreto sanzionatorio rispetto al quale autore della violazione, ritenendo che quest'ultimo fosse CP_3
“privo della indispensabile colpevolezza colposa” in quanto aveva “ragionevolmente dimostrato di aver confidato sulla perdurante validità della precedente segnalazione di operazione sospetta” (già tramessa il 31/10/2017); 2) per contro, con la sentenza n. 5232/2022 (oggetto di impugnazione in questa sede), il Tribunale ha ritenuto che la segnalazione (del 17/4/2019 integrativa di quella del 2017 ma effettuata dopo la r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 conoscenza dell'accertamento in corso) “fu tardiva rispetto alle informazioni di cui la banca era già in possesso: il sig. risultava già in precedenza soggetto CP_2 segnalato ed era stato oggetto di varie procedure di verifica rafforzata (dal 31 agosto 2018 al 18 gennaio 2019)”, di talché l'istituto di credito era “al corrente che presso una propria filiale operava un cliente che già doveva essere segnalato per il controllo delle proprie movimentazioni sotto il profilo anti-riciclaggio”. Secondo
l'appellante: a) è erronea (e contraddittoria) l'affermazione di responsabilità della banca -che risponde in solido del fatto del proprio dipendente- nonostante l'esclusione dell'illecito a carico di quest'ultimo -quale agente tenuto al comportamento materiale;
b) per altro verso, nessuna informazione era conoscibile, in difetto di segnalazione del “responsabile del punto operativo” (che costituisce il primo livello di verifica ex art. 36 d.lgs. 231/2007): diversamente da quanto dichiarato dal direttore della filiale, infatti, le “schede di verifica rafforzata (dal 31 agosto 2018 al 18 gennaio 2019)”, come chiarito nella lettera di accompagnamento per la trasmissione delle stesse (alla G.D.F.), non sono state “inoltrate all'ufficio anti-riciclaggio per tramite della già citata procedura Gianos”.
Tali censure, che non investono (sul piano formale) le modalità di contestazione dell'illecito amministrativo, non possono trovare accoglimento.
La stessa appellante ha dedotto che l'obbligo del quale soggetto CP_3 designato per la segnalazione, va individuato in quello stabilito (a carico del “titolare della competente funzione”) dall'art. 36, VI comma d.lgs. 231/2007.
Ciò posto, la violazione di tale obbligo configura un illecito che è autonomo e concorrente rispetto a quello proprio della banca (persona giuridica): quest'ultima, infatti, è il soggetto obbligato ex art. 3 d.lgs. 231/2007, la cui violazione è sanzionata ex art. 58, I e II comma d.lgs. 231/2007.
Pertanto -in disparte ogni rilievo sull'efficacia, in questa sede, dell'altra pronuncia (richiamata in atti)- l'esclusione di responsabilità del dipendente della banca -che, peraltro, risulta affermata sul piano soggettivo- non incide su quella della banca stessa: tale responsabilità, nel sistema della normativa anti-riciclaggio
(già applicabile ratione temporis), non è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 6
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 legge 689/1981 e, pertanto, prescinde da quella (che è eventualmente concorrente) della persona fisica (quale esponente dell'ente obbligato).
D'altro canto, non rileva, se non in senso contrario alle argomentazioni dell'appellante, l' “inattendibilità” delle dichiarazioni rese dal direttore della filiale
(eventualmente funzionali ad escludere la sanzione a proprio carico, quale
“responsabile della dipendenza” ex art. 36, II comma d.lgs. 231/2007).
Come riportato nella sentenza impugnata (in conformità al verbale di accertamento), il direttore era stato sentito dalla GDF ed aveva Persona_1 dichiarato che “avendo rilevato una continuata operatività ritenuta non coerente con la natura del rapporto, si è proceduto a richiedere all'interessato giustificativi delle operazioni effettuate tramite compilazione di appositi moduli di adeguata verifica recanti le seguenti date 23.05.2013, 18.04.2018 e 21.09.2018 che vi esibisco. Inoltre vi esibisco nr. 5 moduli di adeguate verifiche rafforzate, dal
31.01.2018 al 18.01.2019, che ho ritenuto opportuno effettuare sul soggetto in questione ed inoltrate all'ufficio antiriciclaggio per tramite della già citata procedura Gianos”. Tuttavia, come dedotto dall'appellante, non risulta provata la veridicità di tale affermazione: non consta alcuna verifica (della G.D.F.) in ordine alla trasmissione delle schede “all'ufficio anti-riciclaggio” (sebbene tale operazione sia motivatamente contestata dalla banca, in rapporto alle concrete modalità di funzionamento della procedura Gianos) ed è del tutto irrilevante la fide-facenza del verbale di accertamento che (invocata dall'amministrazione appellata) non riguarda il contenuto intrinseco delle dichiarazioni (ma soltanto la provenienza delle stesse).
Ciò posto, il fatto che il direttore della filiale non abbia dato corso alla segnalazione delle operazioni sospette non esclude (ma semmai rende ancor più manifesta) la violazione della banca rispetto all'obbligo posto a suo carico.
È infatti incontroverso che “il sig. risultava già in precedenza CP_2 soggetto segnalato”, così come il fatto che “era stato oggetto di varie procedure di verifica rafforzata (dal 31 agosto 2018 al 18 gennaio 2019)”: sulla base di tali circostanze, pertanto, deve ritenersi che la banca (restando irrilevante l'omissione del proprio dipendente) era “al corrente che presso una propria filiale operava un
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 cliente che già doveva essere segnalato per il controllo delle proprie movimentazioni sotto il profilo anti-riciclaggio” (v. sentenza impugnata).
III. Tali rilievi sono assorbenti rispetto all'ulteriore doglianza, relativa alla
“mancata predisposizione di un apparato organizzativo idoneo” pure ritenuta dal giudice di primo grado;
tale enunciazione, peraltro, non risulta posta a fondamento della responsabilità dell'ente: la circostanza, infatti, è valutata (nella pronuncia impugnata) soltanto sotto il diverso (ma in questa sede non rilevante) profilo della congruità della sanzione.
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base al D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività svolta anche in rapporto alle ragioni della decisione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1
contro la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Roma n. 5232/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna Parte_1
alla refusione delle spese in favore di
[...] [...]
che liquida in euro 5.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso in Roma il giorno 18/09/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6